FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO

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1 FISCALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO SCHEMA DI SINTESI - DISCIPLINA DAL 2007 TRATTAMENTO FISCALE LIMITI DI IMPORTO VEICOLI A MOTORE ALTRI VEICOLI AMMORTAMENTO PARTICOLARITÀ PER AGENTI DI COMMERCIO DISCIPLINA PER IL 2006 DETRAZIONE VEICOLI STRADA- LI A MOTORE AUTOCONSUMO CESSIONE DEI VEICOLI A MOTORE Art. 164 D.P.R , n D.P.R , n D.L , n. 81 conv. L , n R.M , n R.M , n C.M , n. 1 - C.M , n. 48/E - C.M , n. 12/E, par L , n R.M , n. 6/DPF La L , n. 244 ha operato un riordino delle regole di detrazione dell afferente gli acquisti relativi a veicoli stradali a motore. Le modifiche introdotte traggono origine dalla decisione del Consiglio dell Unione Europea , n. 2007/441/CE, con la quale è stata accordata all Italia la facoltà di introdurre un regime di detraibilità forfetaria dell imposta relativa all acquisto di detti veicoli e all acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, in caso di utilizzo non esclusivo nell esercizio dell attività imprenditoriale, artistica o professionale. L intervento ha conseguentemente riguardato anche il regime dell utilizzo dei veicoli in questione per fini privati, nonché la messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti di lavoratori dipendenti. SCHEMA DI SINTESI - DISCIPLINA DAL 2007 Utilizzo dei mezzi Veicoli stradali a motore (3) Costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc. Deduzione costi Detraz. Deduzione costi Detraz. Utilizzo esclusivo come bene strumentale o oggetto dell attività. Inerenti all attività dell impresa, arte o professione. 40% con limiti (1). 40% 40% con limiti di canone proporzionali ai limiti (1). 40% 40% con limiti (1). 40% Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) 90% 40% (2-4) Uso promiscuo agli amministratori Deducibilità = benefit; oltre: 40% con limiti (1). Deducibilità = benefit; oltre: 40% con limiti (1). Deducibilità = benefit; oltre: 40% con limiti (1). Deducibilità = benefit; oltre al benefit: 40%. Deducibilità = benefit; oltre al benefit: 40%. Deducibilità = benefit; oltre al benefit: 40%. Note (1) Per i limiti d importo si veda la tabella successiva. (2) Per le operazioni eseguite dal (3) Rientrano in tale tipologia tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. Tale definizione decorre dal (4) Devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo: l, in tal caso, è integralmente detraibile.

2 TRATTAMENTO FISCALE Tavola n. 1 Schema riassuntivo Veicoli con:.. massa autorizzata non superiore a Kg 3.500; e.. posti a sedere non superiori ad 8, escluso il conducente. Uso esclusivo nell impresa o professione o oggetto dell attività Uso promiscuo nell impresa o professione Agenti e rappresentanti (uso esclusivo nell impresa) Uso promiscuo ai dipendenti (2) con addebito del corrispettivo Uso promiscuo ai dipendenti (2) senza addebito del corrispettivo Deducibilità imposte dirette Detraibilità 40% 40% 80% 90% (1) 90% 40% Altri veicoli con:.. massa autorizzata superiore a Kg 3.500; o.. posti a sedere superiori ad 8, escluso il conducente. Imposte dirette Deducibilità Principio di inerenza Detrazione in proporzione all utilizzo del veicolo per lo svolgimento dell attività. Note (1) Salvo diversa indicazione ministeriale. (2) Per la maggior parte del periodo d imposta. LIMITI DI IMPORTO VEICOLI A MOTORE Tavola n. 2 Limiti di importo per la deducibilità dei costi in caso di acquisto o leasing Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di acquisto o leasing Autovetture e autocaravan (1) ,99 Autovetture di agenti (o rappresentanti di commercio) ,84 Motocicli 4.131,66 Ciclomotori 2.065,83 Contratto di leasing Durata Contratti stipulati fino al Metà del periodo di ammortamento ordinario (24 mesi). Contratti stipulati dal Intero periodo di ammortamento ordinario (48 mesi). Nota (1) Nel caso di professionisti la deducibilità è ammessa per un solo veicolo, se l attività è svolta in forma individuale, e per un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività professionale svolta in forma associata.

