Specie cacciabili e quantità pag. 14 Tempi e periodi di caccia giornate settimanali TOSCANA

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1 PRONTUARIO Documenti di caccia prescrizioni alla licenza porto d'armi INDICE pag. 3 Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e mobilità pag. 6 Preapertura pag. 9 Opzioni di caccia pag. 11 Modalità di caccia primo rilascio licenza raccolta bossoli esibizione fauna pag. 12 Specie cacciabili e quantità pag. 14 Tempi e periodi di caccia giornate settimanali Mezzi vietati detenzione di trappole trasporto di armi - munizionamento Uccellagione detenzione di uova e piccoli nati detenzione reti distruzione nidi disturbo fauna pag. 16 pag. 18 pag. 21 Distanze pag. 22 Zone di Ripopolamento e Cattura pag. 24 Parchi e riserve naturali pag. 25 Zone di Protezione pag. 25 Zone di Rispetto Venatorio pag. 26 Aziende Faunistiche-venatorie pag. 27 Fondi chiusi pag. 31 Aree sottratte alla caccia programmata pag. 32 Terreni in attualità di coltivazione tutela della produzione zootecnica pag. 33 Zone di Protezione Speciale pag. 35 Altre zone di divieto di caccia esercizio di caccia personale di vigilanza pag. 37 Appostamenti pag. 39 Detenzione e uso dei richiami gabbie per detenzione e trasporto pag. 44 1

2 PRONTUARIO INDICE Addestramento e allenamento cani utilizzo del cane a caccia - distanza da animali al pascolo cani da guardia pag. 47 Aree addestramento, allenamento e gare di cani pag. 49 Caccia al cinghiale: disposizioni generali e zone vocate foraggiamento pag. 52 Caccia al cinghiale: zone non vocate pag. 56 Caccia di selezione: disposizioni generali e aree vocate detenzione trofei pag. 59 Caccia di selezione: aree non vocate pag. 62 Caccia di selezione al cervo pag. 63 Detenzione e commercio di fauna selvatica pag. 64 Detenzione fauna selvatica a scopo tassidermico attività di tassidermia pag. 67 Immissione e introduzione di fauna selvatica pag. 70 Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari pag. 72 Allevamento di fauna selvatica a fini di ripopolamento pag. 74 Detenzione e allevamento di fauna selvatica a fini ornamentali e amatoriali pag. 77 Allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi pag. 80 Caccia in deroga (storno) pag. 82 Allegato II della Convenzione di Berna pag. 84 Note a carattere generale Dati modalità pagamento Pag. 97 2

3 PRONTUARIO DOCUMENTI DI CACCIA Esercitare la caccia senza Art. 28 c. 5 licenza di porto di fucile uso caccia (mai conseguita, revocata, sospesa o scaduta). Se con uso di arma da fuoco, in combinato con la violazione seguente. Esercitare la caccia, con arma Art. 4 e art. 7 comune da sparo, senza L. 895/67 licenza di porto di fucile uso (Oltre alla sanzione caccia (mai conseguita, amministrativa sopra revocata, sospesa o scaduta). indicata) N.B. quando l'attività è svolta in luogo aperto al pubblico e in assenza di altro titolo abilitativo al porto d armi. Mancata esibizione, pur Art. 28 c. 5 essendone munito, della licenza di porto fucile uso caccia (si intende comprensiva dei versamenti). Esercitare la caccia senza aver effettuato il versamento delle Art. 28 c. 5 tasse di concessione governativa. (nota 2) Art. 1 D.P.R. 641/72 Art. 58 c. 1 lett. C Art. 58 c. 1 lett. M Art. 58 c. 1 lett. C Art. 9 D.P.R. 641/72 Euro 310 Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi e multa da euro 137 a euro 1376 Armi, mezzi e fauna Euro 25 Sequestro se presentata entro cautelare 5 giorni art. 13 L. 689/81 di Euro 50 armi e fauna se presentata dopo (solo fauna 5 giorni se mancano solo i versamenti) Euro 310 Recupero evasione tassa dal 100% al 200% dell importo evaso (arresto facoltativo) Agenzia delle Entrate Nota 1. La presente sanzione si applica solo nel caso di esercizio di caccia con fucile, arco o falco. La sanzione concorre con le seguenti sanzioni amministrative: mancato pagamento tassa di concessione governativa; mancato pagamento tassa di concessione regionale; mancato versamento quota ATC; mancato pagamento assicurazioni (responsabilità civile verso terzi e infortuni); mancato ritiro del tesserino regionale; mancata annotazione sul tesserino regionale. In ogni caso di esercizio di caccia senza licenza si possono realizzare i seguenti casi possibili: se uccisione di animali contestare il reato di cui all'art. 544Bis C.P. (reclusione da 3 a 18 mesi); se cattura e apprensione di fauna contestare il reato di cui all'art. 624 e 625 c. 7 C.P. (reclusione da 1 a 6 anni e multa da euro 103 a euro 1.032); se ferimento di fauna contestare il reato di cui all'art. 544Ter C.P. (reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da euro a euro ); se non si realizzano i tre casi sopra indicati, ma vengono messi in essere atti idonei e inequivocabilmente diretti a realizzare uno o più dei delitti sopra indicati contestare il tentativo: art. 56 C.P. (diminuzione da uno a due terzi delle pene prescritte). Nota 2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando il documento (licenza di porto fucile uso caccia) è venuto a scadenza (art. 2 c. 2 D.P.R. 641/72). 3

