Deliberazione n. 7/IADC/2009
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1 Deliberazione n. 7/IADC/2009 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia - Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro dr. Antonio Libano dr. Massimo Romano Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere relatore *** Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16 giugno 2000,
2 modificato dalle stesse Sezioni Riunite con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n.229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza; Visto l art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza del quale gli atti di spesa concernenti gli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, nonché quelli relativi ad attività di relazioni pubbliche, convegni mostre, pubblicità e rappresentanza, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l esercizio del controllo successivo sulla gestione; Vista la deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2006 con la quale, ai fini dell attuazione della disposizione citata, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato apposite linee guida per le regioni e gli enti locali; Vista la propria deliberazione n. 104 del 12 dicembre 2008, con la quale, al fine di meglio organizzare la gestione dei documenti che, ai sensi dell art. 1, comma 173 citato pervengono alla Sezione, sono state formulate specifiche indicazioni operative destinate agli enti pubblici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna; Considerata l esigenza di definire l orientamento della Sezione su alcune problematiche connesse all applicazione del citato art. 1, comma 173; Vista l ordinanza presidenziale n. 3 del 9 marzo 2009, con la quale la questione è stata deferita all esame collegiale della Sezione; Udito il relatore, cons. Massimo Romano; *** 2
3 D E L I B E R A Per le motivazioni di seguito specificamente indicate di approvare le seguenti linee guida ai fini dell adempimento di cui all art. 1, comma 173, della legge 22 dicembre 2005, n.266 e della compilazione della scheda allegata alla lettera di cui alla delibera 104 del Incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria. Sono state sollevate perplessità sull obbligo di trasmissione degli atti di spesa relativi ai servizi di architettura e ingegneria (codice 9 del campo tipologia di spesa nella scheda), quali incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc. Al riguardo si rileva che l esclusione dall obbligo di invio di tali atti discendeva dall art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che originariamente ha introdotto l obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte degli enti locali. La norma, infatti, espressamente escludeva dal suo ambito di applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Detta disposizione, nonché quella analoga rivolta alla generalità delle pubbliche amministrazioni contenuta nel comma 11 dello stesso art. 1 della legge 311, deve ora considerarsi abrogata per effetto delle disposizioni recate dall art. 1 della legge 266 del 2005, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida approvate con deliberazione n. 4 del 17 febbraio Pertanto, tenuto conto che le norme attualmente in vigore non contemplano alcuna esclusione dall obbligo di invio in ragione del settore di attività al quale si 3
4 riferisce l incarico conferito, è da ritenere che anche gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria di cui al d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) di importo superiore a cinquemila euro debbano essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In proposito si vedano anche i pareri n. 3 del 29 marzo 2007 e n. 3 del 21 febbraio 2008 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte. 2. Spese relative all organizzazione di convegni, mostre e altre iniziative formate da più voci di spesa. Qualora l organizzazione di convegni, mostre e altre iniziative comporti una pluralità di spese di importo complessivo superiore ai euro, si è chiesto di conoscere se l atto di spesa relativo, da trasmettere alla Sezione regionale ai sensi del comma 173 citato, debba essere accompagnato da tante schede quanti sono i fornitori coinvolti nell iniziativa, sebbene per prestazioni di entità inferiore ai euro. Al riguardo, anche allo scopo di non aggravare l onere per gli uffici, si ritiene sufficiente che vengano trasmesse unicamente le schede relative a singole prestazioni di importo superiore a euro. Pertanto, se l atto di spesa, pur complessivamente superiore ai euro, non comporti alcuna prestazione di impresa o di lavoro autonomo singolarmente considerata superiore a tale importo, sarà sufficiente trasmettere soltanto l atto di spesa, senza allegare alcuna scheda soggettiva. 3. Atti di prenotazione dell impegno di spesa. Si è rilevato che alcune Amministrazioni trasmettono, in luogo 4