3 Tavola n. 3 Limiti di importo per la deducibilità dei costi in caso di noleggio Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di noleggio Autovetture e autocaravan 3.615,20 Motocicli 774,69 Ciclomotori 413,17 ALTRI VEICOLI Tavola n. 4 Veicoli non a motore, oppure con massa autorizzata superiore a Kg o posti a sedere superiori ad 8, escluso il conducente Utilizzo Mezzi Veicoli non a motore oppure con massa autorizzata superiore a Kg o posti a sedere superiori ad 8, escluso il conducente Costi accessori Manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc. Inerente Non inerente Deduzione costi Detraz. Deduzione costi Detraz. Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No Non deducibile No AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO ANTICIPATO Dal periodo in corso al non è più ammesso l ammortamento anticipato. DEDUCIBILITÀ I limiti di deducibilità (es.: 40%) fissati dalla norme non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l ammontare degli ammortamenti stanziabili per l intera vita utile del bene; al contrario, essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento C.M. 12/E/2008, p dei beni. Tale interpretazione è coerente con quanto affermato nella C.M , n. 48/E, nella quale è stato trattato il caso in cui un autovettura sia destinata ad uso che comporti il passaggio da una deducibilità integrale ad una deducibilità ridotta al 50%. Il medesimo criterio deve essere adottato anche nell ipotesi in cui sia modificata la percentuale di deducibilità originariamente prevista, nell ambito del medesimo utilizzo, per effetto dell introduzione di una nuova disposizione.

4 Tavola n. 5 Calcolo dell ammortamento ESEMPIO nel periodo d imposta 2003 di un autovettura nuova, di costo pari a , utilizzata in modo non esclusivamente strumentale nell attività dell impresa. Aliquota di ammortamento applicata 25%, prevista dal D.M , ridotta alla metà nel 1 esercizio. La quota di ammortamento deducibile per il periodo d imposta 2006 è pari a 900, determinata applicando la percentuale del 20% alla quota d ammortamento del periodo (4.500). Per il periodo di imposta 2007 è pari ancora a 900, determinata applicando la percentuale del 40% alla quota d ammortamento residua del periodo (2.250). Tabella riassuntiva Anno Ammortamento (aliquote D.M ) 2.250, , , , ,00 Ammortamento deducibile (50%) 1.125,00 (50%) 2.250,00 (50%) 2.250,00 (20%) 900,00 (40%) 900,00 Residuo da ammortizzare , , , ,00 = PARTICOLARITÀ PER AGENTI DI COMMERCIO Tavola n. 6 Agenti di commercio Tipo di veicolo Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sul reddito Imposte sul reddito Nota (1) Autovetture di qualsiasi cilindrata, motocicli, ciclomotori. 80%, con i limiti d importo per i beni strumentali ordinari in relazione all acquisto, ai canoni di leasing e al canone di noleggio; 90% per i beni dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d imposta; stesse percentuali per le altre spese e componenti negative, senza limiti. Il limite d importo di ,84 si applica solo all acquisto (e locazione finanziaria) di autovetture. I promotori finanziari sono assimilati agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti nell apposito Albo agenti e rappresentanti. Detraibilità dell, se formano oggetto dell attività propria (1), con l eccezione dei motocicli di cilindrata superiore a 350 cc. Nel caso di uso promiscuo (cioè anche privato) è indetraibile la quota destinata all uso personale. La detrazione va commisurata all effettiva utilizzazione dei veicoli nell esercizio dell impresa (R.M , n. 6/DPF). Dal , per la specifica ipotesi della messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell nello stesso importo inclusa (comprensiva delle somme eventualmente trattenute al dipendente). La detraibilità al si applica solo agli agenti e rappresentanti iscritti al relativo Albo e non agli intermediari che svolgono tale attività in via occasionale (es.: periti assicurativi, procacciatore d affari).

