Anno 2013 N. RF072. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2013 N. RF072 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA - NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITÀ DAL 2012 RIFERIMENTI ART. 102, CO. 6, TUIR; ART. 3, CO. 16-QUATER, DL 16/2012; OIC N. 16 CIRCOLARE DEL 12/04/2013 Sintesi: ai fini della determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, dal 2012, va considerato esclusivamente il costo complessivo dei beni risultante al 01/01 dal registro dei beni ammortizzabili (ovvero al 31/12 per i soggetti neo-costituiti); viene meno, quindi, il ragguaglio ai giorni dalla data di acquisto/cessione del cespite. Inoltre: beni acquistati in corso d anno: non rilevano ai fini del plafond, in quanto non presenti all inizio dell esercizio; il loro valore dovrà essere considerato, se presenti al 01/01/2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili nel 2013; beni ceduti in corso d anno: rilevano per il loro intero valore, in quanto presenti al 01/01 dell esercizio. Come noto, i costi di "manutenzione" sono quelli sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali onde garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie; mentre quelli di "riparazione" sono sostenuti per porre riparo a guasti e rotture. Tuttavia, sia le spese di manutenzione che quelle di riparazione costituiscono un unica classe di costi denominati di manutenzione (OIC n.16). In generale, pertanto, i suddetti costi si distinguono in: ordinari e straordinari su beni propri e su beni di terzi. Dal 2012, per effetto del decreto cd semplificazioni fiscali la deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria è stata in parte oggetto di modifica. DEDUCIBILITÀ SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASPETTI CONTABILI Le spese di manutenzione ordinaria, di natura ricorrente, sono finalizzate a: mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento mantenere la capacità produttiva originaria (es: interventi di verniciatura, pulizia, sostituzione di parti deteriorate dall uso). garantire la loro vita utile prevista fin dall acquisto. Costi di esercizio: tali spese costituiscono, quindi, componenti negativi di competenza del periodo in cui sono sostenute e vanno imputate alla voce B.7) del Conto economico. Rilevazione contabile BILANCIO UE CONTO C/DARE C/AVERE CE B.7) SPESE MANUTENZIONI SPA C.II.4 bis) IVA C/ACQUISTI 210 SP D.7) DEBITI V/FORNITORI Ricevuta fattura per manutenzioni ordinarie Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 072/2013 Pag. 2 / 7 ASPETTI FISCALI L art. 102, c.6 del TUIR, disciplina espressamente il trattamento fiscale da riservare alle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, ossia le spese di manutenzione ordinaria. In particolare, a seguito del cd decreto Semplificazioni fiscali (DL 16/2012), dal 2012 (per i soggetti con esercizio solare) le suddette spese di manutenzione ordinaria: sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni risultante, al 01/01 dell esercizio, dal registro beni ammortizzabili Nota: non è più previsto che i beni acquistati/ceduti in corso d anno concorrano al calcolo del plafond di deducibilità in base al valore ragguagliato alla data d acquisto /cessione Pertanto, per il 2012: beni acquistati in corso d anno: non rilevano ai fini della determinazione del plafond, in quanto non presenti all inizio dell esercizio; il loro valore dovrà essere considerato, se presenti al 01/01/2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili per il 2013 beni ceduti in corso d anno: rilevano per il loro intero valore, in quanto presenti al 01/01 dell esercizio. DEDUCIBILITÀ SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA Inoltre, resta fermo che: IMPRESE NEO COSITUITE RAGGUAGLIO ALLA DURATA DELL ESERCIZIO ECCEDENZA RIPORTABILE (Spese competenza quota 5%) FINO AL 2011: 5% x COSTO COMPLESSIVO BENI AMMORTIZZABILI ALL INIZIO DELL ESERCIZIO TENUTO CONTO DEL RAGGUAGLIO PER I BENI ACQUISTATI/CEDUTI NELL ANNO DAL 2012: 5% x COSTO COMPLESSIVO BENI AMMORTIZZABILI ALL INIZIO DELL ESERCIZIO per il 1 esercizio occorre far riferimento al costo complessivo dei beni risultante al 31/12 dell esercizio l importo deducibile (5% del valore dei beni al 1/01) va ragguagliato alla durata dell esercizio (se inferiore o superiore a 12 mesi) l importo eccedente il limite del 5% è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi va iscritto nel registro dei beni ammortizzabili in un apposita voce in base all anno di formazione (art. 16, DPR 600/73) Rispetto alla disciplina previgente, dal 2012: il mancato computo dei beni acquistati in corso d anno la non effettuazione del ragguaglio per i beni ceduti comporta che: in assenza di beni acquistati/ceduti nell anno non si rileva differenza tra nuove e vecchie regole in presenza solo di beni acquistati nell anno, con le nuove regole il plafond di deducibilità è minore

