OTTO Mod. 1941A Ed. 12/2010

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1 INA ASSITALIA S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese ISVAP n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE E PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI OTTO Ed. 12/2010 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 2 OTTO - Copertina

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3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE OTTO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DELL AUTOVETTURA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI DANNI MATERIALI E DIRETTI ALL AUTOVETTURA PER L ASSISTENZA ALL AUTOVETTURA PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA PROTEZIONE LEGALE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP in allegato al Regolamento n. 35 del 26 Maggio 2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza. PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL IMPRESA È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO IN RELAZIONE A QUALSIASI TIPO DI AUTOVETTURA, CHE VIENE REDATTO SULLA BASE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ IN BASE ALLA FORMULA CONTRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA LE POSSIBILI OFFERTE DALL IMPRESA. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI La società INA ASSITALIA S.p.A. appartenente al Gruppo Generali e soggetta all attività di direzione e coordinamento dell azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A.: a. ha la propria sede legale in Roma (ITALIA) Via Leonida Bissolati, 23 C.A.P ; b. C.F. e iscr. nel Registro delle imprese di Roma n Partita IVA ; c. è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/12/1927 n. 289; d. recapito telefonico: fax ; sito Internet: indirizzo di posta elettronica: info@inaassitalia.it. Pagina 1 di 16 OTTO Nota Informativa

4 Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA L Ammontare del patrimonio netto dell Impresa evidenziato nell ultimo bilancio approvato è pari ad euro ,87, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a euro ,00 e la parte relativa al totale delle riserve a ,87 euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,0263 ovvero è il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a migliaia di euro - e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente- pari a migliaia di euro. A. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE Sezione Responsabilità Civile verso Terzi OTTO RCA Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre Codice delle Assicurazioni Private Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia all articolo 1 Oggetto dell assicurazione delle Condizioni di assicurazione. La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus Malus, che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato nelle Condizioni Speciali Bonus Malus delle Condizioni di Assicurazione, alle quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità Civile verso Terzi OTTO RCA: art.2 Esclusioni e rivalsa, Clausole Tipo Guida. Sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che l Impresa ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Condizioni generali di assicurazione comuni : articolo 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; articolo 2- Estensione territoriale Validità della garanzia all estero. Pagina 2 di 16 OTTO Nota Informativa

5 Sezione Responsabilità Civile verso Terzi OTTO RCA: art. 2 Esclusioni e Rivalsa, art. 4 Modalità per la denuncia dei sinistri. In polizza sono previsti franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Responsabilità Civile verso Terzi OTTO RCA: Condizioni Speciali Clausola E. Per i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, l Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l importo fino a concorrenza del quale l Impresa presta l assicurazione. Si rinvia per aspetti di dettaglio all art. 1 - Sezione Responsabilità Civile verso Terzi OTTO RCA. ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE Massimale per sinistro ,00 Massimale per persona ,00 Massimale per danni a cose e animali ,00 Ammontare del danno a persona Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza E possibile pattuire nel contratto la presenza del tacito rinnovo ; per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, art. 4 Durata del Contratto e alle condizioni previste dalla Clausola OTTO Fedeltà. 3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia: Sezione Responsabilità Civile verso Terzi: Condizioni aggiuntive, Condizioni speciali e Condizioni particolari. 4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA Per l indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia a quanto descritto nelle Condizioni di Assicurazione all art. 2 Esclusioni e rivalsa Sezione Responsabilità Civile verso Terzi. 5. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Avvertenze: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione Comuni, art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio aggravamento del rischio. Pagina 3 di 16 OTTO Nota Informativa

