FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG, ZURIGO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI E RISERVE

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1 VORSORGESTIFTUNG DES VSV FONDATION DE PREVOYANCE DE L'ASG FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG Organo di gestione Casella postale Winterthur Telefono Fax FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG, ZURIGO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI E RISERVE EDIZIONE 1 GENNAIO 2009

2 1. SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Art. 1 Disposizioni generali Principio 1 Il consiglio di fondazione emana il presente Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve basandosi sull art. 65b LPP e sull art. 48e OPP 2. Scopo e contenuto Principio della continuità Swiss GAAP FER 26 Riassicurazi one 2 Al fine di salvaguardare lo scopo della previdenza, il consiglio di fondazione stabilisce le regole per la costituzione, in particolar modo, dei seguenti accantonamenti: accantonamenti per i rischi attuariali; accantonamenti volti a garantire la sicurezza del finanziamento; riserve di fluttuazione. 3 Il consiglio di fondazione e l'esperto per la previdenza professionale si attengono al principio della continuità. Se intendono divergere da un metodo di valutazione prestabilito devono darne motivazione scritta. 4 La presentazione viene eseguita conformemente allo Swiss GAAP RPC 26, distinguendo tra accantonamenti non tecnici, accantonamenti tecnici e riserve di fluttuazione. 5 Il presente regolamento si basa sulla situazione di riassicurazione attuale della Fondazione. In caso di modificazione della stessa, occorre adattare di conseguenza questo regolamento. 2. ACCANTONAMENTI NON TECNICI Art. 2 Accantonamenti non tecnici Scopo 1 A seconda delle esigenze e in base alle informazioni disponibili, il consiglio di fondazione costituisce accantonamenti volti a coprire possibili oneri, la cui entità e data non sono ancora note alla chiusura dell esercizio, come ad esempio i rischi processuali. Detti accantonamenti non possono essere creati arbitrariamente nell intento o per la necessità di compensare i risultati economici. 3. ACCANTONAMENTI TECNICI Art. 3 In generale Principio 1 Gli accantonamenti tecnici vengono costituiti, aumentati, ridotti o sciolti secondo le seguenti disposizioni, conformemente a principi riconosciuti e basandosi sulle raccomandazioni dell'esperto per la previdenza professionale. Tariffa 2 Per i rischi coperti autonomamente si applica l "EVK ,5%". REGOLAMENTO ACCANTONAMENTI, EDIZIONE 1 GENNAIO 2009 PAGINA 1

3 Art. 4 Accantonamenti per differenze sui tassi d interesse Scopo 1 Il tasso d'interesse regolamentare viene fissato ogni anno dal consiglio di fondazione. Sugli averi di vecchiaia obbligatori questo tasso corrisponde al tasso d interesse minimo LPP. L assicuratore definisce annualmente un tasso d interesse garantito a livello di tariffa che può essere inferiore agli obblighi regolamentari della Fondazione di previdenza. I costi originati da questa differenza nonostante la considerazione delle eventuali eccedenze di interessi, sono a carico della Fondazione di previdenza. L accantonamento per le differenze sui tassi d interesse viene costituito per coprire questa differenza. Entità 2 L accantonamento ammonta alla differenza massima possibile sugli interessi relativamente all avere di vecchiaia investito presso l assicuratore per il periodo di 1 anno. 3 L accantonamento viene ricalcolato alla fine di ogni anno e costituito di conseguenza. La costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono contabilizzati nel conto d esercizio con effetto sul risultato. Art. 5 Accantonamento per fluttuazioni dell'andamento del rischio degli assicurati attivi Principio 1 Conformemente all articolo 67 LPP, la Fondazione può decidere di assumersi direttamente i rischi o trasferirli interamente o parzialmente a una compagnia di assicurazioni sottoposta all autorità di sorveglianza in materia di assicurazioni. Il consiglio di fondazione determina la tipologia e l entità della riassicurazione basandosi su un analisi del rischio affidata all'esperto per la previdenza professionale e definisce poi l ammontare degli accantonamenti necessari per la soluzione di riassicurazione scelta. L accantonamento per fluttuazioni nell andamento dei rischi degli assicurati attivi deve essere costituito nel caso in cui i rischi d invalidità e di decesso non siano congruamente riassicurati per intero. Scopo 2 Le prestazioni in caso di invalidità e decesso che non sono coperte dagli averi di vecchiaia disponibili e da eventuali riassicurazioni vengono finanziate secondo il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Per incrementare l'ulteriore riserva matematica necessaria si attinge in primo luogo ai contributi di rischio. L'accantonamento per fluttuazioni dell'andamento del rischio degli assicurati attivi è destinato alla compensazione di oscillazioni nell andamento dei sinistri e copre il saldo negativo formatosi nel caso in cui la riassicurazione del rischio e i contributi di rischio non fossero sufficienti. Entità 3 Il volume previsto dell'accantonamento per fluttuazioni dell'andamento del rischio viene stabilito applicando un livello di sicurezza del 99% per un periodo di assicurazione (al minimo, tuttavia, 2 anni). Pertanto l'accantonamento per fluttuazioni dell andamento del rischio, congiuntamente con i contributi di rischio regolamentari, è sufficiente per finanziare, con una certezza del 99%, le prestazioni dovute a decesso e invalidità che subentrano nel periodo summenzionato. 4 L accantonamento viene ricalcolato alla fine di ogni anno. La costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono contabilizzati nel conto d esercizio con effetto sul risultato. REGOLAMENTO ACCANTONAMENTI, EDIZIONE 1 GENNAIO 2009 PAGINA 2

