Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Benvenuto Colucci
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Forfettari: il calcolo dell acconto Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi L articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto, a decorrere dall anno d imposta 2015, il regime fiscale forfettario per le persone fisiche che esercitano attività d impresa, arti o professioni, in forma individuale che nell anno precedente hanno maturato i requisiti previsti dal citato comma 54, il cui reddito è soggetto ad imposta sostitutiva del 15%. Per consentire ai soggetti interessati il versamento della relativa imposta tramite il modello F24, l'agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 59 del ha istituito i seguenti codici tributo: denominato Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, Legge n. 190/2014 ; denominato Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, Legge n. 190/2014 ; denominato Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Saldo art. 1, c. 64, Legge n. 190/2014. Le modalità di calcolo dell acconto dell imposta sostituiva variano però sulla base del regime di provenienza. Premessa Ai sensi dell articolo 1, comma 64, Legge di Stabilità 2015, il reddito di lavoro autonomo/impresa dei nuovi contribuenti forfettari è assoggettato ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 15%. Per i soggetti in regime forfettario l imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF. 1
2 Pertanto l eventuale debenza di acconto si determina nel seguente modo: acconto non dovuto: qualora l imposta dovuta sia pari o inferiore ad 51,65; acconto in unica soluzione, qualora l imposta dovuta sia superiore ad 51,65 ma non ad 257,51. In tal caso l acconto è dovuto nella misura del 100%, da versare entro il 30 novembre; acconto in due rate, qualora l imposta dovuta sia superiore a 257,51: 40% entro il 16/6 (16/7 con maggiorazione dello 0,40%); 60% entro il 30 novembre. Il pagamento degli acconti dell imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti forfettari va effettuato con appositi codici tributo. Il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili. Quanto fin qui analizzato si verifica a regime. Si possono però presentare che si differenziano a seconda dell entrata o uscita dal regime agevolato. Versamento acconto Si ripercorrono in breve le modalità di versamento dell acconto per i vari regimi ed i relativi codici tributo. La misura dell acconto IRPEF e delle imposte sostitutive in esame è complessivamente pari al 100%. ACCONTO IRPEF Come noto il calcolo dell IRPEF lorda avviene applicando al reddito imponibile le aliquote progressive disposte per i diversi scaglioni di reddito. Gli acconti IRPEF sono dovuti nelle modalità sopra descritte con i seguenti codici tributo: 4033 per la prima rata di acconto; 4034 per la seconda o unica rata di acconto; 4001 per il saldo. ACCONTO CONTRIBUENTI MINIMI L imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è pari al 5%. I codici tributo per il versamento dell imposta sostitutiva dei contribuenti minimi, sono quelli istituiti con Risoluzione 25 maggio 2012, n. 52: 1793 per la prima rata di acconto; 1794 per la seconda o unica rata di acconto; 1795 per il saldo. 2
3 ACCONTO CONTRIBUENTI FORFETTARI Per i soggetti in regime forfettario, l imposta sostitutiva (15%) viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF. I codici tributo sono i seguenti: 1790 denominato Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, Legge n. 190/2014 ; 1791 denominato Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, Legge n. 190/2014 ; 1792 denominato Imposta sostitutiva sul regime forfettario - Saldo art. 1, c. 64, Legge n. 190/2014. Si analizzano ora le casistiche di versamento dell acconto da parte di soggetti che nel 2015 sono in regime forfettario a seconda che provengano dal regime: ordinario; dei minimi; delle nuove iniziative produttive. Per i soggetti che fuoriescono dal regime forfettario (ipotesi che si verificherà dal 2016) si ritiene applicabile il medesimo sistema in vigore per i fuoriusciti dal regime dei minimi, i quali versano l acconto del primo periodo ordinario con i codici tributo istituiti per l imposta sostitutiva del 5% e successivamente scomputano il versamento dall IRPEF. Allo stesso modo si presume quindi che i forfettari possano versare l acconto con i codici relativi all imposta sostitutiva del 15% e poi ne scomputino il versamento dall IRPEF. Modalità di determinazione dell acconto Come avviene ordinariamente, il contribuente può determinare l acconto: in base all imposta dovuta per i redditi 2014 (c.d. calcolo con metodo storico); in base all imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al reddito previsto per l anno 2015 (c.d. metodo previsionale). In particolare: METODO STORICO In tutti i casi di passaggio da un regime all altro, cambia anche l imposta cui il contribuente è soggetto. In particolare, i soggetti che nel 2015 aderiscono ad un regime ed erano in un altro nel 2014, si trovano 3
