Mod. 730/2013: tutte le novita`

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1 Mod. 730/2013: tutte le novita` di Saverio Cinieri (*) L ADEMPIMENTO E` stato approvato il nuovo modello 730/ 2013 che permette ad alcune categorie di contribuenti (principalmente lavoratori dipendenti e pensionati) di presentare la dichiarazione dei redditi 2012 avvalendosi dell assistenza fiscale prestata dal proprio datore di lavoro (o ente previdenziale) o da un CAF/professionista abilitato. Molte le novita` in particolare per quanto riguarda i redditi fondiari (viene recepito il nuovo principio di alternativita` tra IMU e IRPEF) e le detrazioni per ristrutturazioni edilizie (dal 26 giugno 2012 e` possibile usufruire della maggiore detrazione del 50% sino ad un massimo di spesa di euro). " Riferimenti Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2013 Chi può presentare il mod. 730 Le categorie di contribuenti che possono utilizzare il Mod. 730, risultano sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno. L unica vera novità consiste nell esclusione del reddito dell abitazione principale e dei fabbricati non locati (per essi non si paga più l IRPEF, in quanto tale imposta è sostituita dall IMU) dal computo di alcuni limiti reddituali per la presentazione del modello (Tavola n. 1). (*) Dottore commercialista e pubblicista Tavola n. 1 - Contribuenti interessati al mod. 730/2013 titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione (compresi i lavoratori italiani che operano all estero per i quali il reddito e` determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale) soggetti che percepiscono indennita` sostitutive del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, trattamento di integrazione salariale, indennita` di mobilita`, ecc.) soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonche quelle di piccola pesca sacerdoti della Chiesa cattolica giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive (ad esempio, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.) Condizioni soggettive: contribuenti fiscalmente residenti soggetti impegnati in lavori socialmente utili lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all anno se: la presentazione del Mod. 730 avviene presso il datore di lavoro: il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013; la presentazione del Mod. 730 avviene presso un CAF-dipendenti o un professionista abilitato: il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e il contribuente conosca i dati del sostituto che dovra` effettuare il conguaglio personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell anno 2012 al mese di giugno dell anno 2013 soggetti che, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR); in tal caso la presentazione puo` avvenire solo ad un CAF/professionista abilitato produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 8 del 25 FEBBRAIO 2013

2 Condizioni oggettive: possesso dei seguenti redditi redditi di lavoro dipendente e pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, co.co.co. e contratti di lavoro a progetto) redditi dei terreni e dei fabbricati alcuni redditi di capitale redditi di lavoro autonomo per i quali non e` richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) redditi diversi (ad esempio, plusvalenze su immobili o redditi di terreni e fabbricati situati all estero) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata Le novità del mod. 730/2013 Come accennato, quest anno ci sono alcune novità rilevanti. Nella Tavola n. 2 si evidenziano le più importanti con l indicazione del /rigo interessato. Tavola 2 - del Mod. 730/2013 e/o Sezione A E` stata introdotta una nuova Colonna (Colonna 9) in cui indicare l esenzione IMU: barrando la casella, anche il reddito dominicale sara` assoggettato a IRPEF (e relative addizionali). I soci di societa` semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal Modello UNICO SP 2013, riportando della Colonna 2 (Titolo) del A, il Codice 5 e/o il nuovo Codice10. E` stata inserita una nuova Colonna (Colonna 10) che deve essere barrata dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: in tal caso, chi presta assistenza fiscale calcolera` gli acconti 2013 rivalutando i redditi dominicali (se imponibili Irpef) e agrari del 5% (in tutti gli altri casi, invece, la rivalutazione sara` del 15%). B E` stata introdotta una nuova Colonna (Colonna 12) in cui indicare l esenzione IMU: barrando la casella, il reddito del fabbricato sara` assoggettato a IRPEF (e relative addizionali). Se l immobile e` utilizzato in parte come abitazione principale e in parte e` concesso in locazione, nel B va indicato il codice utilizzo 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a canone concordato ). Il tiene conto anche delle nuove modalita` di tassazione degli immobili di interesse storico e/o artistico, come modificate dal D.L. n. 16/2012: per quelli concessi in locazione, infatti, il reddito e` costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%; per quelli non locati, invece, sempre che siano tassati, il reddito e` pari al 50% della rendita catastale. I soci di societa` semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello UNICO SP 2013, riportando della Colonna 2 (Utilizzo) del B, i nuovi Codici 16 e/o 17. Sez. II C E` stata inserita una nuova casella per permettere di usufruire delle agevolazioni previste per il rientro in Italia dei lavoratori dipendenti che si trovano all estero (legge 30 dicembre 2010, n. 238) e dei ricercatori che si trovano all estero e dei docenti e ricercatori scientifici (art. 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). E` previsto il nuovo Codice 4, nella Colonna 1 (Tipologia di reddito) dei Righi da C1 a C3 per indicare i redditi di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro. Il rigo C5 tiene conto della proroga dell agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttivita`. Il rigo C14 tiene conto della proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d imposta entro il limite di 145,75 euro. E` stata recepita la sentenza n. 223/2012 della Corte costituzionale con cui e` stata dichiarata l illegittimita` costituzionale dell art. 9, comma 2 D.L. n. 78/2010, che prevedeva la riduzione per i dipendenti pubblici ai fini del contributo di solidarieta` (Rigo C15). E` stato inserito la nuova Colonna 1 al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l assistenza nell ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilita` civile per i veicoli, che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede 40 euro e non piu` totalmente (art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. riforma del lavoro Fornero). PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 8 del 25 FEBBRAIO 2013

