1. Alcune novità della Legge di Stabilità 2016

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1 N. 1 Gennaio 2016 In questo numero: 1. Alcune novità della Legge di Stabilità SCIA da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche per la cessione di materiale sportivo 3. Iscrizione Camera di Commercio (REA) 4. Adempimenti mese di Gennaio 1. Alcune novità della Legge di Stabilità 2016 Con il disegno di legge di Stabilità 2016 si iniziano a delineare le tematiche principali che verosimilmente saranno mantenute nella formulazione definitiva. Vediamo di seguito le novità più importanti che riguarderanno anche gli enti non commerciali. Anche gli enti non commerciali sono destinatari di novità quale la riduzione dell aliquota IRES (prevista dall attuale articolo 5), che dovrebbe passare al 24,5% a decorrere dal 1 gennaio 2016 (con effetto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) e al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2017 (con effetto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016). Risultano quindi avvantaggiati dalla riduzione tutti gli enti non commerciali che applicano la riduzione dell aliquota IRES al 50% e i soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie (compresi gli enti associativi che applicano la Legge n. 398/1991). Sempre in tema di disposizioni è necessario segnalare che, tramite disegno di legge di Stabilità 2016 viene nuovamente riaperto al 30 giugno 2016 il termine per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Anche gli enti non commerciali, per quanto riguarda il reddito d'impresa, sono poi interessati alla disposizione indicata nell art. 7, che prevede l'incremento al 140% delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

2 Di estremo interesse è poi l anticipo al 1 gennaio 2016 della decorrenza della riforma del sistema sanzionatorio disposta dal D.Lgs. n. 158/2015. La modifica riguarda, nello specifico, le associazioni sportive dilettantistiche per le quali il D.Lgs. n. 158/2015 ha cancellato la decadenza dalle disposizioni della L. n. 398/1991 dalle sanzioni applicabili in caso di superamento del limite previsto per la tracciabilità delle operazioni finanziarie. Novità riguardano anche il meccanismo di finanziamento alla cultura denominato art bonus che, secondo quanto si evince, è in grado di consentire un credito di imposta pari al 65% per le erogazioni liberali. Sempre in tema di erogazioni si segnala che con l art. 24 si cerca di favorire le cessioni gratuite di prodotti freschi e facilmente deperibili alle Onlus semplificando di molto le procedure. Procedura attuale per le cessioni gratuite di beni fatte alle Onlus: 1. comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire agli uffici almeno 5 giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 5.164,57 euro; 2. il cedente deve emettere il documento di trasporto; 3. l ente ricevente deve predisporre un autocertificazione per attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti. Con la legge di stabilità è previsto anche l innalzamento a ,00 euro del limite di costo dei beni oltre il quale inviare la comunicazione. Tale comunicazione diventerà facoltativa per beni qualificati come facilmente deperibili. 2. SCIA da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche per la cessione di materiale sportivo Molte associazioni e società sportive dilettantistiche oltre all ordinario esercizio di promozione e organizzazione di attività a carattere sportivo, intraprendono all interno della sede sociale delle attività a carattere tipicamente commerciale e da assoggettare a tassazione, al fine di incrementare i proventi conseguiti e poter così contare su maggiori disponibilità per il perseguimento delle proprie finalità sociali. Tra le attività commerciali più frequentemente poste in essere, unitamente a quelle di carattere promo pubblicitario, vi è la cessione in favore solo dei propri associati di materiale sportivo di vario genere. L associazione sportiva dilettantistica che intende svolgere stabilmente attività di cessione di materiale sportivo in favore dei propri associati non dovrà richiedere particolari autorizzazioni amministrative ma è tenuta alla presentazione della SCIA Segnalazione Certificata di inizio attività di cui all art. 16 D.Lgs. n. 114 del 1998 così come modificato nel 2010.

