ABB Cassa pensione Regolamento di liquidazione parziale

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1 ABB Cassa pensione Regolamento di liquidazione parziale Valido a partire dal 1º luglio 2017

2 Indice Art. 1 Disposizioni generali... 2 Art. 2 Requisiti... 2 Art. 3 Quadro temporale determinante in caso di riduzione dell effettivo o di ristrutturazione e momento della liquidazione parziale... 3 Art. 4 Insieme delle persone uscite... 3 Art. 5 Procedura... 3 Art. 6 Principi del bilancio di liquidazione parziale... 4 Art. 7 Fondi liberi da assegnare / chiave di ripartizione... 4 Art. 8 Diritto collettivo ad accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore... 4 Art. 9 Corresponsione degli interessi... 5 Art. 10 Disavanzo (= sottocopertura)... 5 Art. 11 Informazione delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite... 6 Art. 12 Spese... 6 Art. 13 Modifiche... 6 Art. 14 Entrata in vigore

3 Art. 1 Art. 2 Disposizioni generali 1 Il Consiglio di fondazione di ABB Cassa pensione (di seguito: Cassa pensione) emana, in applicazione degli artt. 53b e 53d LPP nonché degli artt. 27g e 27h OPP 2, un regolamento di liquidazione parziale. 2 In questo caso il regolamento di liquidazione parziale regola i requisiti e la procedura di liquidazione parziale nella Cassa pensione. In caso di liquidazione totale della Cassa pensione il regolamento di liquidazione parziale funge da direttiva. 3 Per datore di lavoro affiliato si intende un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensione e riguarda soltanto la cerchia delle persone assicurate presso la Cassa pensione (= persone assicurate attive e beneficiari di rendite). Requisiti 1 I requisiti per una liquidazione parziale sono soddisfatti: a. in caso di notevole riduzione dell effettivo; b. in caso di ristrutturazione di un datore di lavoro affiliato; c. in caso di scioglimento (totale o parziale) di un contratto di affiliazione. 2 Una riduzione dell effettivo di un datore di lavoro affiliato è considerata notevole se il numero delle persone assicurate attive diminuisce di almeno il 10% in seguito a uscite involontarie e allo stesso tempo avviene una riduzione del capitale di previdenza delle persone assicurate attive pari ad almeno il 10%. 3 Si ha una ristrutturazione se i precedenti settori di attività di un datore di lavoro affiliato vengono raggruppati, cessati, venduti, spostati o in altro modo modificati e ciò comporta l uscita involontaria dalla Cassa pensione di almeno il 5% di tutte le persone assicurate attive la cui quota dell intero capitale di previdenza della Cassa pensione è pari ad almeno il 5%. Per ristrutturazione non si intende tuttavia primariamente la cancellazione di posti di lavoro bensì, ad es., la chiusura e il trasferimento totale o parziale di comparti aziendali ad altri datori di lavoro, per cui l insieme dei membri assicurati lascia la Cassa pensione. Nuovi rapporti di proprietà con permanenza dei membri assicurati nella Cassa pensione o la riconfigurazione della struttura organizzativa senza licenziamenti non valgono come ristrutturazione. 4 Per verificare se sono soddisfatti i requisiti per una liquidazione parziale di cui al cpv. 1 lett. a e b, vengono considerate soltanto le uscite non volontarie. Un uscita vale come non volontaria se il rapporto di lavoro di una persona assicurata attiva viene cessato da parte del datore di lavoro senza proporre una mansione ragionevole in sua sostituzione. Un uscita viene considerata come non volontaria anche nel caso in cui sia la persona assicurata attiva stessa a licenziarsi per prevenire un licenziamento da parte del datore di lavoro. Le uscite non volontarie per altri motivi, come scadenze di contratti di lavoro a tempo determinato, licenziamenti per motivi disciplinari, licenziamenti per motivi di performance nonché passaggio alla categoria dei beneficiari di rendite in seguito a pensionamento anticipato od ordinario, decesso o invalidità non devono essere considerate per la determinazione dell insieme delle persone uscite. 5 Il datore di lavoro affiliato si impegna a notificare immediatamente alla Cassa pensione una riduzione dei dipendenti o la ristrutturazione dell azienda che può determinare una liquidazione parziale in base al cpv. 1 lett. a e b. Il datore di lavoro affiliato notifica per iscritto alla Cassa pensione le persone assicurate interessate secondo il cpv. 1 lett. a e b. In particolare è necessario indicare le circostanze della riduzione del personale, la fine dei rapporti di lavoro e il motivo dei licenziamenti. 