NOTA INFORMATIVA N. 19/2005. Il DL n. 203 (c.d. decreto collegato alla Finanziaria 2006) Analisi principali novità
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1 Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: prof. dott. GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona commercialista revisore contabile dott. CLAUDIO UBINI commercialista revisore contabile dott. ALBERTO CASTAGNETTI commercialista revisore contabile COLLABORATORI: dott.ssa ELISABETTA UBINI dottore in economia dott. STEFANO GOLIN dottore in economia dott. CLAUDIO TODESCO dottore in economia LUNGADIGE SAMMICHELI 3, VERONA C.F. e PARTITA IVA: TELEFONO: 045/ TELEFAX: 045/ Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 19/2005 Il DL n. 203 (c.d. decreto collegato alla Finanziaria 2006) Analisi principali novità 1 IL DL N. 203 Con il DL n. 203, entrato in vigore il , sono state emanate le disposizioni urgenti nell ambito della manovra finanziaria per il 2006 (c.d. "DL collegato"). Di seguito vengono analizzate le principali novità già segnalate con nota informativa dello Studio n. 17/ LE MODIFICHE AL REGIME DELLA PARTICIPATION EXEMPTION Sono state apportate le seguenti modifiche al regime della participation exemption: - riduzione dal 100% al 95% della quota di plusvalenza realizzata dai soggetti IRES che può usufruire dell esenzione; - estensione da 12 a 18 mesi del periodo minimo di possesso per potere beneficiare dell esenzione; - mantenimento del regime di indeducibilità nella misura del 100% (per i soggetti IRES) o del 60% (per i soggetti IRPEF) per le minusvalenze realizzate oltre il dodicesimo mese successivo all acquisizione delle azioni o quote.
2 2.1 LA RIDUZIONE AL 95% DELLA QUOTA ESENTE DELLE PLUSVALENZE È stata ridotta la percentuale di plusvalenza esente derivante dalla cessione di partecipazioni, che passa dal 100% al 95%. Non sono state, invece, apportate modifiche alla percentuale esente delle plusvalenze realizzate dai soggetti IRPEF, rappresentata dal 60% del provento. 2.2 LA MODIFICA DEL PERIODO MINIMO DI POSSESSO Nella versione originaria, l esenzione delle plusvalenze era condizionata al possesso ininterrotto delle azioni o quote dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione. La disposizione è stata modificata, portando il periodo minimo di possesso sino al primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione. 2.3 LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINUSVALENZE A differenza di quanto avvenuto per le plusvalenze, non sono stati modificati i criteri di deduzione delle minusvalenze, per quanto attiene alla quantificazione e al periodo di possesso La quota indeducibile delle minusvalenze Le minusvalenze che emergono a seguito delle cessioni di partecipazioni effettuate da soggetti IRES continuano a costituire componenti di reddito indeducibili nella misura del 100%. Il sistema, quindi, è stato ridisegnato in maniera asimmetrica, non consentendo una deduzione limitata del 5% delle minusvalenze quale contropartita della tassazione del 5% delle plusvalenze Il periodo di possesso delle partecipazioni Una ulteriore asimmetria tra le nuove norme relative alle plusvalenze e la disciplina delle minusvalenze riguarda il requisito del periodo di possesso. Nella previgente disciplina, infatti, i requisiti affinché la plusvalenza accedesse all esenzione, o la minusvalenza fosse considerata indeducibile, erano i medesimi. A seguito delle modifiche, invece, mentre per le plusvalenze occorre attendere un periodo minimo di 18 mesi per potere beneficiare dell esenzione, rimangono indeducibili le minusvalenze realizzate successivamente al dodicesimo mese di possesso. 2.4 DECORRENZA Le modifiche in commento si sono rese applicabili alle cessioni effettuate a decorrere dal foglio n. 2
3 3 LE MODIFICHE ALLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI É stata limitata la deducibilità delle spese relative ai fabbricati non strumentali e non beni merce posseduti dalle imprese. In particolare, per gli immobili locati: - le spese di manutenzione ordinaria sono dedotte nella misura pari all ammontare effettivamente sostenuto solo qualora questo sia inferiore al 15% del canone di locazione; - le stesse spese sono dedotte nel limite massimo del 15% del canone di locazione, se l ammontare effettivamente sostenuto supera tale soglia. La novità consiste nel permettere la deduzione esclusivamente delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute e, comunque, per un importo non eccedente l anzidetto limite. Prima della modifica, invece, le imprese potevano comunque fruire della deduzione forfetaria del 15%. Decorrenza La modifica si applica dal periodo d imposta in corso al (anno 2005, per i soggetti solari ). 4 LE NOVITÀ AI FINI IRES E IRAP PER LE BANCHE E LE ASSICURAZIONI 4.1 LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE Per le imprese di assicurazione viene stabilito che: - nella determinazione della base imponibile IRAP non si tiene conto delle svalutazioni e delle riprese di valore su crediti verso gli assicurati, né degli accantonamenti stanziati a fronte del rischio di perdite su detti crediti; - la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile ai fini IRES e IRAP in misura pari al 60% (e non più al 90%) dell importo stanziato in bilancio (l eccedenza rimane in ogni caso deducibile in quote costanti nei 9 esercizi successivi). 4.2 LE BANCHE E ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI La percentuale deducibile ai fini IRES delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti al fondo rischi su crediti viene ridotta, per ogni esercizio, allo 0,4% (prima 0,6%) del valore dei crediti risultanti in bilancio (aumentato dell ammontare delle svalutazioni dell esercizio di riferimento). Qualora si superi tale nuovo limite, l eccedenza rimane in ogni caso deducibile in quote costanti nei 9 esercizi successivi. foglio n. 3