4 nella condizione in cui l imposta cui erano soggetti nel 2014 non trova base imponibile nel 2015, dato che nel 2015 sono soggetti ad un imposta diversa. Di conseguenza, seguendo il metodo storico i contribuenti non dovrebbero versare l acconto. Ad esempio, un soggetto che nel 2014 era in regime ordinario e nel 2015 accede a quello forfettario, osservando la disciplina generale degli acconti, nel 2015 il contribuente si trova soggetto all imposta sostitutiva relativa al regime forfettario, e quindi dovrebbe versare l acconto per tale imposta, ma non trova nel 2014 base imponibile per l individuazione dell acconto. L alternativa sarebbe quella di versare l acconto d imposta relativa all IRPEF, e scomputare successivamente tale importo dall imposta sostitutiva dovuta o comunque nel quadro RN del Mod. UNICO (anche in assenza di IRPEF). La presenza di righi nel Mod. UNICO nei quali soggetti fuoriusciti da un regime possono riportare e scomputare le imposte sostitutive dall IRPEF e viceversa, fa ritenere che tutti i soggetti che transitano da un regime all altro, possano versare l acconto dell imposta relativa al regime precedente, che sarà scomputato dalla imposta relativa al nuovo regime. METODO PREVISIONALE In caso di determinazione dell acconto con metodo previsionale, se il calcolo risultasse errato, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente, si applicheranno le sanzioni per insufficiente versamento d acconto (30% della somma non versata, fatta salva la possibilità del ricorso all istituto del ravvedimento operoso). Con riferimento agli acconti occorre inoltre evidenziare quanto segue: il regime forfettario non prevede l assoggettamento ad IRAP e quindi i soggetti in esame non sono tenuti al versamento del relativo acconto; per i contribuenti soggetti ad imposta sostitutiva va sempre verificata la necessità di versare l acconto IRPEF 2015 qualora dal Mod. UNICO 2015 risulti, oltre all imposta sostitutiva, anche un IRPEF dovuta (derivante dal possesso di altri redditi di natura diversa rispetto a quelli conseguiti in regime dei minimi, ordinariamente assoggettati a tassazione). 4
5 Soggetti in regime forfettario Come anticipato, i contribuenti che nel 2015 accedono al nuovo regime fiscale agevolato possono provenire dal regime: dei minimi (art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011); delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000); ordinario. Nel dettaglio: FORFETTARI PROVENIENTI DAL REGIME ORDINARIO Il contribuente che proviene dal regime ordinario, transitando ad un regime con imposta sostitutiva, può valutare l ipotesi di una determinazione dell acconto IRPEF in via previsionale, non considerando il reddito d impresa/lavoro autonomo, versando lo stesso con i codici tributo istituiti dall Agenzia delle Entrate. Tuttavia si deve prestare attenzione anche al fatto che gli altri redditi posseduti dal contribuente potrebbero aumentare da un anno all altro. Non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell imposta sostitutiva del 15%. Un contribuente è transitato al regime forfettario provenendo da quello ordinario al Il contribuente percepisce anche redditi da locazione pari a L Irpef dovuta (semplificando le detrazioni e le deduzioni) è pari a 575 (23% di 2.500). L acconto Irpef è pari a 575 così suddiviso: 230 il 6 luglio; 345 il 30 novembre. FORFETTARI PROVENIENTI DAL REGIME DEI MINIMI I soggetti che provengono dal regime dei minimi, nel 2014 erano soggetti ad imposta sostitutiva del 5%. Il passaggio di regime comporta un aumento dell imposta, quindi, dal 5 al 15%; tuttavia si tratta di imposte sostitutive differenti. Il contribuente che versa l acconto dell imposta relativa ai contribuenti minimi, con i rispettivi codici tributo, in UNICO 2016 probabilmente non potrà scomputare l importo dalla nuova imposta sostitutiva, ma dovrà recuperare quanto versato nel quadro RN di UNICO
