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1 Giulio Andreani 1 Profili fiscali e opportunità in vista di Basilea 2 Principi e procedure relative alle modalità di determinazione del reddito di impresa a Giulio Andreani Scuola Superiore Economia e Finanza Dottore Commercialista

2 Giulio Andreani 2 Principi e procedure relative alle modalità di 1. Il principio di derivazione 2. Il principio di neutralità 3. Approcci pratici: - leasing finanziario - valutazione delle rimanenze di beni fungibili - eliminazione di fondi rischi e oneri del passivo

3 Giulio Andreani 3 LA BASE IMPONIBILE IRES I COMPONENTI REDDITUALI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO Art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. n.38/2005: modifica all art. 83, co. 1, TUIR Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

4 Giulio Andreani 4 LA BASE IMPONIBILE IRES I COMPONENTI REDDITUALI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO Art. 11, co. 1, lett. d), n. 1, D.Lgs. n.38/2005: modifica all art. 109, co. 4, TUIR Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.

5 Giulio Andreani 5 LA BASE IMPONIBILE IRES I COMPONENTI REDDITUALI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO Art. 13, co. 1, D.Lgs. n.38/2005: disposizioni transitorie Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del TUIR, come modificati dall articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali.

6 Giulio Andreani 6 LA BASE IMPONIBILE IRES I COMPONENTI REDDITUALI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO I componenti imputati a patrimonio netto concorrono alla determinazione dell imponibile IRES se e nella misura in cui risultino effettivamente imponibili o deducibili dal reddito di impresa (indipendentemente dal loro trattamento contabile).

7 Giulio Andreani 7 I COMPONENTI REDDITUALI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO Fatti gestionali che per effetto dell adozione degli IAS/IFRS non possono essere imputati a Conto Economico, ma devono essere direttamente imputati a Patrimonio - rettifiche di immobili, impianti e macchinari derivanti dall utilizzo del fair value (peraltro fiscalmente irrilevanti); - effetti pregressi dei cambiamenti nei principi contabili (passaggio da LIFO a FIFO, imputazione di costi in precedenza capitalizzati); - correzione di errori commessi nei bilanci di precedenti esercizi, ancorché possano essere fiscalmente irrilevanti; - operazioni sulle azioni proprie (acquisto, vendita o annullamento); - spese connesse agli aumenti di capitale; - differenze di cambio di fine esercizio relative a elementi di natura non monetaria.

8 Giulio Andreani 8 LA BASE IMPONIBILE IRES Risultato di esercizio da Conto Economico +/- Componenti imputati direttamente a Patrimonio +/- Variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR Base imponibile IRES

9 Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR (ex art. 75) Regola generale: Imputazione al conto economico. Deroga: apposita redazione del prospetto fiscale da allegare alla dichiarazione dei redditi per poter dedurre i seguenti componenti negativi (art. 109, comma 4, lett. b): - ammortamenti dei beni materiali e immateriali; - altre rettifiche di valore (es. svalutazione crediti, svalutazione dei lavori in corso su ordinazione); - accantonamenti (es. accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio); - le spese relative a studi e ricerche di sviluppo; - differenza tra l ammontare l dei canoni di locazione finanziaria ex art. 102, co. 7, e i componenti negativi imputati a conto economico (ammortamenti e interessi passivi) [tale deroga riguarda le imprese che contabilizzano il leasing secondo il metodo finanziario]. Principi e procedure relative alle modalità di Giulio Andreani 9

10 Giulio Andreani 10 LEASING FINANZIARIO Con le operazioni di leasing finanziario i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene vengono trasferiti in capo all utilizzatore (locatario o lessee), il quale si riserva, al termine del periodo di locazione, di acquisirne la proprietà. Il leasing finanziario può essere contabilizzato secondo due diverse impostazioni: 1. metodo patrimoniale; 2. metodo finanziario (previsto dallo IAS 17).

