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1 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Servizio Studi Finanziamenti e interventi a sostegno di ILVA S.p.A. (Aggiornato con il D.L. n. 91/2017) 27 luglio 2017

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3 Finanziamenti/interventi a favore di ILVA S.p.A. Nella legislatura in corso e in quella passata, sono state adottate varie disposizioni riguardanti la situazione di emergenza ambientale nell area di Taranto e l'attività produttiva dello stabilimento ILVA di Taranto 1. Le norme sono per lo più contenute nei provvedimenti di urgenza di seguito richiamati: D.L. 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto; D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; D.L. 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale; D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo12); D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate; D.L. 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (art. 22-quater) ; D.L. 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91); D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto; D.L. 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario; D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. D.L. 9 giugno 2016, n. 98 che contiene ulteriori per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando ed integrando il precedente D.L. n. 191/2015. D.L. 29 dicembre 2016 n. 243, articoli 1 ed 1-bis. D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, articolo 6, commi 10-bis e 10-ter. 1 Per una disamina delle disposizioni adottate si anche rinvia al relativo tema dell attività parlamentare. 3

4 Ulteriori disposizioni sono state poi introdotte nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, co. 837 e 8412 legge n. 208/2015) e con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 607 e articolo 1, commi Legge n. 232/2016). Si consideri comunque, sin d ora, che ai sensi delle norme esaminate, ILVA S.p.A. è stata autorizzata a beneficiare delle seguenti erogazioni statali: prestito statale di 300 milioni di euro - concesso ai sensi dell articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015, come da ultimo modificato dall articolo 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 98/ per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA. Con riferimento alle modalità di estinzione del prestito in questione, all indomani del rientro in Italia delle somme rivenienti dall'esito di procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento, esse hanno trovato disciplina nel D.L. n. 91/2017, in corso di conversione. A tale proposito, si ricorda che l'art. 1 del D.L. n. 243/2016 ha modificato la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata (comma 1, lettera a)). prestito statale di 800 milioni di euro di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel ai sensi dell articolo 1, comma 6- bis del D.L. n. 191/2015 successivamente modificato dall art. 2, comma 1, D.L. n. 98/2016 e da ultimo dall articolo 1, comma 609, lett. a) e b) della legge di bilancio 2017 (legge n, 232/2016) - per l'attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa Lo Stato è inoltre intervenuto fornendo garanzia statale su finanziamenti/obbligazioni che l organo commissariale è stato autorizzato a contrarre. Si richiama l articolo 3, comma 1-ter, del D.L. n.1/2015 che ha autorizzato l organo commissariale a contrarre finanziamenti per 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il finanziamento di 400 milioni è stato concesso - per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale - da tre istituti finanziari Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (società a controllo pubblico), Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa. 2 In questa sede, si tralascia l intervento di cui all articolo 2, comma 8-bis e 8-ter del D.L. 1/2015 a favore delle imprese che vantano crediti verso ILVA e all articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015, come modificato dall art.1, comma 840 della legge di stabilità 2016 e dall articolo 1, comma 6-octies del D.L. n. 191/2015, a favore delle imprese fornitrici di ILVA. 4

