IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE PER PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE

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1 Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo Trento, DICHIARAZIONI IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE PER PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE Istruzioni mod. UNICO 2010 Istruzioni mod. IRAP 2010 Come di consueto, entro il prossimo è previsto il versamento dell acconto IRPEF, IRES ed IRAP relativo, rispettivamente, al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2010, nonché il versamento dell acconto dei contributi previdenziali (IVS e Gestione Separata INPS) dovuti per il 2010, che saranno dichiarati nel mod. UNICO/IRAP Con la presente si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF ed IRAP per persone fisiche e società di persone, rimandando a prossime Informative il versamento degli acconti da parte dei soggetti IRES nonché degli acconti dei contributi previdenziali.

2 IF n. 244 / pagina 2 di 8 Come noto, l ammontare dell acconto dovuto va determinato utilizzando, alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale. N.B. La scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l IRPEF e il metodo previsionale per l IRAP. METODO STORICO Il metodo storico è basato sull'imposta dovuta per il periodo d imposta precedente, ossia sull importo evidenziato: nel rigo "Differenza" del mod. UNICO 2010 PF per l acconto IRPEF; nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2010 per l acconto IRAP. Si rammenta che, per determinare l'ammontare da versare: va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi/irap relativa al Così, ad esempio, se il mod. UNICO 2010 PF a rigo RN43 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto; il risultato finale della dichiarazione non è determinante al fine di definire se l acconto è dovuto o meno, in quanto, anche in presenza di un saldo a credito, può comunque essere dovuto il versamento degli acconti. RICALCOLO DELL ACCONTO IN CASO DI TREMONTI-TER PER INVESTIMENTI 2009 In caso di utilizzo del metodo storico è necessario procedere alla rideterminazione dell IRPEF 2009, da assumere come base di riferimento per il calcolo dell acconto 2010, qualora si sia fruito dell agevolazione c.d. Tremonti-ter di cui al DL n. 78/2009 per gli investimenti effettuati nel periodo Ciò in considerazione del fatto che, come noto, tale agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti. Non influiscono sul calcolo dell acconto con il metodo storico gli investimenti effettuati nel 2010 che, come evidenziato più avanti, vanno considerati se si utilizza il metodo previsionale. Si rammenta infine che, come già in passato, per la determinazione dell acconto IRPEF dei soci di società di persone, l imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2009, per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 239/96. MODALITÀ OPERATIVE PER L ACCONTO IRPEF 2010 Utilizzando il metodo storico, l ammontare dell acconto IRPEF 2010 è pari al 99% dell importo esposto a rigo RN34 "Differenza" del mod. UNICO 2010 PF. A seconda dell importo indicato in tale rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato: RIGO RN34 "DIFFERENZA" ACCONTO IRPEF 2010 NON SUPERIORE A 51,65 Non dovuto SUPERIORE A 51,65 Versamento in unica soluzione entro il MA NON A 260,11 Versamento in 2 rate pari al: SUPERIORE A 260,11 39,6% (40% del 99%) di rigo RN34 entro il 16.6 / (16.7 / 5.8 con la maggiorazione dello 0,40%) 59,4% (60% del 99%) entro il

3 IF n. 244 / pagina 3 di 8 Esempio 1 Esempio 2 A rigo RN34 del mod. UNICO 2010 PF del sig. Monti risulta un importo pari a Il sig. Monti non è tenuto a versare alcun acconto IRPEF. A rigo RN34 del mod. UNICO 2010 PF della ditta individuale Mari risulta un importo pari a 48. Poiché l importo di rigo RN34 è inferiore a 51,65 l acconto IRPEF non va versato. Esempio 3 Il quadro RN del mod. UNICO 2010 PF del sig. Colli risulta così compilato Ancorché la dichiarazione presenti un saldo a credito, al fine di verificare l obbligo di versamento dell acconto 2010 va considerato l importo di rigo RN34. Poiché tale importo è superiore a 51,65 ma non a 260,11, l acconto dovuto, pari a 76,23 (77 x 99%), va versato in unica soluzione entro il prossimo A tal fine può essere utilizzato in compensazione il credito IRPEF di rigo RN43. Esempio 4 Il quadro RN del mod. UNICO 2010 PF della ditta individuale Fiumi risulta così compilato Poiché l importo di rigo RN34 è superiore a 260,11 l acconto pari a 1.118,70 (1.130 x 99%) va versato in 2 rate: I rata di 447,48 (1.118,70 x 40%) che doveva essere versata entro lo scorso (o ,40%); II rata di 671,22 (1.118,70 x 60%) da versare entro il prossimo ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF Come noto: per l addizionale comunale, l acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e quindi l acconto 2010 doveva essere versato entro lo scorso ( con la maggiorazione dello 0,40%), ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto; per l addizionale regionale non sono dovuti acconti. Pertanto, entro il non è dovuto alcunché a titolo di acconto delle addizionali regionali e comunali. MODALITÀ OPERATIVE PER L ACCONTO IRAP 2010 L'acconto IRAP 2010 dovuto dai soggetti IRPEF è stabilito in misura pari al 99% di quanto riportato a rigo IR22 "Totale imposta" del mod. IRAP