4 Art. 6 Accantonamento per il finanziamento Scopo 1 Per il finanziamento della differenza tra i contributi annuali della Fondazione di previdenza e i rispettivi oneri (premio assicurativo, accrediti di vecchiaia, contributo per il fondo di garanzia e oneri amministrativi) viene costituito un accantonamento. Entità 2 L accantonamento corrisponde al doppio della differenza tra i contributi annuali e gli oneri. 3 L accantonamento per il finanziamento viene ricalcolato alla fine di ogni anno. La costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono contabilizzati nel conto d esercizio con effetto sul risultato. Art. 7 Accantonamento per perdite dovute ai pensionamenti Scopo 1 L accantonamento per perdite dovute ai pensionamenti viene costituito per compensare le perdite risultanti dall applicazione di un aliquota di conversione regolamentare troppo elevata rispetto alle tariffe applicate dal riassicuratore della Fondazione. Entità 2 L ammontare dell accantonamento viene stabilito al giorno di chiusura di ogni bilancio sotto forma di supplemento agli averi di vecchiaia disponibili di tutti gli assicurati che hanno già compiuto 55 anni d'età. Il supplemento viene calcolato applicando la seguente formula: tasso di conversione delle rendite regolamentare tasso di conversione delle rendite attuariale - 1 Nell ipotesi che il 50% dei beneficiari di rendita opti per il capitale di vecchiaia piuttosto che per la rendita di vecchiaia, sarebbe sufficiente il 50% del supplemento. La probabilità di scelta della rendita può essere adeguata ai dati empirici a disposizione della direzione. 3 L accantonamento per perdite dovute ai pensionamenti viene ricalcolato alla fine di ogni anno; la costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono eseguiti con effetto sul risultato tramite il conto d esercizio. Art. 8 Accantonamento per il pensionamento anticipato Principio 1 Il consiglio di fondazione, all atto della definizione dei tassi di conversione, può fissare le riduzioni per pensionamenti anticipati a un livello inferiore rispetto a quello corretto dal punto di vista attuariale. Ne consegue che i pensionamenti anticipati gravano sulla riserva matematica e devono essere finanziati. Scopo 2 L accantonamento per il pensionamento anticipato è volto a coprire la differenza tra la riserva matematica per la rendita di vecchiaia regolamentare destinata ai pensionamenti anticipati e l avere di vecchiaia disponibile nello stesso momento. Entità 3 L accantonamento è calcolato all ultimo giorno di bilancio, nell ipotesi che il 25% di tutti gli assicurati sopra i 50 anni vada in pensione alla prima data possibile. L accantonamento per perdite dovute ai pensionamenti viene calcolata individualmente. REGOLAMENTO ACCANTONAMENTI, EDIZIONE 1 GENNAIO 2009 PAGINA 3

