Fisco e Tributi. Newsletter febbraio Nuova deducibilità delle Autovetture
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- Ottavio Beretta
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1 Fisco e Tributi Nuova deducibilità delle Autovetture
2 Nuova deducibilità delle autovetture L art. 164 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito disciplina fiscalmente le limitazioni dei veicoli che l impresa acquista per la propria attività, come modificato dalla Legge n. 92/2012 prima e dalla Legge n. 228/2012. Per effetto delle modifiche apportate dall art. 1, comma 501, Legge. 24 dicembre 2012, n. 228, la percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli è stata ridotta dal 40% al 20%. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d imposta successivo a quelli in corso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, con la quale era stata ridotta la percentuale alla misura del 27,5%. Per i soggetti con periodo d imposta a decorrere con il 1 gennaio 2013 se coincidente con l anno solare. Di seguito si rappresentano le categoria autoveicoli con limitazioni fiscali: i veicoli, di cui all art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/1992, ovvero o le autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente ; i veicoli, di cui all art. 54, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 285/1992, ovvero: o autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
3 attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente ; i veicoli, di cui all art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992, ovvero: o ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h ; i veicoli, di cui all art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/1992, o motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente. Questi mezzi si caratterizzano per il fatto di integrare il requisito dell inerenza, tuttavia non sono utilizzati esclusivamente per l attività svolta. Rientrano tra gli oneri accessori: le spese alla motorizzazione civile, come ad esempio: o imposta di bollo per direzione motorizzazione civile; o versamenti alla Tesoreria dello Stato; lespesealpubblico registro automobilistico (P.R.A.), quali:
4 o o o imposta provinciale di trascrizione; emolumenti e diritti; imposta di bollo. Le limitazioni fiscali I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte dell impresa, sono quindi i seguenti: percentuale di deducibilità pari al 20%, un tetto massimo di spesa pari a: ,99, per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a ed m, art. 54 D.Lgs. n. 285/1992); 4.131,66, per motocicli (di cui all art. 53, D.Lgs. n. 285/1992); 2.065,83, per ciclomotori (di cui all art. 52, D.Lgs. n. 285/1992). La percentuale di deducibilità del 20% è applicabile alle spese sostenute per l acquisto del veicolo e vale anche per le spese afferenti, quali carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazioni, manutenzione, riparazione.. Veicolo Limite art. 164 Importo deducibile (20%) Autovetture/autocaravan , ,20 Motocicli 4.131,66 826,33 Ciclomotori 2.065,83 413,16
5 La corrispondente variazione fiscale dovrà essere operata come variazione in aumento nel quadro RF, del modello UNICO, per le imprese in contabilità ordinaria. 1) Ammortamento Fiscale I criteri di ammortamento civilistico, si valutano in base alla vita utile stimata del bene, tenendo in considerazione il deperimento e l uso del cespite, in base ad un apposito piano di ammortamento. Per la definizione delle quote di ammortamento deducibili, il legislatore fiscale ha invece previsto, per ogni settore produttivo e per ogni categoria di beni, appositi coefficienti da applicare al valore ammortizzabile. In linea generale, tali coefficienti di individuazione dell ammortamento ordinario devono essere ridotti alla metà per il primo esercizio di utilizzo. Anche per i veicoli ad uso promiscuo si applica la regola generale che prevede la riduzione alla metà del coefficiente di ammortamento ministeriale nel primo esercizio di utilizzo del bene. L art. 102, comma 2, TUIR, al fine della determinazione dell ammortamento, prevede che le quote di ammortamento ammesse in deduzione non possono superare il limite che si determina con l applicazione dei coefficienti previsti con Decreto ministeriale.