4 Esercitare la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione regionale. Art. 23 c. 1 Art. 1 c. 2 L.R.T. 86/14 Esercitare la caccia senza Art. 9 osservare la prescrizione R.D. 773/1931 emanata nel pubblico interesse (TULPS) dall Autorità di Pubblica Sicurezza di obbligo di lenti riportato sul libretto di porto di fucile. (nota 2) Esercitare la caccia senza aver Art. 28 c. 5 stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi o con polizza scaduta o con massimali inferiori a quelli prescritti dalla legge. (nota 3) Esercitare la caccia senza aver Art. 12 c. 8 stipulato la polizza di assicurazione per infortuni o con polizza scaduta o con massimali inferiori a ,69. Mancata esibizione, pur Art. 12 c. 8 essendone munito, della polizia di assicurazione. Art. 28 c. 5 Esercizio di caccia senza aver Art. 6 c. 1 mai ritirato dal Comune il L.R.T. 20/02 Tesserino Regionale (e quindi non potervi scrivere le indicazioni prescritte). Art. 6 c. 2 (nota 4) L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. C Art. 10 L.R.T. 31/05 Art. 17bis c. 2 R.D. 773/1931 (TULPS) Art. 58 c. 1 lett. B Art. 31 c. 1 lett. B Art. 58 c. 1 lett. M Art. 58 c. 1 lett. I Euro 310 Sanzione Amm.va del 30% dell importo evaso. Euro 1032 euro 420 e sosp. lic. 1 anno Euro 206 euro 412 e sosp. lic. 1 anno Euro 25 (se presentata entro 5 giorni) Euro 50 (se presentata dopo 5 giorni) Euro 160 Sequestro cautelare art. 13 L.689/81 della fauna Toscana Prefettura Nota 1. Il versamento della tassa è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l anno (L.R.T. 86/14 art. 1 c. 3). Il versamento della tassa di concessione governativa non è dovuta se non richiesta dalla di residenza anagrafica del cacciatore. Nota 2: indicare nel verbale che il pagamento deve essere effettuato mediante Modello F23 (reperibile solo in banca) codice tributo 741T codice ufficio BPO causale: PA e indicazione del numero del verbale. Nota 3: massimale di euro ,90 per ogni sinistro, di cui euro ,67 per ogni persona danneggiata e euro ,22 per danni ad animali e cose (art. 12 c. 8 ). Nota 4: Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza (art. 12 c. 12 ) Il tesserino è predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato tramite il Comune nel quale il cacciatore è residente. (). È stato istituito, su base volontaria, il tesserino elettronico digitale (Delib. G.R.T. 803 del 24/7/2017). L'applicazione denominata TosCaccia sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio cartaceo (Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 9). 4

5 Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul Tesserino Regionale: a) giornata venatoria (giorno, mese); b) ATC o Istituto Privato; c) mobilità e fruizione continuativa delle giornate. (nota 1 e 2) Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. I Mancata annotazione sul Art. 28 c. 9bis Art. 58 c. 1 lett. I Tesserino Regionale dei capi di fauna stanziale e migratoria abbattuta subito dopo Punto 10 l'abbattimento accertato. (nota 1 e 2) Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 Mancata effettuazione delle Art. 6 c. 3 prescritte annotazioni sul L.R.T. 20/02 Tesserino Regionale, relative al deposito di capi di stanziale e di beccaccia, mediante l apposizione di un cerchio attorno alla segnatura che contrassegna l abbattimento del capo. (nota 1 e 2) Annotazioni sul Tesserino Art. 6 c. 2 Regionale con penna non L.R.T. 20/02 indelebile di colore scuro. Mancata esibizione, pur Art. 28 c. 7 essendone munito, del Tesserino Regionale (e quindi non potervi scrivere le indicazioni prescritte). (nota 2) Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. I Art. 58 c. 1 lett. I Art. 58 c. 1 lett. M Art. 58 c. 1 lett. I Mancata riconsegna del Art. 6 c. 4 Art. 14 c. 2 Tesserino Regionale al L.R.T. 20/02 L.R.T. 20/02 Comune di residenza entro il termine stabilito dal calendario venatorio regionale. (nota 3) Punto 8 Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 Euro 160 Euro 160 Euro 160 Euro 160 Euro 160 Euro 25 se presentato entro Sequestro cautelare 5 giorni art. 13 L.689/81 Euro 50 della fauna se presentato dopo 5 giorni Euro 10 Nota 1. Indicare nel verbale di contestazione che l annotazione corretta sul tesserino viene effettuata dagli organi accertatori al momento della verbalizzazione e, sul tesserino, provvedere a segnare la giusta annotazione. Attenzione: per le mancate annotazioni degli uccelli abbattuti in DEROGA (storni), vedere disposizioni specifiche al paragrafo DEROGHE. I capi di minilepre non devono essere segnati (Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 1.8). Nota 2. Nelle aziende agrituristiche venatorie non sono obbligatorie le annotazioni relative al giorno e ai capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale, ma è obbligatorio il possesso di tale documento (Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 11). Nota 3: secondo il calendario venatorio regionale 2018/2019 il tesserino va riconsegnato al momento del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro il 31 agosto di ciascun anno. 5