3 e/o Sezione Sez. III-A Sez. IV F Con l inserimento di appositi codici, si prevede l aumento, per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 (e sino al 30 giugno 2013), della percentuale di detrazione (dal 36% al 50%) e del limite di spesa (da euro a euro). La stessa detrazione si applica ora anche interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se e` stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, dal 2012, non e` piu` prevista la possibilita`, per i contribuenti di eta` non inferiore a 75 anni e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali: pertanto, tutti i contribuenti devo ripartire la detrazione in 10 rate annuali. La sezione tiene conto della proroga della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico. Vengono introdotte le Colonne da 7 a 10, nel Rigo F1, per indicare i dati relativi agli acconti per l anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. Novità Quadri A e B: alternatività IMU-IRPEF Una delle più importanti novità riguarda l introduzione, a partire dal 2012, dell IMU. Tale imposta ha avuto importanti ripercussioni anche sull IRPEF. In particolare, l IMU ha sostituito, per la componente immobiliare, l IRPEF e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari degli immobili non locati (art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011). Quindi per gli immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista) o non affittati risulta dovuta la sola IMU, mentre per quelli locati o affittati risultano dovute tanto l IMU quanto l IR- PEF. Volendo entrare un po più nel dettaglio, oltre all IMU, sono ancora tassati anche ai fini delle imposte dirette: il reddito agrario (art. 32 TUIR); i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (in pratica, i redditi derivanti da locazione se non si è optato per la cedolare secca); i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario e cioè quelli strumentali sia per natura che per destinazione (art. 43 TUIR); i redditi derivanti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES. Per queste ultime due categorie, comunque, i comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l aliquota sia ridotta fino alla metà. Nell ambito di tale facoltà prevista, i comuni possono stabilire che l aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili. Per tenere conto di tali nuove modalità di tassazione, sono stati modificati sia il quadro A - Redditi dei terreni che il quadro B - Redditi dei fabbricati (Tavola n. 3). Tavola n. 3 - IMU-IRPEF: novita` A e B A Redditi dei terreni Introduzione di una nuova Colonna (Colonna 9) in cui indicare l esenzione IMU. Infatti, dal 2012, non sono dovute l IRPEF e le relative addizionali, in quanto sostituite dall IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi. E`, invece, ancora dovuta l IRPEF sui terreni per i quali vige l esenzione dall IMU (in tal caso va barrata la nuova Colonna). Chi presta assistenza fiscale deve indicare nel prospetto di liquidazione (Mod /2012, Rigo 147) i redditi fondiari non imponibili, in quanto gia` assoggettati a IMU. Tale importo puo` assumere rilievo nell ambito delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Inoltre, i soci di societa` semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal Modello UNICO SP 2013, riportando della Colonna 2 (Titolo) del A, il Codice 5 e/o il nuovo Codice10. PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 8 del 25 FEBBRAIO 2013

