(Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA

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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 223/1 (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l applicazione delle procedure di cui ai capi, bis, I e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure (2013/C 223/01) Indice Pagina 1. INTRODUZIONE PROCEDURE DA SEGUIRE NELLA GESTIONE DELLE VARIAZIONI Variazioni minori di tipo IA Presentazione di notifiche di tipo IA Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura di mutuo riconoscimento Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura meramente nazionale Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura centralizzata Variazioni minori di tipo IB Presentazione di notifiche di tipo IB Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura di mutuo riconoscimento Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura meramente nazionale Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura centralizzata Variazioni maggiori di tipo Presentazione delle domande di tipo Valutazione delle variazioni di tipo nella procedura di mutuo riconoscimento Risultati della valutazione sulle variazioni di tipo nella procedura di mutuo riconoscimento Valutazione delle variazioni di tipo nella procedura meramente nazionale Risultati della valutazione delle variazioni di tipo nella procedura meramente nazionale Valutazione delle variazioni di tipo nella procedura centralizzata

2 C 223/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Pagina Risultati della valutazione delle variazioni di tipo nella procedura centralizzata Estensioni Presentazione delle domande di estensione Valutazione delle estensioni nella procedura nazionale Valutazione delle estensioni nella procedura centralizzata Vaccini antinfluenzali per uso umano Presentazione di variazioni per l aggiornamento annuale delle domande relative ai vaccini antinfluenzali per uso umano Valutazione delle variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento Valutazione delle variazioni nella procedura meramente nazionale Valutazione delle variazioni nella procedura centralizzata Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza Dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento pediatrico ORIENTAMENTI PROCEDURALI SULLA CONDIVISIONE DEL LAVORO Presentazione di una domanda di variazione o di variazioni nell ambito della condivisione del lavoro Valutazione della condivisione del lavoro che non riguarda i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata Risultati della valutazione della condivisione del lavoro che non riguarda i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata Valutazione della condivisione del lavoro riguardante medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata Risultati della valutazione della condivisione del lavoro riguardante i medicinali autorizzati mediante procedura centralizzata ALLEGATO

3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 223/3 1. INTRODUZIONE Il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari ( 1 ) («il regolamento variazioni»), disciplina la procedura relativa alla modifica delle autorizzazioni all immissione in commercio. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 del Consiglio ( 2 ). L articolo 4, paragrafo 1, del regolamento variazioni incarica la Commissione di elaborare orientamenti riguardo ai particolari delle diverse categorie di variazioni, all applicazione delle procedure di cui ai capi, bis, I e IV di tale regolamento, nonché alla documentazione da presentare conformemente a tali procedure. I presenti orientamenti si applicano alle variazioni delle autorizzazioni all immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari rilasciate in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e della direttiva 87/22/CEE del Consiglio ( 6 ). Questi orientamenti sono intesi ad agevolare l interpretazione e l applicazione del regolamento variazioni. Essi forniscono particolari sull applicazione delle procedure pertinenti e comprendono una descrizione di tutte le fasi da completare, dalla presentazione di una domanda di variazione sino all esito finale della procedura relativa alla domanda. L allegato al presente documento di orientamento fornisce inoltre i particolari della classificazione delle variazioni nelle seguenti categorie, definite all articolo 2 del regolamento variazioni: variazioni minori di tipo IA, variazioni minori di tipo IB e variazioni maggiori di tipo, fornendo indicazioni, se del caso, sui dati scientifici da comunicare per variazioni specifiche e sul modo in cui tali dati devono essere documentati. L allegato al presente documento di orientamento sarà regolarmente aggiornato, tenendo conto delle raccomandazioni formulate conformemente all articolo 5 del regolamento variazioni nonché dei progressi scientifici e tecnici. Le definizioni rilevanti ai fini dei presenti orientamenti sono fornite nella direttiva 2001/82/CE, nella direttiva 2001/83/CE, nel regolamento (CE) n. 726/2004 nonché nel regolamento variazioni. Ai fini dei presenti orientamenti, inoltre, i titolari delle autorizzazioni all immissione in commercio appartenenti alla medesima società madre o gruppo di società e i titolari delle autorizzazioni all immissione in commercio che hanno concluso accordi o che attuano pratiche concordate in materia di commercializzazione del medicinale in questione dovranno essere considerati come un unico titolare dell autorizzazione all immissione in commercio ( 7 ) («titolare»). Quando viene fatto riferimento nel presente documento di orientamento alla «procedura centralizzata», esso si applica alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni all immissione in commercio conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004. Il ( 1 ) GU L 334 del , pag. 7. ( 2 ) GU L 209 del , pag. 9. ( 3 ) GU L 136 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 311 del , pag. 1. ( 5 ) GU L 311 del , pag. 67. ( 6 ) GU L 15 del , pag. 38. ( 7 ) GU C 229 del , pag. 4. riferimento alla «procedura di mutuo riconoscimento» si deve intendere come riferimento alla procedura per il rilascio di autorizzazioni all immissione in commercio conformemente alla direttiva 87/22/CEE, agli articoli 32 e 33 della direttiva 2001/82/CE e agli articoli 28 e 29 della direttiva 2001/83/CE. Le autorizzazioni rilasciate in seguito a un rinvio a norma degli articoli 36, 37 e 38 della direttiva 2001/82/CE o degli articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE, che ha condotto a una completa armonizzazione, vanno considerate come autorizzazioni all immissione in commercio rilasciate conformemente alla procedura di mutuo riconoscimento. Per «procedura meramente nazionale» si deve intendere la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all immissione in commercio da parte di uno Stato membro conformemente all acquis ma non secondo la procedura di mutuo riconoscimento. Il riferimento fatto nel presente documento di orientamento allo «Stato membro interessato» si deve intendere, conformemente all articolo 2, paragrafo 6, del regolamento variazioni, come riferimento allo Stato membro la cui autorità competente ha rilasciato un autorizzazione all immissione in commercio relativamente al medicinale in questione. Il riferimento agli «Stati membri interessati» si deve intendere come riferimento a tutti gli Stati membri interessati eccettuato lo Stato membro di riferimento. Il riferimento alla «autorità nazionale competente» si deve intendere come riferimento all autorità che ha rilasciato un autorizzazione all immissione in commercio nell ambito di una procedura meramente nazionale. Il riferimento fatto nel presente documento di orientamento all Agenzia si applica all Agenzia europea per i medicinali. 