GESTIONE DEI MATERIALI SCAVO

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1 GESTIONE DEI MATERIALI SCAVO Luca Passadore 27 novembre 2013

2 LA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA

3 La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Esclusioni (art. 185) Prodotti derivanti da attività di recupero (art. 184 ter) Sottoprodotti (artt. 183, lett. qq) e 184 bis) Suolo non contaminato riutilizzato in sito (art. 185, c. 1, lett. c- bis)) Materiali da scavo

4 Esclusioni Suolo non contaminato riutilizzato in sito L art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 152/2012, relativo alle esclusioni dall ambito di applicazione dalla disciplina sui rifiuti, prevede che: «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:. c)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;».

5 Prodotti derivanti da attività di recupero Ai sensi dell art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto): «1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».

6 Prodotti derivanti da attività di recupero In attesa dell emanazione dei previsti decreti ministeriali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui: al d.m. 5 febbraio 1998 (recupero rifiuti non pericolosi); al d.m. 12 giugno 2002, n. 161 (recupero rifiuti pericolosi); al d.m. 17 novembre 2005, n. 269 (recupero rifiuti delle navi); all'articolo 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (che considerano i materiali derivanti da attività di recupero autorizzate come materie prime o prodotti e mantengono validi gli accordi e i contratti di programma stipulati prima del 13 febbraio 2008).

7 Sottoprodotti L art. 184-bis prevede che è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

8 Cantieri di piccole dimensioni L art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152/2012, prevede che: «7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia».

9 MATERIALI DA SCAVO sottoprodotti rifiuti processi industriali utilizzo nell ambiente smaltimento o recupero

10 Materiali da scavo L art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 stabilisce che: l art. 186 del d.lgs. n. 152/2006 rimane in vigore fino all emanazione del decreto ministeriale previsto dall art. 184-bis, comma 2, con il quale saranno stabiliti «i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti». L art. 49 della legge 24/3/2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, stabilisce che: l utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolato da un apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite «le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

11 Materiali da scavo A seguito delle disposizioni normative citate è stato emanato il DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo G.U. 21 settembre 2012, n. 221 Entrato in vigore il 6 ottobre 2012 Il decreto è composto da 16 articoli e 9 allegati.

12 La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Prodotti derivanti da attività di recupero (art. 184 ter) Sottoprodotti (artt. 183, lett. qq) e 184 bis) Esclusioni (art. 185) Materiali da scavo (d.m. n. 161/2012) Terre e rocce (art. 186) Suolo non contaminato riutilizzato in sito (art. 185, c. 1, lett. c-bis)) In attuazione dell art. 186 la Regione Veneto ha approvato la Dgr n. 2424/2008 Procedure operative per la gestione delle terre e rocce

13 La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Prodotti derivanti da attività di recupero (art. 184 ter) Sottoprodotti (artt. 183, lett. qq) e 184 bis) Esclusioni (art. 185) Materiali da scavo (d.m. n. 161/2012) Suolo non contaminato riutilizzato in sito (art. 185, c. 1, lett. c-bis)) In attuazione dell art. 266, comma 7, la Regione Veneto ha approvato la Dgr n. 179/2013 Procedure operative per la gestione delle terre e rocce provenienti da piccoli cantieri

14 Materiali da scavo La legge 9 agosto 2013, n. 98 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia (si tratta della legge di conversione del cd. Decreto del Fare) contiene due disposizioni in materia di materiali da scavo: art. 41 Disposizioni in materia ambientale art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

15 Materiali da scavo L art. 41 al comma 2 prevede che all art. 184-bis (Sottoprodotto) del d.lgs. n. 152/2006 venga aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.».

16 Materiali da scavo L art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo contiene una vera e propria disciplina dei materiali da scavo e al comma 1 prevede che: «1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se.».

17 La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Prodotti derivanti da attività di recupero (art. 184 ter) Sottoprodotti (artt. 183, lett. qq) e 184 bis) Esclusioni (art. 185) Materiali da scavo (d.m. n. 161/2012 e art. 41-bis legge n. 98/2013) Suolo non contaminato riutilizzato in sito (art. 185, c. 1, lett. c-bis)) In attuazione dell art. 266, comma 7, la Regione Veneto ha approvato la Dgr n. 179/2013 Procedure operative per la gestione delle terre e rocce provenienti da piccoli cantieri

18 La parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina la Gestione dei rifiuti che non si applica a: Prodotti derivanti da attività di recupero (art. 184 ter) Sottoprodotti (artt. 183, lett. qq) e 184 bis) Esclusioni (art. 185) Materiali da scavo (d.m. n. 161/2012 e art. 41-bis legge n. 98/2013) Suolo non contaminato riutilizzato in sito (art. 185, c. 1, lett. c-bis)) In attuazione dell art. 41-bis della legge n. 98/2013 la Regione Veneto ha emanato la circolare del 23/9/2013 contenente appositi Indirizzi operativi

19 INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

20 Individuazione dei materiali da scavo L art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo al comma 1 prevede che: «1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se.».