3 L associazione, esercitando un attività economica accessoria e sussidiaria rispetto a quella istituzionale, deve comunque iscriversi al REA nell ambito della provincia nella quale esercita l attività. In merito al necessario rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo di cui sopra si è anche espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con una interessante recente risoluzione, la n del 18 febbraio 2015 attraverso cui, rispondendo a un preciso quesito posto in proposito da un Comune, conferma la doverosità delle segnalazioni indicate. 3. Iscrizione Camera di Commercio (REA) Il REA (Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative) è un repertorio/elenco tenuto dalle Camere di Commercio. Il REA raccoglie notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative a soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese (es. associazioni, fondazioni, comitati, enti non societari e unità locali di imprese estere), ma anche relative a soggetti iscritti nel Registro Imprese (denuncia di inizio, modifica e cessazione dell attività e l apertura, modifica e cessazione di unità locali). Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che...ove non ricorrano i presupposti che determinano l obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative. A) Se un'associazione (es. sportiva, parrocchiale, culturale, di promozione sociale...) svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale verso terzi (es. gestione di un punto di ristoro, stand a fiere o altre manifestazioni...) e quindi possiede un numero di partita IVA, allora deve iscriversi al REA. A volte può essere di interesse dell'associazione iscriversi al REA, al fine di poter stipulare una convenzione o altra forma di accordo/intesa con amministrazioni pubbliche. Queste, infatti, possono richiedere come requisito indispensabile per l avvio delle convenzioni l iscrizione al REA. B) Se, invece, l associazione svolge esclusivamente l attività istituzionale verso i soci (ad esempio si limita a riunioni e incontri culturali), l'obbligo dell'iscrizione al REA non sussiste. Più in generale, per iscrivere al REA un'associazione che svolge delle attività economiche è necessario che tali attività economiche siano rivolte all'esterno (che non siano iniziative solo per gli associati). L'iscrizione al REA va effettuata da un amministratore, da un PROCURATORE o da un legale rappresentante dell'associazione stessa mediante la compilazione, in ogni sua parte, del Modello R che va inviato in modalità telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio. ATTENZIONE! Le denunce da effettuare al REA devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato (valgono le stesse modalità previste per

4 le denunce al Registro Imprese). La mancata o ritardata iscrizione al REA è sanzionabile da parte del Registro Imprese 4. Adempimenti mese di Gennaio 15 Gennaio annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente. 16 Gennaio versamento ritenute d acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti 7500; versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti (co.co.pro.) ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di di reddito netto (6.250 il lordo) nel corso di un anno solare. Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero Via Montecatini, Roma tel fax Copyright All rights reserved. Facebook ACSI

5 N. 2 Febbraio 2016 In questo numero: 1. Certificazione Unica Associazione Riconosciuta e Non Riconosciuta 3. Compensi erogati dagli Enti sportivi Dilettantistici 4. Adempimenti mese di Febbraio 1. Certificazione Unica 2016 I sostituti d imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell anno 2015 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU). Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio (proroga 29 Febbraio). Il modello va poi trasmesso all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) ( La CU 2016 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel). Non è pertanto possibile la presentazione della in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari. Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell esercizio diretto dell attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di 7.500,00 come tali non assoggettate a ritenuta. A differenza di quanto previsto in passato, l associazione dovrà quindi: 1. consegnare al collaboratore la certificazione utilizzando il nuovo Modello di

6 Certificazione Unica 2016 (redditi erogati dal 01/01/2015 al 31/12/2015) ; 2. consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 29 febbraio. 3. inviare la comunicazione entro e non oltre il 7 marzo all Agenzia delle Entrate in via telematica. Sanzioni: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100,00. Novità sulla Certificazione unica 2016: L Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i modelli definitivi della certificazione unica 2016 (ordinaria e sintetica) e del modello 770/2016. Ecco le 5 novità della certificazione unica 2016 rispetto a quella di quest anno: 1. nella certificazione unica 2016 è prevista l indicazione dei codici fiscali dei coniugi dei dipendenti (ancorché non a carico). Lo scopo è quello di consentire all Agenzia delle Entrate di predisporre un modello 730/2016 precompilato più veritiero; 2. nella certificazione unica 2016 viene introdotta la facoltà per il sostituto d imposta di inserire i dati previdenziali e fiscali INPS, ancorché provenienti da diverse contribuzioni. In sostanza, il sostituto d imposta potrà conguagliare nell ultima certificazione unica tutti i redditi 2015 riferiti ai precedenti rapporti lavorativi; 3. nella certificazione unica 2016 viene introdotta una sezione specifica per l indicazione del TFR mensile come parte integrante della retribuzione del dipendente del settore privato con rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi; 4. nella certificazione unica 2016 vengono introdotti dei campi specifici per la gestione di eventuali importi da restituire al datore di lavoro, relative a dichiarazioni fiscali degli anni precedenti; 5. nella certificazione unica 2016 viene introdotta, infine, un apposita sezione per i dati relativi a somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. 2. Associazione Riconosciuta e Non Riconosciuta Capita spesso di fare confusione tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta, e tra la disciplina e le conseguenze giuridiche che distinguono i due casi. Un'associazione riconosciuta è un'associazione che ha piena capacità giuridica. È quindi un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli associati e ha anche piena autonomia patrimoniale. Questo vuol dire che creditori dell'associazione possono rivalere solo sul patrimonio dell ente, senza intaccare il patrimonio del presidente o dei membri del consiglio direttivo. Il procedimento di riconoscimento è però complesso, lungo e oneroso. Di estrema importanza è la stesura degli atti, vale a dire l'atto costitutivo e lo statuto, che dovranno essere redatti sotto forma di atto pubblico, e quindi con l'intervento di un notaio. Successivamente, sarà necessario avviare il procedimento di riconoscimento presso la prefettura competente. Per essere riconosciuta, l'associazione deve avere un patrimonio minino che funge da

