Circolare informativa n.17 del 21 novembre 2013

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1 Circolare informativa n.17 del 21 novembre 2013 ACCONTO DI NOVEMBRE PER L ANNO 2013 L art.1 della legge 97/77, ha introdotto nel nostro sistema tributario l istituto relativo al versamento di imposta a titolo di acconto. La disciplina dei versamenti anticipati è stata modificata più volte, sia in merito alla misura degli acconti sia per quanto riguarda le modalità di versamento. L ultima modifica è stata apportata dalla legge n.99 del 09 agosto 2013 in base alla quale a decorrere dal periodo d imposta in corso al la misura dell acconto Irpef è fissata al 100%. Anche l acconto Irap per le persone fisiche e le società di persone passa dal 99% al 100%. Inoltre, per il periodo d imposta 2013, per i soggetti Ires sia l acconto Ires che l acconto Irap passano dal 100% al 101%. Relativamente al periodo d imposta in corso al , la citata disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza tra l acconto complessivamente dovuto e l importo versato alla prima scadenza. In base alla vigente normativa in tema di acconti di imposta, il contribuente è tenuto ad anticipare un acconto dell imposta dovuta per l anno in corso. Come regola generale l acconto viene calcolato con riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi dell anno precedente. Poiché al momento del calcolo dell acconto non si conosce ancora l entità effettiva del reddito conseguito nell anno in corso, viene lasciata al contribuente la facoltà di rideterminare gli acconti dovuti in base al minor reddito che si prevede di conseguire. A seguito della conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 nella L. 09 agosto 2013 n.99 è stato aumentato l importo degli acconti di imposta sui redditi. In particolare, l acconto delle Imposte sul Reddito (IRPEF/IRES) per i soggetti IRPEF passa dal 99% al 100%, mentre per i soggetti IRES passa dal 100% al 101%. Fax info@modustudio.it 1

2 Per quanto riguarda l acconto IRAP per i soggetti IRPEF, le società di persone e le società semplici passa dal 99% a 100%, mentre per i soggetti IRES passa dal 100% al 101%. L incremento della misura degli acconti produce i suoi effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2013, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza tra l acconto complessivamente dovuto e l importo versato alla prima scadenza. Per i soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale, i sostituti d imposta trattengono la seconda o unica rata, tenendo conto delle disposizioni appena illustrate. Termini di versamento Per l anno d imposta 2013 il versamento della seconda o unica rata degli acconti ai fini Irpef ed Irap va effettuato entro il 02 dicembre 2013 (perché il 30 novembre cade di sabato). La scadenza di novembre interessa anche i soggetti Ires con esercizio coincidente con l anno solare. Per le società di capitali e gli enti il cui esercizio non coincide con l anno solare, il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto è l undicesimo mese dell esercizio o del periodo di gestione. Se, ad esempio, una S.r.l. ha un esercizio che inizia l e termina , il pagamento del secondo acconto deve avvenire nel corso dell undicesimo mese e cioè entro il , che slitta al (il è di sabato, il è di domenica, il è festa). IRPEF - Base di calcolo dell acconto in base al metodo storico In linea generale, la base di calcolo per l acconto Irpef 2013 è costituita dall imposta relativa al periodo d imposta precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute subite risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell anno precedente. Questo è il così detto metodo storico. Il contribuente persona fisica deve ricalcolare il secondo acconto dovuto per l anno 2013 riprendendo la propria dichiarazione dei redditi per rilevare l imposta dovuta per il Fax info@modustudio.it 2