6 6. PREMI Il premio è annuo. Il pagamento del premio deve essere effettuato in contanti presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, salva la disponibilità da parte dell intermediario ad accettare ulteriori modalità di pagamento, nel rispetto delle disposizione legislative e regolamentari in vigore. Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall Impresa all Intermediario. Il premio imponibile annuo può essere frazionato in più rate secondo le modalità e i sovra premi previsti dalla tariffa in vigore. Avvertenze Qualora il rischio sia cessato nel corso del contratto, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art 6 Trasferimento della proprietà del veicolo, lettera C) Risoluzione del contratto, lettera D) Consegna del veicolo in conto vendita, art. 7 Cessazione del rischio per demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato e cessazione della circolazione e art. 10 Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. 7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO CLASSE DI MERITO INA ASSITALIA S.p.A. deve trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all attestazione dello stato di rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni vigenti. L impresa deve comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito. 8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO CLASSE DI MERITO L attestato dello stato di rischio deve essere trasmesso dall Impresa mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell articolo 134, comma 1 bis del Codice. Il periodo di validità dell attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce. Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Pagina 4 di 16 OTTO Nota Informativa

7 Avvertenze La classe di merito di conversione universale c.d. CU - riportata sull attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna impresa di assicurazione. 9. RECESSO Per i contratti stipulati con tacito rinnovo nella forma prevista dalla clausola OTTO Fedeltà, il contraente può recedere dal contratto con effetto dalla scadenza dell annualità del contratto mediante lettera raccomandata o telefax da inviare almeno 15 giorni prima della scadenza in caso di variazioni tariffarie non superiori al tasso programmato di inflazione (escluse le variazioni derivanti dall applicazione delle regole evolutive). Se invece le condizioni di premio proposte comportano variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione (escluse le variazioni derivanti dall applicazione delle regole evolutive), non sono previsti in capo al Contraente obblighi di comunicazione della disdetta ed il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del 15 giorno successivo alla scadenza o, se entro i predetti quindici giorni è stato stipulato altro contratto per lo stesso rischio, dalla data di decorrenza della nuova copertura. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all art. 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione Comuni e alla clausola OTTO Fedeltà. 10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. 11. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla Legge nonché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Pagina 5 di 16 OTTO Nota Informativa

8 B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Sulla base di quanto dispone l art Procedura di risarcimento diretto - del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre Codice delle Assicurazioni Private, il Risarcimento Diretto si applica in caso di: - collisione (urto) tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole come definite dall art. 57 del Codice della Strada; - sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; - veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; - assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili. Il Risarcimento Diretto è escluso, pertanto, nei casi di assenza di collisione (urto) tra i due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione. In merito alle procedure liquidative nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto si rimanda a quanto previsto dagli artt. 149 e 150 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre Codice delle Assicurazioni Private ed al relativo decreto di attuazione (DPR 18 luglio 2006, n. 254). Per i casi di inapplicabilità di detta procedura si rimanda a quanto previsto all art. 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private. Avvertenza: la denuncia del sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro stesso si è verificato o l Assicurato ne sia venuto a conoscenza così come previsto dall art. 4 - Modalità per la denuncia dei sinistri Sezione Responsabilità Civile verso Terzi OTTO RCA. Sul sito internet o contattando l Agenzia indicata in polizza si può conoscere il centro liquidativo di competenza. L Impresa (o l Impresa del responsabile civile in caso di Procedura Ordinaria) formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un offerta) entro i seguenti termini: - 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; - 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato; Pagina 6 di 16 OTTO Nota Informativa

9 - 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l Impresa (o l Impresa del responsabile civile in caso di Procedura Ordinaria) provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. 13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Corso Sempione, MILANO. In caso di incidente avvenuto all estero provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito e a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190 in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità Civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e dagli artt. 151 e seguenti del D.l.gs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione così come indicato dalla clausola F Bonus Malus punto 5). 15. ACCESSO AGLI ATTI DELL IMPRESA A conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, il Contraente, l Assicurato nonché il danneggiato hanno diritto di accesso agli atti dell Impresa di assicurazione esercitando il diritto stesso secondo quanto di seguito previsto: - dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta; Pagina 7 di 16 OTTO Nota Informativa

