DECRETO DEL COMMISSARIO

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1 REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ) DCA n. 30 del 7 Maggio 2015 OGGETTO: Recepimento Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore (Rep. Atti n. 87/CSR dello luglio 2014). Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _ 1

2 IL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ) VISTO l'articolo 120 della Costituzione; VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131; VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge lo Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; VISTO l'accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28 ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi ; VISTO il Patto per la salute di cui all'intesa Stato-Regioni del lo luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa; VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l'articolo 1, commi da 569 a 572) che recepisce quanto disposto dal Patto per la salute di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del lo luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario ad acta per cui è deliberazione è incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento; VISTA la nota prot. n.298/ucl397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del con la quale è stato nominato l'ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; 2

3 RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari: 1) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica; 2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale; 3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute ; 5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale; 8) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies> comma 2- quìnquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; 9) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; lo) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale; Il) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; 12)adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti; 13)rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti; 14)tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale; 15)conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'asp di Reggio Calabria; 16)puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012; CONSIDERATO che: in data lo luglio 2014 è stato sancito l'accordo, in sede di conferenza Stato-Regioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore"; il suddetto documento: 3

4 - sancisce che la garanzia delle cure palliative si evidenzia attraverso l'integrazione delle seguenti figure professionali nei relativi ambiti di assistenza: ~ Medico specialista in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia, ~ Medico di medicina generale, ~ Psicologo specialista, ~ Infermiere, fisioterapista, dietista, ~ Assistente sociale, operatore socio-sanitario. Queste figure professionali possono essere integrate dall' assistente religioso. - sancisce che la garanzia della terapia del dolore si evidenzia attraverso l'integrazione delle seguenti figure professionali nei relativi ambiti di assistenza: ~ Medico specialista in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ~ Con il supporto consulenziale dei medici specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia, ~ Medico di medicina generale, ~ Psicologo specialista, ~ Infermiere, fisioterapista, - sancisce che la garanzia delle cure palliative e della terapia del dolore in età pediatrica si evidenzia attraverso l'integrazione delle seguenti figure professionali nei relativi ambiti di assistenza: ~ Medico specialista in Pediatria, Anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ~ Pediatra di libera scelta, ~ Psicologo specialista, ~ Infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista, ~ Assistente sociale, operatore socio-sanitario. Queste figure professionali possono essere integrate dall'assistente religioso. Prevede che nelle Reti pubbliche o private accreditate sono idonei ad operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal conseguimento di una specializzazione, siano in possesso di un' esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n Bisognerà attendere, comunque, il Decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano affinché possano essere utilizzati i criteri per la certificazione delle suddette professionalità da parte della Regione Calabria. Prevede che il funzionamento delle reti possa essere garantito, a seconda della patologia di base e del quadro clinico, anche con la partecipazione di ulteriori figure professionali già presenti nelle strutture sanitarie del territorio. Definisce i contenuti dei percorsi formativi obbligatori e omogenei in termini di conoscenza, competenza ed abilità previsti per le figure professionali operanti nelle reti di cure palliative e terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale. La Regione Calabria si impegna a verificare le competenze delle figure professionali che operano nell' ambito delle suddette reti e a organizzare percorsi formativi affinché ci si possa adeguare agli standard previsti dall'articolo 6 dell' Accordo StatolRegioni. Prevede che la tipologia delle strutture nelle quali si articolano, a livello regionale, le reti di cure palliative, terapia del dolore nel paziente adulto ed in quello pediatrico, nonché le modalità per assicurarne il coordinamento sono già state indicate nell'intesa cella Conferenza Stato/Regioni del 25 luglio 2012 CRepoAtti n. 151/CSR). Prevede che all'attuazione del presente accordo si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. PRESO ATTO CHE: La Regione Calabria ha recepito l'intesa Stato/Regioni del 25 luglio 2012 con D.P.G.R. n.168 dell'8 ottobre

