Normativa contrattuale di riferimento ANIA - Ed. marzo 2006

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1 Normativa contrattuale di riferimento ANIA - Ed. marzo 2006 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, DIRETTORI GENERALI E DEI SINDACI DI SOCIETA PER AZIONI NON OPERANTI NEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO O ASSICURATIVO O NEI SERVIZI AD ESSI COLLEGATI LA NORMATIVA CONTRATTUALE DI SEGUITO RIPORTATA DEVE ESSERE INTESA COME CONDIZIONI DI ASSICURAZIONI TIPO, PRIVE DI VALORE VINCOLANTE PER LE ASSOCIATE LE ASSOCIATE SONO LIBERE DI OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DIVERSE

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione; "Impresa" la... società di capitali*; * Nel caso di estensione della garanzia alle imprese controllate, collegate e/o partecipate si propongono le relative definizioni: o Controllata : l impresa che risulti controllata dalla Contraente ai sensi e per gli effetti dell art. 2359, commi primo e secondo, c.c. o Collegata : l impresa sulla quale la Contraente eserciti un influenza notevole ai sensi e per gli effetti dell art. 2359, comma terzo, c.c. o Partecipata : l impresa, non Contraente né Controllata né Collegata, nella quale una persona fisica riveste, in rappresentanza della Contraente, della Controllata o della Collegata, la carica di amministratore unico o di componente del consiglio di amministrazione; "Assicurati": l amministratore unico, i membri del consiglio d amministrazione, di gestione o dell organo di sorveglianza (con o senza incarichi esecutivi, o con o senza poteri di gestione), il Direttore Generale nominato ai sensi dell art 2396 c.c. "Società": l impresa assicuratrice; "Franchigia": la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'assicurato; "Scoperto": la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato. Perdite Patrimoniali i danni patrimoniali che non siano l effetto o la conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione, perdita o deterioramento di beni; PREMESSA Premesso che: 1) l Impresa svolge la seguente attività : ) Assicurati sono le persone di seguito indicate nell espletamento delle cariche a margine di ciascuno riportate:

3 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali direttamente cagionate a terzi, in conseguenza di richieste di risarcimento pervenute durante il tempo dell assicurazione derivanti dalla violazione colposa degli obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto sociale e dalle delibere di nomina. Art 2 - Persone non considerate terzi OPZIONE A Non sono considerati terzi : a) gli Assicurati e chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitore, figlio, nonché di parente od affine convivente; b) l Impresa; c) i soggetti, persona fisica o giuridica, che esercitano il controllo dell Impresa attraverso la partecipazione al capitale sociale. OPZIONE B Non sono considerati terzi gli Assicurati e chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitore, figlio, nonché di parente od affine convivente. L assicurazione non vale comunque per le azioni promosse da qualsiasi soggetto (sia persona fisica che persona giuridica) che eserciti il controllo dell Impresa attraverso la partecipazione al capitale sociale o dall Impresa ad iniziativa di tali soggetti. Art 3 Delimitazioni dell assicurazione Sono escluse le perdite patrimoniali che siano effetto o conseguenza: a) di atti o scelte compiuti dall Assicurato nell esercizio dell attività dell impresa. L Assicurazione è, tuttavia, operante qualora le perdite patrimoniali siano la conseguenza immediata e diretta dell involontaria errata interpretazione di specifici obblighi operativi posti a carico dell Assicurato dalla legge o dallo statuto (1); (1) Sulla problematica connessa a tale clausola di esclusione si richiama l'attenzione alla nota illustrativa alla presente polizza (pag. 10, sub lett. b). 1. al verificarsi di una causa di scioglimento dell Impresa, od alla richiesta di ammissione dell Impresa ad una procedura concorsuale o di amministrazione straordinaria; 2. alla promozione, da parte di chiunque, dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Assicurati, od alla denuncia al Tribunale del sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri (art C.C.); b) di atti od operazioni estranei all oggetto sociale, ai limiti della carica, ai sensi di legge, dello statuto sociale e delle delibere di nomina di cui all art. 1, o dai quali sia derivata agli Assicurati o ad altri soggetti pubblici o privati un'illegittima percezione di utilità; c) di errori od omissioni nella stipulazione, modifica od esecuzione di garanzie o contratti di assicurazione; d) della violazione dei diritti della personalità; di concorrenza sleale; della violazione o mancata tutela di diritti sulle opere dell ingegno e sulle invenzioni industriali; violazione di obblighi previdenziali, assistenziali o tributari; e) di atti od omissioni successivi: f) dell irrogazione di sanzioni, del pagamento di imposte od oneri sostitutivi; di penali o danni a carattere punitivo; g) di atti o fatti compiuti nell ambito di: offerte pubbliche di acquisto, scambio e/o vendita; operazioni di acquisizione, fusione o scissione societaria, o di rami d azienda; h) di inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; di detenzione o impiego di sostanze radioattive; Art. 4 Delimitazione territoriale

