CIRCOLARE N.50/E. Roma,25 settembre 2003

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1 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N.50/E Roma,25 settembre 2003 Oggetto: Emersione di attività detenute all estero. Proroga dei termini ai sensi del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n. 212.

2 2 INDICE Premessa Proroga dei termini e importo della somma dovuta per le operazioni di emersione Proroga dei termini per il rimpatrio di denaro e attività finanziarie in precedenza regolarizzate Proroga del termine per la regolarizzazione degli adempimenti posti a carico degli intermediari Applicazione del regime del risparmio gestito ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate Effetti penali dello scudo fiscale...10

3 3 Premessa Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2003, n. 212 (pubblicato sul S.O. n. 131 alla G.U. n. 185 dell 11 agosto 2003), ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di emersione di attività detenute all estero di cui agli articoli da 6 a 6-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (c.d. scudo fiscale ). Come noto, il provvedimento da ultimo citato, ha consentito nuovamente l emersione delle attività detenute all estero da parte delle persone fisiche, degli enti non commerciali, delle società semplici e delle associazioni equiparate ai sensi dell articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In particolare, è stata prevista l applicazione delle disposizioni e dei benefici contenuti nel capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno Con riferimento alla citata disciplina sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 13/E del 24 febbraio 2003 e n. 25/E del 10 aprile 2003, cui si fa rinvio. Il provvedimento in esame ha da ultimo apportato modifiche sia in ordine ai termini entro i quali è possibile avvalersi delle disposizioni in esame, sia in merito alla misura della somma dovuta per conseguire i benefici connessi all emersione delle attività detenute all estero.

4 4 1. Proroga dei termini e importo della somma dovuta per le operazioni di emersione L articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 143 del 2003, ha modificato il comma 1 dell articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, stabilendo come termine ultimo per l effettuazione delle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, la data del 30 settembre 2003 (già 30 giugno 2003). I contribuenti possono così effettuare le suddette operazioni di emersione fino al 30 settembre 2003, a condizione che le attività siano detenute all estero alla data del 31 dicembre L articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 143 del 2003, modificando il comma 1, lettera a), dell articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002 e abrogando il comma 6 del medesimo articolo, ha previsto che per tutte le suddette operazioni di emersione, effettuate entro il 30 settembre 2003, è dovuto il pagamento della somma nella misura del 2,5 per cento dell importo delle attività emerse. Risulta pertanto modificata la previgente disciplina che richiedeva il pagamento di una somma dovuta in misura diversa a seconda della data di effettuazione dell operazione di emersione. In particolare, per le operazioni di emersione effettuate entro il termine del 16 aprile 2003 (termine prorogato al 16 maggio 2003 con decreto legge 7 aprile 2003, n. 59 decaduto per mancata conversione in legge) la somma era dovuta in misura pari al 2,5 per cento dell importo dichiarato. Diversamente, per le operazioni effettuate dal 17 aprile 2003 al 30 giugno 2003, l articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 282 del 2002, richiedeva il pagamento di una somma in denaro nella misura del 4 per cento dell importo indicato nella dichiarazione riservata. Pertanto, per effetto delle suesposte modifiche, la somma dovuta ai fini dell emersione delle attività detenute all estero è stata fissata nella misura unica del 2,5 per cento, a prescindere dalla data di effettuazione delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione.