10 - in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli; decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso; decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private, i termini di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. Il diritto può essere esercitato mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione dell Impresa di assicurazione o all ufficio liquidazione sinistri di questa acquisendo relativa ricevuta. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell atto e si deve fare riferimento all interesse personale e concreto del soggetto interessato che dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento; nel caso di delega deve essere allegata copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all accesso ai singoli dati personali dal Decr. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Privacy). Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l Impresa comunica per iscritto al richiedente l atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell accesso ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax le eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta. Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni potrà inoltrare reclamo all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Pagina 8 di 16 OTTO Nota Informativa

11 Nell ambito della procedura di Risarcimento Diretto di cui all art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, l Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all Impresa gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso da parte dell Impresa gestionaria. 16. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: INA ASSITALIA SPA - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP Fax: Indirizzo di posta elettronica : reclami.assitalia@inaassitalia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. La conclusione del contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile non è subordinata alla sottoscrizione di ulteriori contratti assicurativi o di altra garanzia prestata sempre con lo stesso contratto. 17. SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE Corpi Veicoli Terrestri OTTO ALLARME Le coperture offerte riguardano: l assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio, per la regolamentazione delle suddetta copertura si rinvia alla garanzia V - Incendio delle Condizioni di Assicurazione; Pagina 9 di 16 OTTO Nota Informativa

12 l assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, per la regolamentazione delle suddetta copertura si rinvia alla garanzia VI Furto e Rapina ; le spese sostenute per ognuna delle ipotesi elencate, a seguito del verificarsi di sinistri Incendio o Furto, indennizzabili a termini di polizza: Incendio da eventi sociopolitici (condizione operante 7), Ricorso Terzi da incendio (condizione operante 8), Estensione garanzia alle apparecchiature audiofonovisive (condizione operante 10), Esclusione del degrado d uso (condizione operante 17), Integrative Furto e Rapina (pacchetto garanzie VII). Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO EMERGENZA Le coperture offerte riguardano: i servizi di assistenza stradale ai veicoli e alle persone previsti dal contratto; per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di assicurazione sezione OTTO EMERGENZA. Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO SPECIAL Le coperture offerte riguardano: l assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di Eventi sociopolitici, Atti Vandalici ed Eventi Naturali; per la regolamentazione di tali coperture si rinvia a Pacchetto Garanzie XV - Eventi speciali; le spese sostenute a seguito del verificarsi di sinistri Incendio o Furto o Danni accidentali per ognuna delle ipotesi elencate; Garanzia XII (Spese per Contrassegno, Tassa di Proprietà, Spese di immatricolazione); Garanzia X Mancato uso del veicolo. Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO COLLISIONE Le coperture offerte riguardano: l assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con veicoli identificati; per la regolamentazione di tali coperture si rinvia a Garanzia VIII - Danni Accidentali, Garanzia Otto Collisione Forma 1, Forma 2, Forma 3; l assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione anche con veicoli non identificati verificatisi durante la circolazione; per la regolamentazione di tali garanzie si rinvia a Garanzia Totale Condizione operante 15. Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO CRISTALLI Le coperture offerte riguardano: le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali, le Pagina 10 di 16 OTTO Nota Informativa

13 spese documentate e sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di incidenti stradali e non, l assicurazione per i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale: per la regolamentazione di tali garanzie si rinvia a Pacchetto Garanzie IX. Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO LEGALE Le coperture offerte riguardano: le spese legali e peritali occorrenti per la tutela dell Assicurato in conseguenza di un fatto involontario originato dalla circolazione del veicolo assicurato; per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione Sezione OTTO LEGALE. Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO AL VOLANTE AUTO Le coperture offerte riguardano: l assicurazione per gli infortuni che subisca il conducente e/o i trasportati dell autovettura indicata in polizza; per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione sezione OTTO AL VOLANTE AUTO. Avvertenze Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Corpi Veicoli Terrestri: art. 2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione, art. 2 - OTTO ALLARME: Esclusioni comuni per tutte le garanzie OTTO ALLARME, art. 2 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio, art.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto e Rapina; OTTO EMERGENZA: art.2 Esclusioni specifiche per la garanzie OTTO EMERGENZA; OTTO COLLISIONE: art. 3 Esclusioni specifiche per la garanzia OTTO COLLISIONE; OTTO LEGALE: art. 2 Esclusioni specifiche per la garanzia OTTO LEGALE; OTTO AL VOLANTE AUTO: art. 5 Rischi esclusi dall assicurazione specifici per la garanzia OTTO AL VOLANTE AUTO. In polizza sono previste eventuali franchigie, scoperti e massimali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione: Sezione Corpi Veicoli Terrestri: art. 4 Scoperto e Franchigia comuni a tutta la sezione, Condizioni aggiuntive OTTO COLLISIONE, art. 1 Oggetto dell assicurazione OTTO CRISTALLI, Condizioni OTTO SPECIAL, art. 1 Oggetto dell assicurazione OTTO LEGALE, art. 8 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente OTTO AL Volante Auto. Pagina 11 di 16 OTTO Nota Informativa