2. PROCEDURE DA SEGUIRE NELLA GESTIONE DELLE VARIA ZIONI Un autorizzazione all immissione in commercio stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata nell UE la commercializzazione di un medicinale. L autorizzazione all immissione in commercio si compone di: i) una decisione di autorizzazione all immissione in commercio rilasciata dall autorità competente; nonché ii) un fascicolo tecnico con i dati presentati dal richiedente conformemente agli articoli da 12, paragrafo 3, a 14 della direttiva 2001/82/CE e al suo allegato I, agli articoli da 8, paragrafo 3, a 11 della direttiva 2001/83/CE e al suo allegato I, agli articoli 6, paragrafo 2, e 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure all articolo 7 del regolamento (CE) n. 1394/2007. Il regolamento variazioni disciplina le procedure per la modifica della decisione relativa al rilascio dell autorizzazione all immissione in commercio e del fascicolo tecnico. Nel caso dei medicinali per uso umano, tuttavia, l introduzione di modifiche dell etichettatura o del foglio illustrativo non connesse con il riassunto delle caratteristiche del prodotto non è disciplinato dalle procedure del regolamento variazioni. A norma dell articolo 61, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, tali modifiche devono essere notificate alle autorità competenti interessate e possono essere attuate se l autorità competente non ha sollevato obiezioni entro 90 giorni.

4 C 223/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea I presenti orientamenti si applicano alle seguenti categorie di variazioni, definite all articolo 2 del regolamento variazioni: variazioni minori di tipo IA, variazioni minori di tipo IB, variazioni maggiori di tipo, estensioni, provvedimento restrittivo urgente per motivi di sicurezza. Lo Stato membro di riferimento, l autorità nazionale competente o l Agenzia ( 1 ) sono disponibili ad esaminare le domande che i titolari possono formulare a proposito di una particolare prossima variazione. Ove opportuno, è possibile organizzare con lo Stato membro di riferimento, con l autorità nazionale competente o con l Agenzia un colloquio che precede la presentazione, al fine di ottenere ulteriori pareri in materia regolamentare e procedurale. È opportuno rilevare che, nel caso in cui un gruppo di variazioni consista in vari tipi di variazioni, il gruppo deve essere presentato e sarà gestito conformemente al tipo di variazioni «più elevato» compreso nel gruppo. Ad esempio, un gruppo comprendente un estensione e una variazione maggiore di tipo sarà gestito come una domanda di estensione; un gruppo comprendente variazioni minori di tipo IB e di tipo IA sarà gestito come una notifica di tipo IB. Laddove viene fatto riferimento nel presente documento di orientamento alla presentazione di notifiche o richieste di variazioni, il numero di copie da presentare sarà reso pubblico per ciascun tipo di procedura dall Agenzia per quanto riguarda la procedura centralizzata, dai gruppi di coordinamento istituiti a norma dell articolo 31 della direttiva 2001/82/CE per i medicinali veterinari e dell articolo 27 della direttiva 2001/83/CE per i medicinali per uso umano («il gruppo di coordinamento») per quanto riguarda la procedura di mutuo riconoscimento, ed infine dall autorità nazionale competente per quanto riguarda la procedura meramente nazionale. Il modulo di domanda per le variazioni di autorizzazioni all immissione in commercio per i medicinali (per uso umano e veterinario) è disponibile al seguente indirizzo: europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2/index_en.htm. Tutte le informazioni relative all attuazione di una determinata variazione devono essere immediatamente fornite dal titolare su richiesta dell autorità competente Variazioni minori di tipo IA Vengono qui forniti orientamenti sull applicazione degli articoli 7, 8, 11, 13 bis, 13 quinquies, 13 sexies, 14, 17, 23 e 24 del regolamento variazioni alle variazioni minori di tipo IA. ( 1 ) In tale contesto, il riferimento allo «Stato membro di riferimento» riguarda i prodotti approvati mediante la procedura di mutuo riconoscimento; il riferimento alla «autorità nazionale competente» si applica ai prodotti approvati mediante la procedura meramente nazionale e il riferimento fatto all Agenzia si applica ai prodotti approvati mediante la procedura centralizzata. Il regolamento variazioni e l allegato al presente documento di orientamento stabiliscono un elenco di modifiche da considerare variazioni minori di tipo IA. Tali variazioni minori non richiedono alcuna approvazione preventiva, ma devono essere notificate dal titolare entro dodici mesi dall attuazione (procedura «do and tell»). Tuttavia alcune variazioni minori di tipo IA richiedono l immediata notifica dopo l attuazione, al fine di garantire la supervisione continua del medicinale. L allegato al presente documento di orientamento chiarisce le condizioni che devono essere riunite affinché una modifica segua la procedura di notifica di tipo IA e specifica quali variazioni minori di tipo IA devono essere notificate immediatamente dopo l attuazione Presentazione di notifiche di tipo IA Le variazioni minori di tipo IA non richiedono alcun esame preliminare da parte delle autorità per poter essere attuate dal titolare. Entro 12 mesi dalla data di attuazione, tuttavia, il titolare deve presentare contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati, all autorità nazionale competente o all Agenzia (a seconda dei casi) una notifica delle variazioni pertinenti. Il titolare ha la facoltà di inserire una variazione minore di tipo IA che non è soggetta all obbligo di notifica immediata nella presentazione di una variazione minore di tipo IA soggetta all obbligo di notifica immediata, o nella presentazione di qualunque altra variazione. Devono essere rispettate le condizioni stabilite all articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all articolo 13 quinquies, paragrafo 2, lettere a), b), o c) (a seconda dei casi), del regolamento variazioni. Il titolare può raggruppare più variazioni minori di tipo IA in un unica notifica, come stabilito all articolo 7, paragrafo 2, e all articolo 13 quinquies, paragrafo 2, del regolamento variazioni. Esistono in particolare due possibilità per il raggruppamento delle variazioni di tipo IA: 1) il titolare può raggruppare più variazioni minori di tipo IA riguardanti i termini di un unica autorizzazione all immissione in commercio purché tali variazioni siano notificate contemporaneamente alla stessa autorità competente; 2) il titolare può raggruppare una o più variazioni minori di tipo IA riguardanti i termini di più autorizzazioni all immissione in commercio in un unica notifica purché tali variazioni siano le stesse per tutte le autorizzazioni all immissione in commercio e siano notificate contemporaneamente alla stessa autorità competente. Il termine di 12 mesi per la notifica di variazioni minori di tipo IA consente ai titolari di raccogliere le variazioni di tipo IA per i propri medicinali nel corso di un anno civile. Tuttavia la comunicazione di tali variazioni in un unica notifica è possibile solo nei casi in cui si applicano le condizioni per il raggruppamento (stesse variazioni per tutti i medicinali in questione). Può pertanto accadere che la comunicazione di variazioni attuate nell arco di 12 mesi (la cosiddetta «relazione annuale») richieda più notifiche; ad esempio, una notifica riguardante un unica variazione minore di tipo IA, un altra che si riferisce ad un gruppo di variazioni minori di tipo IA dei termini di un autorizzazione