7 garanzia per i creditori dell ente, che va dai ai Ottenuto il riconoscimento verrà utilizzato per qualsiasi esigenza il patrimonio dell ente. La maggior parte delle associazioni italiane, sono invece non riconosciute. Queste infatti si costituiscono registrando l'atto costitutivo e lo statuto presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia dell'entrate tramite apposita scrittura privata. Registrati gli atti all Agenzia delle Entrate l'associazione risulta regolarmente costituita e può comunque beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali o i finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a favore degli enti no profit. Per eventuali debiti dell'associazione non riconosciuta, risponde prima di tutto il patrimonio dell'associazione e, solo se questo non è sufficiente, rispondono il presidente e i membri del Consiglio Direttivo con il loro patrimonio. Naturalmente questi rispondono solo degli atti a loro riferibili. 3. Compensi erogati dagli Enti Sportivi Dilettantistici Le Associazioni Sportive Dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori, ecc ) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità. Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei redditi diversi. Per poter considerare redditi diversi queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo). LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all importo di euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell Irpef di chi li percepisce. Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all Irpef. Tale ritenuta si effettua: a titolo d imposta, se la somma corrisposta è compresa tra e ,28 euro; a titolo d acconto, se superiore a ,28. Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono redditi diversi. Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata

8 tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto. Nel secondo caso, invece, ha l obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l importo ricevuto e la ritenuta subita. Gli sportivi che in un periodo d imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef. Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all interno dell associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile. Sono escluse dall imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza. LA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI Fino a 7.500,00 euro (Nessuna Ritenuta). Da a ,28 euro (Ritenuta a titolo d imposta del 23% + addizionale regionale + addizionale comunale). Oltre ,28 euro (Ritenuta a titolo d acconto del 23% + addizionale regionale + addizionale comunale). 4. Adempimenti mese di Febbraio 15 Febbraio 16 Febbraio annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente; versamento ritenute d acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti 7500; versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di di reddito nel corso di un anno solare; versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente; versamento IVA mensile Mese di Gennaio per chi ha optato per la Legge 398/91; 29 Febbraio consegna dichiarazione dei compensi totali elargiti l anno precedente agli sportivi dilettanti tramite Certificazione Unica 2016; pagamento SIAE abbonamenti per diritti uso musica.

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10 N. 3 Marzo 2016 In questo numero: 1. Esenzione imposta di bollo 2. L iscrizione al registro C.O.N.I. 3. Obblighi statutari S.S.D. ARL 4. Adempimenti mese di Marzo 1. Esenzione imposta di bollo L'articolo 27-bis della Tabella inerente al Dpr 642/1972, esenta dal bollo gli atti e i documenti «posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni». Con ulteriore norma "art. 90 L. 289/2002, comma 6" è disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportive riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni. Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma. 2. L iscrizione al registro C.O.N.I. Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l iscrizione nell apposito Registro nazionale tenuto dal CONI. Il CONI rappresenta l organismo cui sono state affidate l organizzazione e il potenziamento

