Regolamento per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza

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1 Regolamento per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Liberty LPP fondazione collettiva

2 Sommario Art. 1 Scopo e campo d applicazione di questo Regolamento Art. 2 Condizioni necessarie per una liquidazione parziale Art. 3 Condizione necessaria per la liquidazione totale Art. 4 Obbligo di notifica del datore di lavoro Art. 5 Verifica e accertamento delle condizioni necessarie Art. 6 Rinuncia all esecuzione di una procedura Art. 7 Data di riferimento per la liquidazione parziale Art. 8 Accertamento dell ammontare dei fondi liberi/del disavanzo (copertura insufficiente) Art. 9 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi Art. 10 Imputazione di un disavanzo (copertura insufficiente) Art. 11 Data di riferimento per la liquidazione parziale o totale Art. 12 Accertamento dell ammontare dei fondi liberi/del disavanzo (copertura insufficiente) Art. 13 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi Art. 14 Imputazione di un disavanzo (copertura insufficiente) Art. 15 Decisione di accertamento ai fini della liquidazione parziale o totale Art. 16 Informazioni agli Assicurati attivi e ai Pensionati Art. 17 Esecuzione Art. 18 Riserva di contributi del datore di lavoro divenuta inutile Art. 19 Partecipazione ai costi Art. 20 Interessi Art. 21 Lacune del Regolamento Art. 22 Modifica del Regolamento Art. 23 Lingua di riferimento Art. 24 Entrata in vigore

3 Regolamento per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Visto l art. 9 dell Atto di fondazione di Liberty LPP fondazione collettiva («Fondazione»), il Consiglio promulga il seguente Regolamento: Art. 1 Scopo e campo d applicazione di questo Regolamento 1 Il presente Regolamento disciplina le condizioni necessarie e la procedura da seguire per una liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nell ambito della Fondazione. La risoluzione di contratti di affiliazione può, allo stesso tempo, costituire la condizione necessaria per una liquidazione parziale della fondazione. A questo punto si applica, in aggiunta, il Regolamento a parte per la liquidazione parziale della Fondazione. Art. 2 Condizioni necessarie per una liquidazione parziale 1 Le condizioni necessarie per una liquidazione parziale della Cassa di previdenza sono soddisfatte se a. il personale del datore di lavoro affiliato subisce una notevole riduzione, e questa è la conseguenza di una riduzione del personale per motivi economici e comporta la partenza forzata di una parte considerevole degli Assicurati attivi della previdenza per la vecchiaia, o l uscita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della Cassa di previdenza. b. l azienda del datore di lavoro affiliato viene sottoposta a ristrutturazione e tale misura causa la partenza forzata di una parte considerevole degli Assicurati attivi della previdenza per la vecchiaia, o l uscita di una parte considerevole degli averi di vecchiaia della Cassa di previdenza. Per ristrutturazione di un azienda s intendono misure del datore di lavoro le quali non mirano primariamente a ridurre i posti di lavoro e a licenziare collaboratori. Si tratta piuttosto di misure organizzative, con le quali funzioni fino a quel momento svolte in proprio vengono interrotte o interi rami d attività vengono ceduti a un altra impresa. c. il contratto di affiliazione viene parzialmente risolto, per cui gli Assicurati attivi e invalidi escono dalla Cassa di previdenza, mentre i beneficiari di una rendita di vecchiaia o per superstiti sostanzialmente vi rimangono. 2 Una diminuzione del portafoglio di cui ai precedenti paragrafi a. e b. è ritenuta considerevole se essa secondo il numero di Assicurati attivi della previdenza per la vecchiaia prima dell inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione assume le seguenti proporzioni: se vi sono da 1 a 5 Assicurati attivi: almeno 2 uscite forzate o il 30 % degli averi di vecchiaia se vi sono da 6 a 10 Assicurati attivi: almeno 3 uscite forzate o il 25 % degli averi di vecchiaia se vi sono da 11 a 25 Assicurati attivi: almeno 4 uscite forzate o il 20 % degli averi di vecchiaia se vi sono da 26 a 50 Assicurati attivi: almeno 5 uscite forzate o il 15 % degli averi di vecchiaia se vi sono oltre 50 Assicurati attivi: Uscite forzate almeno del 10 % degli Assicurati attivi o del 10 % degli averi di vecchiaia. 3 Come inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione, vale la data di uscita dell Assicurato che per primo lascia forzatamente l azienda e la Cassa di previdenza in seguito alla decisione aziendale. Come fine vale la data di uscita dell Assicurato che per ultimo lascia forzatamente l azienda e la Cassa di previdenza. L uscita di un Assicurato è considerata forzata quando il rapporto d impiego viene risolto dal datore di lavoro. Un uscita è tuttavia considerata forzata anche quando l Assicurato, avendo appreso della riduzione del personale o della ristrutturazione, risolve autonomamente il rapporto entro sei mesi, per prevenire il licenziamento da parte del datore di lavoro o perché non accetta le nuove condizioni di impiego che gli vengono offerte. Art. 3 Condizione necessaria per la liquidazione totale 1 La condizione necessaria per la liquidazione totale della Cassa di previdenza è soddisfatta se il contratto di affiliazione viene risolto per intero. Art. 4 Obbligo di notifica del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro ha l obbligo di notificare prontamente alla Fondazione la riduzione del personale o la ristrutturazione della propria azienda, se queste possono portare a una liquidazione parziale. Art. 5 Verifica e accertamento delle condizioni necessarie 1 L accertamento ai fini di una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione aziendale è di competenza della Commissione di previdenza. In linea di massima, in caso di risoluzione parziale o integrale di un contratto di affiliazione viene sempre avviata una procedura di liquidazione parziale o totale; fanno eccezione i casi definiti nell art L esecuzione della liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza è di competenza della Fondazione. Il datore di lavoro e la Commissione di previdenza sono tenuti a mettere prontamente a disposizione della Fondazione, dietro sua richi esta, tutti i dati necessari per l adempimento del suo compito.