4 L assicurazione vale per l attività amministrativa o di controllo svolta nei confronti di imprese aventi la sede dell amministrazione in Italia in relazione alle perdite patrimoniali verificatesi nel mondo intero per le quali sia chiamata a decidere l Autorità giudiziaria italiana, secondo il proprio diritto sostanziale e processuale. Art. 5 - Inizio e termine dell'assicurazione (2) (2) L opzione A contempla, cessazione dell incarico e regime di claims made con retroattività per gli errori pregressi. L opzione B contempla, cessazione dell incarico e regime di claims made con retroattività limitata nel tempo. OPZIONE A L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di assicurazione - e portate a conoscenza della Società, ai sensi del successivo art in conseguenza di violazioni colpose poste in essere dall Assicurato durante il medesimo periodo, che abbiano prodotto perdite patrimoniali a terzi. L Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di assicurazione per un fatto illecito commesso dall Assicurato prima di tale data sempre che la richiesta di risarcimento: 1. venga presentata per la prima volta all Assicurato decorsi almeno.. mesi dalla data di effetto dell assicurazione; 2. sia conseguente a fatti illeciti commessi successivamente alla nomina del consiglio di amministrazione in carica al momento della stipulazione della polizza; 3. non consegua a fatti illeciti, situazioni o circostanze che, alla data di effetto della presente assicurazione erano noti alla Contraente o a uno o più Assicurati o che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti. Qualora la violazione colposa si realizzi attraverso più azioni e/o omissioni successive, essa si considererà avvenuta nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione e/o omissione. In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante alle condizioni ivi convenute ancorché la violazione colposa sia stata posta in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita. L assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato nei. mesi/anni successivi alla cessazione del mandato o incarico per violazioni colpose poste in essere durante il periodo di efficacia della polizza, sempreché l interruzione intervenga durante il periodo di efficacia della polizza e sia dovuta: 3. a scadenza naturale del mandato o incarico - a morte dell assicurato - a sopravvenuta invalidità permanente tale da impedire la prosecuzione dell attività. OPZIONE B L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di assicurazione - e portate a conoscenza della Società, ai sensi del successivo art in conseguenza di violazioni colpose poste in essere dall Assicurato durante il medesimo periodo, che abbiano prodotto perdite patrimoniali a terzi. Qualora la violazione colposa si realizzi attraverso più azioni e/o omissioni successive, essa si considererà avvenuta nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione e/o omissione. In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante alle condizioni ivi convenute ancorché la violazione colposa sia stato posta in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