5 DISCIPLINA PER IL 2006 Tavola n. 7 Percentuale di deducibilità dei costi Utilizzo Ante D.L. 262/2006 D.L. 262/ Unico 2007 D.L. 81/2007 (1) - Ricalcolo in Unico 2008 (No ricalcolo) 80% con limiti (No ricalcolo) Utilizzo esclusivo come bene strumentale Inerenti all attività di agenti a rappresentanti 80% con limiti 80% con limiti Inerenti all attività di impresa 50% con limiti zero 20%, con limiti Inerenti all attività di artisti e professionisti Uso promiscuo ai dipendenti Uso promiscuo agli amministratori Anno 2005 Anno % con limiti 25% con limiti 30% con limiti senza limiti, se l utilizzo promiscuo è per la maggior parte del periodo d imposta. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. Oltre tale valore, 50% con limiti. Valore del benefit tassato in capo al dipendente in busta paga. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. 65% senza limiti, se l utilizzo promiscuo è per la maggior parte del periodo d imposta. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. Oltre tale valore, 20% con limiti. Da anno 2007 (2) 80% con limiti 40% con limiti 40% con limiti 90% senza limiti, se l utilizzo promiscuo è per la maggior parte del periodo d imposta. Valore del benefit tassato in capo all amministratore. Oltre tale valore, 40% con limiti. Note (1) Le nuove percentuali si applicano al periodo di imposta in corso alla data del É necessario effettuare il ricalcolo sull anno 2006 per determinare il recupero della maggiore deduzione. (2) Da periodo d imposta in corso al RECUPERO DELLA MAGGIORE DEDUZIONE I maggiori importi deducibili per il 2006 rispetto a quelli dedotti sulla base del D.L. 262/2006 sono recuperati in deduzione nel periodo di imposta in corso alla data del (Unico 2008). Calcolo deduzione spettante in base alle nuove percentuali di deduzione. Confronto con l importo dedotto in Unico L eccedenza costituisce una variazione in diminuzione da indicare al rigo RF 58 (altre variazioni in diminuzione) del modello Unico 2008 (per l anno 2007) SC, specificando il codice 99 (rigo RF49 per Unico 2008 SP e rigo RF40 per Unico 2008 PF). Si è potuto tenere conto dei maggiori importi deducibili per il 2006 ai fini del versamento della 2ª o unica rata di acconto relativa al periodo in corso al (novembre 2007), attraverso il ricalcolo dei redditi e dei relativi acconti, come se la nuova percentuale di detrazione fosse stata indicata in Unico Ricalcolo del reddito 2006 con le nuove percentuali di deducibilità, come se fossero indicate in Unico Rideterminazione del minor acconto totale per il Dal minore acconto si è sottratto quanto versato per la 1ª rata di acconto. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell Irap relativi al periodo d imposta successivo a quello in corso al , il contribuente ha potuto continuare ad applicare le disposizioni previgenti all art. 2, c. 71 D.L. 262/ 2006.

6 DETRAZIONE VEICOLI STRADALI A MOTORE Tavola n. 8 Utilizzo Utilizzo esclusivo come bene strumentale (autonoleggio, scuola guida, taxi, ecc.) Inerenti all attività di impresa, arte e professione (acquisto/leasing/noleggio) Inerenti all attività di agenti a rappresentanti Note Percentuali di detrazione sulle autovetture Dal Veicoli stradali a motore (1) utilizzati esclusivamente per:.. attività d impresa;.. lavoro autonomo. 15% Secondo inerenza Veicoli stradali a motore (1) ad uso promiscuo Veicoli oggetto dell attività e per gli agenti e rappresentanti di commercio. (1) Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. (2) Per tutti i costi relativi agli automezzi. VEICOLI STRADALI Art. 19-bis1, lett. c) D.P.R. 633/1972 Rientrano in tale tipologia tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8. VEICOLI STRADALI A MOTORE AD USO PROMISCUO Art. 19-bis, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 VEICOLI STRADALI A MOTORE AD USO ESCLUSIVO L imposta relativa all acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. La limitazione della detrazione al 40% non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto esclusivo dell attività propria dell impresa o professionale (1), nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell esercizio dell impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l effettuazione di operazioni poste in essere nell ambito dell attività d impresa: le operazioni tipiche dell attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall altro. Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell, l imposta afferente l acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all effettuazione di operazioni esenti o non soggette). La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore individuata dall art. 19-bis 1, 3 periodo, lett. c) D.P.R. 633/1972 prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione. Nota (1) Il veicolo mantiene la sua destinazione esclusivamente aziendale se il diverso utilizzo avviene in una minima percentuale (R.M. 55/E/2007).

