NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012
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- Gustavo Colonna
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012 GIANCARLO DELLO PREITE 26 SETTEMBRE SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO
2 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NOVITA IN MATERIA DI LEASING, COSTI AUTO E SPESE DI MANUTENZIONE
3 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Riferimenti normativi - art. 4-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge del 26 aprile 2012, n. 44; - artt. 54, comma 2 e 102, comma 7 del T.U.I.R.; Riferimenti di prassi Circolare Assonime n. 14/2012 3
4 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012, ai fini della deducibilità fiscale, non è più rilevante la durata contrattuale Nuovo art. 102, co.7 del TUIR Per impresa che imputa i canoni a conto economico, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a: 2/3 ammortamento beni mobili Almeno pari a 18 anni beni immobili Almeno pari a ammortamento autoveicoli N.B. la durata del periodo di ammortamento va determinata con riferimento all'attività esercitata dall utilizzatore 4
5 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Nella pratica, si possono verificare due ipotesi: 1. Durata del contratto rispetta i termini fiscali. Nessuna novità rispetto al passato 2. Durata del contratto non rispetta i termini fiscali (più breve). Occorre operare le relative variazioni in aumento e in diminuzione del reddito nell apposito Modello Unico. 5
6 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ESEMPIO: Una società di capitali stipula nel 2013 un contratto di leasing (per semplicità, senza considerare maxi canone e riscatto) per l utilizzo di un impianto hardware. Il valore dell'investimento è di , il contratto ha una durata di due anni e gli interessi da corrispondere sono pari a Trattandosi di macchine elettroniche d'ufficio, l'aliquota di ammortamento applicata è 20% (quindi, ammortamento in 5 anni). 6
7 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Una prima ipotesi, considera l unitarietà della quota capitale e interessi, con conseguente deduzione in base all art. 102, comma 7 del T.U.I.R. (deducibilità diluita lungo la durata fiscale del bene). Costo del Bene Quota interessi Anno Canone a C.E. Importo deducibile IRES Variazione aumento IRES Variazione diminuzione IRES Deduzione IRAP
8 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Un altra ipotesi proposta da Assonime nella Circolare n. 14/2012 prevede lo scorporo degli interessi dalla quota capitale e deduzione degli stessi in base al contratto (deducibilità degli interessi concentrata lungo il contratto). La deducibilità della quota capitale, invece, è effettuata in base all art. 102, comma 7 Anno Canone a C.E. Importo deducibile IRES della quota capitale Importo deducibile IRES della quota interessi Variazione aumento IRES Variazione diminuzione IRES Deduzione IRAP N.B. Sul punto, comunque, sarà necessario attendere chiarimenti ufficiali da parte dell Agenzia delle Entrate. 8
9 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING In entrambi i casi, gli interessi passivi devono sottostare anche al limite di deducibilità I.R.E.S. di cui all art. 96 del T.U.I.R. (30% del R.O.L.) 9
10 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Conseguenze sul bilancio civilistico (no IAS Adopter) La temporanea indeducibilità di parte dei canoni di leasing (a causa del doppio binario civilistico e fiscale) indurrà il redattore del bilancio a valutare l iscrizione della fiscalità differita attiva (imposte anticipate) N.B. OIC 25: se esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire tale eccedenza 10
11 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Per i lavoratori autonomi non è cambiato nulla. Quindi: 1 - Deducibilità del canone di leasing per un periodo non inferiore alla meta di quello di ammortamento del bene; 2 - Per le autovetture la deducibilità dei canoni di leasing deve essere effettuata per un periodo pari a quello di ammortamento. 11
12 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING Casi particolari: Fabbricati: resta ferma l indeducibilità della quota capitale del leasing relativa al terreno. Autovetture: - strumentali (lett. a) dell art. 164 del T.U.I.R.); - assegnate ai dipendenti (lett. b-bis) dell art. 164 del T.U.I.R.) DEDUCIBILITA IN 32 MESI continua 12
13 DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING - aziendali (lett. b) dell art. 164 del T.U.I.R.) DEDUCIBILITA IN 48 MESI 13
14 DEDUCIBILITA COSTI DELLE AUTOVETTURE Riferimenti normativi Art. 4, commi 72 e 73 della Legge n. 92/2012 Art. 164 del T.U.I.R. 14
15 DEDUCIBILITA COSTI DELLE AUTOVETTURE Veicoli di imprese e professionisti a deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lett. b-bis) del T.U.I.R.) A decorrere da 1 Gennaio 2013, viene ridotta dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali all attività d impresa. Il limite di valore fiscalmente riconosciuto è rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione ( ,99 per le autovetture e gli autocaravan, a 4.131,66 per i motocicli e a 2.065,83 per i ciclomotori) 15
16 DEDUCIBILITA COSTI DELLE AUTOVETTURE Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.) Dal 1 Gennaio 2013 viene ridotta dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta. Agenti e rappresentanti di commercio Resta invariata la deducibilità all 80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall attuale art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR ( ,84). 16
17 DEDUCIBILITA COSTI DELLE AUTOVETTURE ATTENZIONE!!! I nuovi limiti di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge ( ): si tratta, quindi, del 2013 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. La norma prevede espressamente che, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. 17
18 DEDUCIBILITA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE Riferimenti normativi art. 3, comma 16-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge del 26 aprile 2012, n. 44; 18
19 DEDUCIBILITA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE Ai sensi dell art. 102, comma 6, le spese di manutenzione non capitalizzate sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta sul libro dei beni ammortizzabili all inizio del periodo d imposta, aumentato e ridotto rispettivamente degli acquisti e delle vendite effettuate nel corso di ciascun esercizio, entrambi ragguagliati ad anno. Dal periodo d imposta in corso al 29 Aprile 2012, è stata abrogata la disposizione che impone il ragguaglio ai fini della deducibilità delle spese di manutenzione 19
20 DEDUCIBILITA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE REGOLE PARTICOLARI PER CALCOLO PLAFOND Per imprese di nuova costituzione vale l ammontare dei beni esistenti alla fine dell esercizio; Per i beni in leasing non iscritti nell attivo (cfr. Circ. AE n. 29/2011) le spese di manutenzione si intendono su beni di terzi. Pertanto, NO plafond; Non rientrano nel calcolo del plafond i beni non ammortizzabili (es. quota terreno dei fabbricati - cfr. Circ. AE n. 11/2007);.continua 20
21 DEDUCIBILITA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE I beni immobili rivalutati partecipano al plafond con il costo rivalutato solo a partire dal periodo d imposta in cui è riconosciuto l effetto fiscale della rivalutazione (es. D.L. n. 185/2008, effetto fiscale 2013); I maggiori valori imputati sui beni materiali in dipendenza di operazioni straordinarie non rilevano al nuovo valore, a meno che non sia stato esercitata l opzione per il loro riconoscimento fiscale (c.d. riallineamento); 21
22 DEDUCIBILITA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE Conseguenze sul bilancio civilistico La temporanea indeducibilità di parte delle spese di manutenzione (se superiori al plafond massimo del 5%) porterà il redattore del bilancio a valutare l iscrizione della fiscalità differita attiva (imposte anticipate) N.B. OIC 25: se esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire tale eccedenza 22
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