6 2) Ammortamento Ordinario Il comma 2, art. 102, TUIR stabilisce che: o La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio [...]. L articolo, sopra riportato, prevede la deduzione annuale di quote costanti di ammortamento, calcolate applicando al costo dei beni ammortizzabili i coefficienti ordinari di ammortamento, previsti dalla tabella ministeriale, contenuta nel Decreto 31 dicembre Con riferimento, ad esempio, alle autovetture che l impresa acquista, tale coefficiente è pari al 25%. Tale coefficiente è valido per autovetture, motoveicoli e simili, indipendentemente dall attività esercitata dall impresa. Si ipotizzi che la società Bianchi S.r.l. nel 2013 abbia ricevuto una fattura per l acquisto di una autovettura riportante i seguenti importi: o Importo ,00 o IVA 21% 6.237,00, 300,00 F.C. IVA (art. 15 c. 1, n. 3, D.P.R. n. 633/72) o Totale fattura ,00
7 Si avrà la seguente situazione: costo dell immobilizzazione: ,00 (totale fattura) ,00 (IVA detraibile) = ,00 (costo autovettura + oneri accessori); coefficiente di ammortamento: 25%; valore residuo presunto al termine del periodo di utilizzo del bene: 5.000,00; costo da ammortizzare: ,00. La rappresentazione del piano di ammortamento civilistico e fiscale sarà: Valori civilistici v Anno Anno Costo ammortizzabile ,00 Valore % Amm.to Fondo residuo ,50% 3.592, , , % 7.185, , , % 7.185, , , % 7.185, , , ,50% 3.592, , Totale 100% , , Anno Valori fiscali Costo deducibile 3.615,20 Variazione Anno % Valore aumento Amm.to Fondo deducibilità residuo in Unico % 451,90 451, , , % 903, , , , % 903, , , , % 903, ,30 451, , % 451, , ,85 Totale 100% 3.615, ,20
8 3) Processo di avviamento già avviato Se il processo di ammortamento è in corso, l Agenzia delle Entrate con Circolare 19 febbraio 2008, n. 12, ha chiarito che: o i nuovi limiti di deducibilità [...] non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l ammontare degli ammortamenti stanziabili per l intera vita utile del bene; al contrario essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni. Per effetto di tale affermazione, ai fini dell individuazione delle quote di ammortamento deducibili negli esercizi 2013 e seguenti, per i piani di ammortamento in corso si ha la possibilità di limitarsi ad applicare i nuovi limiti di Valori civilistici deducibilità (20%) alle singole annualità. Ovvero non sarà necessario verificare il rispetto del tetto massimo complessivo, fiscalmente ammesso in deduzione secondo le nuove disposizioni. Si considerino i dati forniti nell esempio precedente, ammettendo che l ammortamento sia iniziato nell anno Il piano di ammortamento civilistico e fiscale sarà il seguente: Valori civilistici Anno Costo ammortizzabile ,00 Valore % Amm.to Fondo residuo ,50% 3.592, , , % 7.185, , , % 7.185, , , % 7.185, , , ,50% 3.592, , Totale 100% , , Newsletter febbraio 2014
9 Valori fiscali Anno Costo deducibile 3.615,20 Variazione % deducibilità Amm.to Fondo Valore residuo aumento in Unico % 903,80 903, , , % 1.807, , , , % 903, , , , % 903, ,00 451, , % 451, , , ,85 Totale 100% ,90 Come si può notare, al termine del piano di ammortamento dell autoveicolo, nel corso degli anni, il contribuente ha portato complessivamente in deduzione un importo superiore al tetto massimo stabilito dalla legge, pari a 3.615,20 (18.075,99 x 20%). 4) Ammortamento anticipato Come brevemente accennato, il comma 33, lett. n), numero 1, art. 1, Legge n. 244/2007, con decorrenza dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ha abrogato il comma 3, art. 102, TUIR, che permetteva al contribuente di elevare fino a due volte, in tre esercizi (salvo il caso dei beni usati dove l ammortamento anticipato può essere effettuato solo nel primo esercizio di entrata in funzione del bene), la quota ordinaria di ammortamento (c.d. ammortamento anticipato). Tuttavia, ciò non modifica la disciplina prevista per i veicoli ad uso promiscuo, per i quali era già in vigore l abrogazione
10 dell ammortamento accelerato ed anticipato. L art. 36, comma 5, D.L. n. 223/2006, infatti, aveva in precedenza già integrato l art. 102, comma 3, TUIR, eliminando la possibilità di operare l ammortamento anticipato per le autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori a deducibilità limitata. Come espressamente disposto dall art. 36, comma 6, D.L. n. 223/2006 e confermato dall Agenzia delle Entrate con Circolare n. 28/2006, tale restrizione ha trovato applicazione a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 nei confronti dei soggetti passivi IRES e dei titolari di reddito d impresa ai fini IRPEF ed ha interessato anche i beni, di cui all art. 164, comma 1, lettera b), acquistati in precedenti periodi di imposta. 5) IRAP Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, in seguito alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007, è necessario distinguere la tipologia di impresa (soggetto passivo) alla quale si fa riferimento. Per: l impresa (individuale o società di persone) che determina il valore della produzione netta secondo il metodo fiscale, o i costi deducibili in materia di autoveicoli, seguono
11 . o le stesse regole previste ai fini della deducibilità in ambito IRPEF/IRAP; l impresa (società di capitali, società commerciali) che determina il valore della produzione netta secondo il metodo da bilancio, o i costi deducibili in materia di autoveicoli non seguono le regole previste ai fini IRPEF/IRAP, in quanto si deve fare riferimento ai dati contabili così come risultano dal conto economico, senza effettuare variazioni in aumento o in diminuzione.
12 AMBROSIA CORPORATE SOLUTIONS Via Lima, Roma Tel Fax La presente newsletter non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo. Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di Ambrosia Corporate Solutions Srl. This newsletter is not intended as a professional advice and its content is for information purposes only. The articles contained in this newsletter cannot be reproduced without prior written approval of Ambrosia Corporate Solutions S.r.l.
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