Deducibilità auto aziendali dal 2013, i chiarimenti delle Entrate

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1 Numero 104/2013 Pagina 1 di 9 Deducibilità auto aziendali dal 2013, i chiarimenti delle Entrate Numero : 104/2013 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : IMPOSTE DIRETTE DEDUCIBILITÀ AUTO AZIENDALI ART. 164, COMMA 1, LETT. B), TUIR, ART. 1, COMMA 501, LEGGE N. 228/2012 (LEGGE DI STABILITÀ 2013), ART. 4, COMMI 72-76, LEGGE N. 92 DEL ; CIRCOLARE N. 12/E DEL ; NOSTRA CDG N Dal 1 gennaio 2013 la deducibilità delle auto aziendali si è ridotta notevolmente per effetto di due interventi normativi: Sintesi la Legge di Stabilità 2013, che ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni non esclusivamente come beni strumentali; la Riforma del Lavoro Fornero, che ha ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Di recente, la Circolare "omnibus" dell'agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013, ha fornito chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina delle auto, intervenendo anche in materia di determinazione degli acconti d'imposta 2013 da versare a giugno in sede di dichiarazione dei redditi. Gli argomenti 1. DEDUCIBILITÀ AUTO FINO AL DEDUCIBILITÀ AUTO DAL I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE PERCENTUALI DI DEDUCIBILITÀ 4. GLI EFFETTI SUGLI ACCONTI D'IMPOSTA ALCUNI ESEMPI

2 Numero 104/2013 Pagina 2 di 9 Deducibilità auto fino al 2012 (Art. 164, comma 1, del Tuir, in vigore fino al ) Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell esercizio d impresa, arte o professione. Si tratta delle spese sostenute per: COSTI VEICOLI DEDUCIBILI DALLE IMPOSTE SUI REDDITI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI TASSA DI PROPRIETÀ ASSICURAZIONE RC AUTO PEDAGGI AUTOSTRADALI CUSTODIA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI NON INCREMENTATIVE IVA INDETRAIBILE CORRISPOSTA AL MOMENTO DELL ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE Fino al periodo d'imposta 2012, il regime di deducibilità di tali costi, stabilito dall art. 164, comma 1, del Tuir ante modifiche, prevedeva: la deduzione integrale (100%) delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per: i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali, ovvero quelli senza i quali l attività non può essere esercitata (è il caso, ad esempio, delle autovetture possedute dalle imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse); i veicoli adibiti ad uso pubblico; la deduzione parziale al 40% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli NON destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività d impresa, arte o professione. La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico pari: in caso di acquisto o leasing, a: ,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli; 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori; in caso di locazione o noleggio: 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan; 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli; 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori. Nel caso di esercizio di arte o professione, il limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

3 Numero 104/2013 Pagina 3 di 9 la deduzione parziale all 80% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con il limite massimo di spesa su cui applicare tale percentuale pari a ,84 per le autovetture; la deduzione parziale al 90% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta 1. TIPO DI VEICOLO DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO FINO AL % entro i seguenti limiti max. di spesa relativamente al costo di acquisto/acquisizione: in caso di acquisto o leasing: ,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali) autovetture e autocaravan; 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli; 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori; in caso di locazione o noleggio: 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per autovetture e autocaravan; 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli; 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori. VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (per la maggior parte del periodo d'imposta) VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 90% 80% (nel limite max di spesa di ,84 relativamente al costo di acquisto/acquisizione) 100% 100% 1 Come precisato nella Circolare n. 48/1998, un veicolo si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d imposta quando è utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d imposta del datore di lavoro. Non è necessario che l utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso dipendente.

4 Numero 104/2013 Pagina 4 di 9 Deducibilità auto dal 2013 (Art. 164, comma 1, del Tuir, in vigore dal 2013, come modificato dall'art. 1, comma 501, Legge n. 228/ Legge di Stabilità 2013, e dall'art. 4, commi 72-76, Legge n. 92/2012) La Riforma del Lavoro Fornero (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo: dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti; dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (non come beni strumentali). Entrambe le modifiche sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge ( ), quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tuttavia, prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove norme, la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire dal 1 gennaio Da tale data, quindi, almeno per quanto riguarda i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro. La Legge di Stabilità 2013 non ha, invece, modificato la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti stabilita dalla Riforma Fornero, che quindi è confermata al 70% dal 1 gennaio DEDUCIBILITA' AUTO DAL 1 GENNAIO 2013 VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali) 40% 20% VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come 90% 70% beni strumentali) I chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sulle percentuali di deducibilità L'Agenzia delle Entrate, con la c.d. "circolare omnibus" n. 12/E del 3 maggio scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità fiscali apportate dalla Legge di Stabilità In particolare, nel capitolo II della circolare, che accoglie i chiarimenti sulle

