Regolamento VSA. Fondazione di previdenza Swiss Life Servizio esterno. Validità dal 1 gennaio 2013

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1 Regolamento VSA Fondazione di previdenza Swiss Life Servizio esterno Validità dal 1 gennaio 2013

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3 Indice A Denominazioni formali e abbreviazioni 4 I Denominazioni formali 4 II Abbreviazioni 4 B Introduzione 5 1 Ragione sociale e scopo 5 2 Rapporto con la LPP e la LFLP 5 C Disposizioni comuni 6 3 Cerchia assicurata 6 4 Ammissione 6 5 Obbligo d informazione e di notifica 7 6 Età di pensionamento ordinaria 7 7 Invalidità 7 8 Versamento e forma di prestazioni esigibili 8 9 Cessione e costituzione in pegno; prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un abitazione 8 10 Prestazioni in caso di divorzio 9 11 Rapporto con altre assicurazioni e sovrindennizzo Adeguamento all evoluzione dei prezzi Stipula di contratti d assicurazione partecipazione alle eccedenze Liquidazione parziale 10 D Piano di rendita 11 Disposizioni generali Salario soggetto a contributi Grado di occupazione Salario soggetto a contributi in caso d invalidità parziale Anni di servizio Avere di vecchiaia Accrediti di vecchiaia Selezione della variante di piano Assicurazione preliminare Assicurazione principale Finanziamento Acquisto Compensazione della riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato Conto aggiuntivo per prestazioni d acquisto 16 Prestazioni assicurate 18 Prestazioni di vecchiaia Rendite di vecchiaia in caso di pensionamento ordinario e di pensionamento anticipato Pensionamento parziale Pensionamento differito Liquidazione in capitale Rendite per figli di pensionati Rendite transitorie in caso di pensionamento anticipato 20 Prestazioni in caso d incapacità di guadagno Rendite d invalidità Rendite per figli d invalidi Rendita transitoria in caso d invalidità 21 Prestazioni in caso di decesso Rendita per coniugi, rendita per conviventi (in caso di unioni domestiche non registrate) Rendite per orfani Capitale di decesso 23 Prestazioni speciali Prestazioni versate in casi specifici 24 Prestazioni in caso di uscita Prestazione di libero passaggio Prolungamento della copertura assicurativa e mantenimento del diritto alle prestazioni 26 E Piano di capitale 27 Disposizioni generali Entrata nell assicurazione Salario soggetto a contributi risparmio Salario rischio Conto di risparmio anziani, capitale di vecchiaia a risparmio Finanziamento Acquisto 28 Prestazioni assicurate Principio 28 Prestazioni di vecchiaia Capitale di vecchiaia a risparmio 28 Prestazioni in caso d incapacità di guadagno Capitale d invalidità 29 Prestazioni in caso di decesso Capitale di decesso 29 Prestazioni in caso di uscita Prestazione di libero passaggio 29 F Organizzazione e gestione della fondazione Informazione degli assicurati Regolamento d organizzazione 30 G Disposizioni finali Misure di risanamento Modifiche Foro competente Entrata in vigore 32 H Appendice Tabelle attuariali Formulario di domanda 39 3

4 A Denominazioni formali e abbreviazioni I Denominazioni formali a) I termini relativi a persone espressi nel presente regolamento si riferiscono sia a persone di sesso maschile che femminile. b) Il partner di un unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparato al coniuge. II Abbreviazioni In questo regolamento sono definiti i seguenti termini in ordine alfabetico: AI Assicurazione complementare Avere di vecchiaia AVS Capitale di vecchiaia a risparmio CC CO Conto aggiuntivo Datore di lavoro Dipendente Età Età LPP Fondatrice Fondazione LAINF LAM LAVS LFLP LPP OPP 2 Persona assicurata PPA Primato dei contributi Swiss Life VSA Assicurazione per l invalidità Fondazione di previdenza Swiss Life Assicurazione complementare Servizio esterno che effettua la previdenza a favore del personale per i salari annui superanti l importo massimo nella fondazione Avere individuale nel piano di rendita, determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia e accumulato a partire dai 25 anni fino al pensionamento. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Avere individuale nel piano di capitale, determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia e accumulato fino al pensionamento. Codice civile svizzero Codice svizzero delle obbligazioni Conto che gestisce le prestazioni d acquisto per compensare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato e finanziare la rendita transitoria supplementare. Swiss Life SA come pure i responsabili regionali e gli agenti generali che hanno concluso un contratto di agenzia con Swiss Life SA. Lavoratore dipendente Età espressa in anni e mesi interi, senza tenere conto del periodo intercorso tra la data di nascita e il primo giorno del mese susseguente. Secondo la LPP l età si calcola sottraendo dall anno civile in corso l anno di nascita Swiss Life SA Fondazione di previdenza Swiss Life Servizio esterno Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull assicurazione militare Legge federale su l assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Persona assoggettata alla previdenza a favore del personale a norma del presente regolamento. Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Piano di previdenza che prevede un importo fissato dal regolamento e da cui risulta l importo delle prestazioni di vecchiaia. Swiss Life SA Fondazione di previdenza Swiss Life Servizio esterno 4

5 B Introduzione 1 Ragione sociale e scopo 1.1 La «Fondazione di previdenza Swiss Life Servizio esterno» è una fondazione di previdenza a favore del personale ai sensi dell art. 80 segg. CC, dell art. 48 cpv. 2 e art. 49 cpv. 2 LPP con sede a Zurigo. 1.2 La fondazione ha per scopo di assicurare i responsabili regionali e gli agenti generali di Swiss Life operanti nel Servizio esterno in Svizzera e i loro dipendenti nonché i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell invalidità e del decesso conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP 2.1 La fondazione effettua l assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP ed è iscritta nel registro della previdenza professionale presso l autorità di vigilanza del Cantone di Zurigo ai sensi dell art. 48 LPP. Essa eroga almeno le prestazioni previste dalla LPP. 2.2 I piani di previdenza della fondazione sono piani a primato dei contributi ai sensi dell art. 15 LFLP. 5