5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 223/5 all immissione in commercio, e una terza riguardante un gruppo di variazioni minori di tipo IA dei termini di più autorizzazioni all immissione in commercio. La notifica deve contenere gli elementi elencati nell allegato IV del regolamento variazioni, presentati nel modo seguente conformemente alle pertinenti rubriche e alla numerazione delle «Norme che disciplinano i medicinali nell Unione europea», volume 2B, formato «avviso ai richiedenti» («UE-DTC») o formato «avviso ai richiedenti», volume 6B (medicinali veterinari nei casi in cui non sia disponibile il formato UE-DTC): lettera d accompagnamento, il modulo di domanda di variazioni UE compilato (pubblicato nell «avviso ai richiedenti»), comprendente i particolari dell autorizzazione o delle autorizzazioni all immissione in commercio in questione, nonché una descrizione di tutte le variazioni presentate e della relativa data di attuazione, secondo i casi. Nel caso in cui una variazione sia conseguenza di un altra variazione o sia ad essa correlata, deve essere fornita una descrizione del rapporto tra tali variazioni nella pertinente sezione del modulo di domanda, il riferimento al codice di variazione come stabilito nell allegato al presente documento di orientamento, da cui risulti che tutte le condizioni e tutti i requisiti di documentazione sono rispettati o, se del caso, il riferimento a una raccomandazione di classificazione pubblicata conformemente all articolo 5 del regolamento variazioni, utilizzata per la relativa domanda, tutta la documentazione specificata nell allegato al presente documento di orientamento, nel caso in cui le variazioni riguardino il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l etichettatura o il foglio illustrativo allegato alla confezione: le informazioni aggiornate sul prodotto, presentate in formato adeguato, nonché le relative traduzioni. Nei casi in cui la variazione minore di tipo IA riguardi la configurazione generale e la leggibilità dell imballaggio esterno, del confezionamento primario o del foglio illustrativo, devono essere forniti facsimili o campioni allo Stato membro di riferimento, all autorità nazionale competente o all Agenzia. Per le variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve inoltre ricevere l elenco delle date d invio con indicazione del numero di procedura della variazione di tipo IA, le date nelle quali le richieste sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento delle tasse corrispondenti, come richiesto dalle autorità competenti interessate. Per le variazioni nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall autorità nazionale competente. Per le variazioni nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente alla variazione o alle variazioni minori di tipo IA, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio ( 1 ), deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell Agenzia. Per le variazioni minori raggruppate di tipo IA concernenti più autorizzazioni all immissione in commercio provenienti dallo ( 1 ) GU L 35 del , pag. 1. stesso titolare conformemente all articolo 7 o all articolo 13 quinquies del regolamento variazioni, devono essere presentate una lettera comune di accompagnamento e un modulo unico di domanda, insieme a documenti giustificativi separati ed eventualmente informazioni aggiornate sul prodotto per ciascun medicinale interessato. Ciò consentirà alle autorità competenti di aggiornare il fascicolo di ciascuna autorizzazione all immissione in commercio compresa nel gruppo con le relative informazioni nuove o aggiornate Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura di mutuo riconoscimento Lo Stato membro di riferimento effettua il riesame della notifica di tipo IA entro 30 giorni dal ricevimento. Entro il trentesimo giorno, lo Stato membro di riferimento informa il titolare e gli Stati membri interessati in merito ai risultati del riesame. Nel caso in cui l autorizzazione all immissione in commercio richieda modifiche della decisione che stabilisce il rilascio di tale autorizzazione, tutti gli Stati membri interessati aggiornano la decisione relativa al rilascio dell autorizzazione all immissione in commercio entro sei mesi a decorrere dal ricevimento dei risultati del riesame inviati dallo Stato membro di riferimento, purché siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell autorizzazione all immissione in commercio. Nel caso in cui una o più variazioni minori di tipo IA siano presentate come parte di una notifica, lo Stato membro di riferimento comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame. Il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio non deve attuare la variazione o le variazioni respinte. Anche se, nel caso di variazioni minori di tipo IA, la mancata comunicazione di tutta la documentazione richiesta per la domanda non comporta necessariamente il rigetto immediato della modifica se il titolare trasmette i documenti mancanti su richiesta dell autorità competente, è opportuno sottolineare che una variazione minore di tipo IA può essere respinta in talune circostanze, con la conseguenza che il titolare deve cessare immediatamente di applicare qualsiasi variazione in questione già attuata Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura meramente nazionale L autorità nazionale competente effettua il riesame della notifica di tipo IA entro 30 giorni dal ricevimento. Entro il trentesimo giorno, l autorità nazionale competente informa il titolare in merito ai risultati del riesame. Nel caso in cui l autorizzazione all immissione in commercio richieda modifiche della decisione che stabilisce il rilascio di tale autorizzazione, l autorità nazionale competente aggiorna la decisione relativa al rilascio dell autorizzazione all immissione in commercio entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il titolare è stato informato dei risultati del riesame, purché siano stati presentati all autorità nazionale competente i documenti necessari per la modifica dell autorizzazione all immissione in commercio. Nel caso in cui una o più variazioni minori di tipo IA siano presentate come parte di una notifica, l autorità nazionale competente comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame.

