SECONDO ACCONTO IRPEF - IRES - IRAP

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1 Ravenna, 13 Novembre 2012 Circolare n. 21/12 OGGETTO: Acconti di novembre 2012 Con la presente circolare ricordiamo che il 30 novembre 2012 scade il termine per il pagamento degli acconti d'imposta IRES, IRAP, IRPEF, IVS (per artigiani e commercianti) e gestione separata INPS (per i professionisti privi di cassa di previdenza). Riteniamo opportuno evidenziare che: - non è possibile rateizzare le somme relative agli acconti dovuti nel mese di novembre; - per le società, il termine del 30/11 è da riferirsi solo a quelle che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare (01/01/ /12/2012). Qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, il termine scade l'undicesimo mese dell'esercizio sociale stesso; - vi è la possibilità di avvalersi della disciplina della compensazione dei crediti e debiti d'imposta. Ricordiamo che il limite di compensazione per anno solare è di Euro ,90. SECONDO ACCONTO IRPEF - IRES - IRAP Entro il va effettuato il versamento della seconda o unica rata dell acconto IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposta sostitutiva per i contribuenti minimi dovute sul reddito / valore della produzione conseguito nel Ai fini della determinazione dell acconto dovuto è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale. Con il metodo storico, l ammontare dell acconto 2012 è determinato in base all'importo evidenziato: - nel rigo "Differenza" o IRES dovuta o differenza a favore del contribuente del mod. UNICO 2012; - nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP Per determinare l'ammontare da versare deve essere considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi / IRAP relativa al Così, ad esempio, se dal mod. UNICO 2012 PF (rigo RN42) è risultato un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto. Con il metodo previsionale, se nel 2012 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2011, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico ovvero non effettuare alcun versamento. Nel caso in cui la previsione fosse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2012) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%. La scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta e quindi, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l IRAP e il metodo previsionale per l IRPEF. Acconto IRPEF Utilizzando il metodo storico, l acconto IRPEF 2012 deve essere determinato applicando il 96% all importo esposto a rigo RN33 Differenza del mod. UNICO 2012 PF. Il DPCM del ha disposto la riduzione (differimento) del 3% dell acconto IRPEF Tale riduzione, da applicarsi esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto, doveva essere già considerata a luglio / agosto per individuare l obbligo di versare l acconto in un unica rata o in due rate. In base all importo del citato rigo RIGO RN33 Differenza, il versamento deve essere effettuato: - se l importo non è superiore a 51,65, il versamento non è dovuto; - se l importo è superiore a 51,65 ma non a 268,25, in un unica soluzione entro il L importo da versare è pari al 96% di quello di cui al rigo RN33; - se l importo è superiore a 268,25, in due rate pari al: 39,6% (40% del 99%) dell importo di cui al rigo RN33, entro il , o il , con la maggiorazione dello 0,40%; 56,4% dell importo di cui al rigo RN33 (ossia 96% prima rata), entro il

