( P r o v i n c i a d i S o n d r i o ) CAPITOLATO D ONERI
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1 Comune di Talamona ( P r o v i n c i a d i S o n d r i o ) CAPITOLATO D ONERI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A SOGGETTI PRIVATI DELL ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E GESTIONE SU AREE PUBBLICHE DI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI COMMERCIALI DIRETTE, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI Art. 1 Oggetto Costituisce oggetto della presente capitolato: la fornitura, l installazione su aree pubbliche, nonché la gestione in concessione e la manutenzione, a cura e spese della ditta affidataria, di un numero di impianti necessari per coprire la superficie complessiva disponibile di mq. 48,80 delle tipologie previste dal vigente Regolamento per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche, per le affissioni commerciali dirette da allestire nei siti del territorio comunale indicati dalla Stazione appaltante; La tabella, allegato C al bando di gara individua gli impianti attualmente installati la cui superficie è pari a mq. 48,80. Per tutta la durata della presente concessione l Amministrazione Comunale si riserva comunque di valutare, la possibilità di rilasciare eventuali altre autorizzazioni per impianti della medesima tipologia. Art. 2 - Caratteristiche e ubicazione degli impianti Gli impianti oggetto dell appalto devono rispondere alle caratteristiche tecniche previste per ciascuna tipologia d impianto dal vigente Regolamento per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, che qui si intende integralmente richiamato. Qualora si rendesse necessario installare nuovi impianti, sostituire e/o riparare quelli preesistenti dovrà essere, salvo diversa disposizione da parte degli uffici competenti, rispettata l attuale ubicazione, la tipologia, le caratteristiche tecniche e i materiali di finitura degli impianti pubblicitari che saranno installati. Sono comprese nell installazione anche le necessarie ed eventuali opere murarie. Art. 3 Durata della concessione La presente concessione avrà la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data della firma e sottoscrizione del contratto. É esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Alla scadenza del periodo di quattro anni, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta. Art. 4 Obblighi a carico del Concessionario Il Concessionario ha l obbligo di: a) fornire e posare in opera, a proprie cure e spese, gli impianti destinati ad affissioni commerciali dirette aventi le caratteristiche minime indicate per ciascuna tipologia dal vigente Regolamento per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico; b) terminare i lavori di installazione di tutti gli impianti entro 40 giorni calcolati dalla data di presentazione all ufficio protocollo del Comune, della denuncia di inizio attività; c) eseguire la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli impianti con particolare attenzione al loro decoro e alla loro pulizia, così come stabilito al successivo art. 6 del presente capitolato;
2 d) corrispondere al Comune di Talamona il canone annuo di concessione in unica soluzione entro il 30 giugno dell anno di riferimento; e) acquisire le autorizzazioni che si rendessero eventualmente necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato; f) pagare l imposta sulla pubblicità secondo il sistema del vuoto per pieno e la tassa occupazione suolo pubblico, da corrispondere a decorrere dalla avvenuta installazione degli impianti, ovvero i canoni che eventualmente sostituiranno tale tributo; g) farsi carico di ogni e qualsiasi onere derivante dalla presenza sul territorio comunale degli impianti; h) asportare gli impianti al termine del periodo contrattuale in assenza di rinnovo della concessione, salvo diverso accordo col nuovo concessionario e con l ente concedente; i) utilizzare gli impianti solo per le affissioni commerciali riguardanti la pubblicità di prodotti di consumo e servizi; in particolare, gli impianti non devono contenere messaggi e/o immagini pubblicitari contrastanti con il comune senso del pudore; nel periodo di tempo in cui non sono applicati messaggi pubblicitari l impianto dovrà essere provvisoriamente coperto con un posters bianco. Art. 5 Fornitura e messa in opera degli impianti Il Concessionario dovrà fornire e posare in opera gli impianti destinati ad affissioni commerciali dirette, aventi tutte le caratteristiche (materiali, dimensioni, colore, aspetti funzionali ed estetici, ecc.) concordate con l Ufficio Tributi del Comune di Talamona prima dell installazione. La posa degli impianti avverrà a cura e spese del Concessionario; a suo carico sono anche la cura e le spese per la rimozione degli impianti che saranno sostituiti. L installazione di tutti i nuovi impianti dovrà