21 Individuazione dei materiali da scavo L'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 161/2012 individua i materiali da scavo nel modo seguente: b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal decreto, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

22 Individuazione dei materiali da scavo Inoltre, l'articolo 1, comma 1, del d.m. n. 161/2012 contiene le seguenti definizioni: c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del decreto; d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9; L allegato 9 prevede che: «Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.»

23 DISCIPLINA APPLICABILE AI MATERIALI DA SCAVO

24 Disciplina applicabile ai materiali da scavo L art. 41, comma 2, della legge n. 98/2013 prevede che all art. 184-bis (Sottoprodotto) del d.lgs. n. 152/2006 venga aggiunto il seguente comma: «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.».

25 MATERIALI DA SCAVO sottoprodotti rifiuti processi industriali utilizzo nell ambiente smaltimento o recupero art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006 d.m. 10/8/2012, n. 161 art. 41-bis legge n. 98/2013 circolare Reg. Veneto 23/9/2013 Parte IV d.lgs. n. 152/2006

26 Disciplina applicabile ai materiali da scavo L art. 41-bis, comma 5, della legge n. 98/2013 prevede che : «5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.».

27 MATERIALI DA SCAVO da gestire come sottoprodotti Provenienti da opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA, a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire Provenienti da opere o attività non sottoposte a VIA o ad AIA, a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire si applica d.m. 10/8/2012, n. 161 art. 41-bis legge n. 98/2013 circolare Reg. Veneto 23/9/2013

28 D.M. 10 agosto 2012, n. 161

29 d.m. n. 161/2012 art. 2 finalità Il decreto ministeriale stabilisce per i materiali da scavo provenienti da opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA (a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire): i criteri qualitativi che tali materiali devono soddisfare affinché siano considerati sottoprodotti e non rifiuti; le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

30 d.m. n. 161/2012 art. 2 ambito di applicazione ed esclusioni Sono esclusi dall'ambito di applicazione: i materiali da scavo provenienti da opere o attività non sottoposte a VIA o ad AIA (a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire); i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti che sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

31 d.m. n. 161/2012 art. 1 definizioni f. «autorità competente»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ; L art. 5, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 152/2006 prevede che: «p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti».

32 d.m. n. 161/2012 art. 1 definizioni l. «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale; m. «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo; n. «sito di destinazione»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato; p. «normale pratica industriale»: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell allegato 3; q. «proponente»: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; r. «esecutore»: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

33 Il materiale da scavo può essere gestito come sottoprodotto (e non come rifiuto) se risponde ai seguenti requisiti: (art. 4) è generato durante la realizzazione di un opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale è utilizzato, in conformità al Piano di utilizzo, nella medesima opera o in un opera diversa o in processi produttivi è idoneo ad essere utilizzato direttamente, cioè senza subire ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale La sussistenza dei requisiti dev essere dimostrata dal Proponente attraverso il Piano di Utilizzo soddisfa determinati requisiti di qualità ambientale

34 La caratterizzazione ambientale: è necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo è svolta dal Proponente in fase progettuale e comunque prima dell inizio dello scavo. d.m. n. 161/2012 All. 1, 2 e 4 Caratterizzazione ambientale L Allegato 2 contiene le Procedure di campionamento in fase di progettazione. L Allegato 4 contiene le Procedure di caratterizzazione chimico fisiche e accertamento delle qualità ambientali.

35 d.m. n. 161/2012 art. 5 Requisiti di qualità ambientale Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo è inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione. L art. 240, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 contiene la seguente definizione: «b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto..». La Tabella 1 dell allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 è relativa alla Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d uso dei siti da bonificare. In tale Tabella la colonna A si riferisce alle concentrazioni di sostanze inquinanti in Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, mentre la colonna B si riferisce a Siti ad uso commerciale e industriale.