2 Acconto IRES L acconto IRES 2012, dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali, è pari al 100% dell IRES dovuta o differenza a favore del contribuente esposta nei seguenti righi: - rigo RN17 del mod. UNICO 2012 SC; - rigo RN28 del mod. UNICO 2012 ENC. In particolare, il base all importo indicato al rigo RN17 del mod. Unico 2012 SC o RN28 del mod. Unico 2012 ENC, il versamento va effettuato: - se l importo non è superiore a 20,66, il versamento non è dovuto; - se l importo è superiore a 20,66 ma non a 257,50, il versamento è dovuto in un unica soluzione entro il se l esercizio è coincidente con l anno solare (ovvero entro l 11 mese dell esercizio); - se l importo è superiore a 257,50, il versamento è dovuto in due rate pari al: 40% dell importo di cui al rigo RN17/28 entro il 18.6 / o 18.7 / con la maggiorazione dello 0,40%, se l esercizio è coincidente con l anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2011); 60% dell importo di cui al rigo RN17/28 entro il , se l esercizio è coincidente con l anno solare (altrimenti entro l 11 mese dell esercizio). Acconto IRAP L'acconto IRAP 2012 va determinato con le medesime regole previste per l acconto IRPEF / IRES, differenziate a seconda del soggetto tenuto al versamento, e pertanto applicando all importo evidenziato a rigo IR22 "Totale imposta" del mod. IRAP 2012 le seguenti misure: 99% per persone fisiche, società di persone ed equiparate; 100% per società di capitali, enti commerciali e non commerciali; fermo restando che lo stesso non è dovuto se detto importo è non superiore a 51,65 per le persone fisiche ovvero a 20,66 per gli altri soggetti (IRES). Imprese agricole L'acconto IRAP: - non è dovuto dai produttori agricoli in regime di esonero per il 2011 (ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72) che hanno superato in tale anno il limite di di volume d affari; - è dovuto da coloro che, avendo superato nel 2011 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi ex Tab. A/I, non possono più usufruire di tale regime dal Regioni in disavanzo sanitario In seguito al consolidamento delle condizioni per l applicazione delle disposizioni in materia di mancato raggiungimento nel 2011 degli obiettivi fissati dal Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, con il Comunicato stampa , n. 98 il MEF ha dichiarato che anche per il 2012 trova applicazione automatica la maggiorazione dello 0,15% delle aliquote IRAP vigenti in Calabria, Campania e Molise. Secondo quanto precisato nel citato Comunicato, la maggiorazione avrà effetto sull acconto IRAP da effettuare a novembre 2012, che va determinato: - con il metodo storico, assumendo il 99% (per le persone fisiche e società di persone) / 100% (per soggetti IRES) dell IRAP 2011 calcolata applicando l aliquota 2011 già comprensiva dello 0,15%; Poiché in tali Regioni già nel 2011 è stata applicata detta maggiorazione, per il calcolo dell acconto IRAP 2012 si può assumere l imposta 2011 in quanto la stessa è stata determinata con l aliquota già maggiorata dello 0,15%; - con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l aliquota maggiorata dello 0,15%. Dall ammontare così determinato va sottratto quanto corrisposto a titolo di primo acconto, sul quale detta maggiorazione non è stata applicata. Si ricorda che nelle Regioni Campania e Molise (oltre che Lazio, Abruzzo e Sicilia) l aliquota IRAP è già maggiorata dello 0,92% previsto dall art. 1, comma 174, Legge n. 311/2004 e pertanto l aliquota ordinaria risulta pari al 4,97% (3,9% + 0,92% + 0,15%).

3 RICALCOLO DELL ACCONTO Per le seguenti fattispecie è necessario procedere al ricalcolo dell acconto. IRPEF Beni concessi in godimento a soci/familiari In considerazione dello specifico trattamento fiscale, introdotto dall art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. n. 138/2011, per i beni delle società / imprese concessi in godimento ai soci / familiari in base al quale, se il corrispettivo annuo pattuito per la concessione del bene e inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detto bene: - in capo all utilizzatore persona fisica (socio/familiare) si configura un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito; - per il concedente (società/ditta individuale), i costi relativi a tale bene sono indeducibili; è stato stabilito che ai fini della determinazione dell acconto 2012, è necessario ricalcolare l imposta 2011 applicando le nuove disposizioni. Di conseguenza: - l utilizzatore deve rideterminare l IRPEF 2011 considerando l aumento del reddito imponibile a seguito del reddito diverso derivante dalla disponibilità del bene; - l impresa deve rideterminare l imposta di riferimento considerando l aumento del reddito imponibile per effetto dell indeducibilità dei costi del bene concesso al socio/familiare. IRES Società in perdita sistematica di comodo Le società di comodo, comprese quelle in perdita sistematica considerate non operative ai sensi dell art. 2, commi 36-decies e 36- undecies, DL n. 138/2011, sono tenute a calcolare l acconto 2012 (primo periodo d imposta di applicazione) assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Risulta, quindi, necessario determinare l imposta 2011, risultante dall adeguamento al reddito minimo e dall applicazione dell aliquota IRES nella misura del 27,5% + 10,5%. Beni concessi in godimento a soci / familiari Se la società ha concesso in godimento a un socio un proprio bene a un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detto bene, la stessa è tenuta a determinare l acconto IRES 2012 considerando come imposta 2011 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, ossia aumentando il reddito imponibile dei costi indeducibili relativi al bene concesso al socio, salvo che per i beni per i quali è prevista una deducibilità limitata (ad esempio, autovetture). Cooperative L art. 2, commi 36-bis e 36-ter, D.L. n. 138/2011: - ha introdotto le seguenti nuove misure di concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli utili annuali destinati a riserva indivisibile delle coop: 40% (anziché 30%) per le altre cooperative; 65% (anziché 55%) per le cooperative di consumo. Per le cooperative agricole e della piccola pesca la percentuale e rimasta fissata al 20%; - ha previsto che anche gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011) e, quindi, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, dal Ai fini della determinazione dell acconto 2012, si deve procedere al ricalcolo dell IRES 2011, risultante dal mod. UNICO 2012 SC, applicando le nuove percentuali di tassazione.