11 Giulio Andreani 11 LEASING FINANZIARIO Con la riforma del diritto societario il legislatore non ha sancito la necessaria contabilizzazione secondo il metodo finanziario, limitandosi ad integrare il contenuto della Nota Integrativa, aggiungendo all art. 2427, codice civile, il n. 22, relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing secondo il metodo finanziario.

12 Giulio Andreani 12 LEASING FINANZIARIO CONTABILIZZAZIONE SECONDO IL METODO FINANZIARIO (IAS 17): LOCATARIO (IMPRESA UTILIZZATRICE) a) Stato Patrimoniale: - iscrizione all attivo del bene oggetto del contratto; - iscrizione al passivo del debito verso la società di leasing. b) Conto Economico: - imputazione delle quote di ammortamento e degli interessi passivi derivanti dal contratto.

13 Giulio Andreani 13 LEASING FINANZIARIO CONTABILIZZAZIONE SECONDO IL METODO FINANZIARIO (IAS 17): LOCATORE (SOCIETA DI LEASING) a) Stato Patrimoniale: - iscrizione del credito verso l impresa utilizzatrice pari all investimento netto. b) Conto Economico: - rilevazione degli interessi attivi derivanti dal contratto.

14 Giulio Andreani 14 LEASING FINANZIARIO Art. 102, co. 7, I periodo,tuir (ex D.Lgs. n. 344/2003) (ante modifica ex D.Lgs.. n. 38/2005) Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.

15 Giulio Andreani 15 LEASING FINANZIARIO Art. 102, co. 7, I periodo,tuir (attualmente in vigore) (post modifica ex D.Lgs. n. 38/2005, D.L. 203/2005 e D.L. 223/2006) Per i beni concessi in locazione finanziaria l impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.

16 Giulio Andreani 16 LEASING FINANZIARIO SOCIETA DI LEASING L impresa concedente che contabilizza il leasing secondo il metodo patrimoniale, imputando a conto economico i canoni attivi di leasing, deduce le quote di ammortamento finanziario del bene concesso in leasing. Per tale impresa risulta di fatto imponibile soltanto l importo degli interessi attivi (differenza tra i canoni attivi di leasing e la quota di ammortamento finanziario di competenza). L impresa concedente che contabilizza il leasing secondo il metodo finanziario previsto dallo IAS 17, imputando direttamente a conto economico soltanto gli interessi attivi, è tassata solo su questa componente di reddito. NEUTRALITA FISCALE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE

17 Giulio Andreani 17 LEASING FINANZIARIO SECONDO IL METODO PATRIMONIALE IMPRESA UTILIZZATRICE La deducibilità dei canoni di leasing spetta all impresa utilizzatrice, al verificarsi delle condizioni di durata del contratto di leasing, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati. NEUTRALITA FISCALE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE

18 Giulio Andreani 18 LEASING FINANZIARIO Art. 109, co. 4, lett. b), II periodo,tuir (ante modifica D.Lgs. n. 38/2005) Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.

19 Giulio Andreani 19 LEASING FINANZIARIO Art. 11, co. 1, lett. d), D.Lgs. n.38/2005: modifica all art. 109, co. 4, lett. b,tuir Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, [le spese relative a studi e ricerche di sviluppo] e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all art. 102, co. 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, [delle spese di cui all articolo 108, comma 1,] e dei fondi.

20 Giulio Andreani 20 CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO SECONDO LO IAS 17 E EFFETTI FISCALI IMPRESA UTILIZZATRICE Le imprese che contabilizzano il leasing secondo il metodo finanziario, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, devono effettuare una variazione in diminuzione pari alla differenza tra l ammontare complessivo dei canoni maturati e i componenti negativi imputati a conto economico (ammortamenti e interessi passivi) [o, eventualmente, in aumento]. QUADRO EC All atto del riscatto del bene, le successive quote di ammortamento sul valore originario sono indeducibili; pertanto, deve essere effettuata una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi pari all ammortamento imputato a conto economico.