6 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE I soggetti che passano dal regime delle nuove iniziative produttive al nuovo regime fiscale agevolato non sono tenuti al versamento dell acconto. Infatti il regime delle nuove iniziative produttive prevede che l imposta sostitutiva (10%) venga versata unicamente a saldo. Si evidenzia che nell ambito delle istruzioni del Mod. UNICO 2015 non ci sono precisazioni in merito al comportamento da adottare per i contribuenti forfettari nel NUOVI FORFETTARI NEL Regime ordinario Acconto IRPEF (eventuale calcolo previsionale) 2014 Regime dei minimi Acconto imposta sostitutiva minimi e successivo scomputo 2014 Nuove iniziative produttive No acconto imposta sostitutiva Fuoriuscita dal regime forfettario I contribuenti che nel 2015 adottano il regime forfettario potrebbero fuoriuscire con l anno 2016, per opzione o per perdita dei requisiti e delle condizioni di mantenimento del regime, transitando in regime ordinario. In tal caso: il reddito 2015 sarà determinato in via forfettaria e assoggettato ad imposta sostitutiva; il reddito 2016 sarà determinato nei modi ordinari ed assoggettato ad IRPEF. Nel 2016 il contribuente si trova soggetto all IRPEF, e quindi dovrebbe versare l acconto per tale imposta, ma non trova nel 2014 base imponibile per l individuazione dell acconto. Tuttavia, come nel Mod. UNICO PF 2015, a rigo RN38, col. 4 è previsto il riporto degli acconti d imposta per i soggetti provenienti dai minimi, si può supporre che allo stesso modo anche coloro che fuoriescono dal regime forfettario possano versare l acconto dell imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all IRPEF) che successivamente verrà fatta confluire nell IRPEF. 6
7 Fuoriuscita dal regime dei minimi I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o il regime ordinario possono determinare l acconto 2015 sia con il metodo storico che con il metodo previsionale. Con riferimento agli acconti occorre evidenziare quanto segue: il regime dei minimi non prevede l assoggettamento ad IRAP e quindi i soggetti in esame non sono tenuti al versamento del relativo acconto; va verificata la necessità di versare l acconto IRPEF 2015 qualora dal Mod. UNICO 2015 risulti, oltre all imposta sostitutiva, anche un IRPEF dovuta (derivante dal possesso di altri redditi di natura diversa rispetto a quelli conseguiti in regime dei minimi, ordinariamente assoggettati a tassazione). I contribuenti che fuoriescono dal regime agevolato (ad esempio, a partire dal 1 gennaio 2015) e adottano il regime ordinario, determineranno il reddito 2015 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF. Considerando il meccanismo di scomputo previsto nel quadro RN, Mod. UNICO PF, i soggetti fuoriusciti dal regime versano l acconto dell imposta sostitutiva (ancorché per lo stesso periodo siano soggetti all IRPEF) che successivamente verrà fatta confluire nell IRPEF. In sostanza, tali contribuenti versano l acconto 2015 utilizzando i codici tributo previsti per l imposta sostitutiva e dovranno indicare quanto versato a tale titolo a rigo RN38, colonna 4, Mod. UNICO 2016 PF. Tali soggetti possono però scegliere di non versare affatto l acconto dell imposta sostitutiva, posto che non saranno più soggetti a tale imposta. L eventuale versamento a titolo di acconto va effettuato utilizzando i codici tributo 1793 (prima rata d acconto) e 1794 (seconda o unica rata di acconto). Diversamente, per il versamento del saldo 2014 va utilizzato il codice tributo I contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi (ad esempio, a partire dal 1 gennaio 2015) e adottano il regime forfettario, determineranno il reddito 2015 in via forfettaria secondo le modalità illustrate dalla Legge di Stabilità 2015, ed assoggettando lo stesso ad imposta sostitutiva con aliquota del 15%. Come sopraesposto l Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo (Risoluzione 25 maggio 2012, n. 52) per il versamento. 7
8 I contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi dal 2014 e hanno applicato il regime ordinario o contabile agevolato, se nel corso del 2014 hanno versato l acconto dell imposta sostitutiva del 5% (cod. tributo 1793 e 1794 ), possono scomputare quanto versato dall IRPEF dovuta per il 2014 indicando tali somme a rigo RN38, col. 4. In sintesi, le situazioni che possono verificarsi nel 2015 e la relativa imposta (IRPEF o imposta sostitutiva) dovuta per il 2015 sono le seguenti. Si ipotizza che l unico reddito posseduto dal contribuente sia quello d impresa/lavoro autonomo. Regime 2014 Regime 2016 Regime dei minimi Imposta dovuta per il 2015 Imposta sostitutiva (5%) Acconto 2015 (codice tributo) 1793 (I rata) 1794 (II o unica rata) Regime dei minimi Regime ordinario IRPEF (determinata con modalità ordinarie ) 1793 (I rata) 1794 (II o unica rata) (*) Si ritiene possibile versare l acconto con i Regime Imposta codici 1793 e forfettario sostitutiva (15%) Non è noto il meccanismo di scomputo. (*) L importo versato in acconto dell imposta sostitutiva verrà successivamente fatto confluire nell IRPEF. Un contribuente ha applicato il regime dei minimi nel 2014 e nel Sulla base di Unico 2015 risulta il quadro LM con il conseguimento di un reddito di L acconto dovuto per il 2015 è pari a 500 così ripartito: 200 primo acconto (6 luglio 2015); 300 secondo acconto (30 novembre). - Riproduzione riservata - 8
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