6 C Disposizioni comuni 3 Cerchia assicurata 4.4 Se, prima o al momento della sua ammissione alla Alla previdenza a favore del personale a norma del presente regolamento sono sottoposte le seguenti persone che esercitano un attività lucrativa principale esclusivamente a favore di Swiss Life o degli agenti generali di quest ultima in Svizzera, a condizione che nel contratto di lavoro o nel contratto di agenzia non sia stabilito altrimenti. gli agenti generali nel contempo responsabili di una regione; gli agenti generali; i collaboratori del Servizio esterno delle direzioni regionali e delle agenzie generali; previdenza a favore del personale, una persona non è pienamente abile al lavoro, senza che essa presenti un incapacità lavorativa ai sensi della LPP, e se la causa di questa incapacità è all origine dell invalidità o del decesso sopraggiunti entro i termini previsti dalla LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento. Se la persona al momento in cui è insorta l incapacità lavorativa era assicurata presso un altra istituzione di previdenza, quest ultima è tenuta a versare prestazioni. i collaboratori del Servizio interno delle direzioni regionali e delle agenzie generali 4.5 Non vengono ammessi alla previdenza a favore del personale: 4 Ammissione dipendenti con contratto di lavoro limitato a tre mesi al massimo. Se il rapporto di lavoro è prolungato oltre i tre mesi senza interruzione, 4.1 L ammissione alla previdenza a favore del personale avviene alla data in cui ha inizio del rapporto di l ammissione alla previdenza a favore del personale avviene al momento in cui è stato convenuto lavoro risp. del contratto di agenzia, al più presto tuttavia al 1 gennaio susseguente al compimento il prolungamento. Qualora il rapporto di lavoro, di 17 anni, a condizione che il salario annuo superi nella specie di più impieghi consecutivi presso il la soglia d accesso di 6/8 della rendita massima di medesimo datore di lavoro, sia durato complessivamente più di tre mesi e non sia stato mai inter- vecchiaia dell AVS. Nel caso dell occupazione a tempo parziale, la soglia d accesso si riduce in ragione del grado di ocrotto per più di tre mesi, l ammissione alla previdenza a favore del personale avverrà cupazione (cifra 16). all inizio del quarto mese lavorativo. 4.2 La prestazione di libero passaggio disponibile risultante da precedenti rapporti di lavoro deve essere apportata obbligatoriamente al momento dell ammissione alla previdenza a favore del personale. dipendenti che all'assunzione dell'impiego sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'ai o che rimangono assicurati provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP. 4.3 Se all inizio del rapporto di lavoro esiste una menomazione dello stato di salute, la fondazione può porre una riserva per ragioni di salute per una durata di cinque anni al massimo sulla parte della previdenza a favore del personale che eccede le prestazioni previste dalla LPP (in virtù dell art. 14 LFLP). Se entro la durata della riserva i problemi di salute riportati nella riserva per ragioni di salute portano all invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni nel regime sovraobbligatorio. In tal caso, le prestazioni d invalidità o di decesso della fondazione vengono ridotte all importo delle prestazione minime previste dalla LPP oltre la durata della riserva per motivi di salute. 4.6 Parti di salario versate da altri dipendenti non vengono assicurate (esclusione di assicurazioni a titolo facoltativo ai sensi dell art. 46 cpv. 1 e 2 LPP). 6

7 5 Obbligo d informazione e di notifica Le persone assicurate o i loro superstiti sono tenuti a fornire in ogni tempo informazioni veritiere in merito alla situazione valevole agli effetti della previdenza a favore del personale e a presentare i documenti richiesti per far valere il diritto alle prestazioni assicurate. In particolare vanno comunicati: i redditi che modificano l obbligo della fondazione di versare le prestazioni (cifra 11.1); l inizio e la fine di una convivenza ai sensi della cifra 37.7; il decesso della beneficiaria o del beneficiario di una rendita; il passaggio a nuove nozze di un beneficiario di una rendita per coniugi, il matrimonio o l avvenuta registrazione dell unione domestica ai sensi della Legge sull unione domestica registrata (LUD) di una persona che percepisce una rendita per coniugi o di rendita per conviventi; la conclusione della formazione professionale o scolastica o l acquisto della capacità di guadagno di un figlio per il quale viene corrisposta una rendita (cifra 38.3); decisioni da parte di istituti delle assicurazioni sociali rilevanti per la previdenza a favore del personale perizie mediche rilevanti per la previdenza a favore del personale. 7 Invalidità 7.1 Sussiste invalidità se la persona assicurata è invalida ai sensi dell AI o se è obiettivamente provato in base a perizia medica che la persona assicurata in seguito a malattia (incluso il deperimento delle facoltà psichiche e fisiche) è completamente o parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità. 7.2 Se la persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni previste in caso d invalidità vengono concesse in misura corrispondente al grado d invalidità. Un invalidità parziale inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni; fra il 25% e il 59% dà diritto alle prestazioni stabilite per un invalidità totale in base al grado d invalidità; almeno del 60%, ma inferiore al 70%, dà diritto al 75% delle prestazioni stabilite per un invalidità totale; del 70% e più dà diritto alle prestazioni stabilite per un invalidità totale. Il grado d invalidità corrisponde come minimo a quello fissato dall AI. 6 Età di pensionamento ordinaria L età di pensionamento ordinaria corrisponde all età di pensionamento ordinaria dell AVS (al 1 gennaio 2013: 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne). L età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento dell età corrispondente. 7