5 Infine, Fintecna S.p.A., società totalmente partecipata da Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha proceduto alla liquidazione di 156 milioni di euro ad ILVA S.p.A. - connessi alla liquidazione dell obbligazione relativa ai danni ambientali, di cui al contratto di privatizzazione del a titolo di risoluzione della controversia con la stessa ILVA, ai sensi dell articolo 3, comma 5, del D.L. n. 1/2015. Si ricorda che il legislatore ha anche adottato forme alternative di intervento e sostegno, quali quelle contenute nel D.L. n. 63/2011, D.L. 1/2015 e Legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) sull utilizzo di somme sottoposte a sequestro o oggetto di confisca. In particolare, il D.L. n. 191/2015, all articolo 1, comma 6-undecies, interviene sulla futura destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti. La norma dispone che - salvo quanto dovuto per spese di giustizia le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del finanziamento statale autorizzato fino a 800 milioni di cui al comma 6-bis, fino a concorrenza dell importo finanziato e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. A tale ultima previsione sono aggiunte quelle contenute nella recente Legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 607) e nell articolo 1 del D.L. n. 243/2016 (per la cui ricostruzione si rinvia alla Tabella successiva, pag. 19). Nella successiva Tabella, si terrà dunque conto delle norme contenute nei citati provvedimenti, nonché di altre forme di sostegno comunque ricevute da ILVA, finalizzate alla continuazione dell attività produttiva o specificamente finalizzate al risanamento ambientale. Si consideri al riguardo che, come rilevato dalla Commissione UE nel comunicato stampa del 20 gennaio 2016, tra gli interventi a favore di ILVA (per i quali è peraltro in corso una investigazione formale in sede europea ai fini della valutazione dell esistenza di aiuti di Stato 3 ) si possono annoverare, oltre ai finanziamenti diretti, anche gli ulteriori 3 Il 20 gennaio 2016 la Commissione europea ha deciso di avviare, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria. Con una successiva comunicazione, il 13 maggio 2016 è stato esteso il procedimento anche al prestito di 300 milioni di euro, concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015 (convertito in legge 1 febbraio 2016, n. 13). In particolare, la Commissione ha dunque esaminato le seguenti misure: misura 1 - trasferimento all'ilva dei fondi oggetto di sequestro prima della conclusione dei procedimenti penali (art. 3, comma 1, D.L. n. 1/2015). misura 2 la prededucibilità dei prestiti (art. 12, comma 5 D.L. n. 101/2013) misura 3 - la garanzia statale di cui all art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 1/2015 sul prestito di 400 milioni che il Commissario ILVA è stato autorizzato a contrarre ai sensi di quella norma. 5

6 interventi di sostegno, quali ad esempio le garanzie statali sui prestiti, e la norma che, in caso di fallimento, attribuisce in via eccezionale ai prestiti concessi all'ilva la priorità assoluta di pagamento anche rispetto ai debiti verso enti pubblici. L esame approfondito da parte della Commissione UE e l interlocuzione con il Governo italiano è comunque ancora in corso. La successiva Tabella esporrà le misure in questione, nonché le sue modifiche e il suo stato di attuazione. misura 4 - il pagamento da parte di Fintecna a titolo di risoluzione della controversia con ILVA (art. 3, comma 5, D.L. n. 1/2015) misura 5 - il prestito statale di 300 milioni di euro, concesso all'ilva il 23 dicembre 2015, ai sensi del D.L. n. 191 del 2015 Si rinvia sul punto al Dossier predisposto per il D.L. n. 243/2016 n. 520, scheda di lettura relativa all articolo 1. 6

7 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. SEZ. I FINANZIAMENTI/INTERVENTI A FAVORE DI ILVA S.P.A. NON AVENTI FINALITÀ SOLO AMBIENTALI Riferimento normativo Contenuto Risorse Articolo 12, comma 5, del D.L. n. 101/2013 come successivamente integrato dall articolo 22-quater, comma 1, del D.L. n. 91/2014 conv. In legge (che a sua volta ha riprodotto il contenuto del D.L. n. 100/2014 non convertito in legge). Vengono qualificati come prededucibili i prestiti concessi ad imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il D.L. n. 91/2014 successivamente ha introdotto la prededucibilità (in sede di liquidazione dell attivo, ex art. 111 del R.D. n. 267/1942) dei finanziamenti - anche a prescindere dalla predisposizione dei Piani delle misure e delle attività di tutela ambientale di cui al D.L. n. 61/ funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente, ovvero, per i finanziamenti funzionali all esercizio d impresa dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente. Testo della norma. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 61/2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale di conformazione alle prescrizioni ambientali delle attività produttive (di cui ai commi 5 e 6 dell art. 1 del medesimo D.L. n. 61/2013) sono prededucibili (ex articolo 182-quater R.D. n. 267/1942). Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani, l'impresa commissariata può contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'art. 111 del R.D. n. 267/1942, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative (quest ultimo periodo è stato aggiunto dal D.L. n. 91/2014). La Commissione UE nel documento del 20 gennaio 2016 (attivazione dell indagine approfondita su aiuti di Stato all ILVA) afferma che un mese più tardi (della conversione in legge del D.L. n. 91/2014), l 11 settembre 2014, alcune banche private (Intesa Sanpaolo SpA, Unicredit S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa) hanno concesso all Ilva un prestito. Secondo il documento della Commissione, alla scadenza prevista, il 28 febbraio 2015, ILVA non aveva rimborsato il prestito. 7