4 IF n. 244 / pagina 4 di 8 Per determinare se l acconto è dovuto e se il versamento va effettuato in unica soluzione o in 2 rate si applicano gli stessi criteri previsti per l acconto IRPEF, riassunti nella tabella sopra riportata. Esempio 5 Il quadro IR del mod. IRAP 2010 della sig.ra Cima risulta così compilato Poiché l importo di rigo IR22 è inferiore a 260,11 l acconto pari a 247,50 (250 x 99%) va versato in un unica soluzione entro il prossimo Alle società di persone e soggetti equiparati sono applicabili le medesime regole sopra illustrate con riferimento ai soggetti IRPEF. Esempio 6 Il quadro IR del mod. IRAP 2010 della Rossi & Verdi sas risulta così compilato Poiché l importo di rigo IR22 è superiore a 260,11 l acconto pari a 4.841,10 (4.890 x 99%) va versato in 2 rate: I rata di 1.936,44 (4.841,10 x 40%) che doveva essere versata entro lo scorso (o ,40%); II rata di 2.904,66 (4.841,10 x 60%) da versare entro il prossimo N.B. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa , per la determinazione dell acconto IRAP 2010 da versare entro il prossimo 30.11, in Lazio, Campania, Molise e Calabria deve essere considerata anche la maggiorazione dell aliquota IRAP nella misura dello 0,15% prevista per le Regioni che presentano il c.d. disavanzo sanitario. Ciò significa che, per il calcolo dell acconto IRAP 2010 con il metodo storico, l IRAP 2009 (utilizzata come base di riferimento) deve essere rideterminata applicando l aliquota IRAP maggiorata dello 0,15%. Imprese agricole Rammentando che l'aliquota IRAP applicabile dai soggetti che operano nel settore agricolo e dalle cooperative della piccola pesca e loro consorzi è stata fissata a regime all 1,90%, si evidenzia che, come in passato, l'acconto: non è dovuto da parte dei produttori agricoli in regime di esonero per il 2009 (ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72) che hanno superato in tale anno il limite di di volume d affari; interessa coloro che, avendo superato nel corso del 2009 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli della Tab. A/I, non possono usufruire del regime di esonero dal 2010.

