Nuovo costo per le auto
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- Sibilla Vigano
- 9 anni fa
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Nuovo costo per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la chiusura del 2013 è necessario porre attenzione alle novità entrate in vigore proprio da tale periodo d imposta. Tra queste figura la nuova deducibilità delle auto. La disciplina fiscale dei veicoli che l impresa acquista per la propria attività e che presentano limitazioni fiscali, è sancita dall art. 164, TUIR, come modificato dalla L. n. 92/2012 prima e dalla L. n. 228/2012. Per effetto delle modifiche apportate dall art. 1, comma 501, L. 24 dicembre 2012, n. 228, la percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli è stata ridotta dal 40% al 20%. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d imposta successivo a quelli in corso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, che aveva già abbassato la percentuale in oggetto alla misura del 27,5%. Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare si applica, appunto, a partire dal 1 gennaio Premessa Rientrano nella categoria degli autoveicoli con limitazioni fiscali: i veicoli, di cui all art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/1992, ovvero: le autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente ; i veicoli, di cui all art. 54, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 285/1992, ovvero: autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente ; i veicoli, di cui all art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992, ovvero: I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h ; 1
2 i veicoli, di cui all art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/1992, ovvero: motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente. Questi mezzi si caratterizzano per il fatto di integrare il requisito dell inerenza, tuttavia non sono utilizzati esclusivamente per l attività svolta. Nel costo di acquisto del veicolo rientrano anche determinati costi che il concessionario anticipa per conto del cliente. Rientrano tra i costi accessori quelli legati: alla motorizzazione civile, come ad esempio: imposta di bollo per direzione motorizzazione civile; versamenti alla Tesoreria dello Stato; al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), come ad esempio: imposta provinciale di trascrizione; emolumenti e diritti; imposta di bollo. I limiti I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte dell impresa, sono quindi i seguenti: A. percentuale di deducibilità pari al 20%, con B. un tetto massimo di spesa pari a: ,99, per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m,) art. 54, D.Lgs. n. 285/1992); 4.131,66, per motocicli (di cui all art. 53, D.Lgs. n. 285/1992); 2.065,83, per ciclomotori (di cui all art. 52, D.Lgs. n. 285/1992). La percentuale di deducibilità del 20% è applicabile alle spese sostenute per l acquisto del veicolo e vale anche per i componenti negativi relativi al veicolo, quali carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazioni, manutenzione, riparazione, ecc. Gli importi deducibili risultano quindi i seguenti: Veicolo Limite art. 164 Importo deducibile (20%) Autovetture/autocaravan , ,20 Motocicli 4.131,66 826,33 Ciclomotori 2.065,83 413,16 2
3 Si ricorda che, ai fini dell indicazione dei costi deducibili nel modello UNICO, le imprese in contabilità ordinaria devono effettuare una variazione in aumento apposito rigo del quadro RF. Ammortamento fiscale Civilisticamente, i criteri di ripartizione del valore ammortizzabile, devono consentirne l imputazione sulla vita utile stimata, in modo razionale e sistematico, in proporzione al deperimento ed all uso del cespite nel processo produttivo. Tale sistematicità è garantita dal piano di ammortamento. Per la definizione delle quote di ammortamento deducibili, il legislatore fiscale ha invece previsto, per ogni settore produttivo e per ogni categoria di beni, appositi coefficienti da applicare al valore ammortizzabile. In linea generale, tali coefficienti di individuazione dell ammortamento ordinario devono essere ridotti alla metà per il primo esercizio di utilizzo. Si ricorda, infatti, che la L. n. 244/2007 ha abrogato il comma 3, art. 102, TUIR, con la conseguenza che non è più possibile accelerare o ridurre il periodo d ammortamento. Anche per i veicoli ad uso promiscuo si applica la regola generale che prevede la riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento ministeriale nel primo esercizio di utilizzo del bene. L art. 102, comma 2, TUIR, al fine della determinazione dell ammortamento, prevede che le quote di ammortamento ammesse in deduzione non devono superare il limite stabilito e derivante dall applicazione al costo dei beni dei coefficienti previsti, per categorie di beni omogenei, con Decreto ministeriale e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Ammortamento ordinario La disciplina relativa agli ammortamenti ordinari è contenuta nel comma 2, art. 102, TUIR, che recita: La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio [...]. L articolo, sopra riportato, prevede la deduzione annuale di quote costanti di ammortamento, calcolate applicando al costo dei beni ammortizzabili i coefficienti ordinari di ammortamento, previsti dalla tabella ministeriale, contenuta nel Decreto 31 dicembre Con riferimento, ad esempio, alle autovetture che l impresa acquista, tale coefficiente è pari al 25%. 3