36 d.m. n. 161/2012 ALL. 4 Utilizzabilità dei materiali da scavo I materiali da scavo sono utilizzabili come sottoprodotti: a) in reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati: ) se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione; ) se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale); b) in impianti industriali in sostituzione dei materiali di cava: ) se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A; ) se la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B è possibile solo nel caso in cui il processo industriale preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

37 d.m. n. 161/2012 ALL. 3 Normale pratica industriale (1) Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

38 d.m. n. 161/2012 ALL. 3 Normale pratica industriale (2) Operazioni che rientrano fra i casi di normale pratica industriale: la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'arpa in fase di redazione del Piano di Utilizzo; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

39 d.m. n. 161/2012 art. 5 Piano di Utilizzo Il Piano di Utilizzo va presentato all autorità competente prima dell espressione del parere di valutazione ambientale. Nel Piano di Utilizzo il Proponente deve autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il materiale da scavo possiede i requisiti per la gestione come sottoprodotto. L'Autorità competente può chiedere, entro trenta giorni dalla presentazione del Piano, integrazioni alla documentazione presentata. Il Piano di Utilizzo definisce la propria durata e validità e, salvo deroghe, l inizio dei lavori di esecuzione del Piano deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano stesso. È comunque fatta salva la possibilità di presentare, entro due mesi dalla scadenza del termine di validità, un nuovo Piano con una durata massima di un anno. Il Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità all Allegato 5.

40 L Allegato 5 prevede che il Piano di Utilizzo deve definire: ubicazione dei siti di produzione, con indicazione dei volumi suddivisi per le diverse tipologie di materiali; ubicazione dei siti di utilizzo e/o processi industriali di impiego dei materiali con l'indicazione dei volumi di utilizzo; operazioni di normale pratica industriale cui si intendono sottoporre i materiali per migliorarne le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali; modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale; siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, con indicazione dei tempi di deposito; d.m. n. 161/2012 art. 5 Contenuti del Piano di Utilizzo percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste.

41 d.m. n. 161/2012 art. 8 Modifiche al Piano di Utilizzo Costituiscono modifiche sostanziali del Piano di Utilizzo a) l'aumento in misura superiore al 20% del volume in banco; b) la destinazione del materiale da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso; c) la destinazione del materiale da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso; d) la modifica delle tecnologie di scavo. In questi casi il Proponente o l Esecutore devono provvedere all aggiornamento del Piano, che seguirà le medesime procedure previste per l approvazione. Ne consegue che fino all approvazione delle modifiche le medesime non sono operative. Peraltro: nel caso a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione (decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto)

42 d.m. n. 161/2012 art. 9 Realizzazione del Piano di Utilizzo Prima dell inizio dei lavori di realizzazione dell opera il Proponente deve comunicare all autorità competente l Esecutore del Piano di Utilizzo, da questo momento l Esecutore fa proprio il Piano di Utilizzo e ne è responsabile. L Esecutore deve redigere la documentazione necessaria a garantire al tracciabilità del materiale da scavo, ed in particolare: il documento di trasporto, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.).

43 d.m. n. 161/2012 art. 7 Conservazione del Piano di Utilizzo Il Piano di Utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione del materiale da scavo o presso la sede legale del Proponente e, se diverso, anche dell'esecutore. Al termine dei lavori il Piano va conservato per cinque anni e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia del Piano deve essere conservata anche presso l'autorità competente.

44 Durante il trasporto, all esterno del sito di produzione, il materiale da scavo deve essere accompagnato dal documento di trasporto (si veda l Allegato 6). Il documento di trasporto deve essere predisposto in 3 copie: una per l Esecutore; una per il Trasportatore; una per il Destinatario. Qualora l Esecutore del Piano di Utilizzo sia diverso dal Proponente, una quarta copia dovrà essere conservata dal Proponente stesso. La documentazione relativa al trasporto dei materiali da scavo: va conservata per cinque anni e resa disponibile all'autorità di controllo che ne faccia richiesta, d.m. n. 161/2012 art. 11 Documento di trasporto è equipollente alla scheda di trasporto prevista dal d.lgs. n. 286/2005.

45 Nell Allegato 6 viene inoltre previsto che prima del trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'autorità competente una comunicazione attestante: le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, d.m. n. 161/2012 Documento di trasporto quantità e tipologia del materiale trasportato. Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'autorità competente.

46 All art. 1 il sito di deposito intermedio è definito come: «il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;». All allegato 5 si riporta fra i contenuti del Piano di Utilizzo: «5. ubicazione di eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;». Il deposito del materiale da scavo in attesa dell'utilizzo avviene all'interno del sito di produzione dei siti di deposito intermedio dei siti di destinazione. d.m. n. 161/2012 Deposito in attesa di utilizzo In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il Proponente aggiorna il Piano.

47 Il deposito di materiale da scavo: deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo; avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, i dati amministrativi del Piano di Utilizzo; avviene tenendo fisicamente distinto il materiale da scavo oggetto di differenti Piani di Utilizzo; d.m. n. 161/2012 art. 10 Deposito in attesa di utilizzo non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo (decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo non utilizzato in conformità al Piano e, quindi, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo).

48 d.m. n. 161/2012 art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo L Esecutore del Piano di Utilizzo deve trasmettere all autorità competente la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), consistente in una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, che attesta l avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al Piano stesso. L Allegato 7 contiene la modulistica relativa alla Dichiarazione. Tale documentazione deve essere conservata per cinque anni. La Dichiarazione deve essere effettuata entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella Dichiarazione deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'autorità competente. L'omessa Dichiarazione nei termini previsti comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto.