14 Per le garanzie OTTO COLLISIONE, OTTO CRISTALLI, OTTO ALLARME, OTTO SPECIAL l Impresa determina l ammontare del danno in base al valore commerciale dell autovettura al momento del sinistro con il limite dal valore assicurato indicato in polizza con deduzione della eventuale franchigia o scoperto. Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro; per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in polizza. ESEMPIO NUMERICO DI SCOPERTO: Valore commerciale del veicolo Ammontare del danno Scoperto 10% ( 5.000*10%= 500) con un minimo del 2% valore commerciale( *2%= 600) Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA: Massimale per sinistro Franchigia 250 Ammontare del danno 800 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza ESTENSIONI DELLA COPERTURA Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate si rinvia: Sezione Corpi Veicoli Terrestri: Condizioni aggiuntive. 18. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO Avvertenze: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di assicurazione Comuni, art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio aggravamento del rischio. 19. PREMI Il premio è annuo. Il pagamento del premio deve essere effettuato in contanti presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, salva la disponibilità da parte dell intermediario ad accettare ulteriori modalità di pagamento, nel rispetto delle disposizione legislative e regolamentari in vigore. Pagina 12 di 16 OTTO Nota Informativa

15 Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall Impresa all Intermediario. Il premio imponibile annuo può essere frazionato in più rate secondo le modalità e i sovra premi previsti dalla tariffa in vigore. 20. RECESSO Qualora il contratto preveda la clausola OTTO Fedeltà, nel caso in cui il premio proposto sia pari o inferiore a quello precedentemente applicato il contratto prevede l obbligo di comunicazione scritta della disdetta, da effettuare mediante raccomandata o telefax, almeno entro 15 giorni dalla scadenza del contratto all indirizzo dell Agenzia di competenza.. In mancanza di disdetta il contratto si rinnova tacitamente alla scadenza per una durata pari ad un anno e così successivamente. Diversamente, in caso di variazione del premio in aumento rispetto al premio precedentemente applicato (escluse le variazioni derivanti dall applicazione delle regole evolutive), non sono previsti a carico del contraente obblighi di comunicazione di disdetta ed il contratto cessa alla scadenza o, se non è stato stipulato altro contratto per lo stesso rischio, al 15 giorno successivo alla scadenza dello stesso. Qualora il contratto non preveda la clausola OTTO Fedeltà non sono previsti a carico del contraente obblighi di comunicazione di disdetta ed il contratto cessa alla scadenza o, se non è stato stipulato altro contratto per lo stesso rischio, al 15 giorno successivo alla scadenza dello stesso. 21. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. 22. REGIME FISCALE Il premio imponibile è soggetto all imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla Legge. Pagina 13 di 16 OTTO Nota Informativa

16 INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 23. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenza: i sinistri devono essere denunciati per iscritto all Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per la garanzia OTTO EMERGENZA, l Assicurato che abbia necessità di una delle prestazioni previste, dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa di EuropAssistance. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle modalità di denuncia del sinistro si rimanda all art. 3 della Sezione Corpi Veicoli Terrestri Condizioni generali di assicurazione Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda a quanto previsto all art. 6 della Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO ALLARME, all art. 7 della Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO COLLISIONE, all art. 9 Sezione Corpi Veicoli Terrestri OTTO LEGALE. 24. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: INA ASSITALIA SPA - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP Fax: Indirizzo di posta elettronica : reclami.assitalia@inaassitalia.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 14 di 16 OTTO Nota Informativa

