GLI ACCONTI PER IMPOSTE E CONTRIBUTI IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2006

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1 GLI ACCONTI PER IMPOSTE E CONTRIBUTI IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE PREMESSA Entro il prossimo i contribuenti interessati dovranno corrispondere la seconda o unica rata degli acconti 2006 relativi all IRPEF, all IRES, all IRAP e al contributo INPS ex L. 335/95. Quali elementi di maggiore novità rispetto allo scorso anno, occorre segnalare: la variazione dell ammontare percentuale degli acconti dovuti (dal 98% al 99% per l IRPEF e dal 102,5% al 100% per l IRES, con effetto anche ai fini IRAP); l obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP imposto dall art. 36 co. 34 del DL 223/2006; l obbligo, per i soggetti IRES di cui all art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti commerciali), di eseguire il versamento esclusivamente con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, sistemi di home/remote banking). La presente Circolare prescinde dalle specifiche problematiche concernenti le modalità di calcolo degli acconti IRPEF e IRES da parte dei soggetti che hanno optato (o che opteranno) per l applicazione dei regimi di trasparenza fiscale e di consolidato nazionale. 2 IMPOSTE SUI REDDITI Tutti coloro che hanno presentato il modello UNICO 2006 per i redditi del 2005 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d imposta; occorre però verificare se l acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione. 2.1 Acconto IRPEF Devono pagare l acconto IRPEF i soggetti che: hanno presentato il modello UNICO 2006 PF - Persone fisiche con l indicazione al rigo RN23 di un importo superiore a 51,65 euro; pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l acconto risulta dovuto qualora l importo del rigo RN23 risulti pari o superiore a 52,00 euro. Sono, invece, esclusi dal versamento dell acconto: i soggetti che, al predetto rigo RN23, hanno evidenziato un imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51,00 euro; i soggetti che, pur essendo debitori d imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d imposta superiori all imposta dovuta a titolo di acconto; i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2006, da presentare nel 2007, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d imposta e ritenute subite; i soggetti che, per la prima volta nel 2006, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF; Via dei Bossi, Milano Telefono Fax E - Mail sorefisa.spa@sorefisa.it Aut. Dec. Min. N del 30/05/75 Sede Legale: Via Nirone, Milano Cap. Soc i.v. Società per Azioni Registro Imprese Milano R.E.A. Milano Partita IVA IT Represented through Alliott Group, a worldwide network of independent firms

2 SOREFISA 2 i contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2006 solo redditi d impresa o di lavoro autonomo soggetti all imposta sostitutiva prevista dal regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L n. 388, c.d. forfettino ) ovvero dal regime sostitutivo per le attività marginali (art. 14 della L n. 388, c.d. forfettone ); i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo; gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2006; i soggetti che hanno un credito d imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l acconto dovuto; i soggetti falliti. Misura dell acconto Come anticipato, l acconto IRPEF per il 2006 è pari al 99% dell imposta complessivamente dovuta per il periodo d imposta precedente, indicata nel rigo RN23. Resta ben inteso che il riferimento al rigo RN23 non è valido nel caso in cui sussista l obbligo di ricalcolo dell acconto (si veda il successivo 4). Determinazione dell importo da versare L acconto va versato in due rate qualora l importo della prima rata superi 103,00 euro. In tale ipotesi: la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell anno precedente; la seconda, del 60%, va versata entro il In caso contrario, il versamento è effettuato in un unica soluzione entro il Acconto IRES L acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti che: hanno presentato, in alternativa: il modello UNICO 2006 SC - Società di capitali; il modello UNICO 2006 ENC - Enti non commerciali ed equiparati; pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tali dichiarazioni. Sono esclusi dal versamento dell acconto IRES: i soggetti che, nel modello UNICO 2006, hanno evidenziato una perdita fiscale; i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2006; i soggetti che hanno rilevato nel rigo RN16 (per le società di capitali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali) un importo inferiore a 20,66 euro: anche in tale ipotesi, posto che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l acconto risulta dovuto qualora l importo dei righi in questione risulti pari o superiore a 21,00 euro; i soggetti che, pur avendo riportato nei righi di cui al punto precedente un importo pari o superiore a 21,00 euro sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2006; i soggetti che hanno un credito d imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l acconto dovuto; i soggetti che hanno cessato l attività nel corso del 2006, prima del termine di versamento dell acconto; i soggetti falliti. Misura dell acconto Come anticipato, l acconto IRES è pari al 100% dell imposta complessivamente dovuta per l esercizio precedente, indicata: nel rigo RN16 del modello UNICO SC; nel rigo RN28 del modello UNICO ENC. Resta ben inteso che il riferimento ai righi che precedono non è valido nel caso in cui sussista l obbligo di ricalcolo dell acconto. Determinazione dell importo da versare Come già rilevato con riferimento all IRPEF, l acconto IRES va versato in due rate qualora l importo della prima rata superi 103,00 euro. In tale ipotesi: la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell anno precedente;