3 2012 al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto subite, indicata nel rigo Differenza (rigo RN33 quadro RN del Unico 2013 Persone Fisiche). Se questo importo: - è inferiore o uguale ad euro 51,65 non è dovuto nessun acconto; - è superiore ad euro 51,65 l acconto è dovuto nella misura del 100%. Se l importo indicato nel rigo Differenza è compreso tra euro 51,65 e euro 260,00 il versamento deve essere effettuato in un unica rata entro il mese di novembre, mentre se superiore ad euro 261,00 il versamento deve essere effettuato in due rate. Si ricorda che la prima rata di acconto andava pagata nella misura del 40% dell acconto complessivo (pari al 99%), quindi visto la conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 nella L. 09 agosto 2013 n.99 che ha aumentato la percentuale degli acconti bisogna calcolare la differenza tra l acconto complessivamente dovuto e l importo versato alla prima scadenza. IRPEF - Base di calcolo dell acconto in base al reddito presunto Per espressa previsione normativa, al contribuente è consentita la possibilità di commisurare l acconto sull imposta presumibilmente dovuta per l anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute subite. In sostanza, per ricalcolare l acconto d imposta, si deve considerare la situazione reddituale dell intero anno in corso, e ciò non solo considerando i ricavi o i proventi, ma anche i maggiori oneri deducibili o detraibili, riduzioni di aliquote, detrazioni e crediti d imposta, costi e spese di rilevante importo sostenuti nell esercizio d impresa o di lavoro autonomo, ecc. Inoltre, l importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto o non versato, senza applicazione di sanzioni, purché, rispettivamente, l acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di Irpef per l anno in corso, oppure il contribuente prevede di non percepire redditi nell anno in corso. E bene ricordare che in caso di non corretta rideterminazione dell acconto con conseguente versamento inferiore di quanto effettivamente dovuto verrà irrogata dall Amministrazione Finanziaria la sanzione prevista dalla normativa vigente pari al 30% dell importo non versato, oltre agli interessi legali. Fax info@modustudio.it 3

4 IRES - Base di calcolo dell acconto in base al metodo storico Per i soggetti Ires con periodo d imposta coincidente con l anno solare, la seconda rata dell acconto Ires per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, è stabilito nella misura del 101% dell imposta relativa al periodo d imposta precedente, al netto di crediti d imposta e delle ritenute d acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell esercizio precedente. Per determinare l eventuale obbligo di versamento della seconda rata di acconto Ires, le società di capitali e gli enti non commerciali ed equiparati, dovranno considerare l importo indicato nel rigo IRES dovuta (rigo RN17 del quadro RN del modello Unico 2013 Società di Capitali, rigo RN28 del quadro RN del modello Unico 2013 Enti non Commerciali ed Equiparati). Se questo importo: - è inferiore o uguale ad euro 21,00 non è dovuto nessun acconto; - è superiore ad euro 21,00 l acconto è dovuto nella misura del 101%. Se l importo indicato nel rigo IRES dovuta è compreso tra euro 21,00 e euro 257,00 il versamento deve essere effettuato in un unica rata entro l 11 mese dell esercizio, mentre se superiore ad euro 257,00 il versamento deve essere effettuato in due rate. La prima rata deve essere versata entro il giorno 16 del 6 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta, la seconda entro l 11 mese dell esercizio. Si ricorda che la prima rata di acconto andava pagata nella misura del 40% dell acconto complessivo (pari al 100%), quindi visto la conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 nella L. 09 agosto 2013 n.99 che ha aumentato la percentuale degli acconti bisogna calcolare la differenza tra l acconto complessivamente dovuto e l importo versato alla prima scadenza, i soggetti Ires che hanno l esercizio coincidente con l anno solare. Invece per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l anno solare, si ricorda che la prima rata si calcola nella misura del 40% della percentuale di acconto in vigore al momento del versamento, mentre la seconda rata si calcola nella misura del 60% della percentuale di acconto o come differenza tra l acconto complessivamente dovuto e l importo versato alla prima scadenza. Fax info@modustudio.it 4