21 Giulio Andreani 21 CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO SECONDO LO IAS 17 E EFFETTI FISCALI L incremento dei componenti negativi deducibili extracontabilmente comporta un corrispondente incremento delle riserve fiscalmente vincolate a garanzia di tali deduzioni. La diversa rilevanza temporale dei componenti negativi imputati a conto economico (ammortamento e interessi passivi) rispetto ai canoni di locazione determina la necessità di tener conto della fiscalità differita.

22 Giulio Andreani 22 CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO SECONDO LO IAS 17 E EFFETTI FISCALI IMPRESA UTILIZZATRICE Esempio La società Alfa S.p.A. ha acquisito in leasing nel corso del 2005 un macchinario, del costo pari a , stipulando un contratto di locazione finanziaria con durata decennale. I canoni dovuti al concedente nel corso del 2005 ammontano a Nel bilancio della società Alfa S.p.A., a seguito dell adozione del metodo finanziario, il bene è iscritto nell attivo in bilancio per un valore di ; gli ammortamenti imputati a conto economico sono pari a e l ammontare degli interessi passivi sulle rate corrisposte nel corso dell anno al concedente sono pari nel complesso a

23 Esempio (segue) CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO SECONDO LO IAS 17 E EFFETTI FISCALI Attraverso la compilazione del QUADRO EC la società Alfa può ottenere il riconoscimento fiscale di un ulteriore costo deducibile corrispondente alla quota eccedente dei canoni di locazione, pari a : canoni di locazione ammortamenti interessi passivi Eccedenza Quadro EC Valore civile del bene: = (amm.to civile) Valore fiscale del bene: = (amm.to civile) (eccedenza quadro EC) Sull ammontare dedotto in via extracontabile, devono essere calcolate le imposte differite, pari a ( x 37,25%); si ipotizza un ammontare complessivo delle riserve e degli utili pari a Principi e procedure relative alle modalità di Giulio Andreani 23

24 Giulio Andreani 24 Esempio (segue) CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO SECONDO LO IAS 17 E EFFETTI FISCALI

25 Giulio Andreani 25 Esempio (segue) CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO SECONDO LO IAS 17 E EFFETTI FISCALI L eccedenza tra i canoni di locazione finanziaria e la somma degli ammortamenti ed interessi è dedotta in via extracontabile attraverso apposita indicazione del rigo RF8 del quadro RF

26 Giulio Andreani 26 Esempio (segue) CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING FINANZIARIO SECONDO LO IAS 17 E EFFETTI FISCALI Attraverso la sistematica compilazione del quadro EC e del quadro RF la società Alfa potrà dedurre l intero costo del bene ( ) nel periodo di durata del contratto di leasing. L eccedenza dedotta in via extracontabile sarà poi riassorbita a seguito della mancata deduzione delle quote di ammortamento del bene imputate a conto economico a partire dall esercizio successivo al termine del contratto di locazione (dette quote dovranno essere evidenziate alla colonna 3 del quadro EC Decrementi ).

27 Giulio Andreani 27 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI Art. 2426, nn.9 e 10, codice civile Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli FIFO o LIFO ; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

28 Giulio Andreani 28 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI IAS 2 Lo IAS 2, revisionato nel 2003, prevede che le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo. Per i beni fungibili il costo delle rimanenze deve essere attribuito adottando il metodo FIFO o il metodo del costo medio ponderato. La revisione apportata nel 2003 ha soppresso il trattamento contabile alternativo, in precedenza consentito, della valutazione secondo il metodo LIFO.

29 Giulio Andreani 29 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI IAS 2 Le imprese che adottano gli IAS/IFRS non possono più utilizzare il criterio LIFO, rendendosi necessaria l applicazione del FIFO o, in alternativa, del costo medio ponderato. La modifica del criterio di determinazione del valore del magazzino rappresenta un cambiamento nei principi contabili e deve essere contabilizzato rettificando il patrimonio netto iniziale.

30 Giulio Andreani 30 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI ART. 92, TUIR Tale disposizione individua il criterio base per la valutazione delle rimanenze nel LIFO a scatti annuali, previsto dal comma 2 e 3. In ogni caso, al comma 4, attribuisce piena rilevanza anche agli altri criteri di valutazione del magazzino previsti dalla disciplina civilistica (FIFO, costo medio ponderato, LIFO continuo).

