Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro

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1 Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro validi dallo 31 dicembre 2015 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Postfach 434 CH-6431 Schwyz t pkpro@tellco.ch pkpro.ch

2 Indice 1 Scopo 3 2 Riserve tecniche e accantonamenti Capitali previdenziali degli assicurati attivi Riserve per la prestazione di libero passaggio degli assicurati attivi Riserve per il calcolo del tasso di trasformazione Passività risultanti dai contratti d assicurazione Riserve matematiche delle rendite in corso Accantonamento per il rischio di longevità Fondo per l adeguamento al rincaro Riserve per i rischi assunti 4 3 Riserve di fluttuazione 4 4 Eccedenze di ricavi / dei costi prima della costituzione delle riserve di fluttuazione Utilizzazione delle eccedenze di ricavi prima della costituzione delle riserve di fluttuazione Eccedenze dei costi prima della liquidazione delle riserve di fluttuazione 4 6 Calcolo del grado di copertura Grado di copertura della Fondazione Grado di copertura degli istituti di previdenza Grado di copertura presumibile 5 7 Interessi accreditati per l avere di vecchiaia e le prestazioni di libero passaggio Interessi accreditati per l avere di vecchiaia Rimunerazione delle prestazioni di libero passaggio 5 8 Misure di risanamento in caso di copertura insufficiente Sottocopertura Riduzione degli interessi Ulteriori misure di risanamento 6 9 Entrata in vigore 6 5 Utilizzazione delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi degli istituti di previdenza Utilizzazione delle riserve di fluttuazione degli istituti di previdenza Utilizzazione dei fondi liberi degli istituti di previdenza 5 PK_07_220_06_i 11 2

3 In base all art. 9 dell Atto di fondazione della cassa pensione pro e all art. 48 E OPP 2, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento: 1 Scopo Questo regolamento disciplina la costituzione delle riserve tecniche, degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione dei valori. Scopo di questa politica delle riserve è la garanzia a lungo termine degli averi di vecchiaia e delle rendite in corso. Inoltre, il regolamento precisa le norme per la rimunerazione degli averi di vecchiaia e la ripartizione delle eccedenze oltre a quelle per il calcolo del grado di copertura e l adozione delle misure di risanamento. 2 Riserve tecniche e accantonamenti 2.1 Capitali previdenziali degli assicurati attivi Questi mezzi finanziari sono costituiti dai capitali individuali di risparmio della persona assicurata. 2.2 Riserve per la prestazione di libero passaggio degli assicurati attivi Se la somma calcolata ai sensi degli art. 15 e 17 è superiore a quella dei capitali di risparmio individuali, viene accantonata una riserva pari alla differenza tra i due importi registrata alla data del calcolo. 2.3 Riserve per il calcolo del tasso di trasformazione L obiettivo della Fondazione è di garantire possibilmente a lungo termine, per tutto il capitale di risparmio degli assicurati attivi, il tasso di trasformazione in rendite stabilito dalla legge. A questo scopo la Fondazione accantona una riserva per gli assicurati che nei prossimi sette anni potranno beneficiare del pensionamento ordinario. Tale riserva è calcolata in base alla differenza tra il tasso di trasformazione previsto dalla legge e il tasso di trasformazione tecnico secondo una scala progressiva. Per la scala progressiva vengono applicate le percentuali seguenti: Pensionamenti Percentuale L anno prossimo (x+1) 100% L anno successivo (x+2) 80% L anno successivo (x+3) 60% L anno successivo (x+4) 40% L anno successivo (x+5) 20% L anno successivo (x+6) 10% L anno successivo (x+7) 5% Inoltre, viene preso in considerazione il fatto che il 30 % degli assicurati attivi percepisce la prestazione sotto forma di capitale. Gli assicurati invalidi percepiscono il 100% della prestazione sotto forma di rendita. Il tasso per il prelievo del capitale viene verificato periodicamente in base alle circostanze concrete. Per il collettivo sottoposto al controllo del CCNL, l accantonamento risulta dalla differenza fra l aliquota di conversione tecnica e l aliquota di conversione 5 anni prima della regolare età pensionabile AVS secondo CCNL sulla proiezione degli averi di vecchiaia in base alla LPP obbligatoria. Per gli assicurati con un età LPP, negli ultimi 5 anni precedenti la regolare età di pensionamento AVS l avere di vecchiaia viene proiettato al successivo anno d'età intero. L accantonamento viene creato e gestito a livello di Fondazione. Vengono presi in considerazione gli assicurati negli ultimi 10 anni prima della regolare età pensionabile AVS. La probabilità di un ritiro delle prestazioni di vecchiaia conformemente alla LPP obbligatoria sotto forma di capitale è del 30 %. Se è stata annunciata un opzione di capitale irrevocabile, non si tiene conto di questi averi di vecchiaia. La quota può essere adeguata alle aspettative effettive delle aziende CCNL affiliate. Gli accantonamenti per l aliquota di conversione e l aliquota di conversione per gli averi di vecchiaia obbligatori del collettivo sottoposto al CCNL vengono gestiti separatamente. 2.4 Passività risultanti dai contratti d assicurazione Possono essere costituite delle riserve anche per le eventuali passività risultanti dai contratti d assicurazione. Si tratta soprattutto di riserve previste contrattualmente per prestazioni che vengono a scadenza solo negli anni successivi. 2.5 Riserve matematiche delle rendite in corso Si tratta delle rendite per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità a carico della Fondazione. Con capitale di previdenza s intende quel capitale che sarà prevedibilmente necessario per coprire le rendite in corso fino alla scadenza. I capitali di previdenza vengono calcolati dal perito. Quest ultimo tiene conto delle basi tecniche LPP 2010, con tasso d interesse tecnico del 2.5%. In base all accordo contrattuale e in seguito a consultazione con il perito e il Consiglio di fondazione è possibile applicare basi tecniche diverse per singoli collettivi di beneficiari di rendite. In tal caso va rispettato il principio della continuità. 2.6 Accantonamento per il rischio di longevità Con accantonamento per il rischio di longevità s intende quel capitale che sarà prevedibilmente necessario per coprire i costi sempre maggiori delle rendite in corso e future dovuti all aumento dell aspettativa di vita. L accantonamento per il rischio di longevità viene calcolato come percentuale della riserva matematica per le rendite vitalizie in corso. Nel 2011 ammonta allo 0.5% e viene incrementato annualmente dello 0.5%. La determinazione viene eseguita dal perito in casse pensioni, e viene attestata nella posizione di bilancio «Riserva matematica per i beneficiari di rendite». 2.7 Fondo per l adeguamento al rincaro In base all ordinanza del Consiglio federale, superati i tre anni di versamento, le rendite minime per i superstiti e gli invalidi previste dalla LPP devono essere adeguate all evoluzione dei prezzi 3