5 IRES - Base di calcolo dell acconto in base al reddito presunto Come per i soggetti Irpef, anche i soggetti Ires hanno la possibilità di commisurare l acconto all imposta dovuta per l esercizio in corso, sempre al netto dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto, determinata considerando il reddito che si presume di produrre nell esercizio in corso. In alcuni casi, nel calcolare l acconto con il metodo previsionale si deve tener conto se la società di capitali ha conseguito interessi, premi ed altri frutti di titoli indicati nell art.1 del D.Lgs n.239 che devono essere determinati non tenendo conto del 70% delle ritenute subite sui titoli sopra menzionati. In ogni caso nel determinare l acconto bisogna tener conto delle nuove disposizioni normative in vigore dall esercizio in corso, quali ad esempio la riduzione al 20% della deducibilità dei costi delle auto. Nella rideterminazione dell acconto si deve tener conto anche delle disposizioni previste relative all indeducibilità per l impresa dei costi relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell acconto IRPEF/IRES Soggetti Persone fisiche Società di capitali ed enti commerciali Enti non commerciali Modello UNICO 2013 PF UNICO 2013 SC UNICO 2013 ENC SECONDO ACCONTO 2013 IRPEF/IRES IRPEF IRES Si versa se Si versa se Misura Termine RN33 52,00 euro 100% - 1 rata RN17 101% - 1 rata o 21,00 euro undicesimo mese dell esercizio RN28 101% - 1 rata o 21,00 euro undicesimo mese dell esercizio 1 Al netto dell eventuale maggiorazione dello 0,40%, pagata a titolo di interessi per il differimento del versamento di 30 giorni o fino al Fax info@modustudio.it 5

6 Cedolare secca L art. 3 del D.Lgs n.23 ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come cedolare secca. La cedolare secca interessa i proprietari di abitazioni, censite al catasto fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A escluso A/10) ovvero per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in tale tipologia abitativa, concesse in locazione a terzi al di fuori dell esercizio di imprese, arti o professioni. Anche per questa imposta è previsto l obbligo di effettuare il versamento dell acconto. In particolare risulta dovuto se l importo indicato nel rigo Totale imposta cedolare secca (rigo RB11, colonna 3 del quadro B del modello Unico Persone Fisiche 2013) supera euro 52,00. L acconto per il 2013, pari al 95% dell imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente, va versato in due rate qualora l importo della prima superi euro 103,00. In caso contrario, il versamento è effettuato in un unica soluzione entro il 02 dicembre Righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell acconto SECONDO ACCONTO 2013 CEDOLARE SECCA Soggetti Modello Si versa se Misura Termine Persone fisiche UNICO 2013 PF RB11 colonna 3 95% - 1 rata ,00 euro 1 Al netto dell eventuale maggiorazione dello 0,40%, pagata a titolo di interessi per il differimento del versamento di 30 giorni o fino al Imposta sostitutiva per i nuovi contribuenti minimi Come per i contribuenti soggetti all Irpef, anche i contribuenti minimi, soggetti al versamento di un imposta sostitutiva, devono considerare l aumento dell acconto dal 99% al 100%. Per determinare l eventuale obbligo di versamento della seconda rata di acconto, i contribuenti minimi dovranno considerare l importo indicato nel rigo Differenza (rigo LM14 del quadro LM del modello Unico 2013 Persone Fisiche). Fax info@modustudio.it 6

7 Se questo importo: - è inferiore o uguale ad euro 51,65 non è dovuto nessun acconto; - è superiore ad euro 51,65 l acconto è dovuto nella misura del 100%. L acconto deve essere versato in due rate qualora l importo della prima superi euro 103,00, in caso contrario deve essere versato in un unica soluzione entro il 02 dicembre Righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell acconto SECONDO ACCONTO 2013 IMPOSTA SOSTITUTIVA Soggetti Modello Si versa se Misura Termine Persone fisiche UNICO 2013 PF LM14 52,00 euro 100% - 1 rata Al netto dell eventuale maggiorazione dello 0,40%, pagata a titolo di interessi per il differimento del versamento di 30 giorni o fino al IVIE e IVAFE Il D.L. 201/2011 ha istituito un nuovo sistema di imposte patrimoniali rappresentato da : - un imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. IVIE ); - un imposta sulle attività finanziarie detenute all estero da persone fisiche residenti (c.d. IVAFE ). I soggetti passivi che devono versare l IVIE sono le persone fisiche residenti in Italia proprietarie di immobili situati all estero, ovvero titolari di altro diritto reale di godimento. L imposta è stabilita nella misura del 0,76% applicata sul costo risultante dall atto di acquisto o, in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. I soggetti passivi che devono versare l IVAFE sono le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all estero a titolo di proprietà o di altro titolo reale. L aliquota prevista dal 2013 è pari al 0,15% da applicare sul valore delle attività finanziarie costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel Fax info@modustudio.it 7