8 8 Versamento e forma di prestazioni esigibili 8.1 La fondazione versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto in Svizzera oppure negli Stati UE o AELS. In mancanza di tale domicilio le prestazioni sono da versare alla sede della fondazione. 8.2 Con riserva della cifra 8.3, le rendite annuali esigibili a norma del presente regolamento vengono versate in rate mensili anticipate il primo giorno del mese. 8.3 Al momento del pensionamento completo o parziale, la persona assicurata può chiedere che la prestazione di vecchiaia o parte di essa le venga versata sotto forma di capitale. Occorre tenere conto delle disposizioni della cifra Qualora all inizio del suo versamento la rendita di vecchiaia annuale o la rendita d invalidità intera fosse inferiore al 10%, la rendita per coniugi o per conviventi al 6% e la rendita per orfani o per i figli al 2% della rendita minima di vecchiaia dell AVS, viene assegnata una liquidazione in capitale in luogo della rendita. Se la rendita d invalidità intera supera l importo sopraindicato, la rendita per i figli è assegnata sotto forma di rendita a prescindere dal suo ammontare. 9 Cessione e costituzione in pegno; prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un abitazione 9.1 Con riserva della cifra 9.2, i diritti derivanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro scadenza. 9.2 La persona assicurata che gode della capacità di guadagno ha la facoltà di costituire in pegno il diritto alle prestazioni di vecchiaia, di incapacità di guadagno e per i superstiti oppure di prelevare in anticipo la prestazione di libero passaggio o parti di quest ultima, in conformità alle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Se la persona assicurata ha effettuato ulteriori prestazioni d acquisto, essa può prelevare in anticipo la parte della prestazione finanziata dall acquisto al più presto tre anni dopo l acquisto stesso. In tale ambito, la parte della prestazione finanziata da questo acquisto corrisponde all importo dell acquisto di allora, remunerato al tasso d interesse minimo secondo la LPP. 9.3 Per la persona assicurata sposata, la costituzione in pegno o il prelievo anticipato sono ammessi solo con il consenso scritto del coniuge. La costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla fondazione. 9.4 La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono consentiti fino a tre anni prima dell età di pensionamento ordinaria. A tale scopo viene fissato un importo massimo limitato come segue. Importo massimo fino il raggiungimento dell età di 50 anni: esso corrisponde alla somma delle prestazioni di libero passaggio derivante dal piano di rendita ai sensi della cifra 41.3 e del piano di capitale ai sensi della cifra 53. Importo massimo dopo il raggiungimento dell età di 50 anni: esso corrisponde alla somma delle prestazioni di libero passaggio derivante dal piano di rendita e di capitale acquisita al raggiungimento dell età di 50 anni oppure alla metà della somma delle prestazioni di libero passaggio cui la persona assicurata ha diritto al momento della costituzione in pegno o del prelievo anticipato, se quest ultimo importo fosse maggiore. 8

9 9.5 In caso di prelievo anticipato, le prestazioni di libero passaggio vengono utilizzate nella successione indicata qui di seguito: a) il capitale del conto aggiuntivo ai sensi della cifra 27; b) il capitale di vecchiaia a risparmio nel piano di capitale ai sensi della cifra 50; c) l avere di vecchiaia nel piano di rendita ai sensi della cifra 19. In caso di rimborso del prelievo anticipato, si procede all inversione della sequenza. L importo minimo del prelievo anticipato ammonta a franchi. Restano riservate le disposizioni legali. L importo riscosso in anticipo o il ricavato della realizzazione del pegno che grava il diritto alle prestazioni di previdenza è imponibile al momento del suo versamento. La fondazione notifica il versamento all Amministrazione federale delle contribuzioni. Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. 9.6 La persona assicurata può rimborsare l importo prelevato in anticipo o versare il ricavato della realizzazione del pegno in un importo unico o in più tranches fino a tre anni prima dell età di pensionamento ordinaria, fino al subentrare di un incapacità lavorativa la cui causa comporta l invalidità o il decesso o fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio. L importo minimo del rimborso ammonta a franchi. La persona assicurata è tenuta a rimborsare il prelievo anticipato in un importo unico, se aliena la proprietà d abitazioni oppure concede su quest ultima diritti economicamente equivalenti a un alienazione. In caso di rimborso integrale o parziale dell importo prelevato in anticipo o del ricavato della realizzazione del pegno, la persona assicurata può esigere che le imposte, interessi esclusi, pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno le siano rimborsate. Essa deve rivolgere la sua richiesta per i- scritto all autorità cantonale che le ha riscosse entro tre anni dall avvenuto rimborso. La fondazione informa l Amministrazione federale delle contribuzioni dell avvenuto rimborso. 9.7 La fondazione può addebitare alla persona assicurata i costi amministrativi in caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. 9.8 L'istituzione di previdenza fornisce un'assicurazione complementare presso Swiss Life per la lacuna previdenziale che subentra, a livello di prestazioni d'invalidità e di decesso, in seguito al prelievo anticipato, e i cui costi vanno a carico della persona assicurata. 9.9 Se la persona assicurata decede e se a seguito del decesso non diventano esigibili prestazioni di previdenza, la fondazione può richiedere la parte del prelievo anticipato non ancora rimborsata fino al giorno del decesso. 10 Prestazioni in caso di divorzio 10.1 Secondo le disposizioni legali, in caso di divorzio una parte della prestazione di libero passaggio acquisita da una persona assicurata durante il periodo di matrimonio deve eventualmente essere trasferita all istituzione di previdenza del coniuge La prestazione di libero passaggio da trasferire comporta una riduzione delle prestazioni di previdenza della persona assicurata nella sequenza indicata qui di seguito: a) capitale del conto aggiuntivo ai sensi della cifra 27; b) capitale di vecchiaia a risparmio nel piano di capitale ai sensi della cifra 50; c) avere di vecchiaia nel piano di rendita ai sensi della cifra La persona assicurata può riacquistare la prestazione di libero passaggio versata. In caso di acquisto, si procede ad adottare la sequenza inversa della riduzione delle prestazioni di previdenza ai sensi della cifra