4 Art. 6 Rinuncia all esecuzione di una procedura 1 Si rinuncia a eseguire una procedura di liquidazione totale in caso di risoluzione integrale del contratto di affiliazione, quando a. la Cassa di previdenza cambia completamente il titolare della previdenza e non si è in presenza di una copertura insufficiente. In questo caso, i fondi liberi della cassa di previdenza calcolati ai sensi dell art. 8, gli eventuali accantonamenti e la riserva per fluttuazioni di valore vengono trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza, oppure b. la Cassa di previdenza alla data della risoluzione del contratto di affiliazione non presenta né Assicurati attivi della previdenza del personale né Pensionati (liquidazione di un contratto «vuoto»). Liquidazione parziale di una Cassa di previdenza in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione aziendale Art. 7 Data di riferimento per la liquidazione parziale 1 La data di riferimento per la liquidazione parziale corrisponde alla data di chiusura del bilancio più prossima alla fine della riduzione del personale o della ristrutturazione aziendale (cfr. art. 1). Questa data di riferimento è determinante per l accertamento dell ammontare dei fondi liberi o del disavanzo (copertura insufficiente). Art. 8 Accertamento dell ammontare dei fondi liberi/del disavanzo (copertura insufficiente) 1 L accertamento dell ammontare dei fondi liberi viene effettuato secondo il seguente schema: a. Il patrimonio di previdenza disponibile alla data di riferimento per la liquidazione parziale, costituito dai valori di rimborso previsti dal contratto di assicurazione collettiva per gli Assicurati attivi, meno i contributi dovuti, dai valori di rimborso per i Pensionati uscenti, dai crediti realizzabili nei confronti del datore di lavoro (in particolare, i contributi arretrati), dai titoli valutati al valore di mercato, dagli averi dei conti e dagli altri investimenti patrimoniali della Cassa di previdenza, ridotti dalle prestazioni di libero passaggio non ancora erogate (inclusi gli eventuali importi momentaneamente trattenuti in via provvisoria) degli assicurati uscenti fino alla data di riferimento, dagli altri debiti della Cassa di previdenza, dalla riserva di contributi del datore di lavoro (inclusa la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all utilizzo), dagli accantonamenti per il finanziamento dei costi della procedura di liquidazione parziale e dalle eventuali imposte di bollo versate per il trasferimento di titoli. Devono inoltre essere considerati gli eventuali fondi liberi o disavanzi spettanti alla Cassa di previdenza, in seguito a una liquidazione parziale della Fondazione. 2 Il capitale di previdenza richiesto dal punto di vista attuariale alla data di riferimento per la liquidazione parziale, costituito dagli averi di vecchiaia complessivi degli assicurati attivi e invalidi e, eventualmente, dalla riserva matematica richiesta in base ai criteri tecnici del nuovo istituto di previdenza, per i Pensionati da trasferire a quest ultimo, e tuttavia al massimo per il valore di rimborso delle rendite ai sensi dell art. 8.1 del presente Regolamento. 3 Risultato intermedio 1 a. La differenza tra il patrimonio di previdenza disponibile e il capitale di previdenza richiesto dal punto di vista attuariale. 4 Risultato intermedio 2 a. Se il risultato intermedio 1 è negativo ed esiste una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all utilizzo, quest ultima verrà imputata come patrimonio di previdenza disponibile complementare al massimo fino al pareggio del disavanzo. In caso di esecuzione della liquidazione parziale, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all utilizzo, così imputata, verrà liquidata a favore degli assicurati uscenti come se si riferisse al capitale di previdenza scoperto da trasferire. 5 Riserva per fluttuazioni di valore/accantonamenti a. Se il risultato intermedio 2 è positivo, verrà utilizzato l importo a debito della riserva per fluttuazioni di valore necessario per il capitale di previdenza spettante agli Assicurati rimanenti e uscenti, e comunque un importo pari al massimo al risultato intermedio. 6 In caso di uscita collettiva, esiste oltre al diritto ai fondi liberi un diritto proporzionale collettivo a eventuali accantonamenti attuariali, qualora vengano trasferiti anche i rischi attuariali, e un diritto proporzionale collettivo alla riserva per fluttuazioni di valore. Tuttavia, il diritto collettivo alle riserve attuariali e alla riserva per fluttuazioni di valore corrisponde al massimo all importo proporzionale del rapporto tra la consistenza iniziale e la consistenza totale. Il diritto collettivo alle riserve tecniche e alla riserva per fluttuazioni di valore viene ridotto di conseguenza se, al momento dell adesione, la consistenza iniziale era inferiore. Se le attività o passività rilevanti si modificano di oltre il 5 % tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, gli eventuali accantonamenti da trasferire e la riserva per fluttuazioni di valore dovranno essere adeguati di conseguenza. 7 Fondi liberi/disavanzo (copertura insufficiente) Differenza tra il risultato intermedio 2 e la riserva per fluttuazioni di valore. Se tale differenza è positiva, la Cassa di

