Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza valido dal

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1 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza valido dal

2 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza pagina 2/7 I. Introduzione Nel mese di giugno 2015 il Parlamento ha approvato la revisione del Codice civile svizzero (CC) in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio. Il Consiglio federale ha posto in vigore la legge riveduta e le disposizioni dell ordinanza ad essa relativa il 1 gennaio La sostanziale novità della revisione riguarda l introduzione del conguaglio della previdenza professionale anche nel caso in cui per uno dei coniugi sia già subentrato un evento assicurativo, vale a dire il pensionamento o l invalidità. Di conseguenza, in caso di conguaglio della previdenza, la rendita di vecchiaia può essere suddivisa se uno dei coniugi la percepisce già. A seguito delle modifiche apportate alle disposizioni della legge e dell ordinanza in materia di conguaglio della previdenza, il Consiglio di fondazione ha provveduto ad adeguare il Regolamento di previdenza. Tali modifiche sono entrate in vigore il 15 giugno Per i conguagli di previdenza da eseguire prima del 15 giugno 2017 si applicano le nuove disposizioni. II. Disposizioni regolamentari valide dal 15 giugno 2017 Art. 11 cpv. 5bis Prestazione d entrata e riscatti In caso di rimborso di averi previdenziali (nell ambito della promozione della proprietà d abitazioni o di un divorzio), il rimborso viene accreditato all avere di vecchiaia LPP nella stessa proporzione del versamento. Se al momento del versamento non è possibile determinare la quota di avere di vecchiaia della LPP, tale quota viene definita in base al diritto federale. Art. 22 cpv. 8 Rendita per coniuge / Rendita per partner convivente Il coniuge divorziato ha unicamente diritto alle prestazioni minime previste dalla LPP (diritto e ammontare). Dalla prestazione della fondazione viene dedotto l importo che, unitamente alle prestazioni di altre assicurazioni (in particolare AVS o AI), supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell AVS vengono computate solo nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d invalidità dell AI o a una rendita di vecchiaia. Art. 27 cpv. 1 Disposizioni sulla riduzione e coordinamento Se le prestazioni di decesso e d invalidità della fondazione unitamente ad altri redditi conteggiabili per l assicurato e i suoi figli, rispettivamente i suoi superstiti, raggiungono un reddito superiore al 90% della perdita di salario (in caso di malattie professionali o infortuni professionali 100%, a condizione che non vi sia concausa), le prestazioni della fondazione sono ridotte del 90 risp. del 100% dell importo eccedente. Le prestazioni di vecchiaia saranno ridotte in eguale misura, fin quando saranno versate le prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni o militare. La perdita di salario corrisponde all ultimo salario annuo determinante come da art.12 cpv. 2. La fondazione adegua periodicamente la perdita di salario come da direttive interne sullo sviluppo generale dei salari. In particolare sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni dell AVS/AI federale ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell assicurazione militare, di assicurazioni sociali svizzere ed estere, di istituzioni di previdenza e di libero passaggio svizzere ed estere, dell indennità giornaliera delle assicurazioni obbligatorie, dell indennità giornaliera delle assicurazioni facoltative se finanziata almeno per metà dall impresa, di un altra assicurazione a cui l impresa o una fondazione per suo conto ha pagato almeno il 50% dei premi, da redditi da lavoro o sostitutivi ulteriormente percepiti o ragionevolmente ancora percepibili del beneficiario di una rendita d invalidità.

