ART. 164 DEL T.U.I.R.

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1 API NOTIZIE N. 16 DEL 07/09/2012 OGGETTO: LA NUOVA DEDUCIBILITÁ DEI COSTI DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013 Riferimenti: Legge 92/2012 Riforma del Lavoro (Legge Fornero) art. 4 commi 72 e 73. La Riforma del lavoro, recentemente approvata dal Parlamento Italiano prevede, tra le fonti di provvista per far fronte agli oneri derivanti dalle novità introdotte, alcune modifiche alla deducibilità dei costi per gli autoveicoli. Con la modifica dell art. 164, comma 1, del TUIR da parte dell articolo 4, commi 72 e 73, della Legge 92/2012 è prevista la riduzione della percentuale deducibile dei costi relativi all acquisto/utilizzo dei veicoli a motore per le imprese e i lavoratori autonomi. Nello specifico è disposto che detti costi siano deducibili: - nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi; - nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Non viene modificata la deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, che pertanto è da ritenere inalterata nell attuale misura dell 80%. Le modifiche trovano applicazione, per i contribuenti con esercizio coincidente con l anno solare, a partire dal ART. 164 DEL T.U.I.R. L art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. prevede la deducibilità limitata al 40% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) delle spese, sostenute dalle imprese e dai liberi professionisti, relative ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli): - non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa; - non adibiti a uso pubblico; - non concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (a oggi deducibili al 90%). Il costo di acquisto, comprensivo dell IVA non ammessa in detrazione, è deducibile (mediante l ammortamento o i canoni di leasing), nel limite percentuale già indicato, fino al raggiungimento del costo di: - euro ,99 per le autovetture e gli autocaravan; - euro 4.131,66 per i motocicli; - euro 2.065,83 per i ciclomotori. Tipologia veicolo Limiti di deducibilità per l impresa ed il professionista Deducibilità dell ammortamento e dei canoni leasing Massimo costo di acquisto deducibile mediante l ammortamento Percentuale di deducibilità dei costi di gestione

2 Autovetture e 40% 7.230,29 (40% di ,99) 40% autocaravan Motocicli 40% 1.652,64 (40% di 4.131,66) 40% Ciclomotori 40% 826,33 (40% di 2.065,83) 40% LEGGE 92/2012 (RIFORMA DEL LAVORO) L articolo 4, commi 72 e 73, della Legge 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro ) ha modificato la percentuale di deducibilità previste dall art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.. Con la nuova modifica la percentuale di deducibilità si riduce dal 40% al 27,5%. La deducibilità ridotta al 27,5% del costo dei mezzi sopraesposti vale: in caso di acquisto del mezzo di trasporto: Alla luce delle limitazioni di deducibilità esposte nel paragrafo precedente, la deduzione massima del costo di acquisto mediante l ammortamento diventerà quella esposta nella tabella seguente: Tipologia veicolo Costo ammesso fiscalmente Ammortamento MAX deducibile al 27,5% Quota ammortamento deducibile fiscalmente Autovetture e autocaravan , ,99 x 27,5% x 25% = 1.242, ,72 Motocicli 4.131, ,66 x 27,5% x 25% = 284,05 284,05 Ciclomotori 2.065, ,83 x 27,5% x 25% = 142,02 142,02 in caso di leasing: per poter determinare la percentuale di deducibilità dei canoni relativi ad automezzi acquisiti in leasing, è necessario determinare il rapporto fra i limiti di deducibilità relativi alla tipologia di automezzo ed il costo per la società di leasing. A tal fine è possibile utilizzare la formula di seguito indicata. Formula di deducibilità dei canoni di leasing per veicoli: % canoni deducibili = limite di costo fiscalmente riconosciuto (come da tabella precedente) x 100 costo per la società di leasing Una volta determinata tale percentuale di deducibilità, il contribuente può calcolare il costo fiscalmente riconosciuto applicando il 27,5% all importo dei canoni sostenuti nell esercizio già ridotti utilizzando la formula sopraesposta. in caso di noleggio:

3 le modifiche all art. 164 del TUIR prevedono che, in caso di locazione o di noleggio, si applichi la nuova misura di deducibilità del 27,5% ai costi per i canoni di noleggio pari a: - euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; - euro 774,69 per i motocicli; - euro 413,17 per i ciclomotori. GLI AUTOVEICOLI NON INTERESSATI DALLE NOVITA INTRODOTTE Rimangono inalterate le percentuali di deducibilità previste per gli autoveicoli: - utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa (deducibili al 100%); - degli agenti e rappresentati (deducibili all 80%); - adibiti a uso pubblico (deducibili al 100%). LA DECORRENZA DELLE NOVITA INTRODOTTE Le nuove misure di deducibilità sono valide a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della Riforma in esame. Quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l anno solare, le nuove misure saranno applicate dal: periodo d imposta GLI AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI Un ulteriore novità riguarda gli autoveicoli concessi in uso ai dipendenti (per la maggior parte del periodo di imposta). - in capo al dipendente si genera un fringe benefit pari al: 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di Km, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente; - per l azienda le spese e gli altri componenti negativi: sono deducibili in misura pari al 90% del loro ammontare, secondo quanto previsto dall art. 164, TUIR. A partire dal 2013, con le nuove norme, la percentuale di deducibilità per le imprese si riduce dal 90% al 70%. La modalità di acquisizione dell autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo, pertanto l autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing ovvero mediante locazione o noleggio. I costi che possono essere dedotti corrispondono a: ammortamento; spese di manutenzione e riparazione; carburanti e lubrificanti; assicurazione; bollo auto; spese del garage; pedaggio autostradale. PER L IMPRESA

4 GLI EFFETTI DELLE NOVITA INTRODOTTE Le novità introdotte portano ad una minore deducibilità dei costi sostenuti e, conseguentemente, ad un aumento delle imposte dovute. Si riportano, di seguito esempi riguardanti le differenze per un impresa che acquista un autovettura da destinare alla propria attività ed un esempio relativo ad un impresa che concede in uso l auto ad un dipendente. Esempio per situazione ordinaria : Una società acquista una vettura a un costo (comprensivo di Iva indetraibile) di euro e sostiene, per ciascun anno di utilizzo, costi di utilizzo per complessivi euro (comprensivi della quota di Iva non detraibile, laddove presente), così composti: - carburante euro; - manutenzione euro; - bollo 350 euro; - assicurazione euro. Ipotizzando costi di impiego costanti nel periodo di ammortamento di 5 anni di seguito si illustrano le differenze di deduzione tra la vecchia disciplina e quella nuova. Valore Regime fino al 2012 Regime dal 2013 Deducibile Indeducibile Deducibile Indeducibile Costo di acquisto , , , ,12 Costi di gestione , , , ,00 In termini di IRES (con l aliquota vigente), i maggiori costi non deducibili indicati nell esempio che precede si traducono in: - maggiore imposta di 621 Euro sul costo di acquisto (ripartita sulla durata dell ammortamento); - maggiore imposta di 320 Euro annui sui costi di gestione. Esempio per auto concessa in uso al dipendente: Una società acquista una vettura a un costo (comprensivo di Iva indetraibile) di euro assegnandola in uso promiscuo a un suo dipendente. Per l utilizzo della vettura sostiene euro di costi all anno (comprensivi della quota di Iva non detraibile), così composti: - carburante euro; - manutenzione euro; - bollo 350 euro; - assicurazione 560 euro. Valore Regime fino al 2012 Regime dal 2013 Deducibile Indeducibile Deducibile Indeducibile Costo di acquisto Costi di gestione