17 GLOSSARIO Accessorio Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort. Apparecchiature audiofonovisive Accessorio installato sul veicolo successivamente alla data di acquisto, escluse le dotazioni di serie e gli optional. Assicurato Il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, nel cui interesse è stipulata la polizza. Attrezzatura ed apparecchiatura particolare Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo. Conducente Persona che si pone alla guida del mezzo. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. C.V.T. Corpi Veicoli Terrestri (ex garanzie Auto Rischi Diversi). Degrado Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo. Franchigia Importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Garanzia Singolo rischio coperto dall'assicurazione. Indennizzo o Indennità Somma che l'ina ASSITALIA eroga all'assicurato o al beneficiario in caso di sinistro. Pagina 15 di 16 OTTO Nota Informativa

18 Legge Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle assicurazioni private e successivi Regolamenti di attuazione. Mezzo Autovettura o autotassametro identificato in polizza. Optional Accessorio fornito dalla casa costruttrice all atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base. Polizza Documento che prova il contratto di assicurazione. Premio Somma dovuta dal Contraente all'ina ASSITALIA, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. Risarcimento Somma corrisposta dall'ina ASSITALIA al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio Probabilità che si verifichi l'evento dannoso. Scoperto Percentuale del danno indennizzabile che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. Sinistro Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Tariffa Insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio. * * * INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Pagina 16 di 16 OTTO Nota Informativa

19 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE OTTO INDICE DEFINIZIONI GENERALI... 4 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI... 7 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio... 8 Art. 2 - Estensione territoriale - Validità della garanzia all'estero... 8 Art. 3 - Pagamento del premio... 9 Art. 4 - Durata del contratto... 9 Art. 5 - Rinnovo del contratto... 9 Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo Art. 7 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato e cessazione della circolazione Art. 8 - Successione nel contratto Art. 9 - Sospensione in corso di contratto Art. 10-Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo Art. 11-Oneri fiscali Art. 12-Rinvio alle norme di legge RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI OTTO R.C.A CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione Art. 2 - Esclusioni e rivalsa Art. 3 - Attestazione dello stato del rischio Art. 4 - Modalità per la denuncia dei sinistri Art. 5 - Gestione delle vertenze CONDIZIONI AGGIUNTIVE CONDIZIONI SPECIALI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Garanzie integrative Responsabilità Civile Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme Pagina 1 di 126

20 - Rinuncia all azione di rivalsa per danni provocati da... conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. 34 CLAUSOLE TIPO GUIDA MENO MALUS INA ASSITALIA CORPI VEICOLI TERRESTRI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Garanzie prestate Art. 2 - Esclusioni Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri Art. 4 - Scoperto e franchigia Art. 5- Risoluzione del contratto OTTO ALLARME CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI INCENDIO FURTO E RAPINA CONDIZIONI AGGIUNTIVE INTEGRATIVE FURTO E RAPINA OTTO EMERGENZA DEFINIZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI OTTO EMERGENZA CLASSIC OTTO EMERGENZA TOP OTTO COLLISIONE DANNI ACCIDENTALI CONDIZIONI AGGIUNTIVE OTTO CRISTALLI OTTO CRISTALLI OTTO SPECIAL EVENTI SPECIALI: EVENTI SOCIO-POLITICI/ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI GARANZIA MANCATO USO DEL VEICOLO Pagina 2 di 126

21 GARANZIA SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ, SPESE DI IMMATRICOLAZIONE OTTO LEGALE GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI OTTO AL VOLANTE AUTO DEFINIZIONI PARTICOLARI GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI CONDIZIONI SPECIALI FAMILY POLIZZA "UNAFAMILY" COMPANY POLIZZA "AZIENDA ARTIGIANA" POLIZZA PICCOLA IMPRESA POLIZZA "AZIENDA COMMERCIALE" CLAUSOLE DI VINCOLO Pagina 3 di 126