8 luogo in cui sono detenute, anche con l utilizzo di documentazione predisposta dall intermediario estero di riferimento per le singole attività. Anche per queste imposte si applicano le disposizioni previste per l IRPEF, ivi comprese quelle relative alla modalità di versamento dell imposta in acconto e a saldo. In particolare, l acconto per l anno 2013 è dovuto in base a quanto indicato nel rigo Totale imposta dovuta (per l IVIE, rigo RM32, colonna 1 e per l IVAFE rigo RM35, colonna 1 del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2013). Se questo importo: - è inferiore o uguale ad euro 51,65 non è dovuto nessun acconto; - è superiore ad euro 51,65 l acconto è dovuto nella misura del 100%. L acconto deve essere versato in due rate qualora l importo della prima superi euro 103,00, in caso contrario deve essere versato in un unica soluzione entro il 02 dicembre Righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell acconto SECONDO ACCONTO 2013 IVIE/IVAFE IVIE IVAFE Soggetti Modello Misura Termine Se si versa Se si versa Persone UNICO RM32 colonna 1 RM35 colonna 1 100% fisiche 2013 PF 52,00 euro 52,00 euro 1 rata 1 1 Al netto dell eventuale maggiorazione dello 0,40%, pagata a titolo di interessi per il differimento del versamento di 30 giorni o fino al IRAP - Base di calcolo dell acconto in base al metodo storico Per la seconda rata dell acconto Irap si applicano le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi e il relativo versamento va effettuato con le modalità e nei termini per queste fissati. In particolare, la seconda rata dell acconto Irap delle persone fisiche e delle società di persone, per l anno 2013, è pari al 100% dell importo riportato nel rigo Imposta dovuta della dichiarazione Irap, mentre per i soggetti Ires l acconto Irap è pari al 101% dello stesso rigo della dichiarazione. Se questo importo: Fax info@modustudio.it 8

9 - è inferiore o uguale ad euro 51,65 per le persone fisiche e le società di persone ed ad euro 21,00 per i soggetti Ires non è dovuto nessun acconto; - è superiore ad euro 51,65 per le persone fisiche e le società di persone l acconto è dovuto nella misura del 100%; se è superiore ad euro 21,00 per i soggetti Ires l acconto è dovuto nella misura del 101%. IRAP - Base di calcolo dell acconto in base al metodo previsionale Per quanto riguarda la possibilità di calcolare l acconto Irap in base ad una stima del valore della produzione netta 2013, va evidenziato che non vi è alcun impedimento legislativo per il contribuente di sanare, avvalendosi del ravvedimento operoso, il mancato o minor versamento degli acconti Irap utilizzando il metodo previsionale. Se, però, il contribuente sceglie di calcolare l acconto Irap su base previsionale, si rende necessario verificare la congruità del versamento considerando le nuove disposizioni. Righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell acconto SECONDO ACCONTO 2013 IRAP Soggetti Modello Si versa se Misura Termine Persone fisiche Società di persone Società di capitali ed enti non commerciali Dichiarazione Irap 2013 Dichiarazione Irap 2013 Dichiarazione Irap 2013 IR21 52,00 euro 100% - 1 rata IR21 52,00 euro 100% - 1 rata IR21 21,00 euro 100% - 1 rata o undicesimo mese dell esercizio Enti non commerciale Dichiarazione Irap 2013 IR21 21,00 euro 100% - 1 rata o undicesimo mese dell esercizio 1 Al netto dell eventuale maggiorazione dello 0,40%, pagata a titolo di interessi per il differimento del versamento di 30 giorni o fino al Fax info@modustudio.it 9