3 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza pagina 3/7 Se in caso di un divorzio una rendita d invalidità viene divisa in base all età di pensionamento prevista dal regolamento, la quota di rendita attribuita al coniuge avente diritto continua a essere computata nel calcolo di un eventuale riduzione della rendita d invalidità del coniuge debitore. I redditi da rendite del coniuge risp. del partner convivente sopravvissuto e degli orfani vengono addizionate. Per il reddito conteggiabile fanno stato unicamente prestazioni dello stesso tipo e destinazione che, a causa di danni subiti, sono versate alla persona avente diritto. Prestazioni uniche in capitale sono convertite attuarialmente in rendite come da basi attuariali della fondazione. Eccezione fanno le indennità di integrità, gli importi per torti morali e simili liquidazioni, che non sono presi in considerazione. La fondazione controlla periodicamente la riduzione della rendita. Il Consiglio di fondazione può, dietro esplicita richiesta del beneficiario della prestazione, rinunciare parzialmente o totalmente a questa riduzione. In tutti i casi saranno fornite al minimo quelle prestazioni previste dalla LPP e dal suo regolamento di calcolo. Art. 27 cpv. 3 Disposizioni sulla riduzione e coordinamento La fondazione può ridurre o rifiutare nella corrispondente misura le sue prestazioni, se la AVS /AI riduce una prestazione, qualora l avente diritto abbia provocato per sua grave colpa la morte o l invalidità, oppure si sia opposto a una misura d integrazione dell AI. La fondazione non è obbligata a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni da parte dell assicurazione invalidità o militare. La fondazione non è tenuta a compensare tagli alle prestazioni al raggiungimento dell età di pensionamento AVS ai sensi dell art. 20 cpv. 2 ter e 2 quater LAINF e art. 47 cpv. 1 LAM. Art. 42 cpv. 8 Abitazione in proprietà: prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo di informare Con il prelievo anticipato l avere di vecchiaia si riduce dell importo prelevato. La riduzione dell avere di vecchiaia LPP corrisponde a quella quota di avere di vecchiaia LPP ai sensi dell art. 18 LFLP che corrisponde al rapporto del versamento rispetto all intera prestazione di libero passaggio. Le prestazioni assicurate come il capitale di decesso, a norma dell art.15 cpv.1 lett. a), b) e d), si riducono del corrispondente importo prelevato. Un eventuale (parziale) rimborso dell importo prelevato anticipatamente (minimo CHF o importo restante) è lecito fino al compimento dei 62 anni, l importo rimborsato è accreditato, analogamente ad un riscatto, all avere di vecchiaia. Cfr. art.11 cpv. 3 e cpv. 5bis. Art. 45 Divorzio Se il matrimonio di un assicurato è prosciolto e la fondazione, in base alla sentenza del giudice, deve trasferire all istituto di previdenza del coniuge divorziato una parte della prestazione d uscita acquisita durante la durata del matrimonio, l avere di vecchiaia esistente dell assicurato si riduce dell importo trasferito. La riduzione dell avere di vecchiaia LPP corrisponde a quella quota di avere di vecchiaia LPP ai sensi dell art. 18 LFLP che corrisponde al rapporto del versamento rispetto all intera prestazione di libero passaggio. Le prestazioni si riducono proporzionalmente all importo trasferito ai sensi dell art. 42 cpv. 8. L assicurato può sempre effettuare un deposito unico secondo l art.11 uguale all ammontare della parte della prestazione d uscita. Il Consiglio di fondazione può esigere dagli assicurati un indennità per spese amministrative di CHF 600 al massimo insorte da chiarimenti concernenti il divorzio. Le disposizioni in materia di compensazione della previdenza in caso di divorzio, qualora il caso di previdenza si sia già manifestato o si presenti nel corso della procedura di divorzio, sono disponibili nell allegato 5 al presente regolamento.