4 CASI PARTICOLARI Cedolare secca Entro il prossimo , le persone fisiche che hanno optato per la c.d. cedolare secca, ossia per l applicazione dell imposta sostitutiva del 19% - 21% ai redditi da locazione di immobili uso abitativo, sono tenuti a versare la seconda o unica rata dell acconto 2012 dell imposta sostitutiva. L acconto per il 2012 è dovuto in misura pari al 95% dell imposta dovuta per l anno precedente e, poiché si applicano le regole vigenti in materia di acconti IRPEF, anche per il secondo acconto 2012 per la cedolare secca si deve tener conto della riduzione di 3 punti percentuali applicabile alla seconda o unica rata. In particolare, se l importo del rigo RB11, campo 3 Totale imposta cedolare secca, del mod. Unico 2012 PF, è: - non superiore a Euro 51,65, l acconto non è dovuto; - superiore a Euro 51,65 ma non superiore a Euro 279,90, l acconto deve essere versato in un unica soluzione entro il , per un importo pari al 92% di quello indicato nel rigo RB11, campo 3; - superiore a Euro 279,90, il versamento dell acconto 2012 deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 38% (40% del 95%) dell importo indicato al rigo RB11, campo 3, da effettuare entro il o entro il con la maggiorazione dello 0,4%; la seconda, pari al 54% (ossia 92% - prima rata) dell importo indicato al rigo RB11, campo 3, da effettuare entro il Il versamento va effettuato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841, anche da parte dei contribuenti che hanno presentato il mod. 730/2012. Trasparenza fiscale Per le S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all art. 116 del TUIR, gli obblighi in tema di acconti permangono in capo alla società partecipata solamente nel primo esercizio di efficacia dell opzione. Nel caso in cui venga scelto il criterio previsionale, si deve far riferimento all imposta che si sarebbe determinata in assenza dell esercizio dell opzione. L acconto va imputato ai soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili. Consolidato fiscale In caso di opzione per il consolidato fiscale, la normativa stabilisce che per il primo periodo di imposta l'acconto deve essere versato dalla controllante sulla base della somma algebrica dei redditi dichiarati singolarmente dalle controllate nel periodo precedente. Si precisa tuttavia che non vi è sanzione se ogni controllata procede separatamente al versamento dell'acconto, purché l'importo complessivo degli acconti versati non risulti insufficiente. Si rammenta tuttavia che in caso di errate previsioni, sarà applicata una sanzione per insufficiente o omesso versamento. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Contributo gestione separata Per quanto riguarda il contributo previdenziale Gestione Separata INPS si ricorda che l'acconto è dovuto esclusivamente da lavoratori autonomi in possesso di partita IVA non iscritti a casse previdenziali obbligatorie. L acconto per il 2012 è determinato in misura pari all 80% del contributo dovuto sul reddito 2011 indicato nel Modello Unico. Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2012 deve essere calcolato applicando al reddito conseguito nel 2011 le nuove aliquote contributive previste per il Categorie Aliquota Reddito per 2012 imponibile Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 18% fino a Euro ,00 Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche 27,72% fino a Euro obbligatorie ,00