5 5 Come stabilito dal comma 2 dell articolo 1 della legge di conversione n. 212 del 2003, restano validi gli effetti delle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione concluse nel periodo che va dal 17 aprile al 16 maggio 2003 in vigenza del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, non convertito in legge. Ciò premesso, per conseguire gli effetti delle operazioni di emersione, il contribuente è tenuto a redigere la dichiarazione riservata e a consegnarla all intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione, utilizzando il modello di dichiarazione riservata approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2003, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo Al riguardo, si fa presente che nel quadro C del predetto modello, con riferimento all importo della somma dovuta, va compilato esclusivamente il rigo C5 relativo all importo del 2,5 per cento, da versarsi con il codice tributo L articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 143 del 2003, nel testo in vigore prima della conversione, prevedeva la possibilità per i contribuenti che hanno effettuato le operazioni di emersione nel periodo compreso fra il 17 maggio 2003 ed il 24 giugno 2003 (ossia prima del 25 giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), di ottenere dall intermediario il pagamento, entro il 31 luglio 2003, della differenza tra la somma versata nella misura del 4 per cento e quella effettivamente dovuta pari al 2,5 per cento. In sede di conversione la predetta disposizione non è stata confermata e non sono stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma non convertita. Pertanto non sono valide le restituzioni effettuate dagli intermediari nel periodo di vigenza della citata disposizione, ossia quelle ottenute nel periodo compreso fra il 25 giugno e il 31 luglio 2003 (termine ultimo entro il quale l intermediario poteva restituire la somma). Le somme così restituite dall intermediario nel periodo sopra delineato devono essere recuperate dallo stesso e versate ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di sanzioni e di

6 6 interessi (cfr. articolo 10 dello Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212). 2. Proroga dei termini per il rimpatrio di denaro e attività finanziarie in precedenza regolarizzate L articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 143 del 2003, ha altresì prorogato al 30 settembre 2003 il termine, originariamente fissato al 30 giugno 2003, entro il quale il denaro e le altre attività finanziare regolarizzate ai sensi dell articolo 15 del decreto-legge n. 350 del 2001, possono essere rimpatriate a norma dell articolo 6-bis del decreto legge n. 282 del Quest ultimo articolo, infatti, ha consentito l applicazione degli effetti di cui all articolo 14 del decreto-legge n. 350 del 2001 al denaro e alle altre attività finanziarie detenute all estero regolarizzate tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2002 ai sensi del successivo articolo 15, e trasferite in Italia dopo la data di presentazione della originaria dichiarazione riservata. L effettuazione delle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie precedentemente regolarizzate non comporta il pagamento di alcuna somma a condizione che le stesse siano perfezionate entro il 31 luglio 2003, termine così prorogato dall articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 143 del Al riguardo, si ricorda che il termine originariamente fissato al 16 aprile 2003 era stato inizialmente prorogato al 16 maggio 2003 con decreto legge 7 aprile 2003, n. 59, decaduto per mancata conversione in legge. Per le operazioni effettuate dopo il 31 luglio 2003, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2003, è dovuta invece una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate. L articolo 2, comma 3, del decreto in esame, nel testo in vigore prima della conversione, prevedeva che, per le operazioni effettuate nel periodo compreso dal 17 maggio 2003 al 24 giugno 2003 (ossia prima del 25 giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto legge in esame), i soggetti interessati

7 7 potevano ottenere, su richiesta, la restituzione della somma dello 0,5 per cento corrisposta. L intermediario doveva provvedervi entro il 31 luglio In sede di conversione anche la predetta disposizione non è stata confermata e non sono stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla norma non convertita. Pertanto non sono valide le restituzioni effettuate dagli intermediari nel periodo di vigenza della citata disposizione, ossia quelle ottenute nel periodo compreso fra il 25 giugno 2003 al 31 luglio Anche tali somme restituite dall intermediario in detto ambito temporale devono essere recuperate dallo stesso e versate ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di sanzioni e di interessi. 3. Proroga del termine per la regolarizzazione degli adempimenti posti a carico degli intermediari Il comma 1 dell articolo 2 del decreto legge in esame, ha previsto il differimento al 31 luglio 2003 del termine (originariamente fissato al 16 aprile 2003), entro il quale, ai sensi dell articolo 6 quater del decreto legge n. 282 del 2002, gli intermediari potevano regolarizzare gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma del 2,5 per cento prevista dall articolo 12 del decretolegge n. 350 del 2001, nonché delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate a norma dell articolo 14, comma 8, del medesimo decreto (tassazione analitica), e dell articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 12 del 2002 (tassazione forfetaria). Pertanto, gli intermediari interessati a regolarizzare la propria posizione hanno potuto effettuare i relativi versamenti entro il 31 luglio, senza incorrere nell applicazione di sanzioni e di interessi.