10 11 Rapporto con altre assicurazioni e sovrindennizzo 11.1 Le prestazioni secondo il presente regolamento vengono ridotte allorché, aggiunte ad altri redditi conteggiabili e, in caso d invalidità, insieme a un reddito di lavoro o a un reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, esse superino il 90% del guadagno annuo presumibilmente perso ai sensi della cifra Rimane riservata la cifra Sono considerati come redditi conteggiabili rendite, indennità giornaliere o prestazioni in capitale di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzere ed estere. Non rientrano in tale categoria i redditi quali assegni per grandi invalidi, indennità per menomazioni dell integrità e prestazioni simili. Ai beneficiari di prestazioni d invalidità viene computato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, eccezion fatta per il reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a misure di reinserimento professionale ai sensi dell'art. 8a LAI. Le prestazioni in capitale vengono convertite su basi attuariali in rendite di uguale valore Se l assicurazione contro gli infortuni, l assicurazione militare o l AVS/AI rifiuta o riduce le prestazioni, per il calcolo del sovrindennizzo si tiene conto delle prestazioni assicurate integrali dell assicurazione contro gli infortuni o dell assicurazione militare oppure dell AVS/AI In caso di riduzione, tutte le prestazioni della fondazione sono interessate nella stessa misura La fondazione esige che l avente diritto a prestazioni di decesso o d invalidità le ceda gli eventuali diritti di risarcimento nei confronti di terzi responsabili, fino a concorrenza dell ammontare di tali prestazioni regolamentari Conformemente all art. 339 d CO, l indennità di partenza non è dovuta nella misura in cui la fondazione corrisponde prestazioni finanziate dal datore di lavoro o tramite devoluzioni del datore di lavoro alla fondazione. 12 Adeguamento all evoluzione dei prezzi 12.1 Le rendite per i superstiti e quelle d invalidità, esigibili anche secondo le disposizioni della LPP, vengono adeguate all evoluzione dei prezzi, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale. Il primo adeguamento delle rendite minime secondo la LPP avviene dopo tre anni di decorrenza, al 1 gennaio del successivo anno civile. In seguito, esso avviene periodicamente fino al compimento di 64 anni per le donne aventi diritto e di 65 anni per gli uomini aventi diritto Le rendite di vecchiaia e le altre rendite o parti di rendite in corso che non devono essere adeguate ai sensi della cifra 12.1 vengono adeguate all evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della fondazione. Possibilità finanziarie della fondazione permettendolo, il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura operare un adeguamento. 13 Stipula di contratti d assicurazione partecipazione alle eccedenze 13.1 Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione stipula contratti d assicurazione. Tali contratti prevedono l assicurazione dei rischi decesso e invalidità per le persone assicurate attive a partire dal 1 gennaio 2011 nonché dei beneficiari di rendite che al 31 dicembre 2010 percepiscono una rendita in corso Un eventuale partecipazione alle eccedenze derivante dai contratti d assicurazione viene accreditata al patrimonio di previdenza della fondazione. 14 Liquidazione parziale Il consiglio di fondazione stabilisce le premesse, i principi, il procedimento nonché le informazioni rivolte alle persone interessate in un apposito regolamento di liquidazione parziale. 10

11 D Piano di rendita Disposizioni generali 15 Salario soggetto a contributi 15.1 Quale salario soggetto a contributi vale il salario annuo, diminuito di un importo di coordinamento per tener conto delle prestazioni dell AVS e dell AI. L obbligo di contribuzione è pari almeno all importo minimo previsto dalla LPP, attualmente fissato al 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell AVS. Se il salario soggetto a contributi diminuisce in seguito a malattia, infortunio, maternità o a circostanze analoghe, esso viene mantenuto durante l'obbligo di continuare a pagare il salario, a condizione che la persona assicurata non richieda nessuna riduzione Il salario annuo corrisponde: a) per gli agenti generali nel contempo responsabili di una regione al guadagno medio annuo (indennità di base, contributo relativo all organizzazione e bonus di performance 1 degli ultimi tre anni civili. Se un agente generale nel contempo responsabile di una regione è al servizio della fondatrice, nella medesima funzione, da meno di tre anni civili, il suo salario annuo corrisponde al suo reddito annuo fisso derivante dalla remunerazione di base e dal contributo relativo all organizzazione. Il salario annuo determinante all assunzione della nuova funzione permane valido fintantoché non sarà possibile fissare il salario annuo in base alle proprie cifre relative al reddito. b) per gli agenti generali al guadagno medio annuo (remunerazione di base, provvigioni per quadri, 2 provvigioni proprie, bonus di performance) degli ultimi tre anni civili. Se un agente generale è al servizio della fondatrice, nella medesima funzione, da meno di tre anni civili, il suo salario annuo corrisponde al suo reddito annuo convenuto. Il salario annuo determinante all assunzione della nuova funzione permane valido fintantoché non sarà possibile fissare il salario annuo in base alle proprie cifre relative al reddito. c) per collaboratori del Servizio esterno (direzioni regionali e agenzie generali) I affiliati alla fondazione da tre o più anni civili interi: alla media del reddito soggetto all AVS degli ultimi tre anni civili. II affiliati alla fondazione da meno di tre anni civili interi (="esordienti"): all importo di CHF Se conformemente alle disposizioni previste per il periodo d'esordiente e a complemento del contratto di lavoro viene pattuito un reddito garantito più elevato, quale salario annuo vale il reddito garantito pattuito. Il salario annuo mantiene la sua validità fino al momento del raggiungimento di tre anni civili interi con proprio reddito soggetto all'avs. Per il calcolo delle prestazioni in caso d'incapacità di guadagno secondo le cifre 34.4 e 35.3 viene determinato il salario annuo in base alla media dei redditi mensili soggetti all'avs, convertiti in un anno. In assenza di un salario annuo viene conteggiato il salario annuo dall'attuale reddito soggetto all'avs sulla base di 12 mesi. In caso di cambiamento del grado di occupazione (cifra 16), il reddito soggetto all'avs degli anni precedenti viene considerato nella misura del nuovo grado di occupazione. 1 2 Fino al bonus versato in base agli obiettivi raggiunti. Fino al provvigioni di partecipazione. 11