4 fino al raggiungimento dell età ordinaria di pensionamento AVS. A questo scopo è stato creato un fondo di compensazione dei rincari pari a CHF (dati aggiornati al 31 dicembre 2014). L aumento del capitale di copertura causato dalla compensazione dei rincari sarà sottratto da questo fondo. 2.8 Riserve per i rischi assunti Le riserve assunte all accettazione di portafogli di beneficiari di rendite sono opportunamente amministrate secondo quanto definito nel contratto di accettazione e ricalcolate e adattate a ogni nuova data di riferimento di bilancio. 3 Riserve di fluttuazione Le riserve di fluttuazione vengono costituite, risp. Liquidate per compensare le oscillazione di valore (a breve termine) degli investimenti patrimoniali. L importo delle riserve di fluttuazione viene determinato per mezzo di aliquote basate sui rischi inclusi negli investimenti patrimoniali ed è indicato nel regolamento per gli investimenti. 4 Eccedenze di ricavi / dei costi prima della costituzione delle riserve di fluttuazione Le eccedenze di ricavi, risp. dei costi corrispondono all importo delle stesse eccedenze indicate nel resoconto d esercizio, dopo la costituzione delle riserve tecniche e delle riserve ai sensi dell art. 2 di questo regolamento, come pure dopo la rimunerazione ad interessi del capitale previdenziale degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. 4.1 Utilizzazione delle eccedenze di ricavi prima della costituzione delle riserve di fluttuazione Le eccedenze di ricavi devono essere utilizzate nel seguente ordine: a) compensazione con l eventuale riporto di perdita d esercizio b) fino a un grado di copertura del 105% (senza fondi liberi e senza le riserve di fluttuazione degli istituti di previdenza): 100% dell accantonamento alle riserve di fluttuazione della Fondazione c) da un grado di copertura del 105% fino al raggiungimento dell obiettivo fissato per le riserve di fluttuazione della fondazione: 50% dell accantonamento delle eccedenze di ricavi alle riserve di fluttuazione della Fondazione; 50% dell accantonamento delle eccedenze di ricavi alle riserve di fluttuazione degli istituti di previdenza in base alla media ponderata degli averi di vecchiaia rimunerati ad interessi nel corso dell anno d esercizio in cui le ecce denze sono state conseguite. L attribuzione ponderata viene effettuata come segue: 1 anno del contratto 0% 2 anno del contratto 25% 3 anno del contratto 50% 4 anno del contratto 75% dal 5 anno del contratto 100% d) dopo il raggiungimento dell importo delle riserve di fluttuazione fissato dalla Fondazione: versamento di tutte le eccedenze di ricavi, ai sensi delle disposizioni del contratto di affiliazione sul conto dei fondi liberi dell istituto di previdenza, oppure sui conti degli averi di vecchiaia delle persone assicurate. Il calcolo delle quote di eccedenze versate viene effettuato in base alla media ponderata e dipende dalla rimunerazione media degli averi di vecchiaia nel corso dell anno d esercizio durante il quale sono state conseguite le eccedenze di ricavi. L attribuzione ponderata viene effettuata come segue: 1 anno del contratto 0% 2 anno del contratto 25% 3 anno del contratto 50% 4 anno del contratto 75% dal 5 anno del contratto 100% Se nel contratto di affiliazione mancano le disposizioni che regolano l attribuzione delle eccedenze di ricavi, l accreditamento viene effettuato totalmente a favore dei conti degli averi di vecchiaia degli assicurati. L accredito delle eccedenze di ricavi avviene al dell anno successivo a quello in cui sono state registrate le eccedenze. Non viene riconosciuto nessun diritto a questo accredito se, alla stessa data, la persona assicurata non è più affiliata all istituto previdenziale. 4.2 Eccedenze dei costi prima della liquidazione delle riserve di fluttuazione L eliminazione delle eccedenze di costi viene effettuata nel seguente ordine: a) riduzione dei fondi liberi a disposizione della Fondazione; b) riduzione delle riserve di fluttuazione della Fondazione; c) riporto al nuovo anno d esercizio. 5 Utilizzazione delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi degli istituti di previdenza 5.1 Utilizzazione delle riserve di fluttuazione degli istituti di previdenza Le riserve di fluttuazione degli istituti di previdenza che sono state costituite ai sensi della cifra 4.1 vengono utilizzate come segue: per la copertura di un eventuale disavanzo tecnico dell istituto di previdenza in caso di liquidazione parziale della Fondazione o dell istituto di previdenza. In caso di disdetta del contratto di affiliazione, la riserva di fluttuazione viene assegnata all istituto di previdenza o compensata con un eventuale disavanzo tecnico; 4