3 SOREFISA 3 la seconda, del 60%, va versata entro il ovvero entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dell esercizio per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare. In caso contrario, si effettua il versamento in un unica soluzione entro il termine di cui al secondo punto. 3 IRAP Ai sensi dell art. 30 del DLgs. 446/97 e dell art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Non sono tenuti al versamento dell acconto IRAP i produttori agricoli che nel 2005 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l esonero. Invece, sono obbligati al versamento dell acconto i produttori agricoli che, avendo superato nel corso del 2005 il limite di un terzo delle cessioni di altri beni, non rientrano nel regime di esonero per l anno Misura dell acconto Le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRAP seguono quelle previste ai fini IRPEF e IRES. Persone fisiche e società di persone Come anticipato, l acconto per il 2006 ammonta al 99% dell imposta dovuta per il 2005, indicata: nel rigo IQ90 del modello UNICO PF; nel rigo IQ90 del modello UNICO SP. Società di capitali e altri soggetti IRES Come anticipato, l acconto per il 2006 ammonta al 100% dell imposta dovuta per il 2005 (soggetti solari ), indicata: nel rigo IQ98 del modello UNICO SC; nel rigo IQ90 del modello UNICO ENC. Regioni con IRAP maggiorata I soggetti passivi IRAP che realizzano il valore della produzione netta nelle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia devono calcolare l acconto IRAP 2006 maggiorando di un punto percentuale l aliquota d imposta, ordinaria o ridotta, vigente nelle medesime. Si tratta della conseguenza della mancata adozione, da parte delle citate Regioni, dei provvedimenti necessari per il ripianamento dei propri disavanzi di gestione. 3.2 Importo da versare e relativi termini L acconto va versato in due rate qualora l importo della prima rata superi 103,00 euro. In tale ipotesi: la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell anno precedente; la seconda, del 60%, va versata entro il ovvero entro l ultimo giorno dell undicesimo mese dell esercizio per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare. In caso contrario, si effettua il versamento in un unica soluzione entro il termine di cui al secondo punto. 4 OBBLIGO DI RICALCOLO DELL ACCONTO In alcuni casi, gli acconti relativi al 2006 devono essere ricalcolati in applicazione di specifiche disposizioni di legge (si tratta, soprattutto, del DL 223/2006). È invece possibile non tenere conto delle novità apportate dal DL 262/2006 alla disciplina fiscale degli autoveicoli, resa generalmente più restrittiva rispetto al passato. Pur in assenza di conferme ufficiali sul punto, deve ritenersi che, in tutte le ipotesi in cui sia previsto l obbligo di rideterminazione degli acconti, lo stesso non sussista quando si decida di utilizzare il c.d. metodo previsionale.