8 Articolo 3, comma 1-ter del D.L. n.1/2015 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. SEZ. I FINANZIAMENTI/INTERVENTI A FAVORE DI ILVA S.P.A. NON AVENTI FINALITÀ SOLO AMBIENTALI L'organo commissariale di ILVA S.p.A. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché per quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione - è stato autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo massimo di 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Anche in tale caso, il finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti (ex art. 111, R.D. n. 267/1942). La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile 4. Dopo l emissione della garanzia statale (D.M. Economia 30 aprile 2015, n. 459, citato dalla Commissione UE nel documento del 20 gennaio 2016), il 27 maggio 2015 tre istituti finanziari Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa hanno stipulato un contratto di finanziamento di 400 milioni (CDP ha finanziato quota parte di tale importo pari a 330 milioni). Secondo quanto risulta dalla relazione sulla gestione di ILVA al 30 novembre 2015 aggiornata alla data del 31 luglio 2015 il finanziamento prevede il rimborso del capitale in 40 rate costanti a partire da giugno Il contratto di finanziamento è finalizzato alla realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, ivi inclusi quelli necessari all'attuazione delle prescrizioni previste dall'a.i.a. rilasciata allo stabilimento siderurgico di 4 La garanzia statale viene concessa a valere sulle risorse di un apposito Fondo, istituito dal medesimo comma 1-ter per le garanzie concesse ai sensi del medesimo comma, con una dotazione iniziale (trasferita a fini gestionali in una apposita contabilità speciale) di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e ai sensi della modifica introdotta dal D.L. n. 191/ di 50 milioni di euro per l anno Il Fondo è stato incrementato di 400 milioni per il 2015 dal comma 837 della legge di stabilità Successivamente, l articolo 1, comma 6-ter del D.L. n. 191/2015 ha disposto che le disponibilità del Fondo suddetto siano versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno

9 Articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015, come modificato dall articolo dall articolo 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 98/2016, e da ultimo dal D.L. n. 243/2016, articolo 1, comma 1, lettera a). FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. SEZ. I FINANZIAMENTI/INTERVENTI A FAVORE DI ILVA S.P.A. NON AVENTI FINALITÀ SOLO AMBIENTALI Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità della gestione, garantendo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, autorizza l'erogazione da parte dello Stato di 300 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria, qualificandola come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA. Sulla base della modifica introdotta con il D.L. n. 98/2016, articolo 1, comma 1, lett. a), l'obbligo di restituzione della somma erogata dallo Stato è posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione, come originariamente previsto. La restituzione dell'importo (su cui maturano interessi pari al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento) doveva avvenire, secondo la formulazione originaria della norma, entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 73 del D.Lgs. n. 270/1999, anteponendolo agli altri debiti della procedura. Sulla base della modifica introdotta con il D.L. n. 243/2016, articolo 1, comma 1, lett. a), l importo dovrà ora essere restituito da parte dell Amministrazione straordinaria allo proprietà della Società e recepite nel Piano Ambientale approvato dal Governo. In particolare, il finanziamento è funzionale a dare esecuzione agli investimenti richiesti dalla Commissione Europea nel proprio parere motivato reso in data 16 ottobre 2014, nel quadro della procedura di infrazione n. 2013/2177. La sottoscrizione del finanziamento è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza. Secondo quanto risulta dalla Comunicazione della Commissione UE del 13 maggio con la quale l indagine approfondita su aiuti di Stato all ILVA avviata il 20 gennaio 2016 è stata estesa anche al prestito di 300 milioni qui in oggetto - il decreto ministeriale che dispone la concessione del prestito all Ilva è stato adottato il 15 dicembre 2015 e l importo è stato erogato il 23 dicembre Quanto alla cessione dei complessi aziendali, un comunicato del 6 marzo 2017 dell amministrazione straordinaria informa che, in pari data, i Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. hanno aperto le buste ed iniziato l esame delle offerte vincolanti per l acquisizione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA che sono state presentate da AcciaItalia e 9