11 dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. Il Registro è suddiviso in tre sezioni: associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative. Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte. 3. Obblighi statutari S.S.D. ARL Le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata, che perseguono finalità non lucrative, costituite in forma di società di capitali o di società cooperative, godono, ai sensi dell art.90 della Legge 289/2002, delle agevolazioni fiscali previste per le A.S.D. L acquisizione delle sopra citate agevolazioni non modifica la qualificazione tributaria delle SSD, che mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura di enti commerciali. Una società per costituirsi come SSD, deve obbligatoriamente versare il capitale minimo, indicato nell art e art comma 4 del Codice Civile, redigere tramite atto pubblico l Atto costitutivo e lo Statuto, seguendo le norme previste dall art. 90 L. 289/2002 e della Delibera del Consiglio nazionale CONI n.1273/2004. Nello l atto pubblico devono essere presenti i seguenti requisiti: Denominazione ( la denominazione deve essere comprensiva della finalità sportiva e della ragione dilettantistica della società). Conformità delle normative (obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate o dell Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intenderà affiliarsi). Sede legale (indicazione della sede legale). Oggetto sociale (con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica). Rappresentanza Legale (attribuzione della rappresentanza legale della società). Assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, dei proventi derivanti dalle attività. Rendicontazione (obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, secondo i criteri civilistici, con le relative modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari. Scioglimento ( obbligo di indicare le modalità di scioglimento della società). Devoluzione patrimonio (obbligo di indicare le modalità di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società). Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Obbligo di osservare le disposizioni del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

12 4. Adempimenti mese di Marzo 16 Marzo 31 Marzo versamento ritenute d acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti 7500; versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di di reddito nel corso di un anno solare; versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente; versamento IVA mensile Mese di Febbraio e versamento IVA trimestrale per chi ha optato per la Legge 398/91; presentazione modello EAS in caso di variazione dei dati indicati e già trasmessi nel precedente invio telematico; pagamento della Tassa AAMS per la detenzione di apparecchi con vincita in denaro. Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero Via Montecatini, Roma tel fax Copyright All rights reserved. Facebook ACSI

13 N. 4 Aprile 2016 In questo numero: 1. 5 per Mille 2. Lo Spesometro Esenzione pagamento tasse di concessione governativa 4. Adempimenti mese di Aprile 1. 5 per Mille L articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l esercizio finanziario Per l anno finanziario 2016, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità: 1. sostegno degli enti del volontariato: organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991; Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997); cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991; organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014); enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997; associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e

14 provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000); le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997; 2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell università 3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria 4. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente 5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con il Dpcm 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. Attenzione Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 31 marzo Lo Spesometro 2016 Lo Spesometro è uno strumento di lotta all evasione fiscale e di controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria, introdotto dal Governo al fine di vigilare e prevenire tutte le azioni fraudolente nell ambito delle operazioni IVA, come le false fatturazioni a tutte quelle operazioni di vendita tra più soggetti che simulano cessioni di beni e servizi comprese le esportazioni intracomunitarie, il tutto finalizzato all elusione del pagamento dell Iva in modo che tali operazioni non vadano a comparire e "pesare" sul reddito dell impresa o dei soggetti coinvolti. Lo Spesomentro, introdotto con l articolo 21 del dl 78/2010 e modificato con dall art. 2, comma 6, del dl 2 marzo 2012, n. 16 e pubblicato nella G.U. 52, prevede l obbligo di comunicazione, all Agenzia delle Entrate, di tutte le operazioni rilevanti ai fini d Iva effettuate nel 2015 devono essere comunicate entro l'11 aprile o 20 aprile, a seconda che si tratti o meno di contribuenti con liquidazione Iva mensile o trimestrale, mentre al 2 maggio per gli operatori finanziari che devono comunicare operazioni pagate con strumenti elettronici sopra i I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tutti i Fornitori e Clienti che hanno compiuto nel corso del 2015 operazioni ai fini dell Iva pari a o superiori a euro in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano. Soggetti obbligati alla comunicazione: Società di persone. Società di fatto che esercitano attività commerciale. Società di capitali. Società consortili. Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali. Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata. Imprese familiari ed aziende coniugali. Imprese agricole di cui all art del C.c. Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale. Società estere rappresentate in Italia. Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