5 a) Errori Pregressi L Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento conseguenti a fatto illecito commesso dall Assicurato prima della data di effetto dell assicurazione sempre che la richiesta di risarcimento: venga presentata per la prima volta all Assicurato decorsi almeno mesi dalla data di effetto dell assicurazione; sia conseguente a fatti illeciti commessi nei... mesi/anni che precedono la data di effetto dell assicurazione; 3. non consegua a fatti illeciti, situazioni o circostanze che, alla data di effetto della presente assicurazione erano noti alla Contraente o a uno o più Assicurati o che potevano, da essi, ragionevolmente essere previsti. b) Cessazione dell attività L assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato nei. mesi/anni successivi alla cessazione dell incarico o del mandato per violazioni colpose poste in essere durante il periodo di efficacia della polizza. La presente garanzia è operante a condizione che la cessazione dell incarico o del mandato sia intervenuta durante il periodo di assicurazione e sia dovuta: - a scadenza naturale dello stesso; - a morte dell assicurato; - a sopravvenuta invalidità permanente tale da impedire la prosecuzione dell attività. Art. 6 - Periodo di osservazione In caso di scioglimento del contratto da parte della Società, l assicurazione coprirà le richieste di risarcimento pervenute all assicurato entro mesi dalla data di scioglimento semprechè siano conseguenti a violazioni colpose poste in essere prima di tale data e durante il periodo di assicurazione. La presente estensione non opererà nell ipotesi in cui la Contraente o gli assicurati abbiano stipulato altra copertura assicurativa per il rischio oggetto del presente contratto. Art. 7 - Limiti di risarcimento Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al detto massimale per più richieste di risarcimento: - anche se pervenute ad uno o più Assicurati in tempi diversi, siano originate dallo stesso fatto; - comunque originate, siano pervenute ad uno o più Assicurati in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell'assicurazione. Il massimale resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. In caso di responsabilità concorrente o solidale con soggetti non assicurati con la presente polizza, l assicurazione opererà per la sola quota di danno direttamente imputabile alla condotta dell Assicurato. Art. 8 - Scoperti e franchigie Rimane a carico degli Assicurati, per ogni sinistro, uno scoperto del...%, con il minimo di Euro. Art. 9 - Validità della copertura L assicurazione è prestata sulla base della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta questionario, sulla base del bilancio e dei restanti documenti allegati alla proposta che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894, del codice

6 civile, forma parte integrante della presente assicurazione. La garanzia è prestata in base alle attribuzioni dei singoli Assicurati previste dalle delibere di nomina e/o di modifica delle attribuzioni stesse, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, che, formando parte integrante del presente contratto, siano in vigore al momento della conclusione del contratto stesso. L efficacia della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte degli Assicurati e delle persone della cui opera questi si avvalgono, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è operante la presente assicurazione. Ogni modifica al riguardo dovrà essere immediatamente comunicata alla Società anche agli effetti di quanto disposto dall'art c.c., fornendo, per eventuali nuovi componenti, tutte le informazioni previste dalla proposta-questionario presentata alla Società per la stipulazione della polizza. Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, il verificarsi di una condizione di decadenza dalla carica, così come la cessazione della carica determina, limitatamente alla carica dalla quale l assicurato è decaduto o cessato la contestuale inoperatività della garanzia assicurativa. La decadenza o cessazione di tutti gli amministratori dalle cariche per le quali è prestata l assicurazione comporta l automatico scioglimento del contratto. La stipulazione o modifica di accordi parasociali od una modifica della partecipazione sociale che determinino il cambiamento dell assetto di controllo azionario dell Impresa, dovranno anche agli effetti di quanto disposto dall art c.c., essere comunicati entro 30 giorni alla Società la quale, entro i 15 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, conserverà il diritto di recedere dal contratto, con effetto dal momento in cui la variazione del rischio si sia verificata, oppure di proporre diverse condizioni economiche e normative ai sensi degli articoli 14 e 15 della presente polizza. L omessa comunicazione delle nuove circostanze alla Società entro il termine di 15 giorni determinerà l automatico scioglimento del contratto dal momento in cui esse si sono verificate, fermo il diritto della Società ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento del contratto. DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL ASSICURAZIONE Art Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art c.c. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art Durata dell assicurazione La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO GESTIONE DELLE VERTENZE Art. 12 Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di risarcimento La Contraente o l Assicurato devono dare avviso scritto alla Società o all agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 (tre) giorni da quando ha avuto conoscenza della richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali. Devono, inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto illecito di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi alla richiesta di risarcimento successivamente a lui pervenuti.

7 La Contraente e l Assicurato devono fare quanto è loro possibile per diminuire il danno. L inadempimento anche di uno solo degli obblighi dianzi menzionati può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all indennizzo. Art Gestione delle vertenze - Spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI Art Altre assicurazioni L Assicurato od il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; il caso di richiesta di risarcimento l Assicurato od il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art c.c.). Art Aggravamento del rischio L Assicurato od il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art c.c.). Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ALTRE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

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