10 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. SEZ. I FINANZIAMENTI/INTERVENTI A FAVORE DI ILVA S.P.A. NON AVENTI FINALITÀ SOLO AMBIENTALI Stato entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, con anteposizione rispetto agli altri debiti della procedura. Am Investco Italy. Le offerte sono state trasmesse all advisor finanziario della procedura di Amministrazione Straordinaria, Rothschild, per gli adempimenti connessi alla procedura. Nell Audizione dei Commissari straordinari presso la X Commissione della Camera dei deputati il 19 gennaio 2017, la cessione dei complessi è stata indicata nella prima metà del Un comunicato dell organo commissariale del 12 maggio 2017 ha confermato i tempi e le modalità per l espletamento della procedura per il trasferimento dei complessi aziendali, già fissati. Un comunicato del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2017 ha informato che i commissari hanno presentato al Comitato di sorveglianza i risultati della gara e la loro proposta di aggiudicazione (indirizzata verso il gruppo Am Investco Italy (Arcelor Mittal- Marcegaglia)). Il Ministro dello Sviluppo economico procederà alla valutazione della proposta e assumerà le proprie determinazioni dopo l incontro con i sindacati convocato per il 30 maggio

11 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. SEZ. I FINANZIAMENTI/INTERVENTI A FAVORE DI ILVA S.P.A. NON AVENTI FINALITÀ SOLO AMBIENTALI Infine, un successivo comunicato del Ministero del 5 giugno 2017 informa che il Ministro, in pari data, ha firmato il decreto che autorizza i Commissari straordinari del Gruppo Ilva a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l, il cui capitale sociale risulta detenuto da ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (51%), ArcelorMittal S.A. (34%) e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (15%). L offerta di Am Investco Italy S.r.l. prevede, tra l altro: Offerta economica. Prezzo di acquisto: milioni; Canone di affitto annuo 180 milioni. L offerta prevede l affitto dell azienda seguito dall esercizio dell opzione di acquisto. Piano ambientale. L esecuzione entro il 2023 del piano ambientale, in linea con quanto definito dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l effettuazione di investimenti per milioni, tra i quali 301 milioni destinati alla copertura dei parchi minerari a tutela del territorio che insiste sulla centrale; 196 milioni alle cokerie e 179 milioni al piano acque. Il termine del programma dei Commissari coinciderà con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023). 11

12 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. RIFERIMENTO NORMATIVO CONTENUTO RISORSE Articolo 1, comma 8 del D.L. n. I finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Rotativo per il finanziamento 129/ delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto), possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo Rotativo suddetto (gestito da Cassa depositi e prestiti) istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1110) è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro. Non risultano essere stati concessi finanziamenti ad ILVA. Articolo 12, comma 5, del D.L. n. 101/2013 come successivamente integrato dall articolo 22-quater, comma 1, del D.L. n. 91/2014 Vengono qualificati come prededucibili i prestiti concessi ad imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il D.L. n. 91/2014 successivamente ha introdotto la prededucibilità (in sede di Circa gli effetti concreti prodotti da questa norma, vedere sopra Sez. I, pag I commi 1-7 dell articolo 1 del D.L. n. 129/2012 hanno disposto l istituzione del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. Al fine di realizzare i relativi interventi (previsti nel Protocollo d Intesa del 26 luglio 2012 che include anche gli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 2012 a favore della Regione Puglia), il D.L. ha disposto il trasferimento alla Regione Puglia delle risorse concernenti tali interventi indicate nel Protocollo ( euro), nonché ulteriori 20 milioni di euro stanziati dal medesimo D.L., al fine della loro destinazione al Commissario, cui è stata intestata apposita contabilità speciale. L articolo 2-ter del D.L. n. 61/2013 ha disposto l esclusione dai limiti del patto di stabilità interno per la regione Puglia degli impegni e dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all articolo 1 del D.L. n. 129/2012, finanziati con le risorse statali trasferite alla medesima regione. Il successivo D.L. n. 1/2015, all articolo 6, comma 1 ha assegnato al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ulteriori compiti (un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, per garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available techniques), il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente). A tal fine, l articolo 6, comma 2 del D.L. n. 1/2015 ha destinato le risorse effettivamente disponibili di cui al predetto D.L. n. 129/2012 e delibere CIPE ad essa collegate, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto. Si tratta dunque di risorse destinate alla bonifica del SIN di Taranto e non direttamente assegnate a ILVA, che si inseriscono comunque in questa sede perché interventi collaterali. 12