3 Redazione Fiscale Info Fisco 072/2013 Pag. 3 / 7 in presenza solo di beni ceduti nell anno, con le nuove regole il plafond di deducibilità è maggiore in presenza di beni acquistati/ceduti nell anno, l effetto dipende dalla somma tra acquisti/ cessioni La Alfa srl, presenta la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria su beni propri : costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01 : acquisto macchinario in data 15/05: Confrontando nuove e vecchie regole risulta quanto segue: Esempio1 Esempio2 Fino al 2011 Dal 2012 Costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01: Bene acquistato nell anno (38.000/365x230) Plafond deducibilità ( ) Limite spese deducibili ( x 5%) ( x 5%) Spese deducibili esercizio Spese deducibili esercizio successivi ( ) Pertanto, con le nuove regole, non tenendo conto del costo (ragguagliato) dei beni acquistati in corso d anno si determina un minor plafond di deducibilità. La Beta srl, presenta la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria su beni propri : costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01 (incluso bene ceduto): acquisto attrezzatura in data 15/05: cessione attrezzatura in data 20/09: Confrontando nuove e vecchie regole risulta quanto segue: Fino al 2011 Dal 2012 Costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01: Bene acquistato nell anno (28.000/365x230) Bene ceduto nell anno (15.000/365x102) Plafond deducibilità ( ) Limite spese deducibili ( x 5%) ( x 5%) Spese deducibili esercizio Spese deducibili esercizio successivi ( ) ( ) Pertanto, con le nuove regole, non tenendo conto del costo (ragguagliato) dei beni acquistati in corso d anno e considerando per intero il costo dei beni ceduti, si determina, un minor plafond di deducibilità delle spese di manutenzione.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 072/2013 Pag. 4 / 7 CALCOLO PLAFOND DEDUCIBILITÀ Per il calcolo del 5% quale limite da applicare al costo complessivo dei beni è necessario: COSTI RILEVANTI AI FINI DEL PLAFOND COSTI IRRILEVANTI AI FINI DEL PLAFOND beni completamente ammortizzati canoni di manutenzione periodica (es: personal computer, stampanti, fotocopiatrici); ciò in quanto la manutenzione relativa a contratti periodici è deducibile interamente e per competenza. E comunque facoltà dell imprenditore optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità previsti per le spese di manutenzione (5%); in tal caso i beni vanno ricompresi nell ammontare rilevante ai fini del predetto limite (per tutta la durata del contratto) beni di costo unitario < 516,46 (iscritti nel registro dei beni ammortizzabili) beni a deducibilità limitata, distinguendo tra: autovetture: va assunto il costo (art. 164,TUIR) nei limiti rilevanti ai fini della deduzione dell ammortamento e pertanto: imprese/professionisti: limite max pari a ,40 (18.075,99 x 40%) agenti/rappresentanti: limite max pari a ,28 (25.822,85 x 80%); altri beni il costo va assunto nel limite fiscalmente rilevante (es. telefoni cellulari 80%) spese incrementative su beni presenti all 1/1 sostenute nel corso dell esercizio rilevano a decorrere dall anno successivo. beni immateriali (es. costi di impianto ed ampliamento, ricerca e sviluppo, diritti di brevetto) beni in leasing (quali beni di terzi); le relative spese di manutenzione sono interamente deducibili nell esercizio di competenza (vanno conteggiati nel plafond di deducibilità solo dopo il riscatto). Tuttavia, gli stessi assumono rilevanza ai fini del plafond qualora siano iscritti, secondo gli IAS, nell attivo dello Stato patrimoniale e nel registro dei beni ammortizzabili all inizio dell esercizio (CM 29/2011) costo del terreno occupato da (CM 1/07) : fabbricati strumentali (20%) fabbricati industriali (30%) BENI RIVALUTATI: occorre considerare la decorrenza dei relativi effetti fiscali; in particolare, secondo la CM 11/09 il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto in termini di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere dal 5 esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ossia dal 2013 per i soggetti con periodo d imposta solare. ECCEZIONI: non hanno alcun limite di deducibilità, le spese di manutenzione relative: beni di interesse storico, artistico e culturale (opera l art. 100, c. 2, lett. e), TUIR) beni di terzi.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 072/2013 Pag. 5 / 7 DEDUCIBILITÀ PREVISTA IN SPECIFICI SETTORI In alcuni settori di attività, sono stabiliti diversi il limite di deducibilità; in particolare: TIPOLOGIA IMPRESA % DEDUCIBILITÀ Generalità delle imprese 5% (*) Imprese operanti nei settori della siderurgia e metallurgia (gruppo VII, specie 1a /A e 1a /C, Tabella dei coefficienti di ammortamento ex DM 31/12/88) Imprese operanti nel settore estrattivo, per i beni specifici (gruppo IV, Tabella dei coefficienti di ammortamento ex DM 31/12/88) autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nel relativo Albo concessionari di autoservizi pubblici di linea titolari di licenze taxi e di noleggio con conducente attività di locazione di autoveicoli