4 B Redditi dei fabbricati Introduzione di una nuova Colonna (Colonna 12) in cui indicare l esenzione IMU. Infatti, dal 2012, non sono dovute l IRPEF e le relative addizionali, in quanto sostituite dall IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito. E, invece, ancora dovuta l IRPEF sui fabbricati per i quali vige l esenzione dall IMU (in tal caso va barrata la nuova Colonna). Chi presta assistenza fiscale deve indicare ugualmente nel prospetto di liquidazione (Mod / 2012, Righi 147 e 148) i redditi fondiari non imponibili gia` assoggettati a IMU. Tale importo infatti puo` assumere rilievo nell ambito delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Se l immobile e` utilizzato in parte come abitazione principale e in parte e` concesso in locazione, nel B va indicato il codice utilizzo 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a canone concordato ). Inoltre, i soci di societa` semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello UNICO SP 2013, riportando della Colonna 2 (Utilizzo) del B, i nuovi Codici 16 e/o 17. Novità quadro C Le principali novità che interessano il C del Mod. 730/2013, riguardano: la Casella Rientro in Italia : è stata inserita, in testa al, una nuova casella per permettere, ai contribuenti che non lo hanno fatto con i propri datori di lavoro, di usufruire degli incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori dipendenti che si trovano all estero (legge 30 dicembre 2010, n. 238) e dei docenti e ricercatori scientifici che siano non occasionalmente residenti all estero (art. 17, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2); i Righi da C1 a C3: èstato previsto il nuovo Codice 4, nella Colonna 1 (Tipologia di reddito) per indicare i redditi di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro. Infatti, chi presta assistenza fiscale non deve tener conto di tale abbattimento in sede di calcolo degli acconti d imposta 2013 (art. 1, comma 204 Legge n. 244/2007, come modificato dall art. 1, comma 549 Legge n. 228/ c.d. Legge di stabilità 2013 ); il Rigo C5: è stata prorogata l agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione a quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell applicazione di una imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, nel limite di euro lordi (art. 26, D.L. 6 luglio 2011, n c.d. Manovra correttiva 2011); il Rigo C14: è stata prorogata la detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d imposta entro il limite, valido per il 2012, di 145,75 euro (art. 4, comma 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e D.P.C.M. 25 maggio 2012); il Rigo C15: è stata recepita la sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 della Corte costituzionale che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 9, comma 2 D.L. n. 78/2010, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall ISTAT ai sensi dell art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a euro, nonché del10%per la parte eccedente euro. Novità Il dedicato agli oneri e spese, come noto, rappresenta una delle sezioni più importanti dell intero mod Quest anno ha subito pochi, ma sostanziali ritocchi, per recepire le novità in materia che si sono avute negli ultimi tempi. La più importante di tutte riguarda l entrata a regime (art. 16-bis TUIR) della detrazione per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 (e sino al 30 giugno 2013), la percentuale di detrazione passa dal 36% al 50% ed il limite di spesa passa da euro a euro. Non mancano, però, altre importanti modifiche che interessano le altre sezioni del (vedi Tavola n. 4). PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 8 del 25 FEBBRAIO 2013

5 Tavola n. 4 - FISCO Sez. II Deducibilita` dal reddito complessivo dei contributi sanitari obbligatori per l assistenza nell ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilita` civile per i veicoli, da indicare nella nuova Colonna 1 del Rigo E21, solo per la parte che eccede 40 euro e non piu` totalmente (art. 4, comma 76, legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. riforma del lavoro Fornero). Possibilita` di dedurre dal proprio reddito fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, dell Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu` Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia (Rigo E24). Sez. III-A Aumento, per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 (sino al 30 giugno 2013), della percentuale di detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione passa dal 36% al 50% ed il limite di spesa passa da euro a euro. La stessa detrazione si applica ora anche interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se e` stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, dal 2012, non e` piu` prevista la possibilita`, per i contribuenti di eta` non inferiore a 75 anni e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali: pertanto, tutti i contribuenti devo ripartire la detrazione in 10 rate annuali. Sez. IV Proroga della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico. Inoltre, la detrazione viene estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Altre novità Disseminate nel modello ci sono altre piccole modifiche. Tra queste, si segnala quella che interessa il F dedicato agli acconti, eccedenze e ritenute. In particolare, nel Rigo F1 scompaiono le Colonne 3 e 8 presenti nel modello dello scorso anno (Mod. 730/2012) nel quale andavano indicate le eccedenze di acconto IRPEF e/o cedolare secca pagata da parte di chi aveva utilizzato l aliquota piena del 99% anziché quella ridotta dell 82%; vengono, invece, inserite quattro nuove Colonne (7, 8, 9 e 10) riservate a coloro i quali hanno ricalcolato gli acconti dovuti sugli immobili storici/artistici, la cui tassazione è cambiata nel corso del Va infatti ricordato che sugli immobili storici, con il c.d. decreto semplificazioni fiscali (art. 4, commi 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), sono state introdotte importanti modifiche. Tra l altro: è stata abolita la disposizione secondo cui per tali immobili, anche locati, la determinazione del reddito va fatta mediante l applicazione della minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (art. 11, comma 2, legge n. 413/1991). in caso di immobile locato, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35% (si segnala che tale modalità di calcolo è frutto dell interpretazione fornita dall Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 114/E del 31 dicembre 2012). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (quindi, per le persone fisiche, a partire dal 1º gennaio 2012). Inoltre, è stato previsto che nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. In altre parole, i contribuenti interessati hanno dovuto rideterminare gli acconti per il periodo d imposta 2012 e versare la differenza. A tale proposito, nel Rigo F1 sono state inserite le nuove Colonne da 7 a 10 in cui indicare, appunto, la rideterminazione degli acconti. PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 8 del 25 FEBBRAIO 2013