5 La rata d'acconto da pagarsi entro il 30 novembre 2012, coincidente con la prima rata pagata entro il giugno/luglio 2012, ammonta al 40% del contributo dovuto in base alle aliquote vigenti sul reddito di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (= Reddito netto professionale 2011 * 27,72 (o 18)% * 40%). Contributo IVS - Artigiani e Commercianti Per l anno 2012 i titolari e i soci delle imprese artigiane o commerciali sono tenuti al pagamento mediante il modello F24 del contributo sul reddito eccedente il minimale suddiviso in due rate di uguale importo scadenti al: - 9 luglio 2012 (o al ), ossia entro il termine di versamento del saldo 2011; - 30 novembre Il conteggio è effettuato utilizzando come base il reddito 2011, eccedente il minimale 2012, che è pari a Euro ,00 (e fino al reddito massimale) ed applicando le percentuali previste per l anno Reddito Commercianti Artigiani Da Euro ,01 a Euro ,00 21,39% 21,30% Da Euro ,01 a Euro ,00 o ,00(*) 22,39% 22,30% (*) Per i soggetti privi di anzianità al , iscritti alla Gestione IVS dal 1996 Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono ridotte rispettivamente al 18,30% e al 19,30% per gli artigiani e al 18,39% e 19,39% per commercianti. MODALITA DI VERSAMENTO E COMPENSAZIONI Modalità di versamento Le persone fisiche e le società sia semplici che di persone utilizzano la delega unica modello F24 per gli acconti IRPEF (codice 4034), IRAP (codice 3813), e dell imposta sostitutiva per i nuovi minimi (codice 1794). Per l'acconto sul contributo previdenziale alla gestione separata si utilizza sempre il modello F24, sezione INPS, con causale contributo P10 per i versamenti effettuati da professioni già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e causale PXX per i versamenti dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale. Le persone giuridiche versano gli acconti IRES (codice 2002) e IRAP (codice 3813) utilizzando la delega unica modello F24 telematico. Compensazioni In sede di versamento dell'acconto 2012 il contribuente può avvalersi della compensazione: - VERTICALE, quando si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il mod. F24; - ORIZZONTALE, quando si utilizzano imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori. La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS, compresa l IMU. La compensazione orizzontale richiede la compilazione del mod. F24. Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda che: - la sanzione per l utilizzo in compensazione di crediti d imposta inesistenti, è compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi; - dal 2011 non si possono utilizzare crediti in compensazione in F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a Euro 1.500,00; - con riferimento al credito IVA: dall per l utilizzo di importi superiori a Euro è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA (ovvero il mod. IVA TR per i crediti trimestrali) ed utilizzare i canali telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); per l utilizzo di importi superiori a Euro , è inoltre necessario apporre il visto di conformità alla dichiarazione IVA. Importo massimo compensabile In linea generale si ricorda che il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è fissato a Euro ,90 per ogni anno solare senza considerare:

6 - l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale (credito IRES utilizzato per acconto IRES), anche se la compensazione è esposta nel mod. F24; - i crediti d imposta riconosciuti a seguito di specifiche disposizioni agevolative (ad esempio alcuni dei crediti da esporre nel quadro RU del mod. UNICO), per l utilizzo dei quali la disciplina di riferimento richiama quanto disposto dall art. 1, comma 53, Finanziaria Per tali crediti è, infatti, fissato il limite annuo di Euro che si cumula con il predetto limite generale di Euro ,90. L eventuale credito che eccede il predetto limite può essere utilizzato in compensazione nei periodi d imposta successivi ovvero richiesto a rimborso. Si evidenzia che ai fini dell utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, a favore delle imprese subappaltatrici con volume d affari dell anno precedente costituito per almeno l 80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge, il limite di Euro ,90 è elevato a Euro SANZIONI Le sanzioni applicabili (anche in caso di errata previsione dell'autoriduzione) in caso di insufficiente od omesso versamento sono pari al 30% dell'importo versato in misura inferiore o non versato, oltre agli interessi in misura del 2,5% annuo. Se la sanzione è conseguenza di un omissione rilevata a seguito di un controllo formale e il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento dell avviso, la sanzione è ridotta al 10%. Il mancato versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, effettuando il versamento delle sanzioni, oltre agli interessi nella misura del 2,5% annuo, come segue: - entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicata una sanzione pari allo 0,2%; - tra il 15 e il 30 giorno dalla scadenza, applicando una sanzione pari al 3%; - oltre 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine per la dichiarazione dei redditi relativa al 2012, la sanzione può essere ridotta al 3,75%. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Distinti saluti.

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