13 Articolo 1, comma 11-quinquies del D.L. n. 61/2013 come inserito dall art. 7, co. 1, lett. g), del D.L. n. 136/2013, poi sostituito dall'art. 22-quater, comma 2, del D.L. n. 91/2014 e da ultimo modificato dall articolo 3, co. 1-bis del D.L. n. 1/2015 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. liquidazione dell attivo, ex art. 111 del R.D. n. 267/1942) dei finanziamenti - anche a prescindere dalla predisposizione dei Piani delle misure e delle attività di tutela ambientale di cui al D.L. n. 61/ funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. Prima disciplina che consente all'impresa commissariata di utilizzare le somme sottoposte a sequestro, per operare gli interventi di risanamento ambientale. Testo della norma. Se necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, l'autorità giudiziaria procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti del sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, o a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che hanno esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, o in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale (di cui al comma 11-bis). Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le attività poste in essere da Equitalia Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria procedente. Si veda anche l articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 e il successivo articolo 1, comma undecies del D.L. n. 191/2015 e ss. modd. La norma non è stata attuata. 13

14 Articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015 (legge n. 20/2015), da ultimo modificato dall articolo 1 comma 610, Legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016). FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. è stato autorizzato a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro penale 6 sulla base di misura cautelare reale nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA e a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in A.S. (in luogo dell'aumento di capitale) e intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni debbono, previa restituzione dei finanziamenti statali erogati ai sensi dell articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 191/2015, essere versate in un patrimonio dell'emittente e destinate in via esclusiva alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in A.S. e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Il rientro delle somme è intervenuto, a maggio 2017, a seguito di patteggiamento. L utilizzo di tali somme, pervenute in via definitiva all esito di procedimenti penali pendenti, trova disciplina in una ulteriore disposizione (articolo 1, comma 6- undecies del D.L. n. 191/2015, cfr. infra). Si ricorda che, con istanza di marzo 2015, i Commissari Straordinari di Ilva hanno reiterato (ai sensi del sopra commentato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015) richiesta di trasferimento in Italia delle somme sottoposte a sequestro penale dal GIP del Tribunale di Milano (proc. penale n /13 R.G.N.R.), o di altri procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA. Nel procedimento milanese, l'11 maggio 2015 GIP ha dunque disposto l'utilizzo dei valori patrimoniali dei trust sequestrati rogatorialmente per la sottoscrizione di obbligazioni, ordinando la conversione del sequestro dei valori in un sequestro 6 Nel 2013 il giudice nazionale ha sottoposto a sequestro preventivo somme appartenenti ai principali azionisti ed ex dirigenti dell'ilva in attesa della conclusione dei procedimenti penali a loro carico per danni ambientali. Secondo quanto informa la Commissione UE nel documento del 20 gennaio 2016, le somme ([ ] di euro) poste sotto sequestro dal giudice nazionale il 20 maggio 2013 risultano nella disponibilità di trust statunitensi e svizzeri. 14

