FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
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- Giustino Ferrara
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1 ALLEGATO 7 Guardia di Finanza FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI Viale XXI Aprile, Roma - C.F.: Tel.: PEC: (rm p@pec.gdf.it) CAPITOLATO TECNICO «ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER IL PERSONALE MEDICO MILITARE E PARAMEDICO CIVILE E MILITARE OPERANTE PRESSO I POLIAMBULATORI ALLE SEDI DI ROMA, MILANO, TORINO, GENOVA, NAPOLI, PALERMO E FIRENZE» (Triennio ) CIG: D21. Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 1
2 INDICE 1. DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE... 3 Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO... 3 Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI... 3 Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO... 3 Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE... 4 Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO... 4 Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO... 4 Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO... 4 Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO... 4 Art. 9 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE... 4 Art ONERI FISCALI... 5 Art FORO COMPETENTE... 5 Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI... 5 Art OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE... 5 Art VALIDITÀ TERRITORIALE... 6 Art MASSIMALI DI GARANZIA... 6 Art PERSONE NON CONSIDERATE TERZI... 7 Art RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE... 7 Art RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE O CON CONDIZIONE AGGIUNTIVA... 7 Art GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA... 8 Art CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE... 9 Art COPERTURA ASSICURATIVA RCT «COLPA GRAVE» Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 2
3 1. DEFINIZIONI Nel seguente testo, si intende per: Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che comprova l assicurazione; Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione; Assicuratrice: l impresa di assicurazione; Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro e l entità del danno che può derivare; Sinistro: il verificarsi del fatto dal quale è derivato un danno e per il quale è prestata l assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dall Assicuratrice in caso di sinistro; Franchigia: parte del danno risarcibile espressa in importo a carico dell assicurato; Premio: la somma dovuta all Assicuratrice per la polizza. 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e lo successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art c.c.). Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO 1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 2. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art c.c.). 3. I premi devono essere pagati all' agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 3
4 4. Qualora venga pattuito il frazionamento del premio si conferma che il Contraente non è esonerato dall'obbligo di corrispondere l'intero premio annuo da considerare a tutti gli effetti unico ed indivisibile, ciò anche in caso di cessazione del rischio nel corso del periodo di assicurazione. Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art c.c.). Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla comunicazione dell'assicurato (Art c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 1. In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art c.c.). 2. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo la richiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni. 3. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art c.c.). Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa lo parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE L assicurazione decorre dalle ore 00,00 del 16 maggio 2018 e termina alle ore 24,00 del 16 maggio Il contratto non prevede tacito rinnovo. E inoltre facoltà del Contraente al termine del contratto, al fine di esplicare una nuova procedura di aggiudicazione, chiedere una proroga della copertura pari a 180 giorni alle stesse condizioni del presente capitolato. Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 4
5 Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art FORO COMPETENTE Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme delle leggi italiane. 3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI Art OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 1. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2. Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) compreso danno biologico. La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a. ai sensi degli artt.10 e 11 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. La Società, quindi, si obbliga a rifondere all'assicurato le somme richieste dall'i.n.a.i.l. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'i.n.a.i.l. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti; Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 5
6 b. ai sensi del codice civile nonché del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.p.r 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal d.lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente punto a. per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; c. Buona fede I.N.A.I.L. L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'i.n.a.i.l., quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. 3. Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all' obbligo di assicurazione ai sensi del d.p.r. n. 1124/65, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti. 4. Rivalsa I.N.P.S. L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'i.n.p.s. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Equiparazione ai dipendenti. Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui al presente art punti 2. e 3., sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Limitatamente alle sole rivalse I.N.A.I.L. ed I.N.P.S., la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. Art VALIDITÀ TERRITORIALE 1. L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei. 2. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Art MASSIMALI DI GARANZIA Il limite massimo di indennizzo, per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta ad ,00 per sinistro, per persona e per danni. Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 6