31 Giulio Andreani 31 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI In sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, i soggetti che adottano il LIFO, devono procedere ad una nuova valutazione delle rimanenze con il criterio FIFO o costo medio ponderato, imputando il maggior valore ad una riserva di patrimonio netto. In base all art. 83 TUIR, come modificato dal D.Lg. n.38/2005, tale riserva dovrebbe avere rilevanza fiscale.

32 Giulio Andreani 32 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI Art. 13, co. 2 e 4, D.Lgs. n.38/2005: disposizioni transitorie Le società che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del TUIR, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. (segue )

33 Giulio Andreani 33 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI Art. 13, co. 2 e 4, D.Lgs. n.38/2005: disposizioni transitorie Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. Tale disposizione applica su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non e' revocabile.

34 Giulio Andreani 34 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI Quindi, in sede di prima adozione degli IAS/IFRS, le imprese possono scegliere se fare assumere rilevanza fiscale alla cosiddetta riserva LIFO (plusvalore derivante dal passaggio da LIFO a FIFO) oppure continuare ad adottare ai soli fini fiscali il criterio LIFO. DOPPIO BINARIO Il criterio LIFO (sempre ai soli fini fiscali) non può essere utilizzato dalle imprese di nuova costituzione che fin dal primo esercizio valutino le rimanenze sulla base dei principi contabili internazionali.

35 Giulio Andreani 35 VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI FUNGIBILI L adozione del doppio binario, comporta lo stanziamento della fiscalità differita, calcolata sulla differenza tra il valore civilisticamente riconosciuto (FIFO o costo medio ponderato) e quello fiscalmente riconosciuto. Infatti, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta di adozione degli IAS/IFRS, si deve apportare una variazione in diminuzione pari alla differenza tra valore LIFO e valore FIFO/costo medio ponderato. Nel successivo esercizio, essendo il costo delle rimanenze iniziali minore rispetto a quello civilistico, deve essere rilevata una corrispondente variazione in aumento. Detto procedimento deve essere ripetuto di anno in anno.

36 Giulio Andreani 36 RIPRISTINO E ELIMINAZIONE DI ATTIVITA E PASSIVITA IFRS 1 In sede di prima adozione degli IAS/IFRS, l impresa deve: a. rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IAS/IFRS; b. non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IAS/IFRS; c. riclassificare le poste rilevate come tipo di attività, passività o componente del PN in base ai precedenti principi contabili, ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del PN in base agli IAS/IFRS; d. applicare gli IAS/IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate. Le rettifiche derivanti dall adozione di tali nuovi principi contabili devono essere imputate direttamente agli utili a nuovo (o un altra voce del PN).

37 Giulio Andreani 37 ELIMINAZIONE DI FONDI RISCHI ED ONERI DEL PASSIVO Secondo gli IAS/IFRS lo stanziamento di fondi rischi e oneri è possibile soltanto in presenza di un obbligo legale o di fatto. Pertanto, la prima applicazione dei principi contabili internazionali, comporta lo storno, in contropartita al PN, dei fondi stanziati in assenza di tali requisiti. Tale storno potrebbe comportare un immediata tassazione - in base alle disposizioni previste dalla disciplina della tassazione di gruppo (regime di trasparenza fiscale e del consolidato fiscale) volte ad evitare la doppia deduzione di costi - dei fondi rischi costituiti per effetto di accantonamenti non fiscalmente deducibili effettuati dalla società controllate, che hanno determinato in precedenza una svalutazione delle partecipazioni da parte della società partecipante.

38 Giulio Andreani 38 ELIMINAZIONE DI FONDI RISCHI ED ONERI DEL PASSIVO Art. 13, co. 6, D.Lgs. n.38/2005: disposizioni transitorie L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11 (trasparenza fiscale), 128 (consolidato fiscale nazionale) e 141 (consolidato fiscale mondiale), del TUIR, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche' l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

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