12 d) per i collaboratori del Servizio interno con salario mensile (direzioni regionali e agenzie generali) al salario annuo convenuto con il datore di lavoro. e) per i collaboratori del Servizio interno con paga oraria (direzioni regionali e agenzie generali) alla paga oraria convenuta in base al contratto di lavoro per l orario di lavoro annuo netto di 1938 ore. f) per consulenti previdenziali pensionati con un contratto relativo al «consulente previdenziale senior» (direzioni regionali eagenzie generali) al reddito soggetto all AVS dell anno precedente conseguito nell ambito di questo rapporto di lavoro. Il salario annuo è limitato al sestuplo della rendita massima di vecchiaia dell AVS L importo di coordinamento corrisponde all importo di coordinamento ai sensi della LPP Per le persone assicurate impiegate a tempo parziale l importo di coordinamento e il salario annuo massimo vengono adeguati in base al grado di occupazione (cifra 16). 16 Grado di occupazione Conformemente al presente regolamento, il grado di occupazione corrisponde al rapporto tra l orario di lavoro individuale della persona assicurata e l orario di lavoro di un posto a tempo pieno. 17 Salario soggetto a contributi in caso d invalidità parziale Per persone assicurate parzialmente invalide ai sensi del presente regolamento, il salario soggetto a contributi viene determinato tenendo conto per analogia delle disposizioni di legge in base al salario annuo corrispondente al loro grado di capacità di guadagno. 18 Anni di servizio Quali anni di servizio s intendono gli anni e i mesi interi di appartenenza a Swiss Life e alle ditte con cui quest ultima intrattiene rapporti di stretta collaborazione economica. 19 Avere di vecchiaia 19.1 Per ogni persona assicurata nel piano di rendita viene accumulato un avere di vecchiaia L avere di vecchiaia è composto come segue a) accrediti di vecchiaia della persona assicurata e del datore di lavoro; b) prestazioni di libero passaggio accreditate al piano di rendita; c) versamenti supplementari a titolo d acquisto effettuati; d) rimborsi di prelievi anticipati nell ambito della promozione della proprietà d abitazioni; e) versamenti in virtù di una sentenza di divorzio; f) interessi; meno g) prelievi anticipati nell ambito della promozione della proprietà d abitazioni; h) versamenti in virtù di una sentenza di divorzio Il saldo dell avere di vecchiaia all inizio dell anno nonché afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Gli interessi e gli accrediti di vecchiaia senza interessi vengono aggiunti all avere di vecchiaia a fine anno o al momento del uscita dal servizio Il tasso d interesse per l avere di vecchiaia viene fissato dal consiglio di fondazione, che stabilisce annualmente il tasso d interesse provvisorio per l anno civile successivo e il tasso d interesse definitivo per l anno civile in corso. Per le uscite, i pensionamenti e i versamenti nel corso dell anno in seguito a prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un abitazione o a divorzio, trova applicazione il tasso d interesse provvisorio. 12

13 20 Accrediti di vecchiaia 20.1 Ogni persona assicurata nell assicurazione principale (cifra 23) ha diritto ad accrediti di vecchiaia. Questi vengono accreditati all avere di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia comprendono i contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro Gli accrediti di vecchiaia calcolati in percento del salario soggetto a contributi e a dipendenza della variante di piano selezionata si presentano come segue: Età LPP Varianti di piano Piano Basic Piano Standard Piano Top ,0 12,0 13, ,5 18,0 19, ,0 24,0 26, ,0 29,0 31, ,0 18,0 21, ,0 12,0 13,0 21 Selezione della variante di piano 21.1 Ogni anno la persona assicurata può passare a un altra variante di piano (Piano Basic, Piano Standard e Piano Top) al 1 gennaio dell anno successivo. La notifica deve pervenire alla fondazione entro fine dicembre. Se la persona assicurata non si avvale del diritto di scelta, rimane assicurata nella variante di piano finora scelta I nuovi assicurati vengono integrati nel Piano Standard. Il passaggio a un altra variante di piano è possibile per la prima volta al 1 gennaio dell anno civile susseguente all anno di entrata. La notifica deve pervenire alla fondazione entro fine dicembre. 22 Assicurazione preliminare 22.1 Le persone assicurate che al 1 gennaio non hanno ancora compiuto l età di 24 anni dispongono di un assicurazione preliminare Ad eccezione delle prestazioni di vecchiaia, sono previste le stesse prestazioni come per le altre persone assicurate. 23 Assicurazione principale Le persone assicurate che al 1 gennaio hanno compiuto 24 anni sono assicurate nell assicurazione principale. 13