10 Contributi IVS Artigiani e Commercianti Per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro ,00 annui. Il contributo annuo sul minimale viene versato in 4 rate fisse. L acconto è determinato sull ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2012, eccedenti il predetto minimale di euro ,00 e fino al reddito massimale, pari ad euro per il 2013, applicando le percentuali previste. L importo così calcolato, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo e versato alle scadenze delle imposte sui redditi. Riepilogando: REDDITO COMMERCIANTI ARTIGIANI Fino a ,99 Da ,00 a ,00 21,84% 21,75% Da ,01 a ,84% 22,75% Contributi Gestione Separata L acconto per il 2013 dei contributi dovuti della Gestione Separata è determinato nella misura pari al 80% del contributo dovuto sul reddito 2012 indicato nel rigo RE25 del quadro E del Modello Unico Persone Fisiche Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2013 deve essere calcolato applicando al reddito conseguito nel 2012, le aliquote contributive previste per il ALIQUOTA 2013 REDDITO IMPONIBILE CATEGORIE % FINO AD EURO Pensionati o iscritti ad altra 20,00 forma pensionistica obbligatoria Soggetti non assicurati presso ,00 altre forme pensionistiche 27,72 obbligatorie L importo così calcolato, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo e versato alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Fax info@modustudio.it 10

11 Modalità di versamento Tutti i contribuenti devono versare gli acconti utilizzando il modello di pagamento F24 e possono compensarli con eventuali crediti d imposte o contributi risultanti dalle dichiarazioni fiscali. I soggetti titolari di partita iva sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati. I soggetti non titolari di partita iva possono effettuare i versamenti con il modello F24 cartaceo presso banche, uffici postali o, in alternativa, possono utilizzare le modalità telematiche. Codici tributo da utilizzare I codici tributo o le causali contributo da utilizzare per il versamento sono riepilogati nella seguente Tabella: Tipologia di acconto Codice tributo IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione 4034 IRES - Seconda rata o acconto in unica soluzione 2022 IRAP - Seconda rata o acconto in unica soluzione 3813 Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art del DLgs. 23/2011) - Seconda rata o acconto in unica soluzione Imposta sostitutiva per i nuovi minimi - Seconda rata o 1794 acconto in unica soluzione Imposta sul valore degli immobili situati all estero 4045 (IVIE) - Seconda rata o acconto in unica soluzione Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 4048 all estero (IVAFE) - Seconda rata o acconto in unica soluzione Contributo INPS eccedenti il minimale - Artigiani AP Contributo INPS eccedenti il minimare - Commercianti CP Contributo INPS dei professionisti iscritti anche ad un P10 altra forma pensionistica obbligatoria o pensionati (aliquota 20%) Fax info@modustudio.it 11

12 Contributo INPS dei professionisti non iscritti ad un altra forma pensionistica obbligatoria né pensionati (aliquota 27,72%) PXX Divieto di compensazione in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo Si ricorda che a decorrere dal è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo per le quali sono scaduti i termini di pagamento. L utilizzo in compensazione dei crediti è vietato in presenza di debiti: - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; - di ammontare superiore ad euro 1.500,00; - per i quali sono scaduti i termini di pagamento. Sanzioni per il mancato o insufficiente versamento degli acconti In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES, addizionali comunali e regionali, cedolare secca, IRAP si applicano: - la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato o versato in ritardo; - gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del: o 3,5% in caso di pagamento a seguito di avviso bonario o 4% se gli importi vengono iscritti a ruolo. Ravvedimento operoso L articolo 13 del D.Lgs 472/97, che contiene la disciplina del ravvedimento operoso, dispone che: - la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (3%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza; - la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il 30 giorno di scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al Fax info@modustudio.it 12

13 giorno. Inoltre sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per In caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ridotte per un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo, cosidetto ravvedimento sprint. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. Cordiali saluti Fax info@modustudio.it 13

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