7 Art PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 1. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a); c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Art RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 1. L'assicurazione non comprende i danni: a. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; d. alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; e. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Art RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE O CON CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1. L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a. da furto; b. alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; c. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; d. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; e. alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; f. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; g. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 7
8 h. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; i. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; k. di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783/1784/1785 bis e 1786 c.c.; l. conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE). 2. L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni: a. da detenzione o impiego di esplosivi; b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); c. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; d. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; e. conseguenti o derivanti da fatto di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; f. derivanti da prodotti geneticamente modificati. Art GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA 1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 2. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 8
9 Art CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE 1. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'attività dei seguenti poliambulatori (ambulatori, gabinetti di analisi e diagnosi nelle quali si effettuano anche terapie) di: Roma - Via Nomentana, Roma; Napoli - Via Alcide De Gasperi, Napoli; Genova - Piazza Cavour, Genova; Palermo - Via Villa Heloise, Palermo; Torino - Corso IV Novembre, Torino; Milano - Via Melchiorre Gioia, Milano; Firenze - Via del Pratello, Firenze. 2. L'assicurazione di RCT vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione. 3. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale civile e militare paramedico dipendente addetto, presso gli ambulatori della Guardia di Finanza alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. 4. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del suddetto personale paramedico, per danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle proprie mansioni. 5. L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'i.n.a.i.l. 6. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. 7. La presente garanzia s'intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza: a. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 8. La garanzia non vale: a. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b. per le malattie: (1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; (2) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 9
10 riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda, l esclusione di cui al punto b. (per le malattie) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; c. per le malattie connesse alla lavorazione dell'amianto, per i casi di contagio da virus HIV e per le responsabilità derivante da violazione dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; d. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 9. L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 10. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. 11. Ad integrazione di quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale la presente assicurazione non comprende i danni: a. di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica; b. da distribuzione e utilizzazione del sangue; c. da attività di sperimentazione clinica; d. conseguenti all'esercizio della ginecologia e/o ostetricia; e. conseguenti ad analisi genetiche e pratiche di fecondazione assistita. 12. Il massimale indicato in polizza sia per la R.C.T., sia per la R.C.O., rappresenta il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo. Il massimale stabilito in polizza resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. 13. Nel caso di responsabilità solidale con altre persone non assicurate con la presente polizza, l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà. 14. L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, in relazione alla conduzione dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività e delle attrezzature ivi esistenti. 15. La copertura è estesa al rischio relativo all'utilizzo di apparecchi a raggi X. Art COPERTURA ASSICURATIVA RCT «COLPA GRAVE» 1. Estensione della garanzia assicurativa. La garanzia assicurativa prevede una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 10
11 causa viene previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta (art. 11, legge 8 marzo 2017, n. 24). 2. La Società rinuncia al diritto della rivalsa e surrogazione nei confronti del personale assicurato di cui i Poliambulatori si avvalgono nello svolgimento delle attività in oggetto, salvo i casi di danno dovuto a dolo giudizialmente accertato in via definitiva. 3. La presente rinuncia alla rivalsa vale per la garanzia RCT di cui alla polizza in oggetto. 4. Ferme tutte le Condizioni e Limiti operanti nella RCT la garanzie di cui alla presente estensione vengono prestate alle medesime condizioni. 5. Con tale copertura assicurativa la Società Assicuratrice si obbliga nei confronti di ciascun soggetto assicurato: a. ad estendere l assicurazione alla fattispecie della colpa grave; b. a rinunciare, pertanto, all esercizio dell azione di regresso di cui all art c.c.; c. a tenere indenne le persone assicurate con la presente garanzia dagli addebiti e/o azioni di rivalsa esperite dai Poliambulatori e/o da altri Soggetti Pubblici e/o privati - ivi compresa la Corte dei Conti - per i danni di qualsiasi natura conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, anche per propria colpa grave. Capitolato tecnico assicurazione RCT paramedici triennio ; pagina 11
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