5 Art. 9 4 L accantonamento viene ricalcolato alla fine di ogni anno; la costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono eseguiti con effetto sul risultato tramite il conto d esercizio. Accantonamento per casi di previdenza pendenti Principio 1 Ogni anno la direzione, coadiuvata dall'esperto per la previdenza professionale, quantifica e addebita alla Cassa pensione gli accantonamenti necessari per coprire i casi di previdenza subentrati, ma non ancora conclusi. Occorre tenere conto solo della quota del sinistro che non è coperta da una riassicurazione. Scopo 2 L accantonamento per i casi di previdenza pendenti comporta la registrazione di tutti i casi di previdenza subentrati periodo per periodo per il caso di decesso o di invalidità, la cui entità non è ancora stata quantificata in maniera definitiva. Entità 3 L accantonamento viene definito sulla base delle stime della direzione circa le probabilità di sopravvenienza dei casi pendenti. 4 L accantonamento per i casi di previdenza pendenti viene ricalcolato alla fine di ogni anno; la costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono eseguiti con effetto sul risultato tramite il conto d esercizio. Art. 10 Accantonamento per perdite dovute a uscite Principio 1 Per quanto concerne il calcolo della prestazione di uscita, la Legge sul libero passaggio sancisce che agli assicurati uscenti spetta il valore più alto tra le tre seguenti opzioni: avere di vecchiaia disponibile; prestazione minima ai sensi dell art. 17, sulla base dei propri contributi e di un supplemento di contributo calcolato in base all età, integrati da un eventuale prestazione di libero passaggio trasferita e/o dalla somma di acquisto di anni di contribuzione con fondi privati maggiorata degli interessi; avere di vecchiaia LPP maturato, integrato da un eventuale prestazione di libero passaggio trasferita o dalla somma di acquisto di anni di contribuzione con fondi privati maggiorata degli interessi. Le perdite dovute a uscite possono insorgere nel caso in cui il tasso d interesse sovraobbligatorio sia inferiore al tasso minimo LPP. Scopo 2 L accantonamento per perdite dovute a uscite è volto a compensare la differenza tra la prestazione di uscita legalmente sancita e l avere di vecchiaia disponibile degli assicurati. Il saldo positivo tra la prestazione di uscita dovuta e l avere di vecchiaia disponibile va pertanto accreditato all'accantonamento per le perdite dovute a uscite. Entità 3 L'accantonamento per perdite dovute a uscite corrisponde alla somma di tutte le differenze positive tra la prestazione di uscita dovuta e l avere di vecchiaia disponibile. 4 L accantonamento per perdite dovute a uscite viene ricalcolato alla fine di ogni anno; la costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono eseguiti con effetto sul risultato tramite il conto d esercizio. REGOLAMENTO ACCANTONAMENTI, EDIZIONE 1 GENNAIO 2009 PAGINA 4

6 Art. 11 Accantonamento per aumenti delle rendite definiti Principio 1 Ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LPP, il consiglio di fondazione deve verificare annualmente se è altresì possibile aumentare le rendite che non devono essere obbligatoriamente adeguate al rincaro. Scopo 2 L'accantonamento per aumenti delle rendite definiti è volto a finanziare gli aumenti delle rendite che sono stati già decisi (in relazione all'importo e al momento), ma verranno attuati solo dopo il giorno di chiusura del bilancio dell'anno d'esercizio. D altro canto il consiglio di fondazione, per evitare adeguamenti minimi, può stabilire l aumento di questo accantonamento e aumentare le rendite solo nel momento in cui l accantonamento consente un aumento sufficientemente elevato delle rendite. Entità 3 L'ammontare dell'accantonamento corrisponde al valore attuale scontato degli aumenti delle rendite definiti. 4 La costituzione e lo scioglimento dell'accantonamento vengono eseguiti con effetto sul risultato tramite il conto d'esercizio. 4. RISERVA DI FLUTTUAZIONE Art. 12 Riserva di fluttuazione Principio 1 Il consiglio di fondazione stabilisce l'ammontare previsto della riserva di fluttuazione in funzione della propria capacità di rischio e propensione al rischio, con l obiettivo di mantenere le promesse di prestazione a lungo termine. 2 Vengono considerati in particolar modo i rischi specifici di mercato dei singoli investimenti, l'andamento dei mercati dei capitali, l'allocazione degli investimenti patrimoniali, la struttura e l evoluzione del capitale di previdenza, del portafoglio di assicurati e degli accantonamenti tecnici nonché l obiettivo di rendimento stabilito. 3 La base di calcolo della riserva di fluttuazione è costituita dalle performance e volatilità storiche delle singole categorie di investimento. Scopo 4 La riserva di fluttuazione ha lo scopo di compensare le oscillazioni di valore del patrimonio investito. Entità 5 Finché la Fondazione investe autonomamente fondi vincolati o liberi (al di fuori del contratto collettivo di assicurazione sulla vita), il consiglio di fondazione è tenuto ad allestire un regolamento d investimento nel quale deve definire tra l'altro l'ammontare della riserva di fluttuazione del valore obiettivo. 6 La riserva di fluttuazione viene costituita con i redditi patrimoniali. Nel caso in cui la riserva di fluttuazione non avesse ancora raggiunto il volume previsto, conformemente a Swiss GAAP RPC 26 l eccedenza attiva antecedente la costituzione REGOLAMENTO ACCANTONAMENTI, EDIZIONE 1 GENNAIO 2009 PAGINA 5

7 della riserva di fluttuazione confluisce nella riserva di fluttuazione. Se la riserva di fluttuazione supera il volume previsto, la parte eccedente viene accreditata al giorno di chiusura del bilancio con effetto sul conto economico. 5. DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 Adeguamento del Regolamento Riserva di modifica Informazion e alle autorità di vigilanza 1 Il consiglio di fondazione è libero di emendare il presente regolamento in qualsiasi momento. 2 Il presente regolamento e le eventuali modifiche future devono essere portati a conoscenza delle autorità di vigilanza. Art. 14 Entrata in vigore Entrata in vigore 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio REGOLAMENTO ACCANTONAMENTI, EDIZIONE 1 GENNAIO 2009 PAGINA 6

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