8 8 4. Applicazione del regime del risparmio gestito ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate In sede di conversione del decreto legge n. 143 del 2003, è stato aggiunto all articolo 2 il comma 3 bis, con il quale è stata introdotta la possibilità di applicare, sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l imposta sostitutiva di cui all articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (c.d. regime del risparmio gestito ), anche da parte degli intermediari indicati nell articolo 6 del medesimo decreto legislativo, cui sia conferito l incarico di custodia, amministrazione e deposito di tali attività. Al riguardo si ricorda che il contribuente, ai fini dell applicazione del regime del risparmio gestito, rilascia la relativa opzione ad uno dei soggetti individuati dal decreto ministeriale del 31 marzo 1999, ovvero a: Società di gestione del risparmio (SGR) residenti in Italia, iscritte nell albo di cui all articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento; Società di intermediazione mobiliare (SIM) residenti in Italia iscritte nell albo di cui all articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Società fiduciarie di cui all articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ovvero le società fiduciarie cosiddette dinamiche, che sono assoggettate alle medesime disposizioni delle SIM); Stabili organizzazioni in Italia di società di gestione del risparmio, di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nell albo di cui all articolo 20 del decreto legislativo n. 58 del 1998; Agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale, di cui all articolo 101 del decreto legislativo n. 58 del Per effetto della modifica in esame, l imposta sostitutiva di cui all articolo 7 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997 può essere applicata, limitatamente ai redditi derivanti alle attività finanziarie rimpatriate, anche dai seguenti soggetti che, in

9 9 via ordinaria, sono abilitati esclusivamente all applicazione del regime del risparmio amministrato: Società fiduciarie, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto terzi (cosiddette fiduciarie statiche ); Società Poste Italiane S.p.A. che colloca strumenti finanziari. Il comma 3 bis del decreto legge n. 143 del 2003, prevede altresì che, nel caso in cui l opzione per l applicazione della predetta imposta sostitutiva di cui all articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 da parte del contribuente non venga esercitata contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, essa debba essere effettuata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all intermediario entro il termine del 30 settembre L opzione ha effetto a decorrere dalla data del suo rilascio. La stessa norma precisa, inoltre, che per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell imposta sostitutiva si applica la disciplina di cui all articolo 7 del citato D.Lgs. n. 461 del Infine, si fa presente che le società fiduciarie e Poste Italiane S.p.A. possono applicare l imposta di cui all articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 solo con riferimento ai redditi delle attività rimpatriate, tenendo conto che il regime della riservatezza si applica limitatamente al denaro e alle attività rimpatriate fino a concorrenza degli importi indicati nella dichiarazione riservata. Tale limite come precisato nella circolare n. 24/E del 13 marzo può essere superato esclusivamente con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro e dalle attività finanziarie rimpatriate (o da quelle acquisite attraverso il loro disinvestimento o attraverso l investimento dei relativi redditi), a condizione che si tratti di redditi assoggettati a tassazione definitiva (ritenuta alla fonte a titolo d imposta o imposta sostitutiva) da parte dell intermediario depositario o di altri intermediari e sostituti d imposta.

10 10 5. Effetti penali dello scudo fiscale Il comma 2-septies dell articolo 1 del decreto-legge n. 143 del 2003, inserito in sede di conversione, prevede che la causa di non punibilità, prevista dagli articoli 8, comma 6, lettera c), e 9, comma 10, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati. Trova, quindi, espressa conferma quanto già precisato nella circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 ossia che il perfezionamento della procedura di integrazione semplice ovvero di definizione automatica da parte di un soggetto societario spiega efficacia, anche nei confronti di coloro che, diversi dal contribuente, risultano effettivi detentori delle attività riconducibili alla fattispecie oggetto di definizione e detenute all estero al 31 dicembre Pertanto, per effetto di quanto previsto dall articolo 17, comma 2-ter, del D.L. n. 350 del 2001, le predette attività devono ritenersi riconducibili ad un reato non più punibile e, quindi, possono essere validamente rimpatriate o regolarizzate dal socio o dall amministratore.

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