22 DEFINIZIONI GENERALI Nel testo che segue si intendono per: Accessorio Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort. Apparecchiature audiofonovisive Accessorio installato sul veicolo successivamente alla data di acquisto, escluse le dotazioni di serie e gli optional. Assicurato Il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o, per le altre garanzie, nel cui interesse è stipulata la polizza. Attrezzatura ed apparecchiatura particolare Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo. Conducente Persona che si pone alla guida del mezzo. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. C.V.T. Corpi Veicoli Terrestri (ex garanzie Auto Rischi Diversi). Degrado Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo. Franchigia Importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. Garanzia Singolo rischio coperto dall'assicurazione. Pagina 4 di 126

23 Indennizzo o Indennità Somma che l'ina ASSITALIA eroga all'assicurato o al beneficiario in caso di sinistro. Legge Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle assicurazioni private e successivi Regolamenti di attuazione. Mezzo Autovettura o autotassametro identificato in polizza. Optional Accessorio fornito dalla casa costruttrice all atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base. Polizza Documento che prova il contratto di assicurazione. Premio Somma dovuta dal Contraente all'ina ASSITALIA, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte. Risarcimento Somma corrisposta dall'ina ASSITALIA al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio Probabilità che si verifichi l'evento dannoso. Scoperto Percentuale del danno indennizzabile che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. Sinistro Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Tariffa Insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio. Pagina 5 di 126

24 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Pagina 6 di 126

25 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE COMUNI Pagina 7 di 126

26 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e/o dall'assicurato, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'assicurato rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'ina ASSITALIA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 2 - Estensione territoriale - Validità della garanzia all'estero L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein. L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L INA ASSITALIA rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l'ina ASSITALIA risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a Pagina 8 di 126

27 farne immediata restituzione all'ina ASSITALIA: l'ina ASSITALIA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 1. Art. 3 - Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'ina ASSITALIA che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento può essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso una qualsiasi delle Agenzie Generali Ina Assitalia dislocate sul territorio italiano, le quali sono autorizzate a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Relativamente alle garanzie C.V.T., il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto. Art. 4 - Durata del contratto Il contratto, se di durata annua o superiore, cessa di avere ogni effetto alle ore 24 del 15 giorno successivo alla sua naturale scadenza, sempre che non sia stato nel frattempo stipulato un nuovo contratto con altra compagnia per il medesimo rischio - nel qual caso il contratto cesserà dalla data di effetto della nuova copertura - oppure il contratto stesso non sia stato rinnovato secondo le modalità previste dall art. 5 (Rinnovo del Contratto). Art. 5 Rinnovo del contratto Qualora l INA ASSITALIA proponga variazioni di natura esclusivamente economica, il contratto, se di durata annua o superiore, potrà essere rinnovato alle condizioni che l INA ASSITALIA, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza dello stesso, proporrà mediante esposizione, presso l Agenzia o il punto vendita ove il contratto è assegnato; le medesime si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto, attraverso il pagamento del nuovo premio. Pagina 9 di 126

28 Art. 6 - Trasferimento della proprietà del veicolo. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all INA ASSITALIA l eventuale trasferimento della proprietà del veicolo oggetto della copertura assicurativa fornendone idonea documentazione. In tale ipotesi si potrà scegliere tra una delle seguenti quattro possibili alternative: A) CESSIONE DEL CONTRATTO Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, l'ina ASSITALIA, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione rilasciando i nuovi documenti all'acquirente. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'INA ASSITALIA non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio al cessionario del contratto. Ferme restando le disposizioni del precedente comma, successivamente alla cessione del contratto sono ammesse sospensioni e variazioni di rischio secondo i termini di cui all art. 9 ed alla successiva lettera B) del presente articolo. B) TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO SU ALTRO VEICOLO DI PROPRIETÀ DELL ASSICURATO, DEL CONIUGE IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI O DEL COINTESTATARIO AL P.R.A. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, del coniuge in regime di comunione di beni o del cointestatario al P.R.A., l'ina ASSITALIA procede all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere avente scadenza annuale uguale a quella del contratto sostituito e con conguaglio del premio dell'annualità in corso: - sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto e con l'applicazione dei criteri di personalizzazione previsti se il veicolo sostituente rientra nello stesso raggruppamento tariffario del precedente: la sostituzione non interromperà il periodo di osservazione in corso; Pagina 10 di 126