14 24 Finanziamento 24.1 Le prestazioni previste nel piano di rendita sono finanziate mediante contributi di risparmio e di rischio. Questi sono calcolati in percento del salario soggetto a contributi e a dipendenza della variante di piano selezionata e si presentano come segue: Età LPP Dipendente variante di piano contributo di risparmio Piano Basic Piano Standard Piano Top Contributo di risparmio Datore di lavoro contributo di risparmio e di rischio Contributo di rischio ,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6, ,0 5,0 6,0 7,0 6,0 13, ,0 8,5 11,0 6,0 17, ,0 9,0 11,0 15,0 6,0 21, ,0 9,0 11,0 20,0 6,0 26, ,0 7,0 10,0 11,0 6,0 17, ,0 5,0 6,0 7,0 0,0 7,0 Totale 24.2 L obbligo di contribuzione inizia all entrata nella fondazione e termina alla fine del mese in cui il datore di lavoro ha corrisposto per l ultima volta il salario o indennità sostitutive del salario, al più tardi tuttavia alla fine del mese del compimento di 70 anni Il contributo della persona assicurata viene detratto dal salario in dodici rate In caso di incapacità lavorativa della persona assicurata, alla fine del diritto al salario intero conformemente al grado dell incapacità lavorativa sussiste esonero dal pagamento dei contributi per la persona assicurata e il datore di lavoro. Esso dura fintantoché sussiste l incapacità lavorativa, al massimo tuttavia fino al raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria. In caso di proseguimento del processo di risparmio, i contributi di risparmio vengono calcolati sulla base dell ultimo salario soggetto a contributi prima del sopraggiungere dell incapacità lavorativa e conformemente alla variante di piano Standard. 25 Acquisto 25.1 Se la persona assicurata era già in precedenza affiliata a un istituzione di previdenza, essa è tenuta a richiedere da quest ultima il versamento della sua prestazione di libero passaggio (cifra 4.2). Lo stesso vale nel caso in cui la persona assicurata detiene una o più polizze di libero passaggio o uno o più conti di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio vengono accreditate all avere di vecchiaia della persona assicurata nella misura in cui l importo massimo possibile secondo la tabella cifra 60.2 viene raggiunto al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio. Le parti eccedenti l importo massimo vengono accreditate al piano di capitale in mancanza di indicazioni contrarie da parte della persona assicurata La persona assicurata può aumentare l avere di vecchiaia tenendo conto delle disposizioni riportate qui di seguito Gli acquisti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d abitazioni. Rimangono riservati i casi in cui il rimborso del prelievo anticipato per la promozione della proprietà d abitazioni ai sensi della cifra 9.6 non è più ammesso e i riacquisti in caso di divorzio. 14

15 25.4 Il versamento supplementare a titolo d acquisto corrisponde al massimo alla differenza tra avere di vecchiaia massimo possibile (cfr. tabella alla cifra 60.2 nell appendice al regolamento) e l avere di vecchiaia disponibile al momento dell acquisto. L importo massimo del versamento supplementare a titolo d acquisto si riduce nella misura dei seguenti importi: a) averi di libero passaggio non apportati nella fondazione dalla persona assicurata; b) prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà d abitazioni non più rimborsabili ai sensi della cifra 9.6; c) avere nel pilastro 3a, a condizione che esso superi la somma remunerata dei contributi massimi annui deducibili dal reddito a partire dall età di 24 anni della persona assicurata; è determinante la tabella stilata dall Ufficio federale delle assicurazioni sociali Per gli assicurati che provengono dall estero e che in Svizzera non sono mai stati affiliati a un istituzione di previdenza, il versamento supplementare a titolo d acquisto annuale nei primi cinque anni dopo l ammissione all istituzione di previdenza svizzera non deve superare il 20% del salario soggetto a contributi Le prestazioni risultanti dagli acquisti non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni. Sono esclusi dalla limitazione i riacquisti in caso di divorzio Se la persona assicurata è parzialmente invalida, è possibile effettuare l acquisto unicamente per la parte della previdenza a favore del personale corrispondente alla capacità di guadagno parziale Allorché subentra un evento assicurato, con riserva della cifra 25.7 un acquisto non è più possibile. 26 Compensazione della riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato 26.1 In caso di pensionamento anticipato ai sensi della cifra 28.2 subentra la riduzione della rendita di vecchiaia incluse le prestazioni in aspettativa (differenza tra rendita di vecchiaia all età di pensionamento ordinaria e rendita di vecchiaia anticipata). Inoltre, in caso di versamento di una rendita transitoria supplementare ai sensi della cifra 33.3 la rendita di vecchiaia anticipata incluse le prestazioni in aspettativa vengono ridotte La persona assicurata può compensare parzialmente o interamente le riduzioni della rendita al momento del pensionamento anticipato mediante il versamento di una prestazione d acquisto unica. Il versamento supplementare a titolo d acquisto massimo corrisponde alla somma dei seguenti importi, a dipendenza dell età al momento dell acquisto: a) ai costi per la compensazione della rendita di vecchiaia all età di pensionamento ordinaria (cfr. tabella alla cifra 60.5 nell appendice al regolamento); b) ai costi per la compensazione della riduzione della rendita di vecchiaia anticipata in seguito al versamento della rendita transitoria supplementare (cfr. tabella alla cifra 60.5 nell appendice al regolamento) Per limitare la riduzione della rendita (differenza tra rendita di vecchiaia all età di pensionamento ordinaria e rendita di vecchiaia anticipata) la persona assicurata ha inoltre la possibilità di effettuare ulteriori prestazioni d acquisto nel corso della durata del rapporto di previdenza. Se la persona assicurata desidera avvalersi di detta possibilità, presenterà una proposta scritta, a seguito della quale verrà aperto un conto aggiuntivo a parte ai sensi della cifra 27, su cui gestire queste prestazioni d acquisto conformemente allo scopo. Nella proposta, la persona assicurata indicherà l età di pensionamento anticipato da essa auspicata (prevista età di pensionamento anticipata). 15