6 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E MOBILITA' Esercizio di caccia in un ATC senza autorizzazione. (nota 1 e 2) Esercizio di caccia in un ATC senza autorizzazione mediante sconfinamento da ATC autorizzato. (nota 1 e 2) Esercitare la caccia in mobilità, prima del primo ottobre da parte di cacciatori toscani. (opzionisti B che cacciano in appostamento fisso fuori dal proprio ATC non è considerata mobilità). Esercitare la caccia in un ATC in cui non si è iscritti, prima del primo ottobre da parte di cacciatori toscani con opzione B, in forma diversa dall'appostamento fisso. Esercitare la caccia in mobilità, senza segnarla sul tesserino venatorio regionale. (nota 3) Art.13 ter c. 4 Art. 13 ter c. 4 Art. 13 ter c. 6 Art. 9 c. 1 Art. 13 ter c. 6 Art. 10 c. 3 (contestare anche caccia fuori opzione). Art. 6 c. 2 L.R.T. 20/02 Art. 9 c. 5 Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. I Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730,67 euro 346,67 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 486,67 Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 Euro 160 Nota 1. E possibile cacciare in un ATC della Toscana se si è iscritti e pagato la relativa quota annua di iscrizione, nonché nei casi di mobilità di seguito indicati: cacciatori con opzione B (dal primo giorno utile di caccia, senza limiti di giornate da appostamento fisso; 10 giornate da appostamento temporaneo, dal primo ottobre, senza prenotazione, ma segnando il tesserino); per 20 giornate alla selvaggina migratoria da appostamento e al cinghiale in battuta (no prenotazione, ma segnare nel tesserino); per 5 giornate in vagante alla selvaggina migratoria e a quella stanziale (ad eccezione degli ungulati) previo l'acquisto di un pacchetto presso la e utilizzo del sistema regionale di prenotazione e segnando il tesserino; cacciatori provenienti da altre regioni previo l'acquisto di un pacchetto presso la e utilizzo del sistema regionale di prenotazione. Nota 2: L'iscrizione all'atc ha validità annuale a decorrere dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo. Il pagamento della quota effettuato successivamente al 15 maggio ha validità comunque fino al 14 maggio dell'anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l'annata venatoria a cui si riferisce (art. 4 c. 4 ). L'iscrizione all'atc non è necessaria per chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati (art. 5 c. 1 ). Per la prima iscrizione e per il pagamento effettuato in data successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in possesso delle ricevute di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall'atc, attestante l'avvenuta accettazione (art. 6 c. 5 ). Nota 3. I cacciatori con opzione B devono segnare la mobilità solo per la caccia da appostamento temporaneo che possono esercitare per 10 giornate (la mobilità deve essere segnata anche nella caccia da appostamento temporaneo nell ATC di residenza venatoria). 6

7 Usufruire più di 20 giornate di caccia in mobilità alla selvaggina migratoria da appostamento e al cinghiale in braccata, da parte di cacciatori residenti in Toscana aventi residenza venatoria in Toscana. Esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria in forma vagante o alla piccola fauna selvatica stanziale senza pagare il pacchetto di 5 giornate presso l ATC, da parte di cacciatori residenti in Toscana. (verificare autorizzazione alla mobilità) (nota 1 e 2) Esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in forma diversa dalla battuta da parte di cacciatori residenti in Toscana. Esercitare la caccia in mobilità usufruendo del pacchetto di cinque giornate, senza aver utilizzato il sistema regionale di prenotazione venatoria, per i cacciatori residenti in Toscana. (nota 2) Cacciatori provenienti da altre regioni, iscritti a più di un ATC della Toscana. Art. 13 ter c. 6 Art. 9 c. 1 Art. 13 ter c. 6 Art. 9 c. 2 Art. 13 ter c. 6 Art. 9 c. 1 e 2 Art. 13 ter c. 6 Art. 9 c. 3 Art. 8 c. 1 Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. G Art. 58 c. 1 lett. G Art. 58 c. 1 lett. D Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 euro 420 e sosp. lic. 1 anno euro 420 e sosp. lic. 1 anno Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 Nota 1. I soggetti autorizzati nell appostamento alla minuta fauna selvatica ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all interno della superficie allagata e sugli argini della stessa (art. 61 ). Nota 2. Pacchetto euro 15,00. Versamento su c/c postale n intestato a Toscana Mobilità venatoria toscana o bonifico bancario codice IBAN IT97M Per il sistema regionale di prenotazione (Delib. G.R.T. 964 del 27/8/2018). 7

8 Cacciatori provenienti da altre regioni iscritti ad un ATC della Toscana come residenza venatoria senza aver rinunciato alla residenza venatoria della propria regione. Esercitare la caccia in mobilità prima del primo ottobre da parte di cacciatori non residenti in Toscana. Esercitare la caccia in mobilità da parte di cacciatori non residenti in Toscana senza utilizzare il sistema regionale della prenotazione venatoria. Esercitare la caccia in mobilità da parte di cacciatori non residenti in Toscana iscritti in un ATC toscano (ammessa per la caccia al cinghiale in braccata e se ATC toscano è residenza venatoria). Esercitare la caccia in mobilità da parte di cacciatori non residenti in Toscana alla selvaggina migratoria non da appostamento o alla selvaggina stanziale (è ammessa la caccia al cinghiale in braccata) Art. 8 c. 1 Art. 11 c. 1 Art. 11 c. 1 Art. 11 c. 2 Art. 11 c. 1 Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. D Art. 58 c. 1 lett. G Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 euro 420 e sosp. lic. 1 anno Nota 1: pagamento euro 150,00 (euro 35 per cacciatori provenienti da Umbria e Lazio). Versamento su c/c postale n intestato a Toscana Mobilità venatoria toscana o bonifico bancario codice IBAN IT97M Per il sistema regionale di prenotazione Massimo 10 cacciatori al giorno provenienti da altre Regioni per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, salvo accordi di reciprocità (Delib. G.R.T. 964 del 27/8/2018). 8

9 PREAPERTURA Esercitare la caccia in forma vagante nelle giornate di preapertura. (E' ammessa la caccia da appostamento temporaneo anche per chi ha l'opzione B purché sia nell'atc di residenza venatoria). Abbattere specie diverse da quelle consentite in preapertura 1/9/18 (Merlo, Storno, tortora, colombaccio, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, Germano reale, Alzavola, Marzaiola). Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02 Art. 18 Art. 8 L.R.T. 20/02 Delibera G.R.T. n.963 del 27/08/2018 punto 1-2 Abbattere specie diverse da Art. 18 quelle consentite in preapertura 02/09/18 (Storno, gazza, ghiandaia, Art. 8 cornacchia grigia). L.R.T. 20/02 Abbattere specie consentite in preapertura in numero superiore a quello consentito: colombacci: 5 capi; merlo da appostamento temporaneo: 4 capi; palmipedi: 4 capi complessivi; tortora: 10 capi; Storno: 20 capi; carniere complessivo: 20 capi. Esercitare la caccia in preapertura in ATC diverso da quello di residenza venatoria. N.B. Escluso gli opzionisti B che possono esercitare la caccia in ogni appostamento fisso della a partire dal primo giorno utile di caccia Delibera G.R.T. n.963 del 27/08/2018 punto 3 Art. 4 e 8 c. 1 L.R.T. 20/02 Per lo Storno viol. Delibera G.R.T. n.629 del 11/06/2018 punto 5 Art. 5 c. 4 Art. 58 c. 1 lett. G Art. 30 c. 1 lett. H Art. 30 c. 1 lett. H Art. 58 c. 1 lett. G euro 420 e sosp. lic. 1 anno Ammenda fino a Euro Sosp. lic. da 1 a 3 anni Ammenda fino a Euro Sosp. lic. da 1 a 3 anni euro 420 e sosp. lic. 1 anno (solo quella abbattuta a seguito della violazione) Armi, mezzi e fauna Armi, mezzi e fauna (in eccesso al carniere consentito) Notizia di Reato alla Notizia di Reato alla Delibera G.R.T. n.963 del 27/08/2018 punto 4 Art. 58 c. 1 lett. D Euro 310 e sosp. lic. 1 anno Ulteriore recidiva euro 730 9