6 C 223/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Anche se, nel caso di variazioni minori di tipo IA, la mancata comunicazione di tutta la documentazione richiesta per la domanda non comporta necessariamente il rigetto immediato della modifica se il titolare trasmette i documenti mancanti su richiesta dell autorità competente, è opportuno sottolineare che una variazione minore di tipo IA può essere respinta in talune circostanze, con la conseguenza che il titolare deve cessare immediatamente di applicare le variazioni in questione già attuate Riesame delle variazioni di tipo IA nella procedura centralizzata L Agenzia procede al riesame della notifica di tipo IA entro 30 giorni dal ricevimento, senza coinvolgimento del relatore per il prodotto interessato designato dal comitato per i medicinali per uso umano o dal comitato per i medicinali veterinari. L Agenzia invia comunque al relatore una copia della notifica di tipo IA per informazione. Entro il trentesimo giorno l Agenzia informa il titolare in merito al risultato del riesame. Se l esito della valutazione è favorevole e la decisione della Commissione relativa al rilascio dell autorizzazione all immissione in commercio necessita di una modifica, l Agenzia informa la Commissione e trasmette la documentazione modificata. In questo caso la Commissione aggiorna la decisione relativa al rilascio dell autorizzazione all immissione in commercio entro e non oltre 12 mesi. Nel caso in cui una o più variazioni minori di tipo IA siano presentate come parte di una notifica, l Agenzia comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame. Anche se, nel caso di variazioni minori di tipo IA, la mancata comunicazione di tutta la documentazione richiesta per la domanda non comporta necessariamente il rigetto immediato della modifica se il titolare trasmette i documenti mancanti su richiesta dell autorità competente, è opportuno sottolineare che una variazione minore di tipo IA può essere respinta in talune circostanze, con la conseguenza che il titolare deve cessare di applicare le variazioni in questione già attuate Variazioni minori di tipo IB Vengono qui forniti orientamenti sull applicazione degli articoli 7, 9, 11, 13 ter, 13 quinquies, 13 sexies, 15, 17, 23 e 24 del regolamento variazioni alle variazioni minori di tipo IB. Il regolamento variazioni e l allegato al presente documento di orientamento stabiliscono un elenco di modifiche che devono essere considerate variazioni minori di tipo IB. Tali variazioni minori devono essere notificate prima dell attuazione. Il titolare deve aspettare trenta giorni prima di attuare la modifica al fine di assicurarsi che la notifica sia ritenuta accettabile dalle autorità competenti (procedura «tell, wait and do») Presentazione di notifiche di tipo IB Le notifiche riguardanti variazioni minori di tipo IB devono essere presentate dal titolare contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati, all autorità nazionale competente o all Agenzia (a seconda dei casi). I titolari possono raggruppare in un unica notifica la domanda di più variazioni minori di tipo IB per la stessa autorizzazione all immissione in commercio, o la domanda di una o più variazioni minori di tipo IB con altre variazioni minori per la stessa autorizzazione all immissione in commercio, purché ciò corrisponda a uno dei casi elencati nell allegato I del regolamento variazioni o nel caso in cui ciò sia stato previamente concordato con lo Stato membro di riferimento, con le autorità nazionali competenti o con l Agenzia (a seconda dei casi). Per i medicinali autorizzati secondo procedure meramente nazionali il titolare può anche raggruppare più variazioni minori di tipo IB che riguardino diverse autorizzazioni all immissione in commercio in un unico Stato membro, oppure una o più variazioni minori di tipo IB con altre variazioni minori che riguardino diverse autorizzazioni all immissione in commercio in un unico Stato membro purché: i) le variazioni siano le stesse per tutte le autorizzazioni all immissione in commercio in questione, (ii) le variazioni siano presentate contemporaneamente all autorità nazionale competente e (iii) l autorità nazionale competente abbia previamente accettato tale raggruppamento. Nel caso in cui la stessa variazione minore di tipo IB o lo stesso gruppo di variazioni minori (secondo quanto sopra indicato) riguardino più autorizzazioni all immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare, quest ultimo può presentare tali variazioni come una domanda di «condivisione del lavoro» (cfr. la sezione 3 sulla «condivisione del lavoro»). La notifica deve contenere gli elementi elencati nell allegato IV del regolamento variazioni, presentati come segue conformemente alle rubriche pertinenti e alla numerazione del formato UE-DTC o al formato «avviso ai richiedenti», volume 6B (medicinali veterinari quando il formato UE-DTC non è disponibile): lettera d accompagnamento, modulo di domanda di variazioni UE compilato (pubblicato nell «avviso ai richiedenti»), comprendente i particolari dell autorizzazione o delle autorizzazioni all immissione in commercio in questione. Nel caso in cui una variazione sia conseguenza di un altra variazione o sia ad essa correlata, deve essere fornita una descrizione del rapporto tra tali variazioni nella relativa sezione del modulo di domanda. Nel caso in cui una variazione sia considerata non classificata, deve essere inserita una giustificazione particolareggiata della sua presentazione come notifica di tipo IB, il riferimento al codice di variazione come stabilito nell allegato al presente documento di orientamento, da cui risulti che tutte le condizioni e tutti i requisiti di documentazione sono rispettati o, se del caso, il riferimento a una raccomandazione di classificazione pubblicata conformemente all articolo 5 del regolamento variazioni, utilizzata per la relativa domanda, la documentazione pertinente a sostegno della variazione proposta, comprendente qualsiasi documentazione specificata nell allegato al presente documento di orientamento,