4 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza pagina 4/7 Allegato 5 Disposizioni sulla compensazione della previdenza in caso di divorzio dopo il subentro del caso di previdenza 1. Divisione della rendita a cura del tribunale (art. 124a CC) In presenza di una decisione del tribunale sulla divisione della rendita, la riduzione della rendita corrente d invalidità o di vecchiaia e la determinazione della rendita al/alla coniuge avente diritto si basa sulla sentenza di divorzio risp. sul diritto federale. 2. Rendita per figli e orfani, rendita per coniugi Le rendite per figli alle quali sussisteva diritto al momento del promovimento della procedura di divorzio non vengono ridotte in conseguenza del divorzio. Le rendite per figli che insorgono in un momento successivo vengono determinate in funzione della rendita di vecchiaia o d invalidità ridotta. Se una rendita per figli (incl. rendita completiva) non è stata interessata dalla compensazione della previdenza, un eventuale successiva rendita per orfani viene calcolata sulla medesima base. La rendita per coniugi viene determinata in funzione della rendita di vecchiaia o d invalidità ridotta. 3. Adeguamento della rendita d invalidità in caso di trasferimento di una prestazione d uscita (art. 19 OPP2) In caso di trasferimento di una prestazione d uscita, la rendita d invalidità viene ridotta dal momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. In aggiunta alla rendita d invalidità avviene anche una riduzione delle prestazioni successive, come ad esempio le prestazioni per i superstiti, le prestazioni di vecchiaia e la prestazione d uscita. In linea di principio, la riduzione delle prestazioni corrisponde ai miglioramenti delle prestazioni che sarebbero risultati da un versamento del medesimo importo. Risultano determinanti il momento del promovimento della procedura di divorzio e il regolamento nel frangente in cui insorge il diritto alla rendita d invalidità. La riduzione di una rendita d invalidità, in relazione alla rendita d invalidità percepita fino a quel momento, non può essere maggiore alla quota trasferita della prestazione d uscita rispetto alla prestazione d uscita complessiva. Se la rendita d invalidità è stata calcolata nel sistema del primato dei contributi con una stima dell avere di vecchiaia, per il calcolo della riduzione si userà come base il tasso di conversione valido all inizio del diritto alla rendita d invalidità e il tasso d interesse per la stima dell avere di vecchiaia. Se il calcolo delle prestazioni si basava su diversi parametri in ambito obbligatorio e sovraobbligatorio, ciò vale per analogia anche per il calcolo della riduzione. Se, in conseguenza del divorzio, deve essere corrisposta una parte della prestazione d uscita alla quale la persona invalida avrebbe avuto diritto in caso di riattivazione, la prestazione d uscita risp. l avere di vecchiaia accumulato viene ridotto dell importo trasferito. 4. Adeguamento della rendita completiva d invalidità in base alla compensazione della previdenza (art. 19 OPP 2) La rendita completiva d invalidità viene adeguata dal momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato.

5 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza pagina 5/7 5. Ulteriore riduzione della prestazione d uscita e della rendita di una persona invalida al raggiungimento dell età di pensionamento prevista dal regolamento durante la procedura di divorzio (art. 19g OLP) Se il/la coniuge debitore/debitrice percepisce una rendita d invalidità e nel corso della procedura di divorzio raggiunge l età di pensionamento prevista dal regolamento, la prestazione d uscita da trasferire e la rendita saranno ulteriormente ridotte in virtù delle rendite corrisposte in eccesso. Le rendite corrisposte in eccesso corrispondono all importo di cui verrebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell età di pensionamento prevista dal regolamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se venissero calcolate sulla base di un avere al netto della parte trasferita della prestazione d uscita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi. 6. Iter al raggiungimento dell età di pensionamento durante la procedura di divorzio (art. 19g OLP) Se tra il momento del promovimento della procedura di divorzio e il divorzio si presenta il diritto a una rendita di vecchiaia e una parte dell avere di vecchiaia deve essere trasferito al/alla coniuge avente diritto, in conseguenza del divorzio la rendita di vecchiaia verrà ricalcolata con effetto retroattivo. La rendita di vecchiaia viene calcolata con il tasso di conversione con il quale è stata calcolata la rendita di vecchiaia quando è nato il diritto e con l avere di vecchiaia ridotto dell importo da versare ai sensi della sentenza di divorzio. Le rendite pagate in eccesso dall inizio del diritto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che risultano dalla differenza tra la rendita di vecchiaia calcolata inizialmente e quella ricalcolata vengono addebitate rispettivamente a metà al/alla coniuge avente diritto e al/alla coniuge debitore/debitrice. 7. Riduzione della rendita d invalidità LPP e della rendita di vecchiaia LPP (prestazioni minime) Se è stato necessario trasferire una prestazione d uscita, la rendita d invalidità LPP e la rendita di vecchiaia LPP vengono ridotte della quota versata dell avere di vecchiaia ai sensi della LPP, moltiplicata per il tasso di conversione ai sensi della LPP con il quale è stata calcolata la rendita di invalidità o di vecchiaia. L avere di vecchiaia dell invalido che si sta accumulando viene ridotto della parte versata. Se viene ridotta una rendita d invalidità o di vecchiaia senza trasferimento di una prestazione d uscita, la rendita d invalidità o di vecchiaia LPP viene decurtata proporzionalmente.