6 Lo scioglimento totale di un contratto di affiliazione si ha quando tutte le persone assicurate e i beneficiari di rendite ne sono interessati. Uno scioglimento parziale di un contratto di affiliazione si ha quando l intera cerchia delle persone assicurate effettua l uscita e i beneficiari di rendite rimangono nella Cassa pensione. Lo scioglimento totale di un contratto di affiliazione determina una liquidazione parziale se questo era in vigore da almeno due anni e in seguito allo scioglimento effettua l uscita almeno il 5% di tutte le persone assicurate attive e di tutti i beneficiari di rendite la cui quota di capitale di previdenza della Cassa pensione è almeno pari al 5% del capitale di previdenza di tutte le persone assicurate attive nonché del capitale di previdenza dei beneficiari di rendite. 2

4 Lo scioglimento parziale di un contratto di affiliazione determina una liquidazione parziale se questo era in vigore da almeno due anni e in seguito allo scioglimento parziale lascia la Cassa pensione almeno il 5% di tutte le persone assicurate la cui quota di capitale di previdenza della Cassa pensione è almeno pari al 5% del capitale di previdenza di tutte le persone assicurate attive. 7 In caso di scioglimento di un contratto di affiliazione la Cassa pensione informa l Istituto collettore. Art. 3 Quadro temporale determinante in caso di riduzione dell effettivo o di ristrutturazione e momento della liquidazione parziale Art. 4 Art. 5 1 Determinante è la riduzione dell effettivo o la ristrutturazione che si realizza presso un datore di lavoro affiliato entro un quadro temporale di 12 mesi in base alla corrispondente decisione degli organi competenti. Se la riduzione avviene su un periodo più lungo o più breve, è tale termine a essere determinante. In caso di riduzione graduale, il termine è almeno pari a 24 mesi. 2 La Cassa pensione determina la data chiave per la valutazione della propria situazione finanziaria. In linea generale essa corrisponde alla data del bilancio per il conto annuale più vicino all inizio del quadro temporale. Tale data chiave è determinante per stabilire l importo dei fondi liberi o della sottocopertura. 3 In caso di scioglimento di un contratto di affiliazione, come scadenza vale la data dello scioglimento del contratto di affiliazione. Insieme delle persone uscite 1 Come insieme delle persone uscite valgono tutte le persone assicurate che erano assunte presso un datore di lavoro affiliato e il cui rapporto di lavoro viene sciolto nel quadro di una riduzione secondo i piani, per motivi che il datore di lavoro affiliato deve sostenere, in seguito a una circostanza ai sensi dell art. 2 (= uscite non volontarie). 2 Se un contratto di affiliazione è stato sciolto interamente (art. 2 cpv. 1 lett. c), tutti i lavoratori assicurati e i beneficiari di rendite del datore di lavoro finora affiliato fanno parte dell insieme delle persone uscite, purché ciò coincida con le disposizioni del contratto di affiliazione. Se un contratto di affiliazione è stato sciolto parzialmente, fanno parte dell insieme delle persone uscite tutti i lavoratori assicurati del datore di lavoro finora affiliato. 3 Se si verifica una circostanza ai sensi dell art. 2 cpv. 1 lett. a o b e precedenti uscite di persone assicurate attive sono strettamente correlate a tale circostanza dal punto di vista oggettivo e temporale, così che esse devono essere considerate come operazione univoca, queste persone assicurate attive vengono anch esse registrate come insieme delle persone uscite. Procedura 1 Se i requisiti ai sensi dell art. 2 sono soddisfatti, il Consiglio di fondazione decide l esecuzione di una liquidazione parziale. In particolare vengono stabiliti l evento che ha determinato la liquidazione parziale, il suo momento preciso, l insieme delle persone uscite nonché il quadro temporale determinante ai sensi dell art La Cassa pensione rinuncia all esecuzione di una liquidazione parziale se il disavanzo calcolato ai sensi dell art. 10 per la data della liquidazione parziale è stato assunto per il suo totale dal datore di lavoro affiliato ed esso viene versato alla Cassa pensione. In questo caso le prestazioni di uscita vengono versate senza decurtazioni. 3 Le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite che lasciano la Cassa pensioni possono richiedere una liquidazione parziale. Il Consiglio di fondazione controlla se sussistono i requisiti ai sensi dell art. 2. Esso comunica per iscritto la propria decisione ai richiedenti. 