16 26.4 Ulteriori prestazioni d acquisto sono possibili unicamente se la persona assicurata: è assicurata nell assicurazione principale; ha versato nella fondazione tutte le prestazioni di libero passaggio ai sensi della cifra 25.1; nel piano di rendita ha accumulato l avere di vecchiaia massimo possibile secondo la tabella alla cifra 60.2; ha rimborsato prelievi anticipati per l acquisto di una proprietà di un abitazione (cifra 9); ha compensato integralmente eventuali riduzioni in seguito a divorzio (cifra 10) incluse eventualmente riduzioni nell assicurazione complementare; non percepisce una rendita intera d invalidità annuale; non ha ancora raggiunto l importo massimo ai sensi della cifra 27.2 sul conto aggiuntivo In caso di continuazione dell attività lucrativa oltre la data del pensionamento anticipato prevista indicata sulla proposta, il conto aggiuntivo viene gestito ai sensi delle disposizioni riportate alle cifre da 27.6 a Conto aggiuntivo per prestazioni d acquisto 27.1 Il conto aggiuntivo viene aperto su proposta della persona assicurata Le prestazioni d acquisto sul conto aggiuntivo sono ammesse fino al raggiungimento dell importo d acquisto massimo possibile (cfr. tabella alla cifra 60.3 nell appendice al regolamento). Quest ultimo corrisponde ai costi per il finanziamento della differenza tra rendita di vecchiaia all età di pensionamento ordinaria e rendita di vecchiaia anticipata, scontata fino all età della persona assicurata al momento dell acquisto. L acquisto è possibile due volte per anno civile In caso di scioglimento del rapporto di lavoro prima che subentri la prestazione in corso, il capitale disponibile del conto aggiuntivo diventa esigibile quale prestazione di libero passaggio supplementare conformemente alle disposizioni previste dalla cifra Se la persona assicurata diventa invalida ai sensi della cifra 6 prima di raggiungere l età di pensionamento e se diventano esigibili prestazioni in caso d incapacità di guadagno ai sensi della cifra 34, alla scadenza di dette prestazioni il capitale disponibile in quel momento sul conto aggiuntivo viene suddiviso in una parte «attiva» e in una parte «invalida» conformemente al grado d incapacità di guadagno. Se il grado d incapacità di guadagno della persona assicurata cambia prima di raggiungere l età di pensionamento, il capitale trasferito sotto forma di parte «invalida» viene ridefinito in base al grado d incapacità di guadagno mutato. In caso di pensionamento anticipato, il capitale del conto aggiuntivo attribuito alla parte «invalida» può essere utilizzato per compensare eventualmente la riduzione della rendita della parte attiva dell assicurazione dopo l impiego della parte «attiva» del conto aggiuntivo. Al momento del pensionamento della persona assicurata, l importo ancora giacente sulla parte «invalida» del conto aggiuntivo le verrà versato sotto forma di capitale d invalidità. Se prima della data prevista del pensionamento anticipato la persona assicurata ha diritto a una rendita intera d invalidità ai sensi della cifra 34 e se viene comprovato che dalla cura medica o dai provvedimenti d integrazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della capacità di guadagno (e che pertanto l invalidità resterà presumibilmente permanente), il capitale del conto aggiuntivo disponibile in quel momento viene versato sotto forma di capitale d invalidità In caso di decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell età prevista del pensionamento anticipato, il capitale disponibile sul conto aggiuntivo al momento del decesso viene versato ai superstiti quale capitale di decesso supplementare conformemente alle disposizioni contemplate nella cifra

17 27.6 Se la persona assicurata ha versato prestazioni d acquisto sul conto aggiuntivo e se prosegue nella sua attività lucrativa oltre la data dell età prevista del suo pensionamento anticipato, vale quanto segue: Ulteriori prestazioni d acquisto sono possibili unicamente laddove non è stato ancora conseguito l importo massimo previsto dalla cifra 27.2 per l età raggiunta la prossima data possibile di un pensionamento anticipato. Se viene raggiunto l importo massimo ai sensi della cifra 27.2, l importo accumulato sul conto aggiuntivo non viene più remunerato e non sono più possibili ulteriori acquisti. Fintantoché i costi della piena compensazione della riduzione alla prossima data possibile di un pensionamento anticipato superano complessivamente l importo accumulato sul conto aggiuntivo, i contributi della persona assicurata e del datore di lavoro continuano a essere riscossi ordinariamente dalla fondazione Se l importo accumulato sul conto aggiuntivo supera la somma necessaria per la compensazione integrale della riduzione della rendita, i contributi della persona assicurata vengono addebitati al conto aggiuntivo. Se dopo questo addebitamento l importo giacente sul conto aggiuntivo continua a essere superiore alla somma necessaria per la compensazione, al conto aggiuntivo viene ulteriormente addebitato l importo fino all ammontare massimo del contributo del datore di lavoro. Nella misura di questo contributo del datore di lavoro finanziato dal conto aggiuntivo, il datore di lavoro stesso s impegna a effettuare un ulteriore pagamento salariale al di fuori della previdenza a favore della persona assicurata Se anche dopo l addebitamento eseguito mediante i contributi della persona assicurata e del datore di lavoro e dopo l effettuata compensazione della piena riduzione della rendita nel conto aggiuntivo rimane un importo non più necessario a seguito della prestazione d acquisto più esigua risultante dal differimento del pensionamento anticipato, il rimanente importo servirà ad acquistare prestazioni di rendita più elevate fino all importo massimo del 5% delle prestazioni di rendita ordinarie. Con un eventuale importo rimanente viene acquistata una rendita transitoria ai sensi della cifra Un eventuale importo ancora rimanente sul conto aggiuntivo viene accreditato sul conto riserve per pensionamenti anticipati della fondazione. Nella misura di questo contributo il datore di lavoro s impegna a corrispondere alla persona assicurata un ulteriore pagamento salariale al di fuori della previdenza a favore del personale Il tasso d interesse per il conto aggiuntivo viene fissato dal consiglio di fondazione che stabilisce annualmente il tasso d interesse provvisorio per l anno civile successivo e il tasso d interesse definitivo per l anno civile in corso. Per le uscite, i pensionamenti e i versamenti nel corso dell anno in seguito a prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un abitazione o a divorzio, trova applicazione il tasso d interesse provvisorio. 17