essere completata entro e non oltre quaranta (40) giorni dalla denuncia di inizio attività presentata al Comune; l avvenuta installazione verrà appositamente certificata con atto ricognitivo sottoscritto dalle parti. In caso d inosservanza dei termini predetti, si applicherà una penale di 100 per ogni giorno di ritardo; qualora, il ritardo superi giorni trenta (30) troverà applicazione la procedura prevista al successivo art. 13. Nella gestione del tutto autonoma dello sfruttamento degli spazi pubblicitari, il Concessionario dovrà prestare osservanza a tutte le norme vigenti in materia, di legge e regolamentari, nonché di eventuali prescrizioni imposte dall Autorità comunale. Alla scadenza del termine contrattuale, tutti gli impianti forniti e installati dal Concessionario dovranno essere rimossi, senza che l aggiudicatario abbia nulla a pretendere, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico, salvo diverso accordo col nuovo Concessionario con l autorizzazione dell Ente concedente. Art. 6 Manutenzione degli impianti Per manutenzione degli impianti si intende in sintesi l esecuzione delle seguenti operazioni: 1) ripristino delle aree sottostanti i mezzi pubblicitari a seguito dell installazione e/o sostituzione degli stessi; 2) riparazioni e/o sostituzioni di parti che si rendessero necessarie a seguito di qualsiasi tipo di danno, comunque determinato; 3) piccoli interventi di manutenzione alle corniciature ed ai profili atti ad evitare screpolature, distacchi, torsioni e tutto ciò che può influire negativamente sull immagine ed il decoro dei manufatti; 4) neutralizzazione entro 2 (due) giorni dal ricevimento del provvedimento di oscuramento o rimozione di eventuali scritte o eventuali affissioni abusive; la ditta concessionaria dovrà, a tale scopo, esercitare un adeguata vigilanza (in caso di inottemperanza si provvederà d ufficio con addebito delle spese in capo alla stessa ditta concessionaria).
3 Tutte le operazioni di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, degli impianti nonché di sostituzione degli stessi sono ad esclusivo carico del Concessionario per tutta la durata del contratto. Tali interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario entro il termine di 10 giorni lavorativi dal manifestarsi dell evento che ha determinato il danneggiamento-deterioramento. La ditta appaltatrice dovrà in tal senso costantemente vigilare, con proprio personale, sullo stato manutentivo degli impianti. L Amministrazione Comunale potrà applicare una penale nella misura di 50 per ogni giorno di ritardo oltre il predetto termine e, in ogni caso, potrà procedere d ufficio alla rimozione degli impianti ritenuti pericolosi o che arrechino intralcio imputando le conseguenti spese all Appaltatore ovvero, in caso di mancato pagamento, rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 9 del presente capitolato. Art. 7 Facoltà del Comune L Amministrazione comunale ha facoltà di verificare, a mezzo del proprio personale tecnico, lo stato manutentivo e il decoro degli impianti, nonché di ispezionare gli impianti assegnati in qualunque momento al fine di accertare che la gestione degli stessi sia condotta regolarmente secondo le condizioni precisate nel presente capitolato. In caso di inadempimento di obblighi previsti dal presente capitolato si procederà a formale contestazione assegnando al Concessionario un congruo termine per le contro deduzioni alle quali potrà seguire diffida a ripristinare le condizioni previste. Art. 8 Pagamento del canone di concessione Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone annuo di concessione, come determinato sulla base della propria offerta. Il Concessionario si impegna a versare il canone annuo in unica soluzione entro il 30 giugno dell anno di riferimento. Dall inizio del secondo anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell anno precedente. Art. 9 - Garanzie Ai sensi dell art comma 1 - del Codice degli Appalti, l aggiudicatario ha l obbligo di costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell importo totale della concessione a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con la stipulazione del contratto; detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa con validità sino allo svincolo da parte dell'ente. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 - del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di inadempienze contrattuali, l Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi d autorità della cauzione prestata. La ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune, l importo della cauzione qualora l Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l esecuzione del contratto. Al termine della concessione, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo della cauzione; nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.