5 dell atto di spesa (da intendersi generalmente come atto di impegno della spesa, secondo i chiarimenti forniti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nelle linee guida approvate con delibera n. 4 del 17 febbraio 2006) atti, variamente denominati, che hanno valenza di prenotazione della spesa a finalità meramente interne e dai quali non scaturiscono implicazioni giuridiche nei confronti di soggetti esterni all ente. Al riguardo si ritiene che tali atti non rientrino tra quelli che comportano l obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti, né possano costituire alternativa all obbligo di trasmettere i veri e propri atti di impegno ai quali si riconnette l insorgere di obblighi nei confronti di terzi. 4. Incarichi di collaborazione coordinata Si sono rilevate incertezze e difformità di comportamento in merito alla trasmissione, ai sensi del citato comma 173, degli incarichi di collaborazione coordinata conferiti ai sensi dell art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Al riguardo si rileva come, a decorrere dall esercizio finanziario 2008, per effetto delle modifiche apportate all art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165, prima dall art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall art. 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli incarichi di collaborazione coordinata non possono che avere contenuti di elevata professionalità, analoghi a quelli propri degli incarichi di consulenza. La norma subordina, infatti, il conferimento dell incarico di collaborazione alla circostanza che si tratti di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, potendosi derogare a tale requisito soltanto in caso di 5
6 contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Esplicitamente esclusa dal citato comma 6 è la possibilità di ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, con conseguente responsabilità amministrativa in caso di violazione della disposizione. Va ancora considerato come ad altri fini l accostamento dei contratti di collaborazione agli incarichi di consulenza sia del tutto evidente. Ci si riferisce, in particolare, all obbligo per le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza di pubblicare i relativi provvedimenti sul proprio sito web (art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo modificato dall art. 3, comma 54 della legge n. 244 del 2007). Né priva di significato appare l assimilazione delle collaborazioni alle consulenze operata nell art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, sia nel testo originario ( Con il regolamento sull ordinamento degli uffici sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale ), sia 6
7 nel testo sostituito dall art. 46, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 ( Con il regolamento di cui all art. 89 del sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. ). In relazione alle considerazioni che precedono, tenuto conto dell indirizzo espresso recentemente dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo e considerato che già alcune Sezioni regionali di controllo della Corte si sono pronunciate per l assimilazione degli incarichi di collaborazione agli incarichi di consulenza ai fini dell obbligo di trasmissione di cui al comma 173 (cfr. in particolare, Sezione regionale di controllo del Piemonte, parere n. 3 del 29 marzo 2007 e parere n. 3 del 21 febbraio 2008; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 10 del 19 febbraio 2008 e n. 13 del 4 marzo 2008), si ritiene che in base al vigente quadro normativo anche gli incarichi di collaborazione, sia essa occasionale o continuativa, debbano essere trasmessi a questa Sezione regionale di controllo. 5. Modalità di invio della documentazione In relazione alla richiesta di poter inviare la documentazione tramite posta elettronica, in attesa di dare attuazione alle disposizioni introdotte dagli art. 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le comunicazioni 7
8 mediante posta elettronica certificata, si ritiene di poter avviare sperimentalmente la trasmissione degli atti in argomento e delle relative schede mediante messaggi di posta elettronica ordinari. A tal fine si rappresenta quanto segue: - l indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente: supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it ; - gli allegati al messaggio non dovranno superare complessivamente i 10Mb. Qualora gli allegati superino tale dimensione occorre frazionare gli invii in più messaggi; - Gli atti di spesa devono essere trasmessi in formato PDF e le schede riepilogative in formato excel (xls), trattabile anche con prodotti open source (Open Office); - l invio mediante posta elettronica deve considerarsi sostitutivo della spedizione o consegna dei documenti in formato cartaceo; - allo scopo di non saturare le limitate capacità ricettive della casella di posta elettronica in dotazione a questa Sezione regionale, gli invii dovranno preferibilmente essere differenziati nel tempo, evitando per quanto possibile di concentrarli vicino alla data di scadenza del trimestre (a titolo indicativo si suggerisce di effettuarli nel mese successivo alla scadenza del trimestre). D I S P O N E che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei Conti e che i suoi contenuti vengano trasfusi in una comunicazione da inviare agli enti interessati. 8
9 Così deciso nella adunanza del 13 marzo 2009 IL PRESIDENTE (f.to Mario Donno) IL RELATORE (f.to Massimo Romano) Depositata in segreteria il 13 marzo 2009 Il Direttore di segreteria (f.to dr.ssa Rossella Broccoli) 9
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