4 Tale coefficiente è valido per autovetture, motoveicoli e simili, indipendentemente dall attività esercitata dall impresa. Si ipotizzi che la società Beta S.r.l. nel 2013 abbia ricevuto una fattura per l acquisto di una autovettura riportante i seguenti importi: Importo ,00 IVA 21% 6.237,00, 300,00 F.C. IVA (art. 15 c. 1, n. 3, D.P.R. n. 633/72) Totale fattura ,00 Si avrà la seguente situazione: costo dell immobilizzazione: ,00 (totale fattura) ,00 (IVA detraibile) = ,00 (costo autovettura + oneri accessori); coefficiente di ammortamento: 25%; valore presunto al termine del periodo di utilizzo del bene: 5.000,00; costo da ammortizzare: ,00. Il piano di ammortamento civilistico e fiscale sarà il seguente: Valori civilistici Costo ammortizzabile ,00 % Amm.to Fondo ,50% 3.592, , , % 7.185, , , % 7.185, , , % 7.185, , , ,50% 3.592, , Totale 100% , , % deducibilità Valori fiscali Costo deducibile 3.615,20 Amm.to Fondo Variazione aumento in Unico % 451,90 451, , , % 903, , , , % 903, , , , % 903, ,30 451, , % 451, , ,85 Totale 100% 3.615, ,20 4
5 Ammortamento in corso Nel caso in cui il processo di ammortamento sia già iniziato, l Agenzia delle Entrate con Circolare 19 febbraio 2008, n. 12, ha chiarito che: i nuovi limiti di deducibilità [...] non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l ammontare degli ammortamenti stanziabili per l intera vita utile del bene; al contrario essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni. Di conseguenza, per i piani di ammortamento in corso, ai fini dell individuazione delle quote di ammortamento deducibili negli esercizi 2013 e seguenti, il contribuente ha la possibilità di limitarsi ad applicare i nuovi limiti di deducibilità (20%) alle singole annualità, senza necessità di verificare il rispetto del tetto massimo complessivo, fiscalmente ammesso in deduzione secondo le nuove disposizioni. Si considerino i dati forniti nell esempio precedente, ammettendo che l ammortamento sia iniziato nell anno Il piano di ammortamento civilistico e fiscale sarà il seguente: Valori civilistici Costo ammortizzabile ,00 % Amm.to Fondo ,50% 3.592, , , % 7.185, , , % 7.185, , , % 7.185, , , ,50% 3.592, , Totale 100% , , % deducibilità Valori fiscali Costo deducibile 3.615,20 Amm.to Fondo Variazione aumento in Unico % 903,80 903, , , % 1.807, , , , % 903, , , , % 903, ,00 451,90 451, % 451, , ,90 Totale 100% ,90 5
6 Come si può notare, al termine del piano di ammortamento dell autoveicolo, nel corso degli anni, il contribuente ha portato complessivamente in deduzione un importo superiore al tetto massimo stabilito dalla legge, pari a 3.615,20 (18.075,99 x 20%). Nel rispetto dei limiti, di cui all art. 164, comma 1, lett. b, TUIR, per il 2013 l impresa avrebbe dovuto dedurre la quota di ammortamento pari a 602,54, mentre dopo l orientamento fornito dalla Circolare n. 12/2008, è possibile dedurre 903,80. Ammortamento anticipato Come brevemente accennato, il comma 33, lett. n), numero 1, art. 1, L. n. 244/2007, con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ha abrogato il comma 3, art. 102, TUIR, che permetteva al contribuente di elevare fino a due volte, in tre esercizi (salvo il caso dei beni usati dove l ammortamento anticipato può essere effettuato solo nel primo esercizio di entrata in funzione del bene), la quota ordinaria di ammortamento (c.d. ammortamento anticipato). Tuttavia, ciò non modifica la disciplina prevista per i veicoli ad uso promiscuo, per i quali era già in vigore l abrogazione dell ammortamento accelerato ed anticipato. L art. 36, comma 5, D.L. n. 223/2006, infatti, aveva in precedenza già integrato l art. 102, comma 3, TUIR, eliminando la possibilità di operare l ammortamento anticipato per le autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori a deducibilità limitata. Come espressamente disposto dall art. 36, comma 6, D.L. n. 223/2006 e confermato dall Agenzia delle Entrate con Circolare n. 28/2006, tale restrizione ha trovato applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 nei confronti dei soggetti passivi Ires e dei titolari di reddito d impresa ai fini Irpef, ed ha interessato anche i beni, di cui all art. 164, comma 1, lettera b), acquistati in precedenti periodi di imposta. Irap Ai fini della determinazione della base imponibile Irap, in seguito alle novità introdotte dalla L. n. 244/2007, è necessario distinguere la tipologia di impresa (soggetto passivo) alla quale si fa riferimento. Per: l impresa (individuale o società di persone) che determina il valore della produzione netta secondo il metodo fiscale, i costi deducibili in materia di autoveicoli, seguono le stesse regole previste ai fini della deducibilità in ambito Irpef/Ires; 6
7 l impresa (società di capitali, società commerciali) che determina il valore della produzione netta secondo il metodo da bilancio, i costi deducibili in materia di autoveicoli non seguono le regole previste ai fini Irpef/Ires, in quanto si deve fare riferimento ai dati contabili così come risultano dal conto economico, senza effettuare variazioni in aumento o in diminuzione. - Riproduzione riservata - 7
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