4 Per la data della liquidazione parziale (ai sensi dell art. 3) il Consiglio di fondazione dispone l allestimento di un bilancio commerciale secondo Swiss GAAP FER 26 (conto annuale con bilancio, conto d esercizio e appendice) e di un bilancio attuariale di liquidazione parziale, da cui si evince la situazione finanziaria effettiva della Cassa pensione. Determinante è il conto annuale controllato dall ufficio di revisione nel momento determinante della liquidazione parziale. 5 Il Consiglio di fondazione determina i fondi liberi da assegnare o il disavanzo da dedurre (= sottocopertura) tramite un bilancio di liquidazione parziale. In questo caso devono essere applicati i principi dell art. 6. Esso decide di un eventuale acconto. 3

5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Principi del bilancio di liquidazione parziale 1 Gli attivi del bilancio di liquidazione parziale corrispondono al patrimonio per i valori di mercato meno le passività indicate nel bilancio commerciale, come ratei e risconti passivi, altri creditori, debiti e riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all utilizzazione. Gli attivi vengono aumentati con acconti eventualmente versati e con il totale delle prestazioni di uscita delle persone assicurate attive facenti parte dell insieme delle persone uscite che avevano già effettuato l uscita prima del momento del bilancio di liquidazione parziale. 2 I passivi del bilancio di liquidazione parziale si compongono del capitale di risparmio necessario dal punto di vista attuariale e delle riserve di fluttuazione del valore. 3 Il capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale viene determinato secondo le disposizioni del regolamento aziendale attuale. Per garantire gli interessi delle persone rimaste e su raccomandazione dell esperto in materia di previdenza professionale, in casi motivati il Consiglio di fondazione è tuttavia autorizzato a costituire accantonamenti supplementari per l insieme delle persone rimaste nel bilancio di liquidazione parziale, se dal punto di vista della liquidazione parziale la struttura degli investimenti e delle passività della Cassa pensione subisce delle modifiche. 4 La riserva di fluttuazione del valore corrisponde al massimo al valore teorico definito dal Consiglio di fondazione e adeguato alle nuove circostanze. Se il valore teorico non viene raggiunto, con i passivi viene conteggiato solo l effettivo ammontare della riserva di fluttuazione del valore. 5 I fondi liberi corrispondono alla differenza positiva tra gli attivi e il capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale nonché alla riserva di fluttuazione del valore. 6 Un disavanzo (= sottocopertura) corrisponde alla differenza negativa tra gli attivi e il capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale. Fondi liberi da assegnare / chiave di ripartizione 1 I fondi liberi vengono fissati in percentuali delle prestazioni di uscita delle persone assicurate attive e dei capitali di risparmio dei beneficiari di rendite, senza rinforzi, per la data della liquidazione parziale o per la data dell uscita, se questa è precedente alla scadenza. La quota di fondi liberi delle persone assicurate attive uscenti o dei beneficiari di rendite corrisponde a questa percentuale applicata alla loro prestazione di uscita o al loro capitale di previdenza. 2 Se in seguito a una ristrutturazione o allo scioglimento di un contratto di affiliazione più di 50 persone assicurate attive e/o beneficiari di rendite passano come gruppo allo stesso nuovo istituto di previdenza (= uscita collettiva), il Consiglio di fondazione può decidere di trasferire collettivamente i fondi liberi. In tutti gli altri casi essi vengono trasferiti individualmente (= uscita individuale). 3 Se la Cassa pensione deve erogare prestazioni per superstiti o invalidi dopo avere assegnato dei fondi liberi, devono esserle proporzionalmente rimborsati oltre alle prestazioni di uscita individuali anche i fondi liberi. 