15 Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA. Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti. Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive. Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa circolare n. 24/E del Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi. Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l obbligo si ritiene assolto con l invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali. Qualora per l associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l attività istituzionale, è possibile comunicare l intero importo della fattura. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione. A partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l anno. Enti Sportivi Dilettantistici: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali. Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall'agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all attività commerciale eventualmente svolta. Soggetti esclusi: Contribuenti Regime dei Minimi e nel regime Forfettario; I non residenti con stabile organizzazione in Italia; Pubblica Amministrazione: esonerata dall'obbligo per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA anno 2012, 2013 e Si attende di sapere il Scadenza Spesometro 2016 : Scadenza 11 aprile 2016 per i contribuenti che liquidano l IVA mensilmente, il termine sarebbe il 10 ma cadendo di domenica, la scadenza slitta all'11. Scadenza 20 aprile 2016 per chi liquida trimestralmente l'iva; Scadenza 2 maggio 2016 per gli operatori finanziari che devono comunicare gli acquisti superiori a euro pagati con bancomat o carte di credito Sanzioni per ritardo o omessa comunicazione Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi, di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso Spesometro che prevede la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32,25 euro); in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata. Il versamento della sanzione ridotta, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911.

16 3. Esenzione pagamento tasse di concessione governativa Gli enti a cui spetta l esenzione al pagamento delle Tasse di concessione governativa sono i seguenti: ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (artt. 10 e 11 del dlgs n. 460/1997, iscritte nell'anagrafe delle Onlus, presso il Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate); Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali, iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione; Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; Società e associazioni sportive dilettantistiche ( necessitano della certificazione di iscrizione al registro CONI). 4. Adempimenti mese di Marzo 11 Aprile : Spesometro: Scadenza per i contribuenti che liquidano l IVA mensilmente 15 Aprile : Annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente 16 Aprile : Versamento ritenute d acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti 7500 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di di reddito nel corso di un anno solare Versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente Versamento IVA mensile Mese di Marzo 20 Aprile : Spesometro: Scadenza per i contribuenti che liquidano l IVA trimestralmente

17 29 Aprile : Ultimo giorno approvazione rendiconto anno precedente (per chi adotta come anno fiscale l anno solare). Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero Via Montecatini, Roma tel fax Copyright All rights reserved. Facebook ACSI

18 N. 5 Maggio 2016 In questo numero: 1. Iscrizione al registro CONI 2. L associazionismo sportivo 3. Contratto di locazione per immobili utilizzati da enti non commerciali 4. Adempimenti mese di Maggio 1. Iscrizione al registro CONI Per ottenere il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l iscrizione nell apposito Registro nazionale tenuto dal CONI. Il CONI rappresenta l organismo cui sono state affidate l organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Il Registro è suddiviso in tre sezioni: associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative. Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte.

19 2. L associazionismo sportivo L attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di società sportiva dilettantistica. Quest ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell atto costitutivo e dello statuto. Riguardo alla forma, la costituzione dell associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l obbligo dell atto pubblico. Nell atto costitutivo sono indicati, tra l altro: la denominazione sociale; la sede legale; i dati dei soci fondatori. Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni in materia civilistica e fiscale, le clausole che devono essere presenti nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti: la denominazione (è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica); l oggetto sociale con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica; l attribuzione della rappresentanza legale; l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; l obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio; modalità di scioglimento dell associazione o della società; l obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Per le società sportive di capitali è previsto altresì: il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; l obbligo di osservare le disposizioni del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi.