5 VISTA l'istruttoria compiuta dal Dirigente di Servizio quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. 9/200 l; DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto materialmente dalla dr.ss Maria Pompea Bernardi; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: DI RECEPIRE l'accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore. DI VERIFICARE lo stato dell'arte per l'applicazione dell'articolo 6 del presente accordo ed organizzare i percorsi formativi per l'adeguamento au suddetto articolo. DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell' Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI MANDARE al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell' attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati; DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito web del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Il Diri en e di Servizio Dott a ia ~ea B}rnardi l Dirig~nte di, sen,.cati. J\ t. Gl commo.\~{)jv Il Diri~..'11:;,e~n:erale Dott WO~ Il sub Commissario Il Commissario ad acta In~. Ma.fsi.mo Scura ;v-~jìjvi r 5

6 Rep. Atti n. 87/CSR del 10 luglio 2014: LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 10 luglio 2014: VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante" Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" e in particolare: l'articolo 5 che, nel dettare disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, al comma 2 prevede che con accordo stipulato da questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate: - le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali; - le tipologie di strutture nelle quali le due reti, nazionale e regionale, si articolano, nonché le modalità per assicurare il coordinamento delle stesse; - l'articolo 8, recante disposizioni in materia di formazione ed aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore, a tenore del quale l'accordo di cui al suddetto articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore, ivi inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture delle due reti ( comma 3); VISTA l'intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR), con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore; VISTO l'accordo Stato - Regioni sancito il 7 febbraio 2013 (rep. Atti n.57/csr) che individua, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina di "Cure Palliative" nell'area della medicina diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici, tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, al fine della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del servizio sanitario nazionale dedicato alle cure palliative; VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti"; VISTO l'articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"; RITENUTO di dare attuazione ai menzionati articoli 5, comma 2 e 8, comma 3 della legge n. 38 del 2010; VISTA la lettera in data 19 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso accordo indicata in oggetto; la proposta di VISTA la nota in data 22 febbraio 2013, con la quale il predetto documento Province autonome; è stato diramato alle Regioni e

7 VISTA la lettera in data 12 luglio 2013, con la quale il Ministro della salute ha comunicato osta al successivo iter istruttorio del provvedimento; il proprio nulla CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 9 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno formulato talune richieste emendative al documento in parola; VISTA le note in date 15 e 16 ottobre 2013, diramate in pari data, con le quali il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che recepisce le modifiche concordate con le Regioni e le Province autonome e con il Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca nella predetta riunione tecnica, nonché la modifica concordata per le vie brevi con il Ministero dell'economia e delle finanze; VISTA la nota in data 9 giugno 2014, diramata in data 12 giugno 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di provvedimento in oggetto; VISTA la nota in data 2 luglio 2014, diramata in data 3 luglio 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di provvedimento di cui trattasi che, nell'allegato tecnico, recepisce le osservazioni formulate dai rappresentanti regionali, in conformità con quanto previsto nella novella operata dalla legge n. 144/2013; VISTA la nota del 9 luglio 2014, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso il parere tecnico favorevole sul provvedimento in parola. ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini: Art Le cure palliative sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; b) medico di medicina generale, c) psicologo specialista; d) infermiere, fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio - sanitario. 2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente religioso. Art La terapia del dolore è garantita, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva; b) in rapporto alla specificità delle diverse patologie tramite il supporto dei medici specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia ; c) medico di medicina generale, d) psicologo specialista; e) infermiere, fisioterapista. Art Le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico sono garantite, attraverso l'integrazione degli ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: a) medico specialista in pediatria, anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

8 b) pediatra di libera scelta; c) psicologo specialista; d) infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista; e) assistente sociale, operatore socio - sanitario. 2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall'assistente religioso. Art Nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art Il funzionamento delle reti nazionali delle cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, è garantito, a seconda della patologia di base e del quadro clinico, anche con la partecipazione di ulteriori figure professionali già presenti nelle strutture sanitarie del territorio. Art 6 1. L'allegato tecnico al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante, definisce i contenuti dei percorsi formativi obbligatori e omogenei in termini di conoscenza, competenza ed abilità previsti per le figure professionali operanti nelle reti di cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale. Art Le tipologie delle strutture nelle quali si articolano a livello regionale le reti di cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, nonché le modalità per assicurarne il coordinamento sono indicate nell'intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR). Art All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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