4 Se tra il momento del bilancio di liquidazione parziale e del trasferimento dei fondi liberi da assegnare gli attivi o i passivi subiscono una modifica superiore al 5,0% (nel corso dell anno, fatta salva una stima mensile del grado di copertura secondo le direttive dell esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale; per la fine dell anno, fatto salvo il conto annuale controllato dall ufficio di revisione), i fondi liberi da assegnare vengono adeguati in modo corrispondente. Diritto collettivo ad accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore 1 In caso di uscita collettiva, oltre al diritto ai fondi liberi sussiste anche il diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnici, nella misura in cui con essi vengono trasmessi rischi attuariali. Con l aiuto dell esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione deve decidere in quale portata vengono trasmessi rischi attuariali. Inoltre, in caso di uscita collettiva sussiste il diritto a quote della riserva di fluttuazione del valore. 2 La quota collettiva degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione del valore spettante all insieme delle persone uscite viene generalmente calcolata in rapporto alle prestazioni di uscita delle persone assicurate attive e dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite trasferiti per il capitale di previdenza dell insieme delle persone (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) necessario dal punto di vista attuariale. Se un accantonamento tecnico viene attribuito 4

6 Art. 9 Art. 10 individualmente in base alla regola di calcolo definita nel regolamento aziendale, questa chiave è determinante per il calcolo del diritto collettivo. Il diritto collettivo ad accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore viene ridotto in modo corrispondente se all entrata nella Cassa pensione l insieme delle persone uscite non aveva effettuato completamente degli acquisti negli accantonamenti tecnici o nella riserva di fluttuazione del valore. 3 Se i fondi assegnati nel nuovo istituto di previdenza non vengono richiesti per l acquisto negli accantonamenti tecnici corrispondenti e nella riserva di fluttuazione del valore, il loro utilizzo deve essere disciplinato nel contratto di acquisizione. 4 Se tra il momento del bilancio di liquidazione parziale e del trasferimento dei fondi gli attivi o i passivi subiscono una modifica superiore al 5,0% (nel corso dell anno, fatta salva una stima mensile del grado di copertura secondo le direttive dell esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale; per la fine dell anno, fatto salvo il conto annuale controllato dall ufficio di revisione), gli accantonamenti da trasferire (incl. riserva di fluttuazione del valore) vengono adeguati in modo corrispondente. 5 In un contratto di acquisizione vengono definiti tipo e portata dei rischi trasmessi. 6 Se la Cassa pensione deve erogare prestazioni per superstiti o invalidi dopo avere versato degli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione del valore, devono esserle rimborsati oltre alle prestazioni di uscita individuali e a un eventuale quota di fondi liberi anche gli accantonamenti tecnici proporzionali e la riserva di fluttuazione del valore. 7 Un uscita collettiva causata da un gruppo di persone assicurate esclude un diritto ad accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore. Corresponsione degli interessi Durante la procedura di liquidazione parziale i diritti a fondi liberi, alla quota di accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore non fruttano interessi. A procedura conclusa, dopo la scadenza dei 30 giorni vi è un obbligo di interesse di mora secondo la LFLP. Disavanzo (= sottocopertura) 1 Un disavanzo (= sottocopertura) attuariale calcolato nel bilancio di liquidazione parziale ai sensi dell art. 44 OPP 2 viene prima dedotto proporzionalmente dagli accantonamenti tecnici e infine proporzionalmente dalla prestazione di uscita individuale di ogni persona assicurata attiva uscente. In questo caso il disavanzo (= sottocopertura) viene conteggiato secondo le direttive dell art. 7. L avere di vecchiaia ai sensi dell art. 15 LPP non deve essere in alcun caso ridotto da tale deduzione. 2 Un disavanzo (= sottocopertura) attuariale calcolato nel bilancio di liquidazione parziale viene prima dedotto proporzionalmente dagli accantonamenti tecnici e infine proporzionalmente dal capitale di previdenza di ogni beneficiario di rendite uscente. In questo caso il disavanzo viene conteggiato secondo le direttive dell art. 7. Il datore di lavoro affiliato deve integrare i fondi mancanti in misura tale che il nuovo istituto di previdenza possa acquisire le persone che percepiscono rendite alle stesse condizioni della Cassa pensione. 3 La riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all utilizzazione va sciolta a favore delle persone assicurate attive uscenti nella misura in cui si riferisce alle prestazioni di uscita scoperte da trasferire. 