4 SOREFISA 4 5 CALCOLO SU BASE PREVISIONALE Gli acconti d imposta costituiscono una riscossione anticipata dei tributi per il periodo d imposta in corso, cioè prima che sia sorta l effettiva obbligazione tributaria; per questo motivo è consentito al contribuente di effettuare un ricalcolo degli stessi, tenendo conto dei redditi effettivamente conseguiti nell anno, degli oneri deducibili o detraibili sostenuti e dei crediti d imposta spettanti. Pertanto, il contribuente può ridurre, anche fino ad annullare, il versamento degli acconti per il periodo d imposta 2006, sulla base del c.d. metodo previsionale, invece di utilizzare il riferimento dell imposta dovuta per l anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto). Nell ipotesi di adozione del criterio previsionale, l acconto deve essere almeno pari al: 99% dell IRPEF relativa ai redditi del 2006, da dichiarare nel 2007, per le persone fisiche; 100% dell IRES relativa ai redditi del 2006, da dichiarare nel 2007, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali; 99% dell IRAP relativa al 2006, da dichiarare nel 2007, per le persone fisiche e le società di persone; 100% dell IRAP relativa al 2006, da dichiarare nel 2007, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non). L esercizio della facoltà di riduzione deve tenere conto del fatto che il reddito per il periodo d imposta 2006, rispetto a quello del periodo precedente, è influenzato dall applicabilità al medesimo di modifiche della disciplina fiscale. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che non è sufficiente tenere conto delle disposizioni che comportano un vantaggio per il contribuente, in quanto tali novità possono essere controbilanciate (in tutto o in parte) da modifiche peggiorative che rilevano ai fini della determinazione dell imposta complessivamente dovuta per l anno Di seguito, si riportano le principali disposizioni che possono influenzare il calcolo previsionale dell acconto: salvo diversa indicazione, le stesse si considerano applicabili a partire dal periodo d imposta in corso all (2006, per i soggetti solari ). 7 CONTRIBUTO INPS EX L. 335/95 I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53 co. 1 del TUIR, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell acconto del contributo per il 2006, calcolato sulla base del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l anno Aliquote contributive Per effetto dell art. 44 co. 6 della L n. 289 (Finanziaria 2003) e dell art. 45 del DL n. 269, convertito nella L n. 326, nel 2006 ai soggetti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 si applicano le seguenti aliquote: soggetti senza altra copertura previdenziale né pensionati: 18,20% per lo scaglione di reddito fino a ,00 euro; 19,20% per lo scaglione di reddito superiore a ,00 euro e fino al massimale di ,00 euro; soggetti titolari di una pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità): 15%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di ,00 euro (le circ. INPS n. 21 e n. 42 hanno chiarito che, se il soggetto è titolare di pensione diretta, l aliquota del 15% si applica anche se vi è un altra copertura previdenziale obbligatoria ); soggetti iscritti anche ad un altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o pensionati non diretti (es. titolari di pensione di reversibilità ai superstiti): 10%, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di ,00 euro. 7.2 Modalità e termini di versamento Il pagamento dell acconto del contributo INPS va effettuato in due rate di eguale importo. Le rate sono pari al 40% del contributo dovuto sul reddito di lavoro autonomo professionale dell anno precedente. A tale proposito, la circolare INPS n. 123 ( B.2) ha chiarito che, ai fini della determinazione dell ammontare degli acconti e, quindi, delle rate, occorre fare riferimento alle aliquote vigenti nell anno di riferimento degli acconti. Pertanto, i professionisti in esame devono applicare ai fini degli acconti le aliquote per il 2006 sopra indicate, a seconda della loro posizione soggettiva.