7 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 223/7 per le variazioni richieste dall autorità competente successivamente alla presentazione di nuovi dati, ad esempio in seguito a condizioni post autorizzazione o nel quadro degli obblighi di farmacovigilanza, una copia della richiesta deve essere allegata alla lettera di accompagnamento, nel caso in cui le variazioni riguardino il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l etichettatura o il foglio illustrativo allegato alla confezione: le informazioni aggiornate sul prodotto, presentate in formato adeguato, nonché le relative traduzioni. Nei casi in cui la variazione minore di tipo IB riguardi la configurazione generale e la leggibilità dell imballaggio esterno, del confezionamento primario o del foglio illustrativo, devono essere forniti facsimili o campioni allo Stato membro di riferimento, all autorità nazionale competente o all Agenzia. Per le variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve inoltre ricevere l elenco delle date d invio con indicazione del numero di procedura della variazione di tipo IB, le date nelle quali le richieste sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento delle tasse corrispondenti, come richiesto dalle autorità competenti interessate. Per le variazioni nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall autorità nazionale competente. Per le variazioni nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente alla variazione o alle variazioni minori di tipo IB, secondo quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell Agenzia Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura di mutuo riconoscimento Dopo essere stata ricevuta, la notifica di tipo IB è gestita come segue: 1) lo Stato membro di riferimento controlla entro 7 giorni di calendario se la modifica proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB e se la notifica è corretta e completa («convalida») prima di avviare la procedura di valutazione; 2) nel caso in cui la proposta di variazione non sia considerata una variazione minore di tipo IB secondo l allegato al presente documento di orientamento o non sia stata classificata come variazione minore di tipo IB in una raccomandazione a norma dell articolo 5 del regolamento variazioni, e lo Stato membro di riferimento ritenga che possa avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l efficacia del medicinale, lo Stato membro di riferimento informa immediatamente gli Stati membri interessati e il titolare; 3) se gli Stati membri interessati non esprimono il proprio disaccordo entro 7 giorni di calendario, viene richiesto al titolare di rivedere ed integrare la sua domanda di variazione conformemente ai requisiti di una variazione maggiore di tipo. La procedura di valutazione di tipo (cfr. la sezione 2.3.2) è avviata non appena lo Stato membro di riferimento riceve la domanda di variazione valida modificata; 4) se gli Stati membri interessati non concordano con lo Stato membro di riferimento, quest ultimo deve adottare la decisione finale in merito alla classificazione della variazione proposta tenendo conto delle osservazioni ricevute; 5) se lo Stato membro di riferimento ritiene che la variazione proposta possa essere considerata una variazione minore di tipo IB, il titolare è informato del risultato della valutazione e della data di avvio della procedura; 6) entro 30 giorni dall avviso di ricevimento di una notifica valida, lo Stato membro di riferimento notifica al titolare il risultato della procedura. Se lo Stato membro di riferimento non ha inviato al titolare il suo parere sulla notifica entro 30 giorni dall avviso di ricevimento di una notifica valida, tale notifica è considerata accettabile; 7) in caso di esito sfavorevole, il titolare può modificare la notifica entro 30 giorni al fine di tenere debito conto dei motivi di non accettazione della variazione. Se il titolare non modifica la notifica entro 30 giorni come richiesto, la variazione è considerata respinta da tutti gli Stati membri interessati; 8) entro 30 giorni dal ricevimento della notifica modificata, lo Stato membro di riferimento informa il titolare della sua accettazione o rifiuto definitivi della variazione o delle variazioni (indicando i motivi dell eventuale risultato sfavorevole). Gli Stati membri interessati sono informati di conseguenza; 9) se un gruppo di variazioni minori è stato presentato come parte di una notifica, lo Stato membro di riferimento comunica al titolare e agli Stati membri interessati quale variazione o quali variazioni sono state accettate o respinte in conseguenza del riesame; 10) ove necessario, le autorità competenti aggiornano l autorizzazione all immissione in commercio entro 6 mesi dalla chiusura della procedura da parte dello Stato membro di riferimento, purché siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell autorizzazione all immissione in commercio. Le variazioni minori accettate di tipo IB possono tuttavia essere attuate senza che sia necessario attendere l aggiornamento dell autorizzazione all immissione in commercio Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura meramente nazionale Dopo essere stata ricevuta, la notifica di tipo IB è gestita come segue: 1) l autorità nazionale competente controlla se la modifica proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB e se la notifica è corretta e completa («convalida») prima di avviare la procedura di valutazione; 2) nel caso in cui la proposta di variazione non sia considerata una variazione minore di tipo IB secondo l allegato al presente documento di orientamento o non sia stata classificata come variazione minore di tipo IB in una raccomandazione a norma dell articolo 5 del regolamento variazioni, e l autorità nazionale competente ritenga che possa avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l efficacia del medicinale, viene richiesto al titolare di rivedere ed integrare