6 Le scadenze del 730/2013 Salvo che, come ormai prassi, non sopravvengano proroghe o modifiche dell ultima ora, le scadenze del mod. 730/2013 sono quelle tradizionali. FISCO Alcune scadenze, come noto, variano a seconda che il contribuente si avvalga dell assistenza fiscale del sostituto d imposta o di un CAF/professionista abilitato. Pertanto, nelle Tavole nn. 5 e 6 vengono riportate tutte le date da rispettare. Tavola n. 5 - Assistenza prestata dal sostituto d imposta Scadenze (*) Adempimenti del contribuente Adempimenti del sostituto d imposta 28 febbraio 2013 Riceve dal sostituto d imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite 30 aprile 2013 Presenta al proprio sostituto d imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod per la scelta della destinazione dell otto e cinque per mille dell IRPEF 31 maggio 2013 Riceve dal sostituto d imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod A partire dal mese di luglio 2013 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2013) Entro il 30 settembre 2013 A novembre 2013 Entro il 1 luglio 2013 (termine cosı` spostato in quanto il termine originario del 30 giugno cade di domenica) Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti e` trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione e` insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell interesse dello 0,40% mensile, sara` trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi Comunica al sostituto d imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l IRPEF. delle imposte, la parte residua, maggiorata dell interesse mensile, sara` trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre (*) Le date possono essere oggetto di eventuali proroghe. Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite Rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente Controlla la regolarita` formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse mensile, le tratterra` dalle retribuzioni nei mesi successivi. delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell interesse mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l IRPEF. delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell interesse mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre Trasmette telematicamente all Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 8 del 25 FEBBRAIO 2013

7 Tavola 6 - Assistenza prestata dal CAF/professionista abilitato Scadenze (*) Adempimenti del contribuente Adempimenti del CAF/professionista 28 febbraio 2013 Riceve dal sostituto d imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite 31 maggio 2013 Presenta al CAF/professionista la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod per la scelta della destinazione dell 8 e 5 per mille dell IRPEF 17 giugno 2013 (termine cosı` spostato in quanto il termine originario del 15 giugno cade di sabato) A partire dal mese di luglio 2013 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2013) Entro il 30 settembre 2013 Entro il 1º luglio 2013 (termine cosı` spostato in quanto il termine originario del 30 giugno cade di domenica) Entro il 25 ottobre 2013 Entro l 11 novembre 2013 (termine cosı` spostato in quanto il termine originario del 10 novembre cade di domenica) A novembre 2013 Riceve dal CAF/professionista copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti e` trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione e` insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell interesse dello 0,40% mensile, sara` trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi Comunica al sostituto d imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod Puo` presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod integrativo Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l IRPEF. delle imposte, la parte residua, maggiorata dell interesse mensile, sara` trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre (*) Le date possono essere oggetto di eventuali proroghe. FISCO Rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente Verifica la conformita` dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod Trasmette telematicamente all Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte Verifica la conformita` dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 8 del 25 FEBBRAIO 2013

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