IL MINISTRO DELLA SANITA'
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- Agostina Rossa
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1 DECRETO 28 aprile Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di fissare i criteri tecnici per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d'armi; Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosita'; Considerato che a seguito dell'emanazione di tale decreto si sono manifestate alcune difficolta' interpretative, vertenti particolarmente sulle disposizioni concernenti l'accertamento dei requisiti visivi; Ritenuta la necessita' di apportare al testo opportune modifiche, sia sotto il profilo tecnicoscientifico che medicolegale e tecnico -procedurale; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell'11 dicembre 1997; Decreta: Art. 1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti: 1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate. 2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in db HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di
2 distanza complessivamente. Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneita' e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento. 3) Adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. 5) Assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi' causa di non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci. Art. 2. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n. 773, sono i seguenti: 1) Requisiti visivi: a) soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus corretto: 10/10 complessivi. E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto. b) soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10. E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare; c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate. 2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in db HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve
3 essere inferiore a 50 db. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. 3) Adeguata capacita' degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali. 5) Assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi' causa di non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci. Art. 3. L'accertamento dei requisiti psicofisici e' effettuato dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unita' sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescrivera' tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterra' necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato. Il giudizio di non idoneita' deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorita' di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato. Art. 4. Avverso il giudizio negativo l'interessato puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l'u.s.l. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza. Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.
4 Art. 5. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 28 aprile 1998 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1998 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 389 Allegato 1 CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER IL SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO O AL PORTO D'ARMI PER USO DIFESA PERSONALE (da redigere da parte del medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n Istituzione del Servizio sanitario nazionale). Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a: Cognome... Unita' sanitaria locale n... Nome... Regione... Data e luogo di nascita... Numero tesserino assistito... Professione... A) Malattie del sistema nervoso: (1) No Pregressa In atto Centrale... Periferico... Postumi invalidanti... Epilessia (2)... Altre... B) Turbe psichiche: (1) No Pregressa In atto Da malattie... Da traumatismi... Postoperatorie... Da ritardo mentale grave... Da psicosi... Dalla personalita'... C) Sostanze psicoattive: (1) No Pregressa In atto Abuso di alcool... Uso di stupefacenti (3)... Uso di sostenze psicotrope (3)... Dipendenza da alcool... Dipendenza da stupefacenti... Dipendenza da sostanze psicotrope (3)... Il sottoscritto afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra, conscio delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione. (Luogo e data del rilascio)...
5 In fede, il dichiarante... In fede, il medico... Note per la corretta compilazione del certificato anamnestico: (1) Barrare con una X le caselle interessate. (2) Indicare la data dell'ultima crisi avuta da soggetti epilettici. (3) Specificare le modalita' d'uso. N.B. - Il presente certificato anamnestico e' valido unicamente ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed esercizio dello sport del tiro al volo o al porto d'armi per uso difesa personale. Allegato 2 CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' PER IL RILASCIO O IL RINNOVO: ( ) DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA ED ESERCIZIO DELLO SPORT DEL TIRO AL VOLO; ( ) DEL PORTO D'ARMI PER USO DIFESA PERSONALE. Il signor... nato a... residente... in via... munito del seguente documento di riconoscimento... dichiara di aver presentato istanza presso... per il rilascio della licenza di cui sopra. Lo stesso presenta il certificato anamnestico, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1998, rilasciato dal dottor... Apparato visivo: visus naturale... visus corretto... correzione... senso cromatico... Apparato uditivo: soglia uditiva nell'orecchio migliore... o in alternativa:... percezione della voce di conversazione a metri: orecchio destro... orecchio sinistro... biaurale... Sulla base della visita da me effettuata, nonche' dei seguenti accertamenti specialistici... il signor... (non) risulta in possesso dei requisiti di cui all'art.... del decreto ministeriale sopra citato. Motivazione del giudizio di non idoneita':... Il presente certificato sara' da me trasmesso entro cinque giorni all'autorita' presso la quale e' stata inoltrata la domanda di autorizzazione.
6 Data... In fede...
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
D.M. 28 aprile 1998 Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. IL MINISTRO DELLA SANITÀ
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D.M. 28 aprile 1998 (1). Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale. (1) Pubblicato nella
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