5 IF n. 244 / pagina 5 di 8 Soggetti privi di autonoma organizzazione Come noto, ai sensi dell art. 2, D.Lgs. n. 446/97, il presupposto impositivo dell IRAP consiste nell esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Ancorché nel 2006 la Corte di Giustizia UE sia intervenuta affermando la legittimità di tale imposta, è rimasta aperta la questione relativa alla verifica del presupposto impositivo per i contribuenti che svolgono un attività economica senza organizzazione. Per quanto concerne i lavoratori autonomi, l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 45/E, ha ammesso l esclusione dall IRAP per i professionisti minimi ed ha specificato che l autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti elementi: impiego in modo non occasionale, di lavoro altrui ; utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l esercizio dell attività. Con riguardo agli esercenti un attività produttiva di reddito d impresa, la Corte di Cassazione: nelle sentenze , nn , 12109, e si è espressa con riferimento all attività svolta dagli agenti di commercio e promotori finanziari, disponendo che è necessario verificare caso per caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi, l esistenza o meno di un autonoma organizzazione; nelle recenti sentenze , nn , e ha ribadito tale assunto anche con riguardo alle attività esercitate dai c.d. piccoli imprenditori ai sensi dell art. 2083, C.c.. Pertanto, anche per i coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, al fine di stabilire l assoggettamento o meno ad IRAP, è necessario valutare caso per caso la sussistenza del requisito dell autonoma organizzazione, analogamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi. In merito alle problematiche connesse con la scelta di non versare l acconto IRAP 2010 si rinvia all Informativa SEAC , n METODO PREVISIONALE Con il metodo previsionale l acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel In altre parole, qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2010 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, lo stesso può effettuare il versamento dell acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento. Come di consueto, la scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento tramite il ravvedimento operoso. DETASSAZIONE TREMONTI-TER PER INVESTIMENTI 2010 Come sopra evidenziato, l agevolazione c.d. Tremonti-ter di cui al DL n. 78/2009 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti. Per i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo previsionale, ciò comporta la necessità di quantificare il reddito che sarà conseguito nel 2010 e quindi la relativa imposta senza tener conto della detassazione derivante dagli investimenti effettuati nel periodo N.B. Si rammenta che la detassazione Tremonti-ter non rileva ai fini IRAP e quindi non si riflette sulla determinazione del relativo acconto.

6 IF n. 244 / pagina 6 di 8 DETASSAZIONE AUMENTI DI CAPITALE Ai fini in esame è invece possibile tener conto degli effetti dalla detassazione, prevista dall art. 5, comma 3-ter, del citato DL n. 78/2009, a favore delle società di persone che nel 2010 ( ) hanno effettuato la capitalizzazione della società (fino ad un importo massimo di ) attraverso l aumento del capitale sociale perfezionato da persone fisiche. In tal caso l effetto della capitalizzazione si riflette sulla determinazione dell acconto dovuto dalla società ai fini IRAP e dai singoli soci ai fini IRPEF. CONTRIBUENTI MINIMI Con riferimento ai contribuenti minimi si rammenta che: i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dal 2010 sono tenuti alla determinazione dell acconto IRPEF 2010 senza considerare l adesione al regime dei minimi, ossia senza considerare che per il 2010 non sarà dovuta IRPEF ma l imposta sostitutiva del 20%. A conferma di ciò, l Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 13/E ha specificato che l unica modalità di determinazione dell acconto dovuto per l anno di accesso al regime è il metodo storico, con esclusione quindi della possibilità di utilizzare il metodo previsionale. Diversamente, poiché il regime dei minimi non prevede l assoggettamento ad IRAP, i soggetti in esame sono legittimati a non versare l acconto IRAP 2010; i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi dal 2008 o 2009 sono tenuti a versare l acconto dell imposta sostitutiva risultante dal quadro CM, in quanto agli stessi si applicano... tutte le disposizioni vigenti in materia di acconto dell imposta, compensazione e rateazione. In particolare, i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo storico devono fare riferimento a quanto esposto a rigo CM14 Differenza del mod. UNICO 2010 PF ed applicare le regole previste per i soggetti IRPEF (99% di rigo CM14, da non versare ovvero da versare in un unica soluzione o in 2 rate a seconda che l importo di tale rigo sia non superiore a 51, compreso tra 52 e 260 ovvero superiore a 260); i soggetti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi dal 2010, applicando in tale anno il regime ordinario, in mancanza di specifiche disposizioni, dovrebbero osservare la disciplina generale in materia di versamento degli acconti. Si ritiene quindi che, non essendo dovuta l imposta sostitutiva per il 2010, non è dovuto il versamento del relativo acconto Si potrebbe comunque suggerire di calcolare l acconto IRPEF 2010, che sarà poi scomputato dall imposta dovuta a saldo. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell Agenzia delle Entrate. Si rammenta infine che, se dal mod. UNICO 2010 dei soggetti in esame risulta, oltre all imposta sostitutiva, anche un IRPEF dovuta (derivante dal possesso di altri redditi, di natura diversa rispetto a quelli conseguiti in regime dei minimi, ordinariamente assoggettati a tassazione), va verificata la necessità di versare l acconto IRPEF 2010 in base alle relative modalità. IMPRESE FAMILIARI IN REGIME DEI MINIMI Se il regime dei minimi è adottato da un impresa familiare, l acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell impresa. In particolare, per l anno di accesso al regime, come chiarito nella citata Circolare n. 13/E: il titolare deve sommare al proprio acconto (determinato con il metodo storico), il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all impresa familiare. Tale quota è determinata in proporzione all incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore; i collaboratori familiari determinano il proprio acconto in base alla quota di imposta riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione, utilizzando sia il metodo storico che quello previsionale.