4 Applicabilità delle modifiche alle imprese di assicurazione La stessa riduzione opera anche con riferimento alle imprese di assicurazione. 4.3 DECORRENZA Le disposizioni esaminate nei precedenti paragrafi si applicano a partire dal periodo d imposta in corso al (anno 2005, per i soggetti solari ). 5 IL CONTROLLO DEI VERSAMENTI ANTERIORMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI In caso di pericolo per la riscossione (es. fallimento o liquidazione del contribuente), l Amministrazione finanziaria può provvedere, anche prima della presentazione delle dichiarazioni annuali (redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d imposta), a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti: - dell IVA: versamenti periodici (mensili o trimestrali), in acconto e a saldo; - delle imposte, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL dovuti a titolo di acconto e di saldo; - delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d imposta. 5.1 LA NOTIFICA DELL AVVISO BONARIO E LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI Se da tali controlli anticipati emerge un imposta o una maggiore imposta dovuta, al contribuente o al sostituto d imposta viene notificato il c.d. avviso bonario, analogamente a quanto già previsto per i controlli automatici delle dichiarazioni annuali. Il pagamento entro 30 giorni Se il pagamento delle somme dovute avviene entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto avviso bonario, la sanzione prevista per l omesso o ritardato pagamento dei tributi si riduce di due terzi (dal 30% al 10%). 5.2 GLI EFFETTI AI FINI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO Se l Ufficio constata l irregolarità dei versamenti fiscali prima della presentazione della dichiarazione, il contribuente non può più avvalersi del ravvedimento operoso sugli omessi o tardivi versamenti. 6 L OBBLIGO DI INDICARE IL CODICE FISCALE NEGLI ATTI DI IMMATRICOLAZIONE E REIMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI Il codice fiscale deve essere indicato anche negli atti di immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. foglio n. 4
5 7 LA TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO PER GLI OLI MINERALI CON ACCISE RIDOTTE IMPIEGATI IN AGRICOLTURA Il libretto di controllo previsto in relazione alle agevolazioni fiscali consistenti nella riduzione delle accise per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica (c.d. libretto U.M.A. ) deve essere: - tenuto nel rispetto dei principi fissati dall art del codice civile; - detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo (non è quindi più possibile che venga detenuto da altri soggetti, quali associazioni di categoria, consorzi agrari, ecc.); - custodito dallo stesso titolare per un periodo di cinque anni dalla data dell ultima scritturazione. 8 L ESPROPRIAZIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DI ALTRI EMOLUMENTI CONNESSI AI RAPPORTI DI LAVORO L atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene l ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario della riscossione, fino a concorrenza del credito per il quale si procede: - nel termine di 15 giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; - alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 9 IL FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI A MOTORE REGISTRATI I concessionari della riscossione possono nuovamente effettuare il fermo amministrativo dei veicoli a motore registrati, posseduti dal debitore o dai coobbligati, in caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. Il concessionario deve dare notizia dell iscrizione del fermo al soggetto nei confronti del quale procede. Sanzioni Il veicolo oggetto del fermo amministrativo non può più essere utilizzato e la relativa circolazione è punita con: - la sanzione amministrativa pecuniaria da 656,25 a 2.628,15 euro; - la confisca del mezzo. foglio n. 5
6 10 IL CONFERIMENTO DEL TFR AI FONDI PENSIONE MISURE DI COMPENSAZIONE PER LE AZIENDE Al fine di compensare le aziende che perdono il TFR quale forma di autofinanziamento, in quanto destinato a forme pensionistiche complementari (es. fondi pensione): - viene istituito un Fondo di garanzia per agevolare l accesso al credito; - a decorrere dall , si applica un esonero percentuale, crescente nel tempo, dal versamento di alcuni contributi sociali a carico del datore di lavoro (es. contributi per assegni familiari, maternità e disoccupazione), in proporzione al TFR maturando conferito alle suddette forme pensionistiche complementari; in caso di incapienza di tali contributi, per la parte eccedente, l esonero si applica in relazione all ammontare complessivo dei contributi dovuti all INPS. Restando a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l'occasione per inviarvi i migliori saluti. Studio Alberti Ubini Castagnetti Verona, 25 ottobre 2005 foglio n. 6
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