15 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. delle obbligazioni emesse (ai sensi del sopra commentato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015). Equitalia Giustizia S.p.A. ha ordinato a UBS Fiduciaria di impartire a UBS Switzerland un ordine di pagamento. UBS Fiduciaria ha quindi impartito alla banca svizzera l'ordine di trasferire in Italia i valori patrimoniali. Si tratterebbe, secondo quanto risulta, di circa 1,2 miliardi. Il 19 giugno 2015, la Procura del Canton Zurigo (Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich) ha dato l'autorizzazione alla banca svizzera per consegnare i beni dei trust all'italia. Con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona ha annullato la decisione della Procura del Canton Zurigo. Avverso la sentenza è stato presentato ricorso. Un successivo comunicato del 2 dicembre 2016 informava di un accordo tra il Gruppo ILVA, gli esponenti della famiglia Riva e le società ad essi riconducibili. In virtù dell accordo, si leggeva nel comunicato, sarebbero state rese disponibili ad ILVA, con il consenso degli esponenti della famiglia Riva, e nelle forme e modalità stabilite dalla legislazione speciale in vigore, somme e 15

16 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. titoli, per un controvalore di circa 1,1 miliardi di euro, attualmente oggetto di sequestro penale, affinché le stesse somme fossero destinate all attuazione del Piano Ambientale, alla realizzazione di interventi di bonifica e alle altre finalità previste dalla legge. Si informava, altresì, che gli esponenti della famiglia Riva avrebbero messo a disposizione un ulteriore importo, per l ammontare complessivo di euro 230 milioni, prevalentemente destinato a supportare la gestione corrente di ILVA e le iniziative assunte ai fini della prosecuzione dell attività d impresa. Nel corso dell audizione informale del 18 gennaio u.s, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco aveva confermato la prossimità della conclusione dell accordo in questione, che avrebbe permesso un rientro delle somme nella disponibilità di trust statunitensi e svizzeri. Il patteggiamento con la famiglia Riva cui l accordo predetto era connesso è stato però respinto in data 14 febbraio 2017 dal GUP di Milano. La famiglia Riva ha dunque riformulato una ulteriore richiesta di patteggiamento, la quale è stata, nei nuovi termini, accolta dal GUP in data 24 maggio. 16

17 Articolo 3, comma 1-ter, del D.L. n. 1/2015 Articolo 3, comma 2, del D.L. n. 1/2015 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché per quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione - è stato autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo massimo di 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Anche in tale caso, il finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti (ex art. 111, R.D. n. 267/1942). La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. All Ilva possono essere concesse risorse pubbliche supplementari a titolo del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Testo della norma. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 e ss.mod.), il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria è titolare di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a)le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. Nelle more della pronuncia, posto il raggiungimento dell accordo, 12 maggio vi è stato il pronunciamento della Corte del Jersey, l isola del Canale della Manica dove hanno sede i trustee a cui fanno capo i fondi interessati e il Tribunale federale di Losanna ha fissato al 31 maggio 2017 la data ultima per il rientro delle somme in Italia. Circa l attuazione, vedi supra I sezione, pg. 7. Secondo il Documento della Commissione di gennaio 2016, a quella data, alla gestione commissariale Ilva non sono state concesse né versate risorse pubbliche provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 17

18 Articolo 3, comma 5, del D.L. n. 1/2015 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. Autorizza il commissario straordinario dell Ilva a procedere con Fintecna alla liquidazione dell obbligazione relativa ai danni ambientali di cui al contratto di privatizzazione del La norma quantifica in 156 milioni di euro l importo della liquidazione che ha permesso di risolvere la vertenza. Fintecna S.p.A. è società interamente partecipata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. Testo della norma Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'iri, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ilva Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione è determinata nell'importo di di euro, ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'iri in sede di privatizzazione della ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16 marzo Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario. Il 5 marzo 2015, Fintecna ha sottoscritto con l Ilva un accordo transattivo e il 6 marzo 2015 ha trasferito a quest ultima 156 milioni di euro. Articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 191/2015 modificato dall art. 2, comma 1, D.L. n. 98/2016 e da ultimo dall articolo 1, comma 609 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016). Al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa, l organo commissariale è stato autorizzato a contrarre un finanziamento statale per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel Sugli importi erogati maturano interessi (al tasso Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread innalzato dalla legge di bilancio per il 2017 dal 3 per cento al 4,1 percento). I finanziamenti statali sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del MISE, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'ambiente. L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 98/2016 ha fissato al 2018, ovvero successivamente, il termine per il rimborso degli importi statali finanziati nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista, in Il comunicato del Ministero del 5 giugno 2017 con il quale si informa che il Ministro, in pari data, ha firmato il decreto che autorizza i Commissari straordinari del Gruppo Ilva a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l afferma che risorse per 1,300 milioni provenienti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva saranno destinati: al rimborso allo Stato della quota già erogata - pari a 266 milioni - a valere sul finanziamento di 800 milioni previsto dalla legge per 18