5 per il loro trasferimento ai fondi liberi dell istituto di previdenza a condizione che la Fondazione abbia raggiunto l obiettivo fissato per le riserve di fluttuazione al giorno di chiusura del bilancio dell esercizio precedente. 5.2 Utilizzazione dei fondi liberi degli istituti di previdenza Normalmente, la Commissione di previdenza decide in merito all utilizzazione dei fondi liberi. Questi fondi liberi, costituiti a norma della cifra 4.1 d e 5.1, come pure i fondi liberi trasferiti agli istituti di previdenza, possono essere utilizzati come segue: Per l aumento degli averi di vecchiaia delle persone assicurate presso l istituto di previdenza. Per la copertura di un eventuale disavanzo tecnico dello stesso istituto, in caso di liquidazione parziale della Fondazione o dell istituto di previdenza. Se il contratto di affiliazione viene disdetto, i fondi liberi vengono accreditati all istituto di previdenza. Per il pagamento di contributi, purché la Fondazione non si trovi in una situazione di copertura insufficiente. L accredito dei contributi deve avvenire in proporzione a favore delle persone assicurate e del datore di lavoro. 6 Calcolo del grado di copertura Il grado di copertura viene calcolato ai sensi dell art. 44 OPP 2, distinguendo tra il grado di copertura della Fondazione e quello degli istituti di previdenza. 6.1 Grado di copertura della Fondazione Il grado di copertura della Fondazione corrisponde al rapporto tra i patrimoni liberi della Fondazione e il capitale previdenziale degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite, incluse le riserve tecniche. Il capitale previdenziale disponibile viene calcolato senza tenere conto dei fondi liberi degli istituti di previdenza e delle riserve di fluttuazione. Il grado di copertura cosi calcolato corrisponde al limite minimo della riserva matematica. 6.2 Grado di copertura degli istituti di previdenza Il grado di copertura dell istituto di previdenza viene calcolato in base al rapporto tra il patrimonio previdenziale dell istituto di previdenza, incluse le riserve di fluttuazione e il capitale previdenziale. I fondi liberi e le riserve di fluttuazione servono quindi per aumentare il grado di copertura ai sensi della cifra Grado di copertura presumibile Il grado di copertura presumibile della Fondazione viene calcolato dal Consiglio di fondazione, analogamente ai grado di copertura ai sensi della cifra 6.1, con l assistenza di un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale, nel corso del mese di dicembre dell anno in corso. 7 Interessi accreditati per l avere di vecchiaia e le prestazioni di libero passaggio 7.1 Interessi accreditati per l avere di vecchiaia Il tasso d interesse per la remunerazione degli averi di vecchiaia conformemente alla cifra 3.2 del Regolamento previdenziale si basa sull importo del grado di copertura presumibile della Fondazione. Per gli interessi viene applicata la seguente regolamentazione: Grado di copertura presumibile Aliquota interessi 90.0% Ness. rimunerazione 97.5% Int. minimi o ness. rimunerazione > 97.5% 112.5% Aliquota minima LPP 112.5% almeno aliquota minima LPP Il Consiglio di fondazione stabilisce l aliquota del tasso d interesse. Se dopo la rimunerazione degli averi di vecchiaia con il tasso d interesse stabilito dal Consiglio federale, il grado di copertura risulta inferiore al 97.5% si deve prendere in considerazione una riduzione dell aliquota degli interessi. 7.2 Rimunerazione delle prestazioni di libero passaggio Il tasso d interesse per il calcolo della prestazione di libero passaggio conformemente alla cifra 4.2 del Regolamento previdenziale viene stabilito dal Consiglio di fondazione nel mese di dicembre dell anno precedente. Solitamente viene utilizzato lo stesso tasso d interesse degli averi di vecchiaia dell anno precedente. 8 Misure di risanamento in caso di copertura insufficiente 8.1 Sottocopertura Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale previdenziale necessario, calcolato da un esperto in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non e coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. 8.2 Riduzione degli interessi Se in base al risultato d esercizio disponibile alla fine di dicembre, dopo l applicazione di eventuali misure di risanamento, si registra un probabile disavanzo tecnico presso la Fondazione, vengono ridotti in una prima fase, ai sensi della cifra 7.1, gli interessi per gli averi di vecchiaia dell anno in corso. Gli interessi vengono ridotti in base al principio della compensazione. In altre parole gli averi mini mi LPP vengono rimunerati con il tasso minimo d interesse LPP sotto forma di un calcolo di conformità. 5

