LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
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- Floriano Garofalo
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1 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 Andrea Ferrari Alois Furlan
2 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA In questo incontro ci occuperemo esclusivamente della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto prodotte nei cantieri di piccole dimensioni(<6000mc).
3 Il decreto disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti Non si occupa (se non in maniera assolutamente marginale circa le modalità di deposito) della gestione delle t&r da scavo come rifiuti
4 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri di piccole dimensioni IlDPR120/2017 èentratoinvigoreil22agosto2017 Alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22 agosto 2017) restano disciplinati dalla normativa previgente: progetti per i quali è già stata presentata la modulistica previgente; modifiche e aggiornamenti dei suddetti piani e progetti (che dovessero intervenire anche dopo il 22 agosto 2017).
5 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri di piccole dimensioni 3ALLEGATI - Allegato 6: è la dichiarazione di utilizzo (DU) da inviare 15 giorni prima dell inizio lavori - Allegato 7: è il documento da utilizzare per il trasporto - Allegato 8: è la dichiarazione di avvenuto utilizzo a conclusione dei lavori
6 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA MODULISTICA Comunicazione prima dello scavo Comunicazione modifiche sostanziali Trasporto delle terre e rocce come sottoprodotto Avvenuto utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto Utilizzo terre e rocce come sottoprodotto DAL 22/08/2017 Allegato 6 DPR 120/2017 Allegato 6 DPR 120/2017 Allegato 7 DPR 120/2017 (+ DDT) Allegato 8 DPR 120/2017
7 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Le definizioni utilizzate nel regolamento sono chiarite all art. 2, ecco quelle più significative. TERREEROCCEDASCAVO La definizione è estremamente importante per capire la natura del materiale scavato che può essere riutilizzato come sottoprodotto. Per terre e rocce da scavo si deve intendere il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme. Questa prima indicazione è discriminante: se si rileva la presenza di materiale di riporto le caratteristiche di non pericolosità devono necessariamente essere certificate analisi chimica comprendente anche il test di cessione (sulla aliquota di riporto) per verificarne la compatibilità con il sito di destinazione. Il produttore infatti non può autocertificare la corrispondenza di tali terre e rocce ai limiti previsti per legge.
8 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA TERRE E ROCCE DA SCAVO Atitolodiesempioleterreeroccedascavopossonoprovenireda: scavi in genere(sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali quali gallerie, strade; rimozione e livellamento di opere in terra.
9 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA PRODUTTORE Ilsoggettolacuiattivitàmaterialeproduceleterreeroccedascavoechepredisponeetrasmette la dichiarazione di cui all articolo 21 (DICHIARAZIONE DI UTILIZZO per i cantieri di piccole dimensioniepericantierinonsottopostiaviaoaia).
10 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA CANTIERE DI PICCOLE DIMENSIONI E un cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto. DICHIARAZIONE DI UTILIZZO Tra le definizioni indicate nel DPR non compare quella di dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni, ma è prevista dall art. 21 del DPR. E il documento, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel quale il produttore delle terre e rocce da scavo attesta che intende utilizzarle come sottoprodotto e che rispettano i requisiti previsti e che sono stabiliti dall art. 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del Tali requisiti sono meglio specificati all art. 4, di cui trattiamo più avanti. La medesima dichiarazione e procedura può essere utilizzata per i cantieri di grandi dimensioni (con produzionediterreerocceinquantitàmaggiorea6.000mc)nonsottopostiaviaoaia.
11 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO E la dichiarazione con la quale il produttore, per i cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, attesta l avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità alla dichiarazione di utilizzo. La dichiarazione è conservata per cinque anni ed è resa disponibile all autorità di controllo. ESCLUSIONI E bene precisare che l utilizzo della procedura per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto non si può applicare i materiali da costruzione e demolizione, che sono rifiuti e come tali debbono essere gestiti.
12 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA REQUISITI Per poter utilizzare le terre e rocce come sottoprodotto esse devono soddisfare i seguenti requisiti e più precisamente: a. siano generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b. il loro utilizzo sia conforme alle disposizioni della dichiarazione di utilizzo e si realizza: 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari recuperi ambientali, oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c. siano idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti del DPR 120/2017.
13 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE Come indicato al punto precedente una delle condizioni per poter utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto è che siano utilizzate senza trattamento a parte quelli della normale pratica industriale. L allegato 3 al DPR espone alcuni esempi: la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni. E opportuno verificare i requisiti di qualità ambientale su tutte le aliquote ottenute dalle operazioni di adeguamento volumetrico.
14 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO come sottoprodotto nei cantieri non soggetti a VIA o AIA RIUTILIZZO NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE Normalmente il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06 e s.m.i. e, in questi casi, non si deve presentare all APPA la dichiarazione. ATTENZIONE! Per l utilizzo delle terre e rocce da scavo nel luogo di produzione è obbligatorio eseguire: analisi chimico fisica ed in presenza di materiale di riporto antropico analisi merceologica e test i cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i.(art. 24 del DPR 120/2017).
