Le assicurazioni obbligatorie Parte II. Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo

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1 Le assicurazioni obbligatorie Parte II Coordinatore scientifico: Prof. Avv. Giuseppe Russo

2 L esercizio dell assicurazione 1/6 Il negozio assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti può essere stipulato con qualsiasi impresa autorizzata a svolgere la propria attività in questo settore, nell ambito del territorio italiano, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi. Le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica ovvero in uno Stato non facente parte dell Unione europea, devono provvedere alla designazione in ogni Paese membro dell Ue, di un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nelle ipotesi stabilite dal codice delle assicurazioni.

3 L esercizio dell assicurazione 2/6 Obblighi informativi degli operatori Nota informativa Ogni punto commerciale Condizioni di contratto Siti internet

4 L esercizio dell assicurazione 3/6 Le imprese sono obbligate ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che devono stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall attestato di rischio, nonché dell identità del contraente e dell intestatario del veicolo, ove questo sia una diversa persona.

5 L esercizio dell assicurazione 4/6 Art. 133 cod. ass. I contratti di assicurazione devono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. Bonus - Malus

6 L esercizio dell assicurazione 5/6 L impresa deve consegnare al contraente, ad ogni scadenza annuale dei contratti, l attestazione sullo stato del rischio che permette di conoscere la situazione del singolo assicurato in ordine all entità del rischio ed al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. Classe di merito Si riferisce al proprietario del veicolo e la sua validità non può essere inferiore ai dodici mesi.

7 L esercizio dell assicurazione 6/6 Le imprese hanno l obbligo di comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito in seguito ad un sinistro. Prima di applicare variazioni, le imprese devono accertare l effettiva responsabilità del contraente.

8 Risarcimento del danno: danno patrimoniale conseguente al pregiudizio alla persona 1/5 Lavoro dipendente Si assume il reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulti essere il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni. Lavoro autonomo Si assume il reddito netto che risulti il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero dall apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

9 Risarcimento del danno: danno patrimoniale conseguente al pregiudizio alla persona 2/5 Danno biologico Menomazione della integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale, ed estetica.

10 Risarcimento del danno: danno patrimoniale conseguente al pregiudizio alla persona 3/5 Art. 137 cod.ass. Risarcimento del danno patrimoniale provocato da un sinistro occorso nella circolazione stradale, che abbia arrecato un pregiudizio alla persona.

11 Risarcimento del danno: danno patrimoniale conseguente al pregiudizio alla persona 4/5 In caso di inabilità temporanea o permanente, il reddito da considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l ammontare annuo della pensione sociale. Ciò è riferito al caso in cui il danneggiato non è titolare di alcun reddito di lavoro, oppure è titolare di un reddito da lavoro negativo per particolari contingenze, ovvero, anche se positivo, con caratteristiche tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro.

12 Risarcimento del danno: danno patrimoniale conseguente al pregiudizio alla persona 5/5 Per la liquidazione del pregiudizio patrimoniale, bisogna distinguere se l incapacità a produrre reddito sia: completa o parziale; temporanea o permanente.

13 Risarcimento del danno: danno biologico per lesioni di non lieve entità 1/3 Art.138 cod.ass. Lesione temporanea o permanente all integrità psichica e fisica della persona umana, accertabile mediante consulenza medico-legale ed idonea ad esplicare un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sui profili dinamico relazionali della vita del danneggiato.

14 Risarcimento del danno: danno biologico per lesioni di non lieve entità 2/3 Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica Ha validità sull intero territorio nazionale e le menomazioni sono comprese tra dieci e cento punti percentuali. Un valore pecuniario è attribuito ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all età del soggetto leso.

15 Risarcimento del danno: danno biologico per lesioni di non lieve entità 3/3 Il giudice può aumentare l ammontare del danno, determinato ai sensi della tabella unica nazionale, sino al trenta per cento, ove la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.

16 Risarcimento del danno: danno biologico per lesioni di lieve entità 1/2 Tabella unica delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti percentuali di invalidità. In base all applicazione, a ciascun punto percentuale di invalidità, del relativo coefficiente matematico predisposto dalla legge, si calcola l importo per la liquidazione del danno biologico permanente. Tale importo dovrà essere ridotto dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall undicesimo anno di vita, mentre il valore monetario del primo punto è positivamente individuato in euro 674,78.

17 Risarcimento del danno: danno biologico per lesioni di lieve entità 2/2 Danno biologico temporaneo È liquidata una somma pari ad euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta, mentre in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

18 Concorso di più danneggiati nel sinistro e superamento dei limiti massimali di copertura 1/2 I diritti delle persone danneggiate nei confronti dell impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate, mediante il ricorso ad una articolata procedura aritmetica. L assicuratore, decorsi 30 giorni dal sinistro ove ignori che vi siano anche altre persone danneggiate, qualora abbia pagato ad uno dei danneggiati una somma superiore alla quota spettante, risponde nei confronti delle altre persone danneggiate, nei limiti dell eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

19 Concorso di più danneggiati nel sinistro e superamento dei limiti massimali di copertura 2/2 I soggetti danneggiati, rimasti insoddisfatti nelle proprie ragioni creditorie, hanno il diritto di agire nei confronti dei danneggiati che abbiano riscosso il risarcimento dall assicuratore, per ottenere le somme loro spettanti proporzionalmente ridotte in ragione dell entità del massimale.

20 Il risarcimento del terzo trasportato 1/2 Art.141 cod.ass. Il passeggero di un veicolo a motore o natante, ha il diritto ad essere risarcito dei pregiudizi subiti a seguito di un sinistro occorso durante la circolazione.

21 Il risarcimento del terzo trasportato 2/2 Il danno patito dal terzo trasportato deve essere risarcito dall impresa di assicurazione del veicolo sul quale costui era a bordo al momento dell incidente, entro i limiti massimali minimi di legge. La compagnia di assicurazioni del responsabile civile può estromettere l assicuratore del veicolo sul quale il terzo si trovava al momento del sinistro, mediante il riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato.

22 Il diritto di surroga dell assicuratore sociale L impresa di assicurazione, prima di provvedere alla liquidazione del danno è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione che attesti che lo stesso non abbia diritto ad alcuna prestazione da parte di enti o istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Decorsi 45 gg. dalla comunicazione, senza che l ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l assicuratore può procedere alla liquidazione.

23 FINE Grazie per averci seguito Per problemi o chiarimenti ci contatti: info@formazioneintermediari.com supporto@formazioneintermediari.com

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