4 Art. 10 Responsabilità civile Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità della gestione degli impianti affidati, sollevando a pari titolo il Comune nel caso di eventuali danneggiamenti che possano subire terzi per effetto di accidentalità derivanti dagli impianti installati e gestiti. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, degli eventuali danni a persone o a cose comunque provocati dalla presenza sul territorio del Comune degli impianti oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compenso da parte del Comune. A garanzia di quanto sopra il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa e/o derivante dalla collocazione delle opere sul suolo pubblico; in alternativa il Concessionario fornirà, prima della stipula del contratto, attestazione della Compagnia presso cui è assicurato, dalla quale risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni ai terzi conseguenti alla concessione. Art. 11 Rimozione degli impianti Il Comune può in qualsiasi momento disporre, con motivato provvedimento, la rimozione temporanea di uno o più impianti con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Nei casi urgenti, derivanti da lavori stradali o da problemi di ordine pubblico, il termine potrà essere ridotto a 2 (due) giorni. In caso di inadempienza, provvederà il Comune con addebito delle spese alla ditta aggiudicataria. Gli impianti rimossi in via definitiva possono essere ricollocati, a propria cura e spese dalla ditta, in posizioni sostitutive, purché preventivamente autorizzate dal Comune. Nessuna indennità di sorta è dovuta alla ditta in conseguenza della rimozione anche definitiva, come pure nel caso in cui i lavori eseguiti o autorizzati dal Comune impediscono o ostacolino totalmente o parzialmente la vista degli impianti e della relativa pubblicità. In caso di rimozione sia provvisoria che definitiva di uno o più impianti, il canone annuo dovuto ai sensi dell art. 8 del presente capitolato non verrà ridotto. E fatto salvo il diritto al rimborso dell imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi. Art. 12 Penali Il Comune di Talamona potrà applicare le seguenti penali con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli sotto indicati: - ritardata installazione e posa in opera di tutti gli impianti per le affissioni dirette (artt. 4 e 5), oltre il termine di 40 giorni dalla denuncia di inizio attività che sarà presentata al Comune: 100 per ogni giorno di ritardo; - ritardata manutenzione e/o sostituzione impianti pubblicitari (artt. 2 e 6): 50 per ogni giorno di ritardo; - mancata o ritardato oscuramento o rimozione scritte e/o pubblicità abusive (art. 6, punto 4): 50 per ogni giorno di ritardo; - mancato intervento entro il termine di 10 giorni lavorativi dal manifestarsi dell evento che ha determinato il danneggiamento/deterioramento (art. 6, comma 3): 50 per ogni giorno di ritardo. La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario con raccomandata A.R. o con fax delle inadempienze riscontrate e, nel caso di mancata attuazione degli interventi di manutenzione, previa fissazione di un termine per l esecuzione dei lavori. Per l incasso della penale, il Comune potrà procedere all escussione della cauzione definitiva.
5 Art. 13 Risoluzione del contratto Le gravi violazioni ed inosservanze degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, non eliminate a seguito di diffida scritta, consentiranno al Comune di risolvere il contratto ex art del codice civile, con semplice preavviso scritto comunicato alla controparte. In entrambe le fattispecie, sarà altresì facoltà del Comune incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dall inadempimento. Il Comune potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi: a) in caso di fallimento o cessazione dell attività da parte del Concessionario; b) venir meno dei requisiti prescritti per l affidamento; c) inottemperanza della diffida del Comune concedente a ripristinare le condizioni di gestione per le quali siano state contestate violazioni o inadempienze degli obblighi contrattuali; d) mancata sostituzione degli impianti in caso di non rispondenza degli stessi rispetto alle caratteristiche minime indicate all art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e nel progetto tecnico; e) in caso di inadempienze relative al pagamento del canone di concessione e/o dell imposta sulla pubblicità e della tassa occupazione; f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa in tutto o in parte entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune, ai sensi dell art. 9 del presente capitolato; g) inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune affiderà ad altra ditta la concessione, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara e, incamerata la cauzione prestata, provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto e / o il minore introito. Art. 14- Subconcessione e cessione del contratto Non è ammessa la subconcessione né la cessione, anche parziale, del contratto. Art. 15 Spese contrattuali Le spese, imposte, tasse e diritti inerenti alla stipulazione per forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Comunale e alla registrazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Art. 16 Clausola di conciliazione e foro competente Tutte le controversie nascenti dall interpretazione ed esecuzione del contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Sondrio e risolte secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato. Qualora non sia possibile addivenire ad un accordo, si conviene che il Foro esclusivamente competente è quello di Sondrio. É esclusa la clausola arbitrale.
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