8 C 223/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea la sua domanda di variazione conformemente ai requisiti di una domanda di variazione maggiore di tipo. Dopo aver ricevuto la domanda di variazione valida modificata, l autorità nazionale competente avvia una procedura di valutazione di tipo (cfr. la sezione 2.3.4); 3) se l autorità nazionale competente ritiene che la variazione proposta possa essere considerata una variazione minore di tipo IB, il titolare è informato del risultato della valutazione e della data di avvio della procedura; 4) entro 30 giorni dall avviso di ricevimento di una notifica valida, l autorità nazionale competente notifica al titolare il risultato della procedura. Se l autorità nazionale competente non ha inviato al titolare il suo parere sulla notifica entro 30 giorni dall avviso di ricevimento di una notifica valida, tale notifica è considerata accettabile; come variazione minore di tipo IB in una raccomandazione a norma dell articolo 5 del regolamento variazioni, e l Agenzia ritenga che possa avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l efficacia del medicinale, viene richiesto al titolare di rivedere ed integrare la sua domanda di variazione conformemente ai requisiti di una domanda di variazione maggiore di tipo. Dopo aver ricevuto la domanda di variazione valida modificata, l Agenzia avvia una procedura di valutazione di tipo (cfr. la sezione 2.3.6); 3) nel caso in cui l Agenzia ritenga che la variazione proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB, il titolare viene informato del risultato della valutazione e della data di avvio della procedura; 4) il relatore viene coinvolto nel riesame della notifica di tipo IB; 5) in caso di esito sfavorevole, il titolare può modificare la notifica entro 30 giorni al fine di tenere debito conto dei motivi di non accettazione della variazione. Se il titolare non modifica la notifica entro 30 giorni come richiesto, la variazione è considerata respinta dall autorità nazionale competente; 6) entro 30 giorni dal ricevimento della notifica modificata, l autorità nazionale competente informa il titolare della sua accettazione o rifiuto definitivi della variazione o delle variazioni (indicando i motivi dell eventuale risultato sfavorevole); 5) entro 30 giorni dall avviso di ricevimento di una notifica valida, l Agenzia notifica al titolare l esito della procedura. Se l Agenzia non ha inviato al titolare il parere sulla notifica entro 30 giorni dall avviso di ricevimento di una notifica valida, la notifica è considerata accettabile; 6) in caso di esito sfavorevole, il titolare può modificare la notifica entro 30 giorni al fine di tenere debito conto dei motivi di non accettazione della variazione. Se il titolare non modifica la notifica entro 30 giorni come richiesto, la notifica viene respinta; 7) nel caso in cui un gruppo di variazioni minori sia stato presentato come parte di una notifica, l autorità nazionale competente comunica al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o rifiutate in conseguenza del riesame; 8) ove necessario, l autorità nazionale competente aggiorna l autorizzazione all immissione in commercio entro 6 mesi dalla chiusura della procedura, purché siano stati presentati all autorità nazionale competente i documenti necessari per la modifica dell autorizzazione all immissione in commercio. Le variazioni minori accettate di tipo IB possono tuttavia essere attuate senza che sia necessario attendere l aggiornamento dell autorizzazione all immissione in commercio Riesame delle variazioni di tipo IB nella procedura centralizzata Dopo aver ricevuto una notifica di tipo IB, l Agenzia la gestisce come segue: 1) l Agenzia controlla entro 7 giorni di calendario se la modifica proposta può essere considerata una variazione minore di tipo IB e se la notifica è corretta è completa («convalida») prima di avviare la procedura di valutazione; 2) nel caso in cui la proposta di variazione non sia considerata una variazione minore di tipo IB secondo l allegato al presente documento di orientamento o non sia stata classificata 7) entro 30 giorni dal ricevimento della notifica modificata, l Agenzia informa il titolare della sua accettazione o rifiuto definitivi della variazione o delle variazioni (indicando i motivi dell eventuale risultato sfavorevole); 8) nel caso in cui un gruppo di variazioni minori venga presentato come parte di una notifica, l Agenzia comunica in modo chiaro al titolare quale variazione o quali variazioni sono state accettate o rifiutate in conseguenza del riesame; 9) se il parere dell Agenzia è favorevole e la variazione o le variazioni incidono sui termini della decisione della Commissione relativa al rilascio dell autorizzazione all immissione in commercio, l Agenzia informa la Commissione di conseguenza e trasmette la documentazione pertinente. Ove necessario la Commissione aggiorna l autorizzazione all immissione in commercio entro 12 mesi. La variazione o le variazioni minori di tipo IB accettate possono tuttavia essere attuate senza che sia necessario attendere l aggiornamento della decisione della Commissione relativa al rilascio dell autorizzazione all immissione in commercio e la modifica o le modifiche concordate sono inserite negli allegati di eventuali successive procedure regolamentari Variazioni maggiori di tipo Vengono qui forniti orientamenti sull applicazione degli articoli 7, 10, 11, 13, 13 quater, 13 quinquies, 13 sexies, 16, 17, 23 e 24 del regolamento variazioni alle variazioni maggiori di tipo.

