LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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1 Delibera di Giunta - N.ro 2007/1427 del 1 /10/2007 Pubblicata sul B.U. E. R. n. 150 del Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO E DI CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, IN ATTUAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO GOVERNATIVO SOTTOSCRITTO IL 29/05/2007 FRA MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE E REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto l art.1 comma 1190 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 relativo agli ammortizzatori sociali in deroga; Richiamati: il Protocollo d intesa sottoscritto il 7 maggio 2007 fra Regione Emilia Romagna e Parti sociali; l Accordo governativo sottoscritto il 29 maggio 2007 fra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia Romagna per l attribuzione di risorse finanziarie per la concessione in deroga alla vigente normativa di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali, di seguito per brevità definito Accordo governativo; il Decreto Interministeriale n del 31 luglio 2007 di assegnazione dei fondi alle Regioni ai fini delle concessione e/o della proroga del trattamento di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa e in particolare l articolo 3 che recepisce il sopra richiamato Accordo governativo; la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 28 agosto 2007 ad oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga ex articolo 1, comma 1190, Legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n del 31 luglio Indicazioni procedurali ; le Intese per l utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga siglate da Regione con le Parti sociali sulla base di quanto stabilito dal sopra citato art. 1 co.1190 della L.296/06, di seguito definite per brevità Intese con le Parti sociali, agli atti del Servizio regionale competente; Premesso che ai fini del corretto e tempestivo adempimento delle procedure previste per l accesso alle risorse garantite in deroga alla vigente normativa sugli ammortizzatori sociali, come da ultimo precisate ai sensi del sopra richiamato co

2 dell art.1 della L.296/2006, la Regione Emilia-Romagna ha proceduto all individuazione delle crisi occupazionali relative a settori produttivi e/o aree territoriali o a specifiche imprese colpite da eventi particolari e/o eccezionali alle quali destinare le risorse medesime e i criteri e le modalità per il loro utilizzo in coerenza e nei limiti di quanto stabilito dall Accordo governativo sopracitato; Dato atto, in particolare, che per quanto attiene all individuazione delle crisi occupazionali sopra richiamate è riconosciuta la priorità agli interventi nei settori produttivi e/o aree territoriali o specifiche imprese individuati attraverso le sopra richiamate Intese con le Parti sociali che abbiano come oggetto di intervento i lavoratori che non beneficiano di nessuno degli ammortizzatori sociali ordinariamente stabiliti dalla legislazione vigente, come Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e indennità di Mobilità, e in subordine a favore dei lavoratori delle imprese che hanno già utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria, dando priorità in questo caso ad eventuali proroghe dei trattamenti di CIGS; Ritenuto necessario procedere alla definizione di criteri e modalità di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga a favore dei lavoratori delle imprese identificate nelle sopra richiamate Intese con le Parti sociali; Dato atto che le risorse finanziarie previste dall Accordo governativo sopra citato per alla Regione Emilia-Romagna per i suddetti trattamenti in deroga ammontano complessivamente a 10 milioni di Euro e che di queste risorse 7,5 milioni sono state assegnate con il sopra richiamato Decreto Interministeriale n /07, mentre i restanti 2,5 milioni di Euro saranno resi disponibili successivamente con apposito decreto interministeriale; Dato atto altresì che le suddette risorse finanziarie, a norma del sopra citato co.1190 art.1 della L.296/06, si cumulano con le economie accertate sulle risorse finanziarie attribuite alla Regione Emilia - Romagna a seguito del precedente Accordo governativo per ammortizzatori sociali in deroga del 20 aprile 2005, con le modalità specificate nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 2 luglio 2007 ad oggetto: Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Emilia Romagna del 29/5/07, finalizzato all attribuzione delle risorse finanziarie per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle normative vigenti nei confronti di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali ; Richiamata, altresì; la propria deliberazione n.680 del 14 maggio 2007 ad oggetto Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2007/2009 per il Sistema formativo e per il Lavoro (L.R.12/03 L.R.17/05) in attuazione delibera di G.R.503/07 ; 2

3 Sentito il parere della Commissione regionale tripartita e del Comitato di coordinamento interistituzionale tenutesi rispettivamente in data 27 settembre e 28 settembre; Dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 43 e della propria deliberazione n.450/2007 di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Cultura Formazione Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni; Su proposta dell'assessore competente per materia; A voti unanimi e palesi D E L I B E R A di approvare, in attuazione dell Accordo governativo sottoscritto il 29 maggio 2007 fra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia Romagna, i criteri e le modalità di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a favore dei lavoratori delle imprese identificate nelle sopra richiamate Intese con le Parti sociali; di assegnare per competenza al Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura Formazione Lavoro la gestione tecnica dell attuazione dei contenuti del sopra richiamato Accordo governativo del 29/5/07 e di quanto altro disposto dall allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresa la concessione ai trattamenti in deroga richiesti; di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna

4 Allegato A Criteri, modalità di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione dei contenuti dell Accordo governativo sottoscritto il 29 maggio 2007 fra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia Romagna. Premessa Così come convenuto nelle Intese con le Parti sociali, conservate agli atti del competente Servizio regionale, si precisa che i criteri e le modalità di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in oggetto riguardano i soli trattamenti relativi a periodi di sospensione nel corso del 2007, nonché per gli iscritti nel corso dello stesso anno 2007 alle liste regionali dei lavoratori in mobilità e che eventuali ulteriori autorizzazioni a trattamenti in deroga per le successive annualità saranno possibili solo ad accertamento di economie sulle risorse già attribuite alla Regione Emilia Romagna sulla base dell Accordo governativo del 29/5/07 e a seguito di proroga nell utilizzo delle stesse risorse. Criteri di accesso ai trattamenti in deroga I lavoratori che potranno accedere in deroga alla vigente normativa ai trattamenti in deroga di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria - di seguito CIGS o di Mobilità dovranno essere stati assunti in una delle seguenti qualifiche: impiegato, quadro, operaio, intermedio. I lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga di CIGS dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità presso l impresa che ha proceduto alla sospensione per la quale è richiesto il trattamento. Si precisa, che l'articolo 2112 del codice civile, sostituito dall'art.1, co.1, del D.Lgs.n.18/01, stabilisce che "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", in tal caso, quindi, il requisito dell'anzianità aziendale deve essere cercato nell'intero arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due aziende. Non sono ammissibili ai trattamenti di CIGS in deroga i periodi di sospensione antecedenti al 2007 o nel caso di trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori iscritti alla relativa lista in data antecedente al 1 gennaio La formazione e l approvazione della sopra richiamata lista regionale dei lavoratori in mobilità, anche nel caso specifico dei trattamenti di mobilità in deroga, resta disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n.2081 del 12 dicembre 2005 ad oggetto Conferimento alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della lista dei lavoratori di cui all art.6 della Legge n.223/91. I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono provenire da imprese ubicate nel territorio dell Emilia - Romagna. 4

5 Per quanto attiene agli ulteriori requisiti delle imprese, si rinvia a quanto definito in specifico nelle Intese con le Parti sociali per l utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga. Come specificato dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale anche per la CIGS in deroga l'impresa è tenuta al versamento del contributo addizionale per il periodo di utilizzo di cui all'art.8, comma 1 del D.L.86/88 convertito dalla L.n.160/88 (Circolare INPS n. 171 del 4 agosto 1988). Tale contributo è dovuto nella misura del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti, nella misura del 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti. Per la Mobilità in deroga, invece, l'impresa non rientra nelle previsioni dell'art.16 della L.223/91 e quindi non è tenuta al pagamento della c.d. "Tassa d'ingresso". Per quanto attiene ulteriori specificazioni sulle problematiche relative all accesso ai trattamenti in deroga si rinvia ai contenuti del messaggio INPS n del 13 agosto Durata dei trattamenti in deroga: I trattamenti di CIGS in deroga sono ammissibili a decorrere dal 1 gennaio 2007 per un periodo massimo, anche non continuativo, non superiore a quattro mesi nell arco dell anno. La durata massima dei trattamenti di mobilità in deroga è definita nelle Intese con le Parti sociali in considerazione della situazione della crisi occupazionale da affrontare. Dopo 12 mesi, anche non continuativi, di utilizzo dei suddetti trattamenti da parte di un lavoratore, gli stessi trattamenti sono ridotti del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso delle proroghe successive. Così come stabilito dalla circolare INPS n.57 del 13 marzo 2007, pertanto, lo stesso Istituto in sede di liquidazione dei trattamenti in deroga a favore dei lavoratori beneficiari provvederà ad applicare le sopra citate decurtazioni. I trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga sono incompatibili con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell attività lavorativa anche con oneri a carico della Regione. Fatta salva la sopra richiamata incompatibilità, si precisa che qualora il lavoratore abbia già beneficiato da parte dell INPS di altri trattamenti previdenziali o assistenziali per periodi che successivamente sono riconosciuti oggetto di trattamento in deroga, in sede di liquidazione degli stessi trattamenti l INPS dovrà procedere agli opportuni conguagli. Il finanziamento dell Accordo governativo del 29/5/07 con risorse del Fondo per l Occupazione prevede che i trattamenti in deroga coprano l integrazione salariale, i connessi assegni al nucleo familiare, se dovuti, e la contribuzione figurativa. Resta fermo il principio giuridico che anche il trattamento di CIGS e di mobilità in deroga è calcolato all 80% dell ultima 5