10 Abbattere il giorno 1/9/18 esemplari di alzavola, germano reale e marzaiola, da appostamento temporaneo. Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02 Delibera G.R.T. n.963 del 27/08/2018 punto 2 Abbattere il giorno 1/9/18 Art. 8 c. 1 esemplari di alzavola, L.R.T. 20/02 germano reale e marzaiola, da appostamento Delibera G.R.T. n.963 fisso al di fuori di laghi del 27/08/2018 artificiali o altre superfici punto 2 allagate artificialmente. Esercitare la caccia al di fuori degli orari consentiti (preapertura 2018: 6.00 alle entrambi i giorni) Allenare o addestrare cani nelle giornate di preapertura (anche utilizzare il cane come ausilio di caccia per il riporto). Art. 8 c. 1 L.R.T. 20/02 Delibera G.R.T. n.963 del 27/08/2018 punto Art. 8 c. 2 L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. G Art. 58 c. 1 lett. E Art. 58 c. 1 lett. G recidiva Euro 420 e sosp. lic. 1 anno recidiva Euro 520 euro 420 e sosp. lic. 1 anno 10

11 OPZIONI DI CACCIA Cacciatore con opzione B che Art.28 c. 3 esercita la caccia in forma vagante (fuori da appostamenti fissi e temporanei). (nota 1 e 2) Cacciatore con opzione B che Art.28 c. 3 ter esercita la caccia da. appostamento temporaneo prima del primo ottobre. (nota 2 e 3) Cacciatore con opzione B che Art.28 c.3 ter esercita la caccia da appostamento temporaneo oltre le 10 giornate consentite. (nota 2 e 3) Cacciatore con opzione D che Art.28 c. 3 esercita la caccia su specie diverse dagli ungulati. (nota 2) Art. 58 c. 1 lett. A Art. 58 c. 1 lett. A Art. 58 c. 1 lett. A Art. 58 c. 1 lett. A Euro 420 e sosp. lic. 1 anno sosp. lic.3 anni Euro 420 e sosp. lic. 1 anno sosp. lic.3 anni Euro 420 e sosp. Lic.1 anno sosp. Lic.3 anni Euro 420 e sosp. lic. 1 anno sosp. lic. 3 anni Nota 1. I soggetti autorizzati nell appostamento alla minuta fauna selvatica ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all interno della superficie allagata e sugli argini della stessa (art. 61 ). Nota 2. le forme esclusive di caccia indicate dal comma 3 dell art. 28 della, non si applicano alle aziende faunisticovenatorie (art. 20 c. 7 ) e alle aziende agrituristico-venatorie (art. 21 c. 7 ). Nota 3. oltre alle 10 giornate di mobilità ai cacciatori con opzione B è ammesso cacciare da appostamento temporaneo nelle giornate di preapertura solo nell'atc di residenza venatoria (art. 28 c. 3ter ). 11

12 MODALITA' DI CACCIA Esercizio di caccia sparando Art. 21 c. 1 lett. I da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili. Esercizio di caccia a rastrello Art. 32 c. 1 lett. A in più di 3 persone, ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d acqua. Esercizio di caccia da Art. 3 c. 7 appostamento sotto qualsiasi L.R.T. 20/02 forma al beccaccino. Fare la posta alla beccaccia. Art. 3 c. 7 L.R.T. 20/02 Art. 30 c. 1 lett. I Art. 58 c. 1 lett. G Art. 58 c. 1 lett. G Art. 58 c. 1 lett. R bis Esercitare la caccia alla beccaccia senza l'ausilio dei cani da ferma o da cerca. Art. 3 c.7 bis L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. R bis Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 1.6 Esercitare la caccia alla beccaccia in forma diversa dalla vagante. Art. 3 c.7 bis L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. R bis Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 1.6 Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 2065 sosp. lic. da 1 a 3 anni revoca lic. divieto rilascio per 10 anni euro 420 e sosp. lic. 1 anno euro 420 e sosp. lic. 1 anno Euro 800 Sospensione tesserino venatorio per 1 anno euro Sospensione tesserino 3 anni Euro 800 Sospensione tesserino venatorio per 1 anno euro Sospensione tesserino 3 anni Euro 800 Sospensione tesserino venatorio per 1 anno Armi, mezzi e fauna Esercizio di caccia in battuta alla lepre con un numero superiore a 7 partecipanti. Art. 3 c. 8 L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. G euro Sospensione tesserino 3 anni euro 420 e sosp. lic. 1 anno 12