49 d.m. n. 161/2012 art. 5 Valori di fondo Nel caso di siti in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo siano superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione, è fatta salva la possibilità che tali concentrazioni siano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine: il Proponente, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, segnala il superamento delle CSC all'autorità competente, e presenta un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere; il piano di accertamento è eseguito in contraddittorio con ARPA. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo e il materiale da scavo: potrà essere utilizzato nell'ambito dello stesso sito di produzione; mentre in caso di utilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

50 d.m. n. 161/2012 art. 5 Sito oggetto di bonifica Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica i requisiti di qualità ambientale sono individuati da ARPA su richiesta del Proponente. L'ARPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al Proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo.

51 Nel caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore: la sussistenza dei requisiti per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti deve essere attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 7); dalla data della dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato; d.m. n. 161/2012 art. 6 Situazioni di emergenza il soggetto che ha effettuato la dichiarazione deve presentare, entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il Piano di Utilizzo; l'autorità competente può eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.

52 d.m. n. 161/2012 art. 15 Disposizioni transitorie La disposizione transitoria del decreto prevede che: sono fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore (6 ottobre 2012) della nuova disciplina; per i progetti per i quali è in corso l utilizzo di materiali da scavo secondo quanto previsto dalle norme previgenti è possibile presentare all autorità competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioè entro il 5 marzo 2013), un Piano di Utilizzo determinando così che per la gestione dei materiali da scavo saranno seguite le previsioni del nuovo decreto; in assenza della presentazione di un Piano di Utilizzo nei termini indicati al punto precedente, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dalle norme previgenti.

53 Art. 41-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 e circolare Regione del Veneto 23 settembre 2013

54 Art. 41-bis e circolare regionale ambito di applicazione Le disposizioni dell art. 41-bis della legge n. 98/2013 e della circolare regionale 23 settembre 2013 si applicano: ai materiali da scavo provenienti da opere o attività non sottoposte a VIA o ad AIA (a prescindere dal quantitativo di materiale da gestire) e «prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti».

55 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti I materiali da scavo possono essere gestiti come sottoprodotti se il produttore dimostra che: a) vi è certezza del loro utilizzo presso uno o più siti o in cicli produttivi; b) in caso di utilizzo in recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori di riferimento stabiliti in materia di bonifiche dei siti inquinati con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e comunque non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) in caso di utilizzo in cicli produttivi il loro impiego non deve determinare rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) non devono essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

56 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti Il proponente o il produttore deve attestare il rispetto delle condizioni richieste attraverso l invio, prima dell inizio dell attività di scavo, all ARPA e al Comune interessato dall attività di scavo di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà nella quale vanno inoltre indicati: la quantità di materiali da scavo destinata all utilizzo, i siti di scavo e di utilizzo con indicazione dei relativi titoli edilizi, gli eventuali siti di deposito, anche esterni al sito di produzione, dei materiali di scavo in attesa dell utilizzo, i tempi previsti per l utilizzo dei materiali (la norma prevede che i materiali debbano essere utilizzati entro un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore).

57 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti In caso di variazione dei requisiti e delle condizioni riportate nella dichiarazione (ad esempio nuovo o diverso sito di utilizzo dei materiali) è necessario inviare, entro trenta giorni, una nuova dichiarazione, con indicazione delle variazioni intervenute, al Comune del luogo ove si trova il sito di produzione e all ARPA.

58 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti Il produttore deve confermare (attraverso apposita comunicazione) all ARPA, al Comune del luogo ove si trova il sito di produzione, al Comune del luogo ove avviene l utilizzo dei materiali che i materiali sono stati utilizzati secondo le previsioni della/e dichiarazione/i inviata/e in precedenza.

59 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti «4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.»

60 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti La circolare regionale fornisce alcune precisazione in merito all individuazione delle figure del proponente o produttore che devono sottoscrivere le varie comunicazioni, precisando che: «si ritiene ragionevole individuare fra i soggetti indicati, il committente dei lavori o l appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo. In ogni caso la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo».

61 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti La circolare regionale, in merito all individuazione dei destinatari delle comunicazioni, precisa : per tutte le attività di scavo realizzate sul territorio regionale, la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di ARPAV e che la modulistica va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: daptv@pec.it.

62 Art. 41-bis e circolare regionale condizioni per la gestione come sottoprodotti La circolare regionale reca in allegato la modulistica da utilizzare per effettuare le dichiarazioni richieste: Modello 1: da utilizzare per la comunicazione all ARPAV ai sensi dell art. 41 bis della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche Modello 2: da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013 della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo

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