6 retribuzione ed è soggetto ai massimali mensili previsti dalla L.427/1980 (Circolare INPS n.30 del 30 gennaio 2007). Consultazione sindacale per l accesso ai trattamenti in deroga Ai fini del perfezionamento dell iter di concessione del trattamento di CIGS in deroga, di norma, le imprese dovranno applicare le procedura prevista dall art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n Il datore di lavoro, quindi, che intenda richiedere l intervento di CIGS in deroga, nonché le rappresentanze sindacali unitarie ovvero, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia, sono tenuti a presentare domanda di esame congiunto, qualora l intervento riguardi unità produttive ubicate esclusivamente in regione, alla Provincia ovvero alla Regione. Nei casi in cui la richiesta di intervento di integrazione salariale riguardi unità produttive ubicate in diverse province, gli incontri per l esame congiunto si svolgeranno presso la Regione; altrimenti si svolgeranno presso la Provincia coinvolta. Si precisa che i verbali di consultazione sindacale, di norma, devono anticipare le sospensioni, esclusi, chiaramente, gli interventi avvenuti prima dell esecutività del presente atto. Le imprese artigiane aderenti ad Ente Bilaterale Emilia Romagna - EBER, invece, svolgeranno la consultazione sindacale secondo le modalità in vigore presso l Ente bilaterale medesimo. Per quanto attiene il perfezionamento dell iter di concessione della mobilità in deroga a seguito di licenziamenti la consultazione sindacale seguirà le procedure delle Leggi n.223/91 e n.236/93. Ai sensi dell art.4, della stessa Legge n.223/91, come integrato dall art.3, D.Lgs.n.469/97, l esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale si svolge presso la Regione, ove coinvolga unità produttive ubicate esclusivamente nel territorio di questa ma in diverse province, o presso la Provincia, ove coinvolga invece unità produttive qui esclusivamente collocate. Modalità di presentazione richieste Le domande dei trattamenti di CIGS in deroga in regola con le vigenti normative sul bollo, unitamente al verbale di consultazione sindacale e copia del libro matricola dell impresa, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2008 al Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna - V.le A. Moro, 38, Bologna VII piano stanza 714 (nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30) su apposita modulistica, che verrà approvata con apposito atto dirigenziale, nonché in formato elettronico - su floppy disk/cd. Il Servizio Lavoro procederà, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla concessione dei trattamenti, di 6

7 norma entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Dei provvedimenti di concessione verrà data comunicazione all INPS oltre che agli interessati o ad eventuali loro delegati. I trattamenti autorizzati saranno liquidati dall INPS territorialmente competente dietro presentazione di apposita richiesta da parte dell impresa su modulistica indicata dalla stessa INPS. Le imprese richiedenti dovranno comunicare mensilmente al Servizio Lavoro e all INPS territorialmente competente l effettivo utilizzo dell ammortizzatore sociale richiesto. Le domande dei trattamenti di Mobilità in deroga, cosi come stabilito dal sopracitato Accordo governativo, dovranno essere presentate dai lavoratori interessati ai competenti uffici territoriali dell INPS che procederà nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione dopo verifica dei requisiti e dei criteri, all erogazione dei trattamenti richiesti. Il Servizio Lavoro per competenza comunicherà all INPS gli elenchi degli iscritti alle lista regionale dei lavoratori in mobilità in possesso dei requisiti per richiedere il trattamento di mobilità in deroga. Monitoraggio utilizzo trattamenti in deroga Nell ambito delle rispettive competenze in materia di verifica dell andamento complessivo della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga, il Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna congiuntamente alla Direzione regionale INPS e a Italia Lavoro spa, così come indicato dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, definirà al fine del rispetto del quadro di compatibilità economica, un apposita intesa di natura tecnica che consenta il costante monitoraggio dell utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia Romagna, compresa la gestione delle procedure - archivi informatizzati compresi relativi alle fasi di presentazione, concessione e liquidazione dei trattamenti di CIGS e Mobilità in deroga. La suddetta intesa è aperta all adesione delle associazioni di impresa, delle organizzazioni sindacali e di EBER firmatarie delle sopra richiamate Intese, per quanto attiene gli aspetti legati ai flussi dei dati informativi relativi ai trattamenti in deroga dei propri associati. 7

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