senza conducente attività di scuole guida per le spese relative agli automezzi, compresi quelli per il trasporto interno (***) (*) l eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d imposta successivi (**) l eccedenza è deducibile in quote costanti nei 3 periodi d imposta successivi (***) le spese per i pneumatici sono interamente deducibili al 100% nell esercizio di competenza 11% (*) 15% (*) 25% (**) IMPOSTE ANTICIPATE: per la quota di spese eccedenti il limite del 5% (ovvero dello specifico limite per i predetti settori di attività) rinviate agli esercizi successivi, è necessario valutare se sia opportuno lo stanziamento delle relative imposte anticipate (per importo rilevante dell eccedenza). LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2013 Come di consueto, in Unico vanno riportate le spese di manutenzione ordinaria eccedenti il limite del 5%, evidenziandole nei seguenti righi: IMPRESE IN CONTABILITA ORDINARIA MODELLO VAR. IN AUMENTO VAR. IN DIMINUZIONE NOTE UNICO PF RF19 RF39 Nel rigo va indicato UNICO SP RF23 RF47 il codice 6 UNICO SC RF25 RF54 UNICO ENC RF20 RF41 IMPRESE IN CONTABILITA SEMPLIFICATA MODELLO 1/5 SPESE ESERCIZI PRECEDENTI NOTE UNICO PF RG20, col. 5 nel rigo vanno indicate le spese di UNICOSP RG21, col. 6 manutenzione sostenute nell esercizio UNICO ENC RG21, col. 6 deducibili per la parte non eccedente il limite Sul punto, si rammenta che per le imprese: è necessario effettuare: CONTABILITÀ ORDINARIA var. in aumento: per le spese sostenute nell anno di competenza var. in diminuzione: pari a 1/5 dell eccedenza (ovvero 1/3 per imprese individuate da DM 13/07/81)

6 Redazione Fiscale Info Fisco 072/2013 Pag. 6 / 7 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA va riportata la quota (1/5 ovvero 1/3) deducibile nell esercizio dell eccedenza rispetto al limite delle spese degli esercizi precedenti ESEMPLIFICAZIONI Si riportano di seguito alcuni esempi di compilazione di Unico La ditta individuale Mario Rossi, in semplificata, presenta la seguente situazione: - spese di manutenzione ordinaria 2012 su beni propri : costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01/2012: acquisto attrezzatura in data 15/05/2012: Ne consegue che le spese di manutenzione deducibili risultano pari a: Esempio3 Unico 2013 Costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01/ Bene acquistato il 15/05/ Plafond deducibilità Limite spese deducibili 2012 ( x 5%) Spese deducibili Spese deducibili nel ( ) Pertanto, il quadro RG di UNICO PF2013 va così compilato: Unico relativo a ciascuno dei 5 periodi successivi ( ) Esempio4 si riporta la quota corrispondente ad 1/5 dell eccedenza (2.400/5) La ditta Gamma sas, in ordinaria, presenta la seguente situazione: spese manutenzione ordinaria 2012 su beni propri: (di cui per auto) canoni manutenzione periodica per fotocopiatrici costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01/2012: di cui: - per autovettura per fotocopiatrici per immobile strumentale acquisto attrezzatura in data 15/05/2012: beni in leasing per Ai fini del plafond di deducibilità: il costo dell autovettura va considerato nei limiti dell ammontare deducibile non si tiene conto del costo dei beni in leasing si sceglie di non tener conto del costo delle fotocopiatrici (per le sono corrisposti canoni di manutenzione). 480 Ne consegue che le spese di manutenzione deducibili risultano pari a: Costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01/2012: ,40 + Auto limite deducibile 7.230,40 - Costo auto.48000

7 Redazione Fiscale Info Fisco 072/2013 Pag. 7 / 7 - Costo fotocopiatrici Scorporo valore terreno ( x 20%) Bene acquistato il 15/05/ Plafond deducibilità ,40 Limite spese deducibili 2012 ( ,40 x 5%) ,52 Spese di manutenzione del 2012: spese manutenzione autovettura Auto manutenzione limite deducibile del 40%: Spese deducibili , ,48 Spese deducibili nel ( ,52) Pertanto, il quadro RF di UNICO SP2013 va così compilato: Variazione in aumento Esempio5 La Alfa srl, presenta la seguente situazione: spese di manutenzione ordinaria 2012 su beni propri (incluso bene ceduto): costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01/2012: acquisto attrezzatura in data 15/05/2012: cessione attrezzatura in data 20/09/2012: quota (1/5) spese di manutenzione eccedenti 2011: Ne consegue che le spese di manutenzione deducibili risultano pari a: Costo complessivo beni ammortizzabili al 01/01/ Bene acquistato il 15/05/ Plafond deducibilità Limite spese deducibili 2012 ( x 5%) Spese deducibili 2012 (11.000) + eccedenza 2011 (2.600) In tal caso, la società: per le spese 2012 può dedurre l importo massimo di ; l eccedenza, pari a ( ), è recuperata nei 5 periodi successivi in quote costanti pari a.680 (3.400/5); deduce la prima quota (1/5) pari a relativa all eccedenza 2011; le restanti 4 quote saranno dedotte negli anni Pertanto, il quadro RF di UNICO SC 2013 va così compilato: Variazione in aumento Variazione in diminuzione

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