7 COSTI INTERESSATI E RELAT DETRAZIONE Oggetto o importazione dei veicoli., noleggio e simili. di componenti e ricambi. di carburanti e lubrificanti. Prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione. Spese di impiego. Transiti stradali. Detraibilità L è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l imposta relativa all acquisto o all importazione di detti veicoli stradali a motore. INDETRAIBILE PER MOTOCICLI CON CILINDRATA SUPERIORE A 350 c.c. Ai sensi dell art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 opera un regime di totale indetraibilità oggettiva per i motocicli di cilindrata superiore ai 350 c.c., al di fuori delle ipotesi in cui questi formino oggetto dell attività propria dell impresa. VEICOLI STRADALI A MOTORE DIVERSI DAI PRECEDENTI Per i veicoli stradali a motore che non rientrano nella suddetta tipologia, si applicano le regole ordinarie di determinazione dell detraibile, di cui agli artt. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972. Massa autorizzata superiore a Kg 3.500; posti a sedere superiore a 8 escluso il conducente. AUTOCONSUMO AUTOCONSUMO AI FINI È esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi gratuite, imponibili, l uso familiare o personale dell imprenditore, o la messa a disposizione gratuita ai dipendenti, di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell imposta sia stata limitata al 40%. Veicoli utilizzati promiscuamente nell impresa e per fini privati Dal Per i veicoli con detrazione forfetizzata nella misura del 40% la disposizione stabilisce l irrilevanza, ai fini impositivi, dell uso personale o familiare da parte dell imprenditore dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore del personale dipendente senza l addebito di un corrispettivo specifico. Il regime consistente nella detrazione limitata al 40% dell assolta a monte e nell irrilevanza dell uso privato, non è derogabile. Non è, dunque, consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell imposta all atto dell acquisto dei beni e servizi in questione e nell applicazione dell, sulla base del valore normale, per l utilizzo privato dei medesimi (R.M. 6/DPF/2008). Nel caso in cui non si renda indetraibile l a monte nella misura del 60% (detrazione al 40%) la messa a disposizione del veicolo deve essere considerata prestazione di servizi imponibile.

8 AUTOVETTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI Dal , per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita, in luogo del corrispettivo, dall importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell nello stesso importo inclusa. Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell art. 51, c. 4, lett. a) Tuir (30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desunto dalle tabelle Aci), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell compresa in detto importo. UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE Esclusivamente aziendale Non si configura utilizzo privato, né cessione gratuita. Si seguono le ordinarie regole. Uso promiscuo del dipendente con addebito dell uso privato Uso promiscuo del dipendente senza addebito dell uso privato Si configura una prestazione di servizi imponibile, non trattandosi di cessioni gratuite. In caso di corrispettivo inferiore al valore normale, l è applicata sul valore normale. Si configura una prestazione:.. gratuita, esclusa da se l impresa limita la detrazione sull acquisto del bene (40%);.. imponibile in base al valore normale se la detrazione sull acquisto del bene è integrale (). CESSIONE DEI VEICOLI A MOTORE BASE IMPONIBILE Per le cessioni di beni il cui acquisto ha subito una limitazione alla detrazione di carattere oggettivo, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo pattuito di vendita per la percentuale di detrazione operata al momento dell acquisto. Art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972.

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