Acconti delle imposte dirette di novembre 2011
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- Muzio Leonzio Bello
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1 Acconti delle imposte dirette di novembre 2011 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 17 novembre 2011 è giunto il momento di pagare gli acconti delle imposte di novembre 2011, esaminiamo la relativa disciplina e le novità in materia Siamo ormai nel mese del versamento della seconda (o unica) rata degli acconti dovuti per il periodo d imposta 2011 ai fini Irpef ed Irap che, difatti, dovrà essere effettuato entro il 30 novembre L appuntamento novembrino riguarda anche i soggetti Ires con esercizio coincidente con l anno solare. Mentre, invece, per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l anno solare, il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto è legato all undicesimo mese dell esercizio. Acconto Irpef Riguardo l Irpef, sono obbligati al versamento degli acconti le persone fisiche residenti o non residenti nel territorio dello Stato che nel corso del precedente periodo d imposta (anno 2010) hanno conseguito un reddito in Italia e che nella relativa dichiarazione risultano a debito. L acconto dell Irpef dovuta per il periodo d imposta precedente è pari al 99% del totale dell imposta dovuta per l anno 2010 (rigo RN33 del Modello Unico 2011 PF). Tuttavia, se l importo indicato nel 1
2 rigo RN33 (imposta a debito per il 2010) è inferiore ad 51,65 non è dovuto alcun acconto per l anno in corso da parte del contribuente. Il versamento dell acconto così determinato potrà essere eseguito con differenti modalità a seconda dell entità dello stesso: Se l importo dovuto è inferiore ad 257,52, l acconto deve essere versato in un unica soluzione entro il 30 novembre 2011; se l importo dovuto supera la soglia di 257,52, tale somma deve essere versata in due rate distinte e, rispettivamente: nella misura del 40% dell acconto determinato (il 39,60% del valore indicato al rigo RN33) entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (salvo proroghe o differimenti, si veda il D.P.C.M ); nella misura del 60% dell acconto determinato (il 59,40% del valore indicato al rigo RN33) entro il 30 novembre I contribuenti hanno la possibilità di decidere se rateizzare quanto dovuto a titolo di saldo del precedente anno e di primo acconto, mentre nessuna possibilità di rateizzazione è ammessa per quanto dovuto a titolo di secondo acconto in scadenza il 30 novembre. Il secondo acconto Irpef dovrà essere versato tramite la presentazione del Modello F24 con l indicazione del codice tributo 4034 e dell anno d imposta Occorre ricordare che se è stato presentato il Modello 730, tali adempimenti sono effettuati direttamente dal sostituto d imposta. 2
3 Acconto Ires In relazione alle società di capitali, il pagamento degli acconti Ires (la cui aliquota è, notoriamente, fissata nella misura del 27,50%) è previsto nella misura del 100% dell imposta dovuta per il precedente periodo d imposta; pertanto, per il calcolo degli acconti relativi al periodo d imposta 2011 per le società di capitali occorre fare riferimento al valore indicato al rigo RN17 del Modello Unico 2011 SC, che espone l ammontare dell imposta dovuta per il periodo d imposta Queste le possibili situazioni: Se l importo dell acconto é inferiore ad 103,00, il versamento pari al 100% del valore del rigo RN17 deve essere eseguito in un unica rata entro il 30 novembre 2011; se l importo relativo all acconto risulta di importo maggiore ad e 103,00, si deve procedere al versamento di due distinti acconti. In particolare, il primo acconto, pari al 40% dell importo complessivo, deve essere versato nel termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, ovvero entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta (per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare il termine è stato quello del 16 giugno, si veda però la proroga di cui al D.P.C.M ), oppure entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di scadenza con versamento a titolo di interesse ella maggiorazione dello 0,40%; il secondo cconto, pari al 60% dell importo complessivo, deve essere versato entro l ultimo giorno dell undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, entro il 30 novembre). Il versamento non è dovuto se l importo complessivo dell acconto è inferiore ad e 20,66. 3
4 Da tenere presente che, ai fini del computo dell acconto, non vanno tenute in considerazione, nella misura del 70%, le ritenute sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti dei titoli di cui all art. 1, D.Lgs. n. 239/1996, scomputate nel periodo d imposta precedente. Inoltre, sempre riguardo la determinazione dell acconto dovuto, deve essere considerata come imposta relativa al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza prendere in considerazione l agevolazione sulla detassazione degli investimenti conosciuta come Tremonti-ter (art. 5, co. 1, D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009). Il secondo acconto Ires 2011 deve essere versato tramite il Modello F24 in un unica soluzione con codice tributo Acconto Irap Premesso che l Irap è dovuta dai soggetti che svolgono abitualmente, nel territorio delle regioni italiane, attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ai fini della determinazione della misura degli acconti da versare occorre fare riferimento al rigo IR22 del Modello Irap In particolare, tale misura del versamento degli acconti Irap si differenzia a seconda che questi siano dovuti da una persona fisica oppure da una società di capitali. In merito alle persone fisiche e le società o associazioni di cui all art. 5, D.P.R. 917/1986, l acconto relativo al periodo d imposta 2011 è dovuto nella misura del 99% dell importo indicato nel rigo IR22. Confermata l esenzione dal versamento degli acconti nel caso in cui l importo dovuto sia inferiore ad 51,65. Mentre per le società di capitali e gli enti ad esse equiparati, l acconto Irap dovuto relativo al 4