5 Numero 104/2013 Pagina 5 di 9 (Circolare n. 12/E del ) disposizioni che interessano i titolari di reddito d impresa, viene affrontato anche il tema della deducibilità delle auto. La circolare, nel confermare le nuove misure di deducibilità entrate in vigore dal 1 gennaio 2013, precisa che restano, invece, immutati gli altri limiti di deducibilità previsti nelle altre ipotesi di utilizzo delle auto di cui all'art. 164 del TUIR (80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico) e le limitazioni previste in tema di irrilevanza del costo di acquisto del veicolo. Non si tiene conto, quindi: della parte del costo di acquisizione che eccede: ,99 per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 per i motocicli; 2.065,83 per i ciclomotori; dell ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede: 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; 774,69 per i motocicli; 413,17 per i ciclomotori. per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, del costo di acquisizione che eccede ,84. TIPO DI VEICOLO DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO DAL % entro i seguenti limiti max. di spesa relativamente al costo di acquisto/acquisizione: in caso di acquisto o leasing: ,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per VEICOLI AZIENDALI (NON utilizzati esclusivamente come beni strumentali) autovetture e autocaravan; 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli; 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori; in caso di locazione o noleggio: 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per autovetture e autocaravan; 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli; 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.

6 Numero 104/2013 Pagina 6 di 9 VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (per la maggior parte del periodo d'imposta) VEICOLI UTILIZZATI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO VEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 70% 80% (nel limite max di spesa di ,84 relativamente al costo di acquisto/acquisizione) 100% 100% Viene evidenziato dalle Entrate che la deducibilità del 20% si applica non solo ai veicoli utilizzati dalle imprese non esclusivamente come beni strumentali, ma anche ai veicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, in forma individuale (es.: singoli professionisti) o sotto forma di società semplice o di associazione. In particolare, l'agenzia ricorda che nel caso di esercizio di arti e professioni: in forma individuale, la deducibilità è ammessa per un solo veicolo; sotto forma di società semplice o di associazione, la deducibilità è consentita per un solo veicolo per ogni socio o associato. Gli effetti sugli acconti d'imposta 2013 In merito agli acconti d'imposta relativi al periodo d'imposta 2013, l'art. 1, comma 501, della Legge di Stabilità 2013 rimanda a quanto disposto dall'art. 4, comma 73, della Legge n. 92/2012, il quale prevede che: "Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72." Pertanto, gli acconti d imposta relativi al 2013 (da versare il prossimo giugno o luglio) dovranno essere ricalcolati (in sede di UNICO 2013) assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, cioè come se le nuove regole fossero state in vigore nel In sostanza, occorrerà

7 Numero 104/2013 Pagina 7 di 9 rideterminare virtualmente l'imponibile Irpef/Ires storico di UNICO 2013, operando la deduzione dei costi delle auto non assegnate ai dipendenti al 20% (in luogo del 40%) e di quelle assegnate ai dipendente al 70% (in luogo del 90%). RICALCOLO ACCONTI 2013 Assumendo, come imposta del periodo precedente (METODO STORICO), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni In merito, l'agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E/2013, ritiene, per ragioni di ordine logico - sistematico, che la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità, ovvero: 20% per i veicoli delle imprese non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali; 20% per i veicoli utilizzati nell esercizio di arti e professioni, ricordando ancora una volta che se l'attività artistica o professionale è svolta: in forma individuale, la deducibilità del 20% si applica per un solo veicolo; sotto forma di società semplice o di associazione, la deducibilità del 20% si applica per un solo veicolo per ogni socio o associato; 70% per i veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Naturalmente, resta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato. Alcuni esempi Esempio 1 Auto aziendale non assegnata al dipendente La società Gamma Srl ha acquistato nel 2012 un'autovettura ad un prezzo pari a: IVA 21% = = IVA detraibile (40%) = x 40% = IVA indetraibile = = Costo totale effettivo = = Nel 2012 ha sostenuto, per tale autovettura, le seguenti spese (comprensive dell Iva indetraibile): carburante: 3.000; manutenzione ordinaria: 1.500; bollo: 400;