13 Esercitare la caccia alla volpe, nel mese di gennaio in difformità delle disposizione del calendario venatorio. Art. 3 c. 2 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 1.9 Art. 58 c. 1 lett. G Esercizio di caccia vagante, con o senza l ausilio del cane, Art.3 c.2 L.R.T. 20/02 Art. 58 c. 1 lett. G nel mese di gennaio dove non consentito dal calendario venatorio. (nota 2 e 3) Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 4 / allegato A Esercitare la caccia vagante Art. 1 c. 3 (fuori da appostamenti fissi e L.R.T. 20/02 temporanei) per più di tre giorni nella stessa settimana nel periodo del cumulo. (1 ottobre 30 novembre) (nota 3 e 4) Esercitare la caccia nei 12 Art. 22 c. 10 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza accompagnatore con licenza da (Art. 64 almeno 3 anni e che non abbia ) commesso violazioni a norme comportanti la sospensione o la Art. 28 c. 6 revoca della licenza. Mancata raccolta dei bossoli Art. 3 c. 6 delle cartucce sparate. L.R.T. 20/02 Mancata esibizione della Art. 54 c. 1 fauna selvatica abbattuta. Art. 58 c. 1 lett. G Art. 58 c.1 lett. Q euro 420 e sosp. lic. 1 anno euro 420 e sosp. lic. 1 anno euro 420 e sosp. Lic. 1 anno Nota 1.la caccia alla volpe nel mese di gennaio può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo è comunque consentita la caccia da appostamento. Nota 2. La caccia vagante, con o senza l ausilio del cane, è consentita dal 1 al 31 gennaio: per la caccia in battuta al cinghiale nelle zone vocate; nelle zone di pianura individuate dal calendario venatorio; per la caccia alla beccaccia nelle zone vocate al cinghiale e, al di fuori di esse, nelle aree boscate; per la caccia alla volpe in braccata con le squadre individuate dall'atc; nelle aziende faunistiche e agrituristiche venatorie. Nota 3. I soggetti autorizzati nell appostamento alla minuta fauna selvatica ai colombacci e ai palmipedi e trampolieri fuori dei laghi artificiali e i cacciatori in appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l uso del fucile in un raggio di 50 metri dall'appostamento, purché si tratti di area soggetta alla caccia programmata. I soggetti autorizzati all appostamento per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali possono procedere al recupero di animali feriti con il fucile all interno della superficie allagata e sugli argini della stessa (art. 61 ) Nota 4. Nel caso del cumulo, al fine di poter effettuare 5 giornate di caccia durante la settimana, non si possono effettuare più di 3 giorni in forma vagante e le rimanenti due giornate necessariamente da svolgere da appostamento per la migratoria possono essere scelte in qualsiasi dei cinque giorni della settimana in cui è ammessa la caccia; resta inteso che si possono effettuare fino a 5 giornate di caccia la settimana da appostamento alla selvaggina migratoria. 13

14 SPECIE CACCIABILI E QUANTITA' Abbattere, catturare, detenere Art. 2 c. 1 mammiferi o uccelli particolarmente protetti. Abbattere, catturare, detenere Art. 2 c. 1 esemplari di orso e camoscio d Abruzzo. Abbattere, catturare, detenere Art. 18 c. 1 esemplari di stambecco e muflone sardo. Abbattere, catturare, detenere esemplari appartenenti alla Art. 18 c.1 tipica fauna stanziale alpina della quale è vietato l abbattimento (escluse le specie indicate precedentemente). Art. 30 c. 1lett. B Art. 30 c.1 lett. C Art. 30 c.1 lett. C Art.30 c. 1 lett. G Arresto da 2 a 8 Armi mesi o ammenda da mezzi e euro 774 a euro fauna 2065 sosp. lic. da 1 a 3 Probatorio anni con richiesta conversione in preventivo esclusione definitiva Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197 revoca lic. divieto di rilascio per 10 anni esclusione definitiva Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da euro 1032 a euro 6197 revoca lic. divieto di rilascio per 10 anni esclusione definitiva Ammenda fino a euro 3098 sosp. lic. da 1 a 3 anni Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo Armi mezzi e fauna Nota 1. - Mammiferi: lupo, sciacallo dorato, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei, cervo sardo. - Uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale e selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni e notturni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampenere e maggiore, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino. 14

15 Abbattere catturare detenere Art. 18 c. 1 specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita (specie non previste dall art. 18 ). Compresi fringillidi. (nota1) Art.30 c. 1 lett. H Abbattere catturare detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia è Art. 30 Delib. G.R.T 767 del Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T 3/94 consentita dall'art. 18 L. 9/7/ /92), ma non è consentita dal Calendario venatorio Regionale o dai piani di abbattimento regionali. (nota2) Superamento del carniere complessivo per ogni giornata di caccia. (nota 3) Superamento del carniere stagionale. (nota 4) Art. 4 L.R.T. 20/02 Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 Art. 30 Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 Art.58 c. 1 lett. G. Art.58 c. 1 lett. G. Ammenda fino a euro 1549 sosp. lic. da 1 a 3 anni euro 420 e sosp. lic. 1 anno euro 420 e sosp. lic. 1 anno euro 420 e sosp. lic. 1 anno Armi mezzi e fauna in eccedenza al carniere in eccedenza al carniere Nota 1. specie cacciabili ai sensi dell'art. 18: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca, cinghiale. Anche l'abbattimento di un solo fringillide integra il reato di cui all'art. 30 c. 1 lett. H della in base a specifica direttiva della di Prato. Vedi allegato A in fondo al prontuario per specie dell'allegato II della Convenzione di Berna. Per le specie dell'allegato II della Convenzione di Berna, inserire nella CNR la dicitura : Si sottopone alla valutazione della Procura anche la più grave ipotesi di reato prevista e punita rispettivamente dall'art. 2 c. 1 lett. C e art. 30 c. lett. B della in quanto inserita nell'elenco delle specie di fauna rigorosamente protette ai sensi dell'allegato II della Convenzione di Berna, ratificata con L. 503/81. Non sono oggetto di tutela della legge i topi, le talpe i ratti le arvicole e le nutrie. Nota 2. Le seguenti specie non sono contemplate dal calendario venatorio regionale o dai piani di abbattimento regionale: pernice sarda, lepre sarda, cornacchia nera, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, daino, muflone, lepre bianca (Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018). Nota 3. 2 capi di selvaggina stanziale e 20 capi di selvaggina migratoria. Casi particolari: lepre: 1 capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi; beccaccia: 3 capi; tortora: 10 capi; allodola: 10 capi. I limiti non si applicano nella AFV e AAV in cui valgono i piani di abbattimento approvati dalla. I limiti non valgano per gli ungulati quando il prelievo avviene nell ambito di piani di abbattimento (art. 4 L.R.T. 20/02), non ci sono limiti di carniere per la minilepre (Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 1.8). Nota 4. allodola: 50 capi; codone, quaglia, tortora e pavoncella: 25 capi per ciascuna specie; beccaccia e moretta: 20 capi per ciascuna specie; combattente e pernice rossa: 10 capi per ciascuna specie; starna: 5 capi. 15