4 Se un eventuale acconto era inferiore alla prestazione di libero passaggio regolamentare meno la partecipazione al disavanzo (= sottocopertura) attuariale, la differenza positiva viene rimborsata successivamente. In caso contrario le persone interessate facenti parte dell insieme delle persone uscite devono rimborsare la differenza negativa alla Cassa pensione. 5 La Cassa pensione può ridurre provvisoriamente le prestazioni di uscita individuali se si delinea la circostanza per una liquidazione parziale e la Cassa pensione si trova in evidente sottocopertura. La riduzione provvisoria vale solo per le persone assicurate attive che saranno probabilmente interessate dalla liquidazione parziale. Essa deve espressamente essere indicata come tale. Dopo la conclusione della procedura di liquidazione parziale la Cassa pensione elabora un conteggio definitivo, versando un eventuale differenza più interessi. La persona assicurata deve rimborsare le prestazioni di uscita versate in eccesso inclusi interessi concessi nel frattempo nella misura in cui il conteggio della sottocopertura supera la percentuale degli accantonamenti tecnici. 5

7 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Informazione delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite 1 Il Consiglio di fondazione informa per iscritto le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite in merito: a. all esistenza di una liquidazione parziale e alla sua motivazione; b. al momento determinante (data chiave) della liquidazione parziale; c. al totale dei fondi liberi o del disavanzo (= sottocopertura) ai sensi dell art. 44 OPP 2; d. all insieme delle persone uscite e alla chiave di ripartizione; e. all ammontare e alla composizione di eventuali accantonamenti tecnici versati collettivamente inclusa riserva di fluttuazione del valore; f. alla forma dei versamenti (individuali o collettivi); g. al diritto a prendere visione della documentazione secondo il cpv. 2 2 Il Consiglio di fondazione fa presente alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite la possibilità di prendere visione presso la sede della Cassa pensione, per 30 giorni a partire dal ricevimento delle informazioni secondo il cpv. 1, del bilancio commerciale determinante, del bilancio di liquidazione parziale nonché di ulteriori documenti rilevanti purché non vi si oppongano motivi di protezione dei dati. Entro questo termine eventuali incertezze e reclami devono essere inoltrati al Consiglio di fondazione affinché esso possa prendere posizione in merito per iscritto. 3 Le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite hanno il diritto di disporre il riesame dei requisiti, della procedura e del piano di ripartizione da parte dell autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione del Consiglio di fondazione. Successivamente l autorità di vigilanza emana una decisione. 4 Ai sensi dell art. 74 LPP, contro la decisione dell autorità di vigilanza è possibile presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo solo se così disposto dal tribunale. 5 Se il Consiglio di fondazione ha trattato tutte le domande o i ricorsi formulati per iscritto e all autorità di vigilanza non sono state presentate richieste di riesame oppure se vi è una decisione passata in giudicato, il Consiglio di fondazione procede alla liquidazione parziale. 6 Nel quadro del resoconto ordinario l ufficio di revisione controlla la regolarità della liquidazione parziale. Si rende conto della liquidazione parziale nell appendice al conto annuale. Spese Le spese derivanti dall esecuzione della liquidazione parziale sono fatturate al datore di lavoro affiliato che ha causato l avvio della procedura di liquidazione parziale. Per spese straordinarie relative al disbrigo di ricorsi, reclami ecc. si procede in modo analogo. Modifiche Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento di liquidazione parziale nel quadro delle norme legali e dello scopo della Cassa pensione, fatta salva l approvazione da parte dell autorità di vigilanza. Entrata in vigore Il presente regolamento è stato deciso dal Consiglio di fondazione durante la sua sessione del 6 luglio Esso entra in vigore con effetto retroattivo per il 1º luglio 2017 dopo l approvazione da parte dell autorità di vigilanza competente. Baden, 6 luglio 2017 Il Consiglio di fondazione 6

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