9 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 223/9 Il regolamento variazioni e l allegato al presente documento di orientamento stabiliscono un elenco di modifiche che devono essere considerate variazioni maggiori di tipo. Tali variazioni maggiori richiedono l approvazione dell autorità competente prima dell attuazione Presentazione delle domande di tipo Le notifiche riguardanti variazioni maggiori di tipo devono essere presentate dal titolare contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati, all autorità nazionale competente o all Agenzia (a seconda dei casi). I titolari possono raggruppare in un unica notifica la domanda di più variazioni maggiori di tipo per la stessa autorizzazione all immissione in commercio, o la domanda di una o più variazioni maggiori di tipo con altre variazioni minori per la stessa autorizzazione all immissione in commercio, purché ciò corrisponda a uno dei casi elencati nell allegato I del regolamento variazioni o nel caso in cui ciò sia stato previamente concordato con lo Stato membro di riferimento, con l autorità nazionale competente o con l Agenzia (a seconda dei casi). Per i medicinali autorizzati secondo procedure meramente nazionali, inoltre, il titolare può anche raggruppare più variazioni maggiori di tipo che riguardino diverse autorizzazioni all immissione in commercio in un unico Stato membro, oppure una o più variazioni maggiori di tipo con altre variazioni minori che riguardino diverse autorizzazioni all immissione in commercio in un unico Stato membro purché: i) le variazioni siano le stesse per tutte le autorizzazioni all immissione in commercio in questione, (ii) le variazioni siano presentate contemporaneamente all autorità nazionale competente e (iii) l autorità nazionale competente abbia previamente accettato tale raggruppamento. Nel caso poi in cui la stessa variazione maggiore di tipo o lo stesso gruppo di variazioni (secondo quanto sopra indicato) riguardino più autorizzazioni all immissione in commercio appartenenti allo stesso titolare, quest ultimo può presentare tali variazioni come una domanda di «condivisione del lavoro» (cfr. la sezione 3 sulla «condivisione del lavoro»). La domanda deve contenere gli elementi elencati nell allegato IV del regolamento variazioni, presentati come segue conformemente alle rubriche pertinenti e alla numerazione del formato UE-DTC o al formato «avviso ai richiedenti», volume 6B (medicinali veterinari quando il formato UE-DTC non è disponibile): lettera d accompagnamento, modulo di domanda di variazioni UE compilato (pubblicato nell «avviso ai richiedenti»), comprendente i particolari dell autorizzazione o delle autorizzazioni all immissione in commercio in questione. Nel caso in cui una variazione sia conseguenza di un altra variazione o sia ad essa correlata, deve essere fornita una descrizione del rapporto tra tali variazioni nella relativa sezione del modulo di domanda, il riferimento al codice di variazione come stabilito nell allegato al presente documento di orientamento, da cui risulti che tutte le condizioni e tutti i requisiti di documentazione sono rispettati o, se del caso, il riferimento a una raccomandazione di classificazione pubblicata conformemente all articolo 5 del regolamento variazioni, utilizzata per la relativa domanda, dati su cui si basano le variazioni proposte, aggiornamento o aggiunte ai sommari sulla qualità, alle rassegne non cliniche/cliniche (o alle relazioni di esperti per i medicinali veterinari), ove opportuno. Nei casi in cui sono presentate relazioni anche su un solo studio non clinico o clinico, i relativi riassunti devono essere inseriti nel modulo 2, per le variazioni richieste dall autorità competente successivamente alla presentazione di nuovi dati, ad esempio in seguito a condizioni post autorizzazione o nel quadro degli obblighi di farmacovigilanza, una copia della domanda deve essere allegata alla lettera di accompagnamento, nel caso in cui le variazioni incidano sul riassunto delle caratteristiche del prodotto, sull etichettatura o sul foglio illustrativo, l informazione sul prodotto modificata, presentata in formato adeguato, nonché le relative traduzioni. Nei casi in cui la variazione maggiore di tipo riguardi la configurazione generale e la leggibilità dell imballaggio esterno, del confezionamento primario o del foglio illustrativo, devono essere forniti facsimili o campioni allo Stato membro di riferimento, all autorità nazionale competente o all Agenzia. Per le variazioni nella procedura di mutuo riconoscimento, lo Stato membro di riferimento deve inoltre ricevere l elenco delle date d invio con indicazione del numero di procedura della variazione di tipo, le date nelle quali le richieste sono state inviate a ciascuno Stato membro interessato e la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dalle autorità competenti interessate. Per le variazioni nella procedura meramente nazionale, la conferma del pagamento della tassa corrispondente, come richiesto dall autorità nazionale competente. Per le variazioni nella procedura centralizzata, la tassa corrispondente alla variazione o alle variazioni di tipo, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, deve essere pagata conformemente alle procedure finanziarie dell Agenzia Valutazione delle variazioni di tipo nella procedura di mutuo riconoscimento Dopo aver ricevuto una domanda di tipo, lo Stato membro di riferimento la gestisce come segue: 1) se la domanda è stata presentata contemporaneamente a tutti gli Stati membri interessati e contiene gli elementi elencati al punto 2.3.1, lo Stato membro di riferimento conferma l avvenuto ricevimento di una domanda valida di variazione maggiore di tipo. La procedura inizia a decorrere dalla data dell avviso di ricevuta di una domanda valida da parte dello Stato membro di riferimento. Il titolare e gli Stati membri interessati sono informati del calendario delle varie fasi all inizio della procedura;