5 SOREFISA 5 Professionisti soggetti all aliquota del 10% Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all aliquota del 10%: la prima rata, pari al 4% del reddito professionale risultante dal rigo RE21 (o RE22, in caso di determinazione forfetaria del reddito) del modello UNICO Persone fisiche, doveva essere versata entro il ; la seconda rata, pari sempre al 4% del reddito professionale risultante dal rigo RE21 (o RE22) del modello UNICO Persone fisiche, deve essere versata entro il Professionisti soggetti all aliquota del 15% Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti all aliquota del 15%: la prima rata, pari al 6% del reddito professionale risultante dal rigo RE21 (o RE22) del modello UNICO Persone fisiche, doveva essere versata entro il ; la seconda rata, pari sempre al 6% del reddito professionale risultante dal rigo RE21 (o RE22) del modello UNICO Persone fisiche, deve essere versata entro il Professionisti soggetti alle aliquote del 18,20% o del 19,20% Per i professionisti titolari di partita IVA soggetti alle aliquote del 18,20% o del 19,20% in relazione ai suddetti scaglioni di reddito: la prima rata, pari al 7,28% (per il primo scaglione) ovvero al 7,68% (per il secondo scaglione) del reddito professionale risultante dal rigo RE21 (o RE22) del modello UNICO Persone fisiche, doveva essere versata entro il ; la seconda rata, pari sempre al 7,28% (per il primo scaglione) ovvero al 7,68% (per il secondo scaglione) del reddito professionale risultante dal rigo RE21 (o RE22) del modello UNICO Persone fisiche, deve essere versata entro il Inapplicabilità del metodo previsionale Per il versamento degli acconti del contributo INPS ex L. 335/95 non è prevista la possibilità di autoriduzione nel caso in cui il professionista preveda di conseguire nel 2006 un reddito professionale da assoggettare al contributo inferiore a quello preso a base per il calcolo dell acconto. Se, all atto di determinazione del saldo, risulteranno versate somme superiori al dovuto, l eccedenza verrà, alternativamente: scomputata dagli eventuali importi dei contributi dovuti nell anno successivo; compensata nel modello F24 con i versamenti di altri tributi e contributi dovuti, ai sensi dell art. 17 del DLgs. 241/97; restituita dall INPS, con applicazione degli interessi, su richiesta degli assicurati (sulle modalità di rimborso si veda la circolare INPS n. 193). 7.4 Massimale contributivo Il contributo INPS ex L. 335/95 è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo della base imponibile, stabilito per il 2006 in ,00 euro. L ammontare massimo complessivo del contributo da versare relativo al 2006 è quindi pari a: 8.547,80 euro, per i professionisti soggetti all aliquota del 10%; ,70 euro, per i professionisti soggetti all aliquota del 15%; ,81 euro, per i professionisti soggetti alle aliquote del 18,20% e del 19,20%. I versamenti del contributo, anche a titolo di acconto, devono essere effettuati entro il limite di tale massimale. 8 MODALITÀ DI VERSAMENTO Per il versamento degli acconti tutti i contribuenti (anche non titolari di partita IVA) devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24. Peraltro, a partire dall , i soggetti IRES di cui all art. 73 co. 1 lettere a) e b) del TUIR (società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti commerciali, residenti in Italia) sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

6 SOREFISA 6 Invece, per gli altri soggetti IRES titolari di partita IVA (enti non commerciali residenti e soggetti non residenti, di cui all art. 73 co. 1 lettere c) e d) del TUIR) e per i soggetti IRPEF titolati di partita IVA (imprese individuali, professionisti, snc, sas e soggetti equiparati) l obbligo di versamento esclusivamente con modalità telematiche decorrerà soltanto dall Procedure telematiche utilizzabili Al fine di adempiere all obbligo di versamento telematico, possono essere utilizzate, alternativamente, le seguenti procedure: F24 on line, con addebito sul proprio conto corrente; F24 cumulativo, riservato agli intermediari abilitati ad Entratel (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito sui relativi conti correnti; sistemi di home banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane spa. Codici tributo I codici tributo o le causali contributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: IRPEF - seconda rata o acconto in unica soluzione 4034; IRES - seconda rata o acconto in unica soluzione 2002; IRAP - seconda rata o acconto in unica soluzione 3813; contributo INPS dei professionisti iscritti anche ad un altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati (aliquota 10% o 15%) P10; contributo INPS dei professionisti non iscritti ad un altra forma pensionistica obbligatoria né pensionati (aliquote 18,20% e 19,20%) PXX. Rateizzazione - Esclusione Le somme relative agli acconti scadenti nel mese di novembre ovvero nell undicesimo mese dell esercizio, per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, non sono rateizzabili.

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