7 IF n. 244 / pagina 7 di 8 SOCI DI SRL TRASPARENTI I soci di srl in regime di trasparenza ex art. 116, TUIR determinano l acconto IRPEF dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell opzione ovvero delle annualità successive, come di seguito illustrato. PRIMO ANNO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE ANNI SUCCESSIVI DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE PRIMO PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO PERIODO DI DECADENZA DAL REGIME Per il socio di una srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2010, (invio della comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il ), l'acconto IRPEF 2010, se calcolato con il metodo previsionale, può tener conto dell'opzione per la trasparenza. In particolare, il socio può considerare l eventuale perdita che prevede sarà conseguita dalla società trasparente per effettuare un minor versamento. Per il socio di una srl che ha esercitato l opzione per il triennio ovvero per il triennio l'acconto IRPEF 2010 va calcolato, con il metodo storico o previsionale, tenendo conto dell'effetto della trasparenza. Per il socio di una srl che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio e che, entro il non intende rinnovare l opzione per il triennio , l acconto IRPEF 2010 va calcolato sulla base dell IRPEF 2009 rideterminata senza considerare il reddito imputato per trasparenza. Per il socio di una srl per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2010, l acconto IRPEF 2010 può essere rideterminato non tenendo conto del reddito imputato per trasparenza. MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione (non è possibile rateizzare) entro il prossimo con il mod. F24, fermo restando l obbligo di utilizzare il canale telematico per i titolari di partita IVA. I relativi codici tributo, con anno di riferimento 2010, sono i seguenti: IMPORTO DA VERSARE CODICE TRIBUTO Acconto IRPEF 4034 Acconto IRAP 3813 Acconto imposta sostitutiva minimi 1799 Si rammenta che, per il versamento dell IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo. Nel caso in cui l attività sia svolta in più Regioni/Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione/Provincia autonoma per la quale risulta l imposta netta più elevata nel quadro IR. L Amministrazione finanziaria provvederà poi ad effettuare la corretta ripartizione ed i conseguenti conguagli. COMPENSAZIONE Come di consueto, per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione: VERTICALE utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, credito IRPEF 2009 con acconto IRPEF 2010) senza la necessità di utilizzare il mod. F24; ORIZZONTALE utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010). Ciò richiede la compilazione del mod. F24.

8 IF n. 244 / pagina 8 di 8 Con riferimento alla compensazione orizzontale, si rammenta che: il DL n. 185/2008 ha previsto, tra l altro, l inasprimento della sanzione per l utilizzo in compensazione dei crediti d imposta inesistenti, fissando la stessa nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi (Informativa SEAC , n. 7); il DL n. 78/2009, con riferimento al credito IVA, ha disposto che: per l utilizzo di importi superiori a è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA (ovvero il mod. IVA TR per i crediti trimestrali) ed utilizzare i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); per l utilizzo di importi superiori a , è inoltre necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione IVA. IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE In linea generale il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a ,90 per ogni anno senza considerare: l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale, anche se la compensazione è esposta nel mod. F24; i crediti d imposta riconosciuti a seguito di specifiche disposizioni agevolative (ad esempio, alcuni dei crediti da esporre nel quadro RU del mod. UNICO), per l utilizzo dei quali la disciplina di riferimento richiama quanto disposto dall art. 1, comma 53, Finanziaria Per tali crediti è infatti fissato un limite annuo di , cumulabile con il limite generale di ,90. N.B. Si rammenta che, a favore delle imprese subappaltatrici con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge, il limite di ,90 è elevato a L eventuale credito che eccede il predetto limite può essere utilizzato in compensazione nei periodi d imposta successivi ovvero chiesto a rimborso. RAVVEDIMENTO OPEROSO Come sopra accennato, il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso: applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure: - 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; - 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno della violazione; versando l importo dovuto e gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell 1% (da esporre separatamente con gli specifici codici tributo).

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