10 C 223/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ) come regola generale, per le variazioni maggiori di tipo il periodo di valutazione ha una durata di 60 giorni. Tale periodo può essere abbreviato dallo Stato membro di riferimento in funzione dell urgenza della materia in esame, in particolare per motivi di sicurezza, o può essere prorogato dallo Stato membro di riferimento a 90 giorni per le variazioni di cui all allegato V, parte I o per il raggruppamento di variazioni conformemente all articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento variazioni. Per le variazioni dei medicinali veterinari di cui all allegato V, parte 2, del regolamento variazioni, il periodo di valutazione è di 90 giorni; 3) lo Stato membro di riferimento prepara un progetto di relazione di valutazione e una decisione in merito alla domanda conformemente al calendario di valutazione comunicato e li invia agli Stati membri interessati per osservazioni nonché al titolare per informazione. Gli Stati membri interessati inviano le loro osservazioni allo Stato membro di riferimento entro i termini stabiliti nel calendario; 4) durante il periodo di valutazione, lo Stato membro di riferimento può richiedere al titolare dell autorizzazione all immissione in commercio di ulteriori informazioni. La richiesta di informazioni supplementari viene inviata al titolare accompagnata da un calendario da cui risulti la data entro la quale il titolare deve presentare i dati richiesti e, ove opportuno, la proroga del periodo di valutazione. In linea generale si applica una sospensione di un mese. Per le sospensioni di durata maggiore, il titolare deve inviare una richiesta motivata allo Stato membro di riferimento per accordo; 5) la procedura è sospesa fino a quando non vengono fornite le informazioni supplementari. La valutazione delle risposte può avvenire entro un termine di 30 o 60 giorni a seconda della complessità e del volume delle informazioni richieste al titolare; 6) dopo aver ricevuto la risposta del titolare, lo Stato membro di riferimento completa il progetto di relazione di valutazione e la decisione in merito alla domanda e li invia agli Stati membri interessati per osservazioni nonché al titolare per informazione Risultati della valutazione sulle variazioni di tipo nella procedura di mutuo riconoscimento Conclusosi il periodo di valutazione, lo Stato membro di riferimento completa la relazione di valutazione e la decisione in merito alla domanda e le invia agli Stati membri interessati. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione e della decisione, gli Stati membri interessati riconoscono la decisione e ne informano lo Stato membro di riferimento, a meno che non sia identificato un rischio potenziale grave per la salute pubblica o un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l ambiente (nel caso di medicinali veterinari) che impedisce ad uno Stato membro di riconoscere la decisione dello Stato membro di riferimento. Lo Stato membro che, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione e della decisione dello Stato membro di riferimento, identifichi tale rischio potenziale grave ne informa lo Stato membro di riferimento e fornisce una motivazione dettagliata della sua posizione. Lo Stato membro di riferimento rinvia quindi la domanda al corrispondente gruppo di coordinamento per l applicazione dell articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2001/82/CE o dell articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 2001/83/CE alle questioni oggetto di disaccordo e ne informa il titolare e gli Stati membri interessati. Il titolare non è autorizzato ad avviare un procedimento di rinvio. Nel caso in cui una domanda relativa a un raggruppamento di variazioni che comprenda almeno una variazione di tipo sia rinviata al gruppo di coordinamento, la decisione sulle variazioni che non formano oggetto del rinvio è sospesa sino alla conclusione del procedimento di rinvio (compreso, ove opportuno, il ricorso al comitato per i medicinali per uso umano, a norma degli articoli da 32 a 34 della direttiva 2001/83/CE, o al comitato per i medicinali veterinari, a norma degli articoli da 36 a 38 della direttiva 2001/82/CE). Tuttavia solo la variazione o le variazioni riguardo alle quali sia stato constatato un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l ambiente, e non l intero raggruppamento, saranno discusse dal gruppo di coordinamento e successivamente dal comitato per i medicinali per uso umano e dal comitato per i medicinali veterinari. Lo Stato membro di riferimento informa gli Stati membri interessati e il titolare in merito all approvazione o al rifiuto della variazione o delle variazioni (comprese le motivazioni di un esito sfavorevole). Nel caso in cui diverse variazioni di tipo, o un gruppo comprendente una o più variazioni di tipo e altre variazioni minori, siano stati presentati con un unica domanda, lo Stato membro di riferimento comunica al titolare e agli Stati membri interessati quale variazione o quali variazioni sono state accettate o rifiutate. Nel corso della procedura il titolare può ritirare singole variazioni dalla domanda raggruppata (prima che lo Stato membro di riferimento concluda la sua valutazione). Dopo che è stata comunicata una decisione positiva in materia di variazioni che modificano il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l etichettatura o il foglio illustrativo, il titolare deve presentare entro 7 giorni a tutti gli Stati membri interessati le traduzioni dei testi delle informazioni sul prodotto. Dopo l approvazione della variazione o delle variazioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati modificano entro 2 mesi, ove necessario, l autorizzazione all immissione in commercio per tener conto della variazione o delle variazioni, purché siano stati presentati agli Stati membri interessati i documenti necessari per la modifica dell autorizzazione all immissione in commercio. La variazione o le variazioni maggiori accettate di tipo possono essere attuate 30 giorni dopo che il titolare è stato informato in merito all accettazione della variazione o delle variazioni da parte dello Stato membro di riferimento, purché siano stati presentati allo Stato membro interessato i documenti necessari per la modifica dell autorizzazione all immissione in commercio. Nei casi in cui la domanda è stata oggetto di rinvio, la variazione o le variazioni non devono essere attuate sino a che il procedimento di rinvio non abbia concluso che la variazione o le variazioni sono accolte. Tuttavia le variazioni del raggruppamento che non formano oggetto del rinvio possono essere attuate, se indicato dallo Stato membro di riferimento. Le variazioni riguardanti questioni di sicurezza devono essere attuate entro un termine concordato tra lo Stato membro di riferimento e il titolare.

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