16 TEMPI E PERIODI DI CACCIA Esercizio di caccia in periodo di Art. 18 divieto generale intercorrente tra il primo febbraio e il sabato antecedente all ultima domenica di settembre (escluse le eventuali giornate di preapertura). Esercizio di caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle 24). Art.18 c. 5 Abbattere catturare specie di Art. 18 c. 1 mammiferi o uccelli indicate dall art. 18 della, al di fuori dei periodi indicati dalla legislazione nazionale e regionale (ma ricompresi nel periodo terza domenica di settembre 31 gennaio). (nota 2) Art. 30 c. 1 lett. A Art. 30 c.1 lett. F Art.30 c. 1 lett. H Esercizio di caccia su specie consentite dall art. 18 della L. 157/92, nei periodi da questo indicati, ma in violazione dei periodi di caccia previsti dal Art. 30 Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 Art. 58 c. 1 lett. G L.R.T 3/94 calendario venatorio regionale: (nota 3) Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da euro 929 a euro 2582 sosp. licenza da 1 a 3 anni esclusione definitiva Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 516 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. lic. da 1 a 3 anni euro 420 e sosp. lic. 1 anno Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo Armi mezzi e fauna Armi, mezzi e fauna Nota 1. i cacciatori di selezioni possono svolgere la selezione anche in deroga al periodo di divieto generale, nel rispetto dei periodi dei piani di abbattimento approvati dalla (art. 11quatordices c. 5 L. 248/05). Per la stagione 2018/2019 capriolo: dal 13/6 al 15/7 dal 15/8 al 15/9 dal 1/2 al 15/4 (Delib. G.R. 633 dell'11/6/2018). Daino: dal 1/9 al 15/9 dal1/2 al 15/3 (Delib. G.R. 947 del 27/8/2018) Cervo: dal 1/2 al 15/3 (Delib. G.R del 1/10/2018). Nota 2. art. 18 : terza domenica di settembre 31 dicembre: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, penice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre; terza domenica di settembre 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe. 1 ottobre 30 novembre: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, lepre bianca. 1 ottobre 31 dicembre o 1 novembre 31 gennaio: cinghiale. ATTENZIONE: Al fine di assicurare il rispetto dell arco temporale di cui all articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla preapertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata (Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018, punto 13). Nota 3: lepre nel periodo 9 31 dicembre; combattente nel periodo 1 novembre 31 gennaio; fagiano dal 1-31 gennaio (ad eccezione delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie con specifici piani di prelievo). Starna e Pernice Rossa: dal 1 dicembre al 31 dicembre (ad eccezione delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie con specifici piani di prelievo); allodola: dalla terza settimana di settembre al 30 settembre; cesena, tordo sassello: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre; moretta: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre: quaglia e tortora selvatica: dal 1 novembre al 31 dicembre (nelle arre addestramento cani, il prelievo sui capi immessi è consentito anche dopo il 31 ottobre). 16

17 Esercizio di caccia alla beccaccia, nei periodi indicati dalla, ma in violazione dei periodi di caccia previsti dal calendario venatorio regionale. (terza domenica settembre 30/9) Art. 30 Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 Esercizio di caccia in violazione Art. 2 degli orari consentiti o L.R.T. 20/02 determinati dal calendario venatorio regionale. Esercitare la caccia alla Art. 2 beccaccia in orario non L.R.T. 20/02 consentito (la caccia alla beccaccia inizia un ora dopo gli orari indicati dal calendario venatorio). Esercizio di caccia oltre 3 Art. 1 c. 2 giorni consentiti L.R.T. 20/02 settimanalmente (nota 2) Art. 58 c. 1 lett. R bis L.R.T 3/94 Art. 58 c. 1 lett. G Art 58 c. 1 lett. R bis Art. 58 c. 1lett. G L.R.T 3/94 Euro 800 sospensione tesserino regionale 1 anno euro sospensione tesserino regionale 3 anno euro 420 e sosp. lic. 1 anno Euro 800 sospensione tesserino regionale per 1 anno euro sospensione tesserino regionale per 3 anno euro 420 e sosp. lic. 1 anno abbattuta fuori orario abbattuta fuori orario Nota 1. dal 15 al 30 settembre: dalle 6 alle 19 dal 1 al 15 ottobre: dalle 6.30 alle dal 16 ottobre all ultimo giorno di ora legale : dalle 6.45 alle dal primo giorno dell ora solare al 31 ottobre: dalle 5.45 alle dal 1 al 15 novembre: dalle 6.00 alle dal 16 al 30 novembre: dalle 6.15 alle dal 1 al 15 dicembre : dalle 6.30 alle dal 16 al 31 dicembre: dalle 6.45 alle dal 1 al 15 gennaio: dalle 7.00 alle dal 16 al 31 gennaio: dalle 6.45 alle Nota 2: escluso il periodo dal 1/10 al 30/11, cumulo permesso per la sola caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Per la caccia di selezione, i cacciatori possono andare 5 giorni alla settimana sia al di fuori della stagione venatoria che durante la stessa indipendentemente dall'opzione di caccia (Delib. G.R.T 767 del 9/7/2018 punto 12). In entrambi casi i giorni in più rispetto ai tre ordinari devono essere indicati sul tesserino venatorio, barrando l'apposita casella (appostamento o selezione). 17