20 3. Contratto di locazione per immobili utilizzati da enti non commerciali Per gli immobili dati in locazione ad associazioni, circoli ricreativi, ONLUS o associazioni sportive dilettantistiche, non si applica il contratto di locazione abitativa, ma quello di locazione commerciale. Il contratto di locazione commerciale è un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo e versando un determinato corrispettivo. La locazione commerciale è disciplinata dalla legge 392\1978. Al contratto di locazione commerciale andrà applicata la disciplina generale prevista dal codice civile, ove non derogata. Secondo tale disciplina generale, le principali obbligazioni del locatore sono: consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; mantenere la cosa locata in stato da servire l'uso convenuto; garantire il pacifico godimento della cosa locata durante la locazione. Invece, le principali obbligazioni del conduttore sono: prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto; dare il corrispettivo della locazione nei termini pattuiti. Il contratto di locazione commerciale andrà sempre redatto per iscritto e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate applicando le varie marche da bollo richieste, per tutelare al meglio i diritti delle parti del contratto. La novità del contratto di locazione è quella riguardante il pagamento dell imposta di registro che dal 2015 sarà possibile effettuare tramite un nuovo modello F24 denominato ELIDE. 4. Adempimenti mese di Maggio 15 Maggio : Annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente. 16 Maggio : versamento ritenute d acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti 7500; versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi

21 corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di di reddito nel corso di un anno solare; versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente; versamento IVA mensile Mese di Aprile ; versamento IVA 1 trimestre per chi ha optato per la Legge 398/91; scadenza invio autocertificazione per esenzione canone Rai. Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero Via Montecatini, Roma tel fax Copyright All rights reserved. Facebook ACSI

22 N. 6 Giugno 2016 In questo numero: 1. I libri sociali nelle associazioni 2. Doveri del Legale Rappresentante 3. Responsabilità civile, extracontrattuale e contrattuale nelle associazioni riconosciute e non riconosciute 4. Adempimenti mese di GIUGNO 1. I libri sociali nelle associazioni Le Associazioni possono adottare la tenuta dei seguenti libri sociali: LIBRO SOCI LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO LIBRO VERBALI ASSEMBLEE LIBRO VERBALI ALTRO ORGANO SOCIALE LIBRO VOLONTARI LIBRO SOCI: il Libro Soci deve riportare i dati anagrafici in termini cronologici degli associati. In questo libro bisogna annotare la decadenza del socio e l iscrizione dei nuovi. LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO: il Libro Verbali del Consiglio Direttivo deve riportare le verbalizzazioni degli incontri dello stesso, in merito alle discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi ordini del giorno firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta, opportunamente approvate dallo stesso Organo sociale. LIBRO VERBALI ASSEMBLEE: il Libro Verbali delle Assemblee deve riportare le verbalizzazioni degli incontri delle stesse in merito alle discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi ordini del giorno firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta, opportunamente approvate dallo stesso Organo sociale. LIBRO VERBALI ALTRO ORGANO SOCIALE: il libro verbale di ogni altro organo sociale

23 definito a livello statutario deve riportare le verbalizzazioni degli incontri in merito alle discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi ordini del giorno. Tali libri non sono soggetti ad obbligo di vidimazione che fanno riferimento agli artt. da 14 a 36 del C.C.. Naturalmente la tenuta di questi libri sociali ha una duplice funzione: La prima funzione è quella di trasparenza nei confronti dei soci in termini di partecipazione e di condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione. La seconda è quella di documentazione verso terzi soprattutto per le organizzazioni senza personalità giuridica in termini di garanzia e di responsabilità degli atti decisionali assunti dalla stessa. LIBRO VOLONTARI: il Libro dei Volontari deve riportare i dati anagrafici dei volontari dell associazione che prestano attività e azioni di volontariato per conto dell associazione con le stesse modalità di tenuta del libro soci. Tali libri sociali, come le scritture contabili, possono essere vidimati soltanto da un notaio nel caso si scelga tale opzione. 2. Doveri del Legale Rappresentante Al Legale Rappresentante di un associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei Soci. Allo stesso spetta la rappresentanza legale dell associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, ciò vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome e per conto dell'associazione e che in caso di controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso delle cause civili o penali. Il Presidente può conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione. Il Legale Rappresentante vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell Assemblea dei Soci e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Di solito la durata del suo incarico coincide con la stessa durata del Consiglio Direttivo. E' molto importante sottolineare e affermare che il Presidente, assieme a componenti del Consiglio Direttivo, è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione o di chi ha rappresentato l'associazione per quel determinato compito. Insieme al presidente sarà responsabile anche l'intero Consiglio Direttivo, che ha approvato l'atto o deliberato l'impegno. Nel caso in cui il presidente deleghi un altro socio per il compimento di determinate operazioni, è sempre consigliabile preparare una delega scritta che rimarrà agli atti dell associazione. 3. Responsabilità civile, extracontrattuale e