8 Numero 104/2013 Pagina 8 di 9 assicurazione Rc auto: 1.700; per un totale di Per la deducibilità dei costi delle autovetture, non si tiene conto del costo di acquisto che supera il limite di ,99. Di conseguenza: COSTO DI ACQUISTO: AMMORTAMENTO DEDUCIBILE FISCALMENTE per il 2012 = ,99 x 12,50% (quota ammort. 1 anno 2 ) x 40% = 903,80. (invece, l'ammortamento civilistico iscritto a Conto Economico è pari a: x 12,50% = 3.378). ALTRI COSTI: DEDUZIONE per il 2012: x 40% = TOTALE COSTI DEDUCIBILI (40%) = 903, = 3.543,80. Ricalcolo dell'acconto 2013: Ipotizzando un reddito imponibile 2012 = : IRES 2012 = x 27,50% = REDDITO 2012 "RIDETERMINATO" VIRTUALMENTE ai fini del calcolo degli acconti 2013 tenendo conto delle nuove regole come se fossero entrate in vigore già dal 2012 = reddito "storico" 2012 incrementato di 1.771,90 (cioè della metà dei costi deducibili ,80 - come se avessimo applicato nel 2012 la percentuale di deducibilità del 20% in luogo del 40%): ,90 = ,90 IRES 2013 sulla base del dato storico 2012 "virtuale": ,90 x 27,50% = ,27. Di conseguenza, l'acconto IRES 2013 sarà dovuto nelle seguenti misure: 1 a rata d'acconto (40% - a giugno/luglio 2013): ,27 x 40% = 5.694,91 2 a rata d'acconto (60% - a novembre 2013): ,27 x 60% = 8.542,36 Esempio 2 Auto aziendale assegnata in uso promiscuo al dipendente La società Delta Spa ha acquistato nel 2012 un'autovettura ad un prezzo pari a: IVA 21% = = IVA detraibile (40%) = x 40% = IVA indetraibile = = Costo totale effettivo = = L'auto viene concessa in uso promiscuo ad un dipendente. Nel 2012 la società ha sostenuto, per tale autovettura, le seguenti spese (comprensive dell Iva indetraibile): carburante: 2.400; 2 La quota di ammortamento è determinata da coefficienti stabiliti da apposito Decreto (D.M per i beni entrati in funzione dal ), ridotti al 50% per il primo anno di ammortamento. La quota di ammortamento si calcola sul costo del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Nel caso dell'autovettura, come nell'esempio, la quota di ammortamento è pari al 25%, che per il primo anno è ridotta del 50% e, quindi, è pari al 12,50% del costo.

9 Numero 104/2013 Pagina 9 di 9 manutenzione ordinaria: 1.000; bollo: 300; assicurazione Rc auto: 1.100; per un totale di Per la deducibilità dei costi delle autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente, non rileva il limite di ,99 per il costo di acquisto. Di conseguenza: COSTO DI ACQUISTO: AMMORTAMENTO DEDUCIBILE FISCALMENTE per il 2012 = x 12,50% (quota ammort. 1 anno) x 90% = 2.674,25 x 90% = 2.406,83 ALTRI COSTI: DEDUZIONE per il 2012: x 90% = TOTALE COSTI DEDUCIBILI (90%) = 2.406, = 6.726,83 (su un totale - 100% - di 7.474,25 = 2.674, ). Ricalcolo dell'acconto 2013: Ipotizzando un reddito imponibile 2012 = : IRES 2012 = x 27,50% = REDDITO 2012 "RIDETERMINATO" VIRTUALMENTE ai fini del calcolo degli acconti 2013 tenendo conto delle nuove regole come se fossero entrate in vigore già dal 2012 = reddito "storico" 2012 incrementato di 1.494,85 (cioè il 20% dei costi relativi al ,25 - come se avessimo applicato nel 2012 la percentuale di deducibilità del 70% in luogo del 90%): ,85 = ,85 IRES 2013 sulla base del dato storico 2012 "virtuale": ,85 x 27,50% = ,08. Di conseguenza, l'acconto IRES 2013 sarà dovuto nelle seguenti misure: 1 a rata d'acconto (40% - a giugno/luglio 2013): ,08 x 40% = 6.104,43 2 a rata d'acconto (60% - a novembre 2013): ,08 x 60% = 9.156,65 Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.

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