6 8.3 Ulteriori misure di risanamento Se il grado di copertura della Fondazione calcolato nel mese di dicembre ai sensi dell art. 44 OPP 2 risulta presumibilmente inferiore al 90%, vengono presi i seguenti provvedimenti di risanamento con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo: a) Riscossione di contributi di risanamento degli assicurati e del datore di lavoro. Il contributo del datore di lavoro deve essere di importo pari o superiore alla somma dei contributi dei dipendenti. I contributi di risanamento non fanno parte dei contributi personali ai sensi delle cifre e del Regolamento previdenziale. I contributi di risanamento vengono calcolati in percentuale delle spese di rischio e delle spese di amministrazione. L aliquota percentuale viene fissata dal Consiglio di fondazione. b) Riduzione dell aliquota di conversione. L entità della riduzione viene definita dal Consiglio di fondazione tenendo conto delle disposizioni di legge e contrattuali generali del CCNL. c) Prelevamento di un contributo a carico dei beneficiari di rendite. Il contributo viene trattenuto dalle rendite in corso e calcolato solo su quella parte di aumenti della rendita che si sono verificati in base a disposizioni regolamentari o non prescritti legalmente, negli ultimi dieci anni precedenti l introduzione di questi provvedimenti di. Sulle prestazioni di vecchiaia, di decesso o d invalidità della previdenza obbligatoria non viene prelevato nessun contributo. Resta in ogni caso garantito l importo della rendita alla data della sua scadenza. L ammontare del contributo viene fissato dal Consiglio di fondazione. d) Riduzione dello 0.5% del tasso minimo d interesse stabilito dal Consiglio federale ai sensi dell art. 15 LPP, della rimunerazione dell avere di vecchiaia, ai sensi dell art. 15 LPP, per un periodo di cinque anni. e) Limitazione temporale dell importo dei prelievi anticipati oppure sospensioni della cessione in pegno o del prelievo anticipato nell ambito della promozione dell abitazione. Il Consiglio di fondazione stabilisce l ambito delle restrizioni. 9 Entrata in vigore Il presente Regolamento per le disposizioni tecniche forma parte integrante del contratto di affiliazione ed entra in vigore con effetto retroattivo in data 31 dicembre 2015 e sostituisce quello del 1 gennaio Svitto, 6 ottobre 2015 cassa pensione pro Consiglio di fondazione Peter Hofmann Presidente Hubert Gwerder Membro In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 6

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