19 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (in base alla norma originaria, gli importi avrebbero invece dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi venivano erogati). l esecuzione del Piano ambientale, agli interventi di bonifica e decontaminazione che saranno realizzati dall Amministrazione Straordinaria Articolo 1, comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015 Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha aggiunto la previsione che i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che - ai sensi dell articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/ l organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro (nell ambito dei procedimenti penali a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell ILVA) all atto del trasferimento delle medesime somme in Italia. Interviene sulla futura destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, disponendo che - salvo quanto dovuto per spese di giustizia le somme siano versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni cui al comma 6-bis, e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Testo della norma. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del Quanto al rientro delle somme che pervengono in via definitiva all esito dei procedimenti penali pendenti, si ricorda che: un comunicato del 2 dicembre 2016 informava di un accordo tra il Gruppo ILVA, gli esponenti della famiglia Riva e le società ad essi riconducibili. In virtù dell accordo, si leggeva nel comunicato, sarebbero state rese disponibili ad ILVA, con il consenso degli esponenti della famiglia Riva, e nelle forme e modalità stabilite dalla legislazione speciale in vigore, somme e titoli, per un controvalore di circa 1,1 miliardi di euro, attualmente oggetto di sequestro penale, affinché le stesse somme fossero destinate all attuazione del Piano Ambientale, alla realizzazione di interventi di bonifica e alle altre finalità 19

20 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. previste dalla legge. Si informava, altresì, che gli esponenti della famiglia Riva avrebbero messo a disposizione un ulteriore importo, per l ammontare complessivo di euro 230 milioni, prevalentemente destinato a supportare la gestione corrente di ILVA e le iniziative assunte ai fini della prosecuzione dell attività d impresa. Nel corso dell audizione informale del 18 gennaio u.s, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco aveva confermato la prossimità della conclusione dell accordo in questione, che avrebbe permesso un rientro delle somme nella disponibilità di trust statunitensi e svizzeri. Il patteggiamento con la famiglia Riva cui l accordo predetto era connesso è stato però respinto in data 14 febbraio 2017 dal GUP di Milano. La famiglia Riva ha dunque riformulato una ulteriore richiesta di patteggiamento, la quale è stata, nei nuovi termini, accolta dal GUP in data 24 maggio. Nelle more della pronuncia, posto il raggiungimento dell accordo, 12 maggio vi è stato il pronunciamento della Corte del Jersey, l isola del Canale della Manica dove hanno sede i trustee a cui fanno capo i fondi interessati e il 20

21 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. Tribunale federale di Losanna ha fissato al 31 maggio 2017 la data ultima per il rientro delle somme in Italia. il rientro in Italia delle somme confiscate si è concluso solo a seguito dell accordo transattivo stipulato a maggio 2017 tra i commissari straordinari di ILVA S.p.A. e la Partecipazioni Industriali S.p.A. (già RIVA FIRE, società Capogruppo facente capo alla famiglia Riva), con contestuale accoglimento da parte del GUP di Milano della richiesta da parte dei difensori dei soggetti imputati di patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), con sentenza depositata il 26 maggio In virtù dell accordo transattivo 7, le somme sono state dunque materialmente trasferite al Fondo unico giustizia (FUG) 8 perché il FUG, e, per esso Equitalia Giustizia S.p.a., quale gestore ex lege del Fondo, le impieghi, ai sensi dell articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA in 7 8 E della decisione della Royal Court del Jersey ove quota parte delle somme era fisicamente depositata. Le somme erano infatti depositate presso UBS AG Zurigo e UBS AG Jersey, nonché presso la banca popolare di Bergamo Saronno. Sono state inoltre messe a disposizione ulteriori somme rispetto a quelle già oggetto dei decreti di sequestro, per 230 milioni. L importo complessivo, tra le somme oggetto di sequestro messe a disposizione dai Riva e le ulteriori sopra citate messe a disposizione, è di circa milioni di euro (cfr. comunicato del MISE del 5 giugno 2017). 21