5 periodo d imposta 2011 è pari al 100% dell importo indicato nel rigo IR22. Il versamento non è dovuto nel caso in cui l importo da versare sia inferiore ad e 20,66. Riguardo il momento temporale del versamento: Se l importo dell acconto è inferiore ad 103,00, l unico versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011 per le persone fisiche ovvero entro l ultimo giorno dell undicesimo mese del periodo d imposta per le società di capitali e gli enti ad esse equiparati; se l importo dell acconto é maggiore di 103,00, si procede al versamento del primo acconto, pari al 40% del dovuto, da effettuarsi entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell imposta a saldo del periodo oggetto di dichiarazione, e del secondo acconto, pari al 60%, entro il 30 novembre 2011 per le persone fisiche ovvero entro l ultimo giorno dell undicesimo mese del periodo d imposta per le società di capitali e assimilati. Il secondo acconto deve essere versato in un unica soluzione (non è, infatti, prevista la rateazione) mediante il Modello F24 con codice tributo Metodo previsionale A parte il calcolo degli acconti Irpef/Ires/Irap effettuato con il metodo storico (si veda sopra), al contribuente viene data la facoltà di applicare in alternativa il metodo previsionale. Ciò nel caso in cui il contribuente preveda di conseguire durante l anno fiscale 2011 minori redditi e, pertanto, di dover sostenere minori imposte rispetto al periodo d imposta In tale evenienza il contribuente dovrà effettuare una previsione puntuale circa il reddito che conseguirà nel periodo d imposta e, in funzione del medesimo, definire l ammontare degli acconti 5
6 da versare. In particolare, l importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di irpef per l anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell anno in corso non è tenuto al versamento dell acconto. Da ricordare che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell acconto si corre il rischio di vedersi applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente (30% dell importo non versato, oltre agli interessi legali). Acconto per la cedolare secca sugli affitti Il D.Lgs. 23/2011 ha introdotto, a partire dall anno 2011, la possibilità di applicare una cedolare secca sui canoni di locazione, con aliquota pari al 21% per i canoni liberi e al 19% per i canoni concordati. Detta facoltà può essere esercitata esclusivamente in relazione a locazioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell esercizio di un impresa, arte o professione. Questa nuova normativa prevede la possibilità di scelta, in capo al contribuente-locatore, tra la tassazione Irpef ordinaria e l applicazione di una cedolare secca, che sostituisce non solo l Irpef e le relative addizionali, ma anche l imposta di registro e l imposta di bollo. Nel caso in cui il contribuente dovesse effettuare la scelta per l opzione della cedolare secca, gli effetti si andrebbero a determinare già a partire dal 2011 in termini di determinazione dell acconto. In particolare, si viene a configurare il seguente scenario: 6
7 Per i contratti già in essere al 31 maggio 2011, il contribuente che intende avvalersi della cedolare secca per l annualità 2011 deve versare un acconto pari all 85% dell imposta dovuta in due rate alle scadenze ordinarie fissate per il pagamento dell Irpef (40% dell acconto entro il 16 giugno 2011, si veda la proroga disposta dal D.P.C.M , 60% dell acconto entro il 30 novembre 2011); per i contratti stipulati in data successiva al 31 maggio 2011, l acconto pari all 85% del dovuto deve essere versato in un unica rata entro il 30 novembre 2011; per i contratti stipulati dopo il 30 novembre 2011, non è dovuto alcun acconto. Il secondo acconto ovvero l unica rata relativo alla cedolare secca dovrà essere versato con codice tributo Infine, da ricordare che a partire dall anno 2012 la misura dell acconto sarà pari al 95% dell imposta dovuta per l anno precedente, da versare alle medesime scadenze e con la medesima rateazione prevista per il versamento dell Irpef. Trasparenza fiscale Per le società di capitali che, ai sensi dell art. 115 del TUIR, hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, per quanto riguarda la determinazione degli acconti, in virtù di quanto disposto dal comma 7 di tale articolo, nel primo esercizio di validità dell opzione l acconto deve essere versato sia dalla partecipata che dai soci, secondo le regole ordinarie. Ai sensi dell art. 9, comma 1, D.M , anche nel caso in cui la società partecipata intenda applicare il criterio previsionale, dovrà fare riferimento all imposta che si sarebbe determinata in assenza dell opzione. Consolidato fiscale 7
8 In caso di esercizio dell opzione per il consolidato fiscale, agli obblighi di versamento dell acconto è tenuta esclusivamente la società controllante (che rappresenta l unico soggetto obbligato verso l Erario, ossia l unico soggetto nei cui confronti vengono applicate le sanzioni per insufficiente versamento). Per il primo esercizio, la determinazione dell acconto dovuto dalla controllante è effettuata ai sensi dell art. 118, comma 3 del TUIR, sulla base dell imposta al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. In ogni caso, viene consentita l applicazione delle disposizioni che permettono di calcolare l acconto con il criterio previsionale. Contribuenti minimi Infine, i soggetti che, nel 2011, hanno adottato il regime fiscale dei contribuenti minimi sono tenuti alla determinazione dell acconto Irpef 2011, senza considerare l adesione al regime dei minimi. L unica modalità di determinazione dell acconto per l anno di accesso è il metodo storico, con esclusione di quello previsionale. I contribuenti che hanno aderito al regime minimi a decorrere dal periodo d imposta precedente (2010) e lo applicano anche per il 2011, sono tenuti al versamento dell acconto con riferimento all imposta sostitutiva del 20% risultante dal Quadro Cm (rigo Cm18 Imposta a debito ) del Modello unico 2011 PF. 8
9 Per il pagamento dell acconto di imposta sostitutiva si applicano le stesse modalità e termini previsti per i soggetti Irpef. Infine, con il codice tributo 1799 si paga utilizzando il Modello F24 l acconto dell imposta sostitutiva (seconda rata o acconto in unica soluzione). 17 novembre 2011 Vincenzo D Andò 9
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