5 In termini di IRES (con l aliquota vigente), i maggiori costi non deducibili indicati nell esempio che precede si traducono in: - maggiore imposta di Euro sul costo di acquisto (ripartita sulla durata dell ammortamento); - maggiore imposta di 481 Euro annui sui costi di gestione. GLI AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO AGLI AMMINISTRATORI Un ulteriore novità riguarda i veicoli aziendali concessi in uso agli amministratori. Dalla prassi consolidata dell'agenzia delle Entrate e dall'assenza di un espressa previsione normativa, si ritiene che per le auto assegnate in uso promiscuo agli amministratori non si applica la disciplina dei veicoli assegnati ai dipendenti. Nella circolare 1/E del 2007 si è precisato che, qualora un autovettura venga data in uso promiscuo all amministratore, l ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile per l'impresa, ai sensi dell'articolo 95 del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima. L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al fringe benefit non è deducibile, in ragione del regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali introdotto dal D.L. 262/2006. Coordinando tali chiarimenti con le modifiche recate dal D.L. 81/2007 alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del TUIR, ne dovrebbe derivare che in caso di assegnazione dell'autovettura all'amministratore di una società, le predette spese eccedenti il fringe benefit dovrebbero essere deducibili in misura pari al 40%, a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data del 27 giugno Resta ferma la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro, sempreché tali spese siano state effettivamente sostenute. In sostanza, per le auto date in uso promiscuo agli amministratori, attualmente: - si ha una deduzione del fringe benefit riconosciuto in capo all amministratore; - le spese eccedenti il finge benefit sono deducibili nella percentuale del 40%. Con le modifiche in commento, dal 2013, la deduzione delle spese eccedenti il fringe benefit si riduce dal 40% al 27,5%. AUTO PERSONALE DELL AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE Le società che affidano le auto a dipendenti o amministratori valuteranno se procedere, entro la fine dell'esercizio in corso, al loro eventuale trasferimento di proprietà. Il drastico ridimensionamento dei benefici nella deduzione dei costi, unito all attenzione dei verificatori, anche nei controlli su strada, su chi usa auto intestate a società, potrebbero rendere conveniente passare al sistema dei rimborsi a piè di lista, per i quali la deduzione delle indennità chilometriche per l'uso in specifiche trasferte resta integrale. Per tale fattispecie, infatti, non sono previste modifiche e si continua ad applicare la disciplina attualmente in vigore, la quale prevede che:

6 sono escluse dal reddito dell amministratore le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza; la società che eroga detti rimborsi può, ai sensi dell art. 95 TUIR, dedurre le spese rimborsate a condizione che i documenti siano intestati all azienda stessa e, per i rimborsi chilometrici, che: - l amministratore sia stato autorizzato a utilizzare l autovettura di sua proprietà; - che il costo di percorrenza non sia superiore a quello desunto dalle tabelle ACI; - che il costo chilometrico non sia relativo a vetture di potenza superiore a 17 cv fiscali (o 20 cv se diesel). AUTO CONCESSE AI SOCI La Legge 148/2011 di conversione al D.L. 138/2011 stabilisce che qualora la società o l impresa individuale conceda dei beni in godimento ai soci o ai familiari dell imprenditore: - la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso ; - i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. Nel corso degli incontri tenuti con la stampa specializzata lo scorso 18 gennaio e 25 gennaio 2012, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la previsione secondo cui costituisce reddito diverso ai fini Irpef la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore si applica solo nel caso in cui il testo unico delle imposte sui redditi non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo all'utilizzatore. In conseguenza di quanto riportato, nel caso in cui: un automezzo sia concesso in uso a un socio che sia anche dipendente della società: - si configura un fringe benefit che non rientra nell ambito applicativo della nuova fattispecie di reddito diverso, ma resta assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 51 del TUIR. Pertanto, se la società concede in uso l'autovettura a un socio che sia anche dipendente della società, si genera un fringe benefit pari al 30 per cento di 15 mila chilometri, una deducibilità del costo auto pari al 90 per cento (70% dal 2013) ma in capo al socio o familiare non genera alcun reddito. A cura Studio Consulenti Associati Ravenna La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

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