22 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. amministrazione straordinaria. Il versamento delle somme sulle contabilità speciali dei commissari straordinari ai fini dell impiego delle stesse somme per gli interventi ambientali - avviene al momento della sottoscrizione delle citate obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste ultime. Quanto al trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA, il comunicato del Ministero del 5 giugno 2017 informa che il Ministro, in pari data, ha firmato il decreto che autorizza i Commissari straordinari del Gruppo Ilva a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l afferma che le risorse provenienti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva ammontano a 1,300 milioni. Il comunicato afferma che le suddette risorse saranno destinate: al rimborso allo Stato della quota già erogata - pari a 266 milioni - a valere sul finanziamento di 800 milioni previsto dalla legge per l esecuzione del Piano ambientale, agli interventi di bonifica e 22

23 Articolo 1, commi 2 e 3, D.L. n. 243/2016 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali, autorizzati fino ad 800 milioni di euro ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015, vengono destinate, anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1: a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio sono mantenute nella contabilità speciale della gestione commissariale per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. La relazione è inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 2, lettera a)). b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 sono assegnate al Ministero della Salute per essere successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario (comma 2, lettera b)). Il predetto progetto - inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre viene trasmesso dalla Regione Puglia e deve essere approvato dal Ministero della salute, sentito l Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute. La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 3). decontaminazione che saranno realizzati dall Amministrazione Straordinaria (vedi anche sotto). Il comunicato del Ministero del 5 giugno 2017 con il quale si informa che il Ministro, in pari data, ha firmato il decreto che autorizza i Commissari straordinari del Gruppo Ilva a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l afferma che risorse per 1,300 milioni provenienti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva saranno destinati: al rimborso allo Stato della quota già erogata - pari a 266 milioni - a valere sul finanziamento di 800 milioni previsto dalla legge per l esecuzione del Piano ambientale, agli interventi di bonifica e decontaminazione che saranno realizzati dall Amministrazione Straordinaria 23

24 FINANZIAMENTI/INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI ILVA S.P.A. Articolo 13, comma 1, D.L. n. 91/2017 Ai fini dell attuazione delle misure previste nel sopra citato articolo 1 comma 6- undecies del D.L. n. 191/ qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell ambito dei procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015, il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 191/2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono dunque estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali concessi. Per quanto riguarda le somme già oggetto di sequestro nell ambito dei procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento, i Commissari Straordinari di ILVA - ai sensi del citato articolo 3, co. 1 del D.L. n. 1/2015, con istanza di marzo hanno dunque iterato richiesta di trasferimento in Italia delle somme sottoposte a sequestro penale dal GIP del Tribunale di Milano, o di altri procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA. Nel procedimento milanese, l'11 maggio 2015 il GIP ha dunque disposto l'utilizzo dei valori patrimoniali dei trust sequestrati rogatorialmente per la sottoscrizione di obbligazioni, ordinando la conversione del sequestro dei valori in un sequestro delle obbligazioni emesse (ai sensi del sopra commentato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015). Equitalia Giustizia S.p.A. ha ordinato a UBS Fiduciaria di impartire a UBS Switzerland un ordine di pagamento. UBS Fiduciaria ha quindi impartito alla banca svizzera l'ordine di trasferire in Italia i valori patrimoniali. Il 19 giugno 2015, la Procura del Canton Zurigo (Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich) ha dato l'autorizzazione alla 24

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