24 contrattuale nelle associazioni riconosciute e non riconosciute Dati i molteplici contatti che si possono instaurare nelle associazioni riconosciute e non riconosciute, è necessario definire i principali elementi della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che è in capo agli enti stessi ma soprattutto ai relativi amministratori. Nell esercizio delle varie attività di un associazione è possibile l insorgere di responsabilità civile sia nei confronti dell associazione che dei suoi rappresentati legali. L analisi della responsabilità civile presuppone la trattazione tra : Responsabilità extracontrattuale ( relativa a fatti illeciti) Responsabilità contrattuale (relativa ad inadempimenti contrattuali) RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE La responsabilità extracontrattuale è la responsabilità che deriva o può derivare da un fatto illecito ( art Codice Civile). Suddetta disposizione fissa il principio secondo il quale qualunque fatto, sia esso doloso o colposo, che causa ad altri soggetti un danno ingiusto obbliga l autore del fatto stesso a risarcire il danno. Tale responsabilità può essere imputata all associazione in via: a. Diretta (quando sono direttamente responsabili del fatto illecito i propri organi rappresentativi; b. Indiretta ( quando a compiere il fatto illecito non sono gli organi dell associazione ma persone incaricate dall ente stesso a svolgere per suo conto determinati compiti. RESPONSABILITA CONTRATTUALE La responsabilità contrattuale è quella che deriva dall inadempimento di un contratto. L inadempimento contrattuale determina come conseguenza principale il risarcimento dei danni diretti e immediati. 4. Adempimenti mese di Giugno 15 Giugno annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente (anche nel registro 11/2/97) 16 Giugno : versamento ritenute d acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti 7500; versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di di reddito nel corso di un anno solare; versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere

25 di continuità nel mese precedente; versamento IVA mensile Mese di Maggio; versamento prima rata IMU (Salvo proroga); versamento prima rata TASI ( Salvo proroga); versamento imposte a saldo e 1 acconto risultanti dal modello UNICO con periodo d imposta anno solare ( Salvo ufficialità della proroga al 6 Luglio per chi è soggetto allo studio di settore, regime minimi e nuovo regime forfettario); versamento diritto camerale ( 30 all anno) per le associazioni con periodo d imposta anno solare iscritte al REA (Segue la proroga del Modello Unico una volta deliberata). Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero Via Montecatini, Roma tel fax Copyright All rights reserved. Facebook ACSI

26 N. 7 Luglio 2016 In questo numero: 1. Modello Modello Unico ENC 3. IRAP 4. Adempimenti mese di LUGLIO 1. Modello 770 Il modello 770 è un documento dichiarativo che riguarda i sostituti d imposta e cioè quelle entità che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, per quanto riguarda le parti relative alle ritenute dei compensi, salari, pensioni. Questo modello va compilato e inviato all'autorità competente in fase dichiarazione dei redditi. Esistono due tipologie di modello 770. La prima è il modello 770 semplificato, la seconda è il modello 770 ordinario. Il modello 770 semplificato è utilizzato dai sostituti di imposta, compresa anche le amministrazioni dello Stato, per comunicare on-line i dati fiscali dei contribuenti riguardanti le ritenute operate nell anno solare/sportivo precedente. Questo modello contiene i dati di tutte le certificazioni che sono state rilasciate ai soggetti che in quell anno hanno percepito vari redditi. Il modello 770 ordinario è utilizzato non solo dai sostituti di imposta ma, anche dagli intermediari e dagli altri soggetti che agiscono in manovre fiscalmente rilevanti. Questi soggetti sono tenuti a comunicare i dati relativi alle varie ritenute operate sui dividendi, i vari redditi erogati nell anno solare/sportivo precedente, operazioni di natura finanziaria effettuate nell anno solare/sportivo precedente e dai proventi da partecipazione. Per legge la presentazione di questo modello avviene esclusivamente tramite internet e direttamente all Agenzia delle Entrate avvalendosi dei servizi messi a disposizione dalla stessa. Su FISCONLINE se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore ai 20, mentre su ENTRATEL se riguarda un numero di soggetti superiore ai 20. L obbligo di presentare il modello 770 scatta nel caso in cui l associazione abbia

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