6 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza pagina 6/7 8. Regole di riduzione in caso di rendite pagate in eccesso fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio Le rendite d invalidità o di vecchiaia corrisposte in eccesso vengono addebitate rispettivamente per metà al/alla coniuge debitore/debitrice e al/alla coniuge avente diritto. Il/la coniuge avente diritto viene decurtato/a della prestazione d uscita per l importo corrispondente. L altra metà delle rendite pagate in eccesso viene addebitata al/alla coniuge debitore/debitrice con un ulteriore riduzione della rendita dal momento del passaggio in giudicato del divorzio. L importo della riduzione corrisponde alla metà delle rendite pagate in eccesso moltiplicato per il tasso di conversione per l età del/della coniuge debitore/debitrice al momento della riduzione. Risultano determinanti i tassi di conversione previsti dal regolamento al momento della nascita del diritto alla rendita d invalidità o di vecchiaia. Se manca un tasso di conversione perché l età massima del pensionamento è già stata superata, il tasso di conversione determinante ai fini del calcolo della riduzione si evince aumentando il tasso di conversione per l età di pensionamento massima per ogni ulteriore anno di età della medesima differenza annua, come prima dell età di pensionamento massima. I mesi vengono calcolati in misura proporzionale. 9. Quote di rendite assegnate al/alla coniuge avente diritto nell ambito di una compensazione della previdenza Le quote di rendite assegnate al/alla coniuge avente diritto nell ambito di una compensazione della previdenza sono rendite vitalizie pure. Il diritto si estingue alla fine del mese dopo il decesso del/della coniuge avente diritto. Su queste rendite non sussiste il diritto a future prestazioni per i superstiti. Anziché pagare una rendita, con il/la coniuge avente diritto si può anche concordare la corresponsione di un pagamento in capitale al rispettivo istituto di previdenza/libero passaggio. L importo del pagamento in capitale viene calcolato sulla base della tabella del valore attuale (cfr. punto 12). 10. Computo delle quote di rendita nell ambito di una compensazione della previdenza nel conteggio del riscatto facoltativo Nel conteggio del riscatto facoltativo massimo possibile, quest ultimo si riduce del valore attuale della rendita assegnata mediante la compensazione della previdenza. Risultano determinanti le tabelle dei valori attuali (cfr. punto 12) e l età al momento del calcolo del riscatto facoltativo. Ciò vale anche nel caso in cui la rendita venga trasferita a un istituto di libero passaggio. 11. Riacquisto dopo il divorzio Se il/la coniuge debitore/debitrice al momento del promovimento della procedura di divorzio percepisce una rendita d invalidità prima dell età di pensionamento prevista dal regolamento, non esiste la possibilità di riacquistare la prestazione d uscita trasferita (art. 22d LFLP cpv. 2). Parimenti non è possibile evitare la riduzione di una rendita di invalidità o di vecchiaia con la compensazione della previdenza mediante un acquisto.

7 Complemento no. 1 del Regolamento di previdenza pagina 7/7 12. Tabella del valore attuale Tabella del valore attuale per una rendita di CHF 1 p.a. Basi tecnici LPP 2015 tavola generazionale 2017, tasso d interesse dell 1,5% (tasso d interesse tecnico) I valori intermedi vengono calcolati tramite interpolazione lineare / x = effettiva età dell avente diritto. x Uomini Donne x Uomini Donne Berna, il 15 giugno 2017 Per il Consiglio di fondazione Urs Kiener Presidente Eric Wiesmann Vicepresidente

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