18 MEZZI VIETATI Esercitare la caccia con mezzi Art. 13 c. 5 non consentiti (tutti quelli non espressamente indicati dall art. 13 c. 1 e 2 della L. 157/92). (nota1) Esercitare la caccia con fucile con canna ad anima liscia o Art. 13 rigata, a ripetizione semiautomatica, che può contenere nel serbatoio o nel caricatore più di due colpi (nota 2) Esercitare la caccia con fucile Art. 13 di calibro diverso da quello consentito: anima liscia >12 anima rigata < 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza < 40 mm (nota 3) Esercitare la caccia con fucile Art. 13 c. 2bis rientranti tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica (nota 4) Esercitare la caccia con l'uso di Art. 13 c. 2bis armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. (nota 5) Art 30 c. 1 lett. H Art 30 c. 1 lett. H Art 30 c. 1 lett. H Art 30 c. 1 lett. H Art 30 c. 1 lett. H Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Armi mezzi e fauna Armi mezzi e fauna Armi mezzi e fauna Armi mezzi e fauna Armi mezzi e fauna Nota 1: mezzi vietati allegato IV Direttiva 2009/147/CE: lacci, vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi in grado di provocare elettrocuzione, sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, esplosivi, reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti, armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce. Nota 2: nella caccia al cinghiale, il serbatoio o caricatore dei fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica, può contenere fino a 5 colpi. Nota 3: Per armi da caccia di cui al comma 1 dell' 13 della, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40 (art. 6 c. 6 D. Lgs. 204/2010) Calibro di 5,6 mm: espresso in centesimi di pollice corrisponde a.22 o.222 Esempi di calibri a percussione anulare non consentiti :22 corto, 22 L.R. (long rigle), 22 magnum, 22 extra long,; Esempi di calibri a percussione centrale non consentiti: 22 Hornet, 218 Bee, 5,6X35R Vierling Nota 4: armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, ovvero Categoria B - "armi da fuoco soggette ad autorizzazione". Punto 7 Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica. Nota 5: Le cartucce a percussione anulare, sono quelle in cui tutto il fondo del bossolo costituisce l'innesco della carica di polvere contenuta, 18

19 Usare a fine di richiamo, richiami acustici a funzionamento meccanico elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione di suono. Art. 21 c. 1 lett. R Usare armi impostate con Art. 21 c. 1 lett. U scatto provocato dalla preda o munite di silenziatore. Usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati. Art. 21 c. 1 lett. U (contestare eventualmente anche la detenzione). Usare esche o bocconi Art 21 c. 1 lett. U avvelenati. Usare reti, vischio o altre Art. 21 c. 1 lett. U sostanze adesive. (nota 2) Usare trappole, tagliole, Art 21 c. 1 lett. U archetti, lacci o congegni similari. (nota 2 e 3) Esercitare la caccia facendo Art 21 c. 1 lett. U uso di balestre. (nota 4) Art. 30 c. 1 lett. H L. 157/92 Art 30 c. 1 lett. H Art 30 c. 1 lett. H Art. 30 c. 1 lett. H Art. 30 c. 1 lett. E Art. 30 c. 1 lett. H Art. 30 c. 1 lett. H Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Esclusione definitiva Armi, mezzi, richiami e fauna Richiami richiesta conversione in preventivo Armi mezzi e Armi mezzi e Mezzi e fauna Arresto fino ad 1 Mezzi e anno o ammenda da fauna euro 774 a euro Probatorio Revoca licenza con con richiesta divieto rilascio per conversione 10 anni in preventivo Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Mezzi e fauna Mezzi e fauna Nota 1. Contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione di esche e bocconi avvelenati come da specifica normativa regionale. Nota 2. contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione con relativo sequestro. Nota 3. L uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla, da parte di personale abilitato autorizzato dalla stessa. Nota 4. E consentita la libera detenzione e il porto della balestra per giustificato motivo (uso sportivo), munita di dardi con punte a profilo ogivale ordinario. Se portata per finalità venatoria violazione dall art. 4 della L. 110/75. E sempre vietato il porto di balestra corredata da frecce con punta non ogivale, a lame fisse o retrattili o ad arpione. In tal caso contestare reato di cui art. 699 c. 2 C.P. 19

20 Esercitare la caccia usando armi ad aria o gas compressi. Art. 13 c. 5 Art. 32 c. 1 lett. LL Produrre, vendere e detenere Art. 32 c. 1 lett. Q trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica. (nota 2) Trasportare armi da sparo Art. 53 cariche a bordo di veicoli. R.D. 635/40 (in eventuale concorso con la violazione successiva). Trasportare all interno dei Art. 33 c. 4 centri abitati e delle altre zone dove è vietata l attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli, nei giorni e periodi non consentiti per l esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia (anche negli istituti faunistici e strutture faunistiche venatorie da parte di soggetti non autorizzati). (nota 3) Utilizzo di munizioni a pallini Art. 30 di piombo all'interno di tutte le zone umide, quali laghi Delib. G.R.T 767 del naturali e artificiali, stagni, 9/7/2018 punto 6 paludi, acquitrini permanenti, lanche e langhe d'acqua dolce, salata e salmastra. Art. 30 c. 1 lett. H Art. 221 R.D. 773/31 (TULPS) Art. 58 c.1 lett. Q Ammenda fino a euro 1549 sosp. licenza da 1 a 3 anni Armi mezzi e fauna Mezzi Arresto fino a due mesi o ammenda fino ad euro 103 Cartucce utilizzate Nota 1. Non sono considerate armi comuni da sparo le armi ad aria o gas compressi con potenza non superiore ai 7,5 Joule Nota 2. L uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla, da parte di personale abilitato autorizzato dalla stessa. Nota 3. Nota interpretativa del Corpo: se la zona interdetta alla caccia è solo la fascia di rispetto dei 50 o 100 metri da strade o immobili, è consentito lasciare la custodia dell'arma nel veicolo parcheggiato o nell'immobile e raggiungere per la via più breve la zona in cui è consentita la caccia con fucile scarico e non in custodia. Al contrario, non è consentito percorrere per un tempo significativo la strada con fucile scarico e non in custodia. 20