29 - sulla base della tariffa in vigore al momento della variazione del contratto e con l'applicazione dei criteri di personalizzazione previsti se il veicolo sostituente non rientra nello stesso raggruppamento tariffario del precedente: la sostituzione interromperà il periodo di osservazione in corso. E consentito il recupero della classe INA ASSITALIA di bonus-malus maturata rientrante nello stesso gruppo tariffario. C) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, quando non si verifichino le ipotesi di cui ai precedenti punti A) e B), il contratto si risolve dal giorno della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. Relativamente alla garanzia R.C.A., l'ina ASSITALIA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio imponibile annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma e della documentazione attestante l avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo. Per quanto riguarda, invece, le garanzie C.V.T., poiché il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto, non si procederà al rimborso del premio versato e non goduto. Tuttavia, l INA ASSITALIA rinuncia ad esigere eventuali ulteriori rate di premio. A richiesta dell'assicurato è consentito il recupero della classe di merito INA ASSITALIA maturata mediante trasferimento del contratto in corso su altro veicolo (rientrante nello stesso raggruppamento tariffario di settore del precedente) di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli, convivente more uxorio) alle seguenti condizioni: - la scadenza annuale sarà quella del contratto precedente; - la tariffa applicata sarà quella in vigore al momento della variazione contrattuale; - la sostituzione darà luogo all interruzione del periodo di osservazione in corso sul precedente contratto; - l'attestazione dello stato del rischio riporterà la classe di conversione universale (CU) di ingresso ma beneficerà della classe di bonus/malus INA ASSITALIA maturata sul contratto precedente. È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 Sospensione in corso di contratto. Pagina 11 di 126

30 IN OGNI CASO: - qualora l'alienante non sia in grado di produrre idonea documentazione, farà fede una sua dichiarazione con la quale, agli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile, egli attesti sotto la propria responsabilità l'avvenuta vendita del veicolo assicurato, assumendo altresì l impegno a trasmettere la documentazione probatoria entro i tre mesi successivi; qualora il contraente non trasmetta detta documentazione entro i tre mesi previsti, il contratto sarà assegnato alle classi INA ASSITALIA previste dalla tariffa rispettivamente nel caso di veicolo immatricolato per la prima volta al P.R.A., nel caso di veicolo assicurato dopo voltura al P.R.A. e nel caso di veicolo di vecchia immatricolazione e privo di attestazione dello stato di rischio ; - per i contratti di durata inferiore all anno sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di variazioni di residenza del proprietario. D) CONSEGNA DEL VEICOLO IN CONTO VENDITA Nel caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di apposita dichiarazione rilasciata all Assicurato da un rivenditore professionale, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo con mantenimento della classe di merito maturata. Nel caso in cui l incarico in conto vendita non vada a buon fine e l Assicurato rientri in possesso del veicolo, tale veicolo potrà essere nuovamente assicurato mediante l emissione di un nuovo contratto assegnato: - alla classe di merito bonus/malus INA ASSITALIA I6. Nell ipotesi in cui alla consegna in conto vendita non segua l emissione di un nuovo contratto per un altro veicolo in sostituzione del precedente e si verifichi l effettiva vendita del veicolo, l INA ASSITALIA procederà al rimborso del premio secondo le modalità di cui alla precedente lettera C) con effetto dalla data di consegna del veicolo in conto vendita e della restituzione dei documenti assicurativi. Art. 7 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato e cessazione della circolazione Nel caso di cessazione di rischio a causa di DEMOLIZIONE DEL VEICOLO, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'ina ASSITALIA fornendo copia del certificato di cui all articolo 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Pagina 12 di 126

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