15 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE COME SOTTOPRODOTTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DAI CANTIERI NON SOGGETTI A VIA O AIA
16 PROCEDURA OPERATIVA Per avviare la procedura di riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotti nei cantieri di piccole dimensioni, l impresa produttrice deve: 1. essere in possesso del titolo abilitativo all esecuzione all esecuzione del lavoro da cui deriveranno le terre e rocce da scavo da utilizzare come sottoprodotti; 2. verificare che le terre e rocce soddisfino i REQUISITI PREVISTI; 3. inoltrare la DICHIARAZIONE DI UTILIZZO 15gg. prima dell inizio dei lavori; 4. effettuare il DEPOSITO del materiale con le modalità previste; 5. utilizzare l apposito modello di documento di TRASPORTO per movimentare il materiale dal sito di produzione al sito di deposito o di utilizzo; 6. inoltrare la DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo(un anno).
17 PROCEDURA OPERATIVA DICHIARAZIONE UTILIZZO 1. DICHIARAZIONE DI UTILIZZO ALLEGATO 6 Almeno 15 giorni prima dell inizio dei lavori di scavo, il produttore deve inviare, anche solo in via telematica, una attestazione, rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio: al Comune del luogo di produzione; all'agenzia Provinciale Protezione Ambiente(APPA). Nella dichiarazione il produttore deve inoltre indicare: le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti; l eventuale sito/i di deposito intermedio; il sito di destinazione; gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere (sia quelle dello scavo sia quelle di destino); i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.
18 PROCEDURA OPERATIVA DICHIARAZIONE UTILIZZO MODIFICHE SOSTANZIALI ALLEGATO 6 Se, nel corso del lavoro che genera le terre e rocce da scavo, si dovesse modificare quanto dichiarato nella dichiarazione di utilizzo, è necessario inoltrare lo stesso modello aggiornato semprealcomunedovesieffettualoscavoeadappa. Anche in questo caso l inoltro può essere anche solo telematico. E modifica sostanziale: l aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nella dichiarazione di utilizzo; la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
19 PROCEDURA OPERATIVA DICHIARAZIONE UTILIZZO Passati 15 giorni dall invio della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate. Nel caso di circostanze impreviste e che devono essere motivate, i tempi previsti per l utilizzo ed indicati nella dichiarazione, possono essere prorogati una sola volta per non più di sei mesi. La richiesta di proroga deve essere inoltrata, prima della scadenza, al comune del luogo di produzione e all APPA, indicando la nuova data del termine di utilizzo.
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25 PROCEDURA OPERATIVA - DEPOSITO 2. DEPOSITO ALLEGATO 6 Il deposito delle terre e rocce da scavo da utilizzare come sottoprodotto può essere effettuato: nel sito di produzione; nel sito di destinazione; in altro sito. I siti di deposito possono essere anche più di uno.
26 PROCEDURA OPERATIVA - DEPOSITO 2. DEPOSITO ALLEGATO 6 Le condizioni che devono essere rispettate sono: 1. il sito rientra nella medesima classe di destinazione d uso urbanistica del sito di produzione, se la qualità del terreno nel sito di produzione rientra nei limiti previsti nella colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo; 2. il luogo e la durata del deposito sono indicati nella DICHIARAZIONE DI UTILIZZO: la durata del deposito non può superare il termine indicato nella dichiarazione di utilizzo; 3. il deposito deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; 4. deve essere predisposta una segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale vanno riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi della DICHIARAZIONE DI UTILIZZO.
27 PROCEDURA OPERATIVA - DEPOSITO 2. DEPOSITO ALLEGATO 6 ATTENZIONE Trascorso la durata prevista per il deposito temporaneo le eventuali terre e rocce presenti in deposito devono essere gestite come rifiuti.
28 PROCEDURA OPERATIVA - TRASPORTO 3. TRASPORTO ALLEGATO 7 Il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti deve essere accompagnato da uno speciale documento di trasporto che sostituisce il contratto di trasporto (decreto legislativo 21 novembre 2005, n, 286). Il documento va redatto in tre copie, una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario ed è conservata per tre anni e resa disponibile all autorità di controllo.
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30 PROCEDURA OPERATIVA DICHIARAZIONE AVVENUTO UTILIZZO 4. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO ALLEGATO 8 Una volta che le terre e rocce da scavo sono state riutilizzate il produttore inoltra una attestazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ad APPA al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere inviata entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo (solitamente un anno). L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto e quindi l obbligo di gestione come rifiuti. Le terre e rocce escavatedevono essere utilizzate entro un anno nel caso la destinazione sia un processo produttivo. Il termine di utilizzo può essere superiore ad un anno solo nel caso siano destinate all esecuzione di opere che prevedano un termine di esecuzione superiore. La dichiarazione deve essere conservata per cinque anni.
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