18 Prestazioni assicurate Prestazioni di vecchiaia 28 Rendite di vecchiaia in caso di pensionamento ordinario e di pensionamento anticipato La persona assicurata che raggiunge l età di pensionamento (cifra 6) ha diritto ad una rendita vitalizia di vecchiaia Se il rapporto di lavoro viene rescisso dopo il compimento di 58 anni e prima dell età di pensionamento ordinaria, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia immediata. Se la persona assicurata inizia un nuovo rapporto di lavoro o se è notificata come disoccupata, essa può richiedere dalla fondazione il versamento di una prestazione di libero passaggio ai sensi della cifra Il consiglio di fondazione ha la facoltà di decidere in merito a un pensionamento anticipato in caso di ristrutturazioni aziendali rispetto a quanto previsto dalla cifra Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese susseguente il decesso della persona a- vente diritto L importo annuo della rendita di vecchiaia corrisponde all avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento, moltiplicato per l aliquota di conversione indipendente dall età alla cifra 60.1 nell appendice al regolamento. In caso di pensionamento parziale ai sensi della cifra 29, l avere di vecchiaia viene considerato proporzionalmente. 29 Pensionamento parziale 29.1 Previa autorizzazione da parte del datore di lavoro, la persona assicurata può usufruire del pensionamento anticipato parziale dopo il compimento di 58 anni e richiedere il versamento di una rendita parziale di vecchiaia. Un pensionamento parziale è possibile nella seguente misura: a) Per i collaboratori del Servizio esterno: pensionamento parziale del 50%. L'attività lucrativa rimanente deve ammontare al 50%. b) Per i collaboratori del Servizio interno: pensionamento parziale di almeno il 30%. L'attività lucrativa rimanente deve ammontare almeno al 30%. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto relativo tra il grado di occupazione attuale e quello nuovo In caso di pensionamento parziale, l avere di vecchiaia viene suddiviso in due parti conformemente al grado di pensionamento: a) per la parte corrispondente al grado di pensionamento la persona assicurata viene considerata come pensionata; b) per l altra parte, la persona assicurata viene considerata come persona assicurata attiva; l importo di coordinamento viene adeguato in base al nuovo grado di occupazione Per ogni riduzione successiva del grado di occupazione di almeno il 30%, la persona assicurata può richiedere il versamento di una rendita di vecchiaia parziale supplementare La persona assicurata il cui salario annuo si riduce al massimo della metà dopo i 58 anni in seguito alla riduzione del grado di occupazione, in luogo del pensionamento parziale può richiedere che l assicurazione venga continuata sulla base del salario annuo fino allora percepito, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria. Per questa parte di salario che continua a essere assicurata, la persona assicurata è tenuta a versare anche i contributi del datore di lavoro; il datore di lavoro può assumersi parte dei contributi. 18

19 30 Pensionamento differito 30.1 Se il rapporto di lavoro continua dopo il raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria, il versamento della rendita di vecchiaia può essere differito fino alla conclusione definitiva del rapporto di lavoro, tuttavia al massimo fino al primo del mese susseguente al compimento dei 70 anni In caso di differimento del pensionamento, l aliquota di conversione determinante aumenta ai sensi della cifra 60.1 nell appendice al regolamento L avere di vecchiaia continua a essere remunerato ai sensi della cifra Continuano a essere dovuti contributi di risparmio da parte della persona assicurata e del datore di lavoro ai sensi della cifra Non vengono più riscossi contributi di rischio Se, per motivi di salute, la persona assicurata si ritira dopo l età di pensionamento ordinaria, tuttavia prima del compimento di 70 anni, le prestazioni vengono versate sotto forma di prestazione di vecchiaia Se la persona assicurata decede durante il periodo di differimento, le prestazioni per i superstiti si basano sulla rendita di vecchiaia che sarebbe risultata al momento del pensionamento alla fine del mese di decesso. 31 Liquidazione in capitale 31.1 Al momento del pensionamento, persona assicurata può percepire sotto forma di capitale fino al 100% dell avere di vecchiaia disponibile. In caso di pensionamento parziale sono possibili al massimo due liquidazioni in capitale. Una relativa dichiarazione scritta va consegnata al più tardi sei mesi prima del pensionamento. A partire da quel momento essa sarà irrevocabile. Se la persona assicurata è sposata, essa deve addurre il consenso scritto del coniuge. Se la persona assicurata ha effettuato ulteriori prestazioni d acquisto nei tre anni prima della data del pensionamento o del pensionamento anticipato, essa può prelevare soltanto sotto forma di rendita la parte della prestazione finanziata da questo acquisto. In tale ambito la parte della prestazione finanziata da questo acquisto corrisponde all importo dell acquisto di allora, remunerato al tasso d interesse minimo secondo la LPP Se al raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria la persona assicurata percepisce una rendita d invalidità, in caso d invalidità totale la liquidazione in capitale viene versata soltanto se un anno prima del raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria la persona assicurata presentava un grado di capacità di guadagno pari come minimo al 50% Se in luogo di una parte della rendita di vecchiaia viene percepito un capitale unico, in merito a detta parte tutti i diritti si estinguono, incluse la rendite per coniugi, le rendite per figli di pensionati, le rendite per orfani come pure il capitale di decesso Se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10% dell importo annuo della rendita semplice minima di vecchiaia dell AVS, alla rendita di vecchiaia subentra la liquidazione in capitale. 32 Rendite per figli di pensionati 32.1 La rendita per figli di pensionati è esigibile per ogni figlio avente diritto della persona assicurata. La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a partire dalla scadenza della rendita di vecchiaia ai sensi delle cifre 28.1 e Essa si estingue quando cessa il diritto alla rendita di vecchiaia oppure se il figlio perde la qualità di avente diritto o decede Per analogia hanno diritto a rendite i figli ai sensi delle cifre 38.2 e La rendita per figli di pensionati ammonta al 15% della rendita di vecchiaia effettivamente percepita (decurtata a seguito di: pensionamento anticipato, pensionamento parziale o liquidazione in capitale). 19

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