21 UCCELLAGIONE Praticare l uccellagione (nota 1 e 2) Art 3 Prelevare uova, nidi e piccoli Art 3 nati di mammiferi o uccelli. (nota 3) Vendere a privati e detenere da Art. 32 c. 1 lett. P parte di questi reti atte all esercizio dell uccellagione. Detenere o distruggere o Art. 21 c. 1 lett. O danneggiare deliberatamente nidi e uova. (Art. 64 ) Disturbare deliberatamente le Art. 21 c. 1 lett. O specie protette di uccelli. (Art. 64 ) Art. 30 c. 1 lett. E Art. 30 c. 1 lett. E Art.58 c.1 lett. Q Art.58 c.1 lett. Q Art.58 c.1 lett. Q Arresto fino ad 1 Mezzi e anno o ammenda da fauna euro 774 a euro Probatorio Revoca licenza con con richiesta divieto rilascio per conversione 10 anni in preventivo esclusione definitiva Arresto fino ad 1 Mezzi e anno o ammenda da fauna euro 774 a euro Probatorio Revoca licenza con con richiesta divieto rilascio per conversione 10 anni in preventivo Esclusione definitiva Mezzi Nota 1. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall ISPRA e autorizzati dalla. Nota 2. contestare anche la sanzione amministrativa per la detenzione con relativo sequestro. Nota 3. Salvo istituti scientifici autorizzati o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente amministrazione regionale o comunale (art. 21 c. 1 lett. O e art. 38 L.R.T. 3/94).. 21

22 DISTANZE Esercitare la caccia nelle zone Art. 33 c. 1 distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro. Esercitare la caccia nelle zone distanti meno di metri 50 da Art. 33 c. 1 vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. Esercitare la caccia a distanza Art.32 c. 1 lett C inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione. Esercitare la caccia alla Art. 32 c.1 lett. AA selvaggina migratoria per una distanza inferiore a metri dai valichi montani interessati dalle rotte migratorie individuate dalla. Esercitare la caccia in forma vagante o da appostamento Art. 42 c. 3 temporaneo a distanza inferiore da metri 100 da Delib. C.R. 588/94 serre, tunnel (anche in polietilene), impianti di irrigazione a funzionamento elettronico e da voliere, se delimitati da tabelle indicante il termine di utilizzazione. Sparare a distanza inferiore a Art. 42 c metri da apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati al ricovero o all alimentazione Delib. C.R. 588/94 del bestiame, ovvero alla produzione di fauna selvatica. Art. 58 c.1 lett. E Art. 58 c.1 lett. E Art. 58 c.1 lett. E Art. 58 c.1 lett. E Art. 58 c.1 lett. E Art. 58 c.1 lett. E abbattuta nella zona di divieto abbattuta nella zona di divieto abbattuta nella zona di divieto abbattuta nella zona di divieto abbattuta nella zona di divieto abbattuta nella zona di divieto Nota 1. Nell attraversamento di queste zone è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche. Nota interpretativa del Corpo: per "attraversamento" non deve intendersi solo il passare da una parte all'altra della zona interdetta alla caccia prossima ad una strada o casa, ma anche l'allontanarsi o avvicinarsi dalle stesse. È quindi consentito parcheggiare il veicolo sulla strada, lasciare la custodia sullo stesso e raggiungere la zona in cui è consentita la caccia con fucile scarico. Al contrario, non è consentito percorrere per un tempo significativo la strada con fucile scarico e non in custodia. 22

23 Sparare in direzione di Art. 33 c. 2 immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, strade carrozzabili (escluso poderali e interpoderali) o ferrovie, da distanza minore di metri 150 con fucile con canna ad anima liscia con munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla. Sparare in direzione di stabbi Art. 33 c. 2 o stazzi e altri recinti destinati al ricovero e all alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione da distanza minore di metri 150 con fucile ad anima liscia con munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricata a palla. Art. 58 c.1 lett. E Art. 58 c.1 lett. E abbattuta nella zona di divieto abbattuta nella zona di divieto 23

24 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA Esercitare la caccia nelle Zone Art. 21 c.1 lett. C di Ripopolamento e Cattura. Mancata apposizione tabelle. di Art. 16 c. 5 Tabellazione abusiva. Art. 16 c. 5 Inosservanza alle disposizioni inerenti il contenuto, la collocazione, leggibilità delle Art. 16 c. 5 e Art. 26 tabelle segnaletiche o comunque in difformità alle prescrizioni di cui all art.26 Art. 30 c.1 lett. D Art.58 c. 1 lett. N Art.58 c. 1 lett. N Art.58 c. 1 lett. N Arresto fino a 6 mesi ammenda da euro 464 a euro 1549 sosp. lic. da 1 a 3 anni esclusione definitiva dalla licenza Euro 310 Euro 5 per tabella abusiva Euro 310 Armi mezzi e fauna Probatorio con richiesta conversione in preventivo Nota 1. dimensioni 20X30 centimetri. Scritta nera su fondo bianco. Collocate su tutto il perimetro dei terreni interessati e lungo le strade che l attraversano (tranne le poderali e interpoderali). Posti su pali o alberi tinteggiati di bianco (su alberi legati con fascette di plastica). Tabelle poste ad altezza tra 2 e 4 metri. Distanziate di 100 metri l una da l altra (in ogni caso, ognuna visibile dalla tabella contigua). Le tabelle devono essere visibili frontalmente da almeno 30 metri. Mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità (art. 26 ). 24

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