5 previdenza dispone dei fondi liberi corrispondenti. Se invece la differenza è negativa, si verifica un disavanzo. Se le attività o passività rilevanti si modificano per più del 5% tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi o il disavanzo dovranno essere adeguati di conseguenza. Art. 9 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi 1 Qualora i fondi liberi ammontino a meno del 5 % degli averi di vecchiaia (alla data di riferimento per la liquidazione parziale) degli Assicurati attivi che rimangono nella Cassa di previdenza e in media a meno di CHF per ciascun componente di questo gruppo, i fondi liberi non vengono ripartiti. Diversamente si applica il seguente Piano di ripartizione: a. Ripartizione tra gli Assicurati attivi e i Pensionati Il gruppo degli Assicurati attivi comprende, da una parte, le persone che nel periodo della riduzione del personale o della ristrutturazione aziendale (cfr. art. 1) escono forzatamente dalla Cassa di previdenza come Assicurati attivi (gruppo parziale degli Assicurati attivi uscenti) e, dall altra, le persone che a conclusione della riduzione del personale o della ristrutturazione aziendale rimangono nella Cassa di previdenza (gruppo parziale degli Assicurati attivi che rimangono nella Cassa di previdenza). Del gruppo dei pensionati fanno parte tutti i Pensionati che, a conclusione della riduzione del personale o della ristrutturazione aziendale, rimangono nella Cassa di previdenza. La ripartizione dei fondi liberi tra i due gruppi viene effettuata in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia (alla data di riferimento per la liquidazione parziale o alla data di uscita precedente) degli Assicurati attivi e la somma delle riserve matematiche (alla data di riferimento per la liquidazione parziale) dei Pensionati. b. Ripartizione individuale della quota degli Assicurati attivi Come chiave di ripartizione vengono presi in considerazione la durata dell assicurazione e l avere di vecchiaia (alla data di riferimento per la liquidazione parziale o alla data di uscita precedente). Nel piano di ripartizione non vengono prese in considerazione le prestazioni di libero passaggio apportate e i conferimenti effettuati negli ultimi 24 mesi prima della data della liquidazione parziale. I prelievi anticipati in conformità alla Legge federale sulla promozione della proprietà d abitazioni con fondi della previdenza professionale e i trasferimenti basati su una sentenza di divorzio, effettuati negli ultimi 24 mesi, vengono aggiunti alla prestazione di libero passaggio per la determinazione della quota di fondi liberi. c. Trasferimento dei diritti In linea di massima, i fondi liberi spettanti agli Assicurati attivi uscenti vengono loro assegnati individualmente. Qualora almeno 10 Assicurati passino in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), la loro quota verrà trasferita ai fondi liberi in maniera collettiva. I fondi liberi spettanti agli Assicurati attivi rimanenti e ai Pensionati vengono mantenuti nella Cassa di previdenza o nella Fondazione senza operare assegnazioni individuali. Art. 10 Imputazione di un disavanzo (copertura insufficiente) 1 Se ai sensi dell art. 8 è presente un disavanzo invece che fondi liberi, esso verrà ripartito tra gli Assicurati attivi uscenti e rimanenti. La definizione di questi gruppi di persone è la stessa applicabile nel caso della ripartizione dei fondi liberi. Per la ripartizione individuale del disavanzo tra le persone interessate, si applica la chiave definita nell art. 8, punto 2. 2 Le quote di disavanzo spettanti agli Assicurati attivi uscenti vengono dedotte individualmente dalle loro prestazioni di libero passaggio. Quest operazione non deve diminuire l avere di vecchiaia ai sensi dell art. 15 LPP. La quota di disavanzo spettante agli Assicurati attivi rimanenti e ai Pensionati viene mantenuta nella Cassa di previdenza o nella Fondazione senza operare assegnazioni individuali. Liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza in caso di risoluzione parziale o integrale del contratto di affiliazione Art. 11 Data di riferimento per la liquidazione parziale o totale 1 La data di riferimento per la liquidazione parziale o totale corrisponde alla data alla quale il contratto di affiliazione viene risolto in parte o per intero. Art. 12 Accertamento dell ammontare dei fondi liberi/del disavanzo (copertura insufficiente) 1 L accertamento dell ammontare dei fondi liberi viene effettuato per analogia con le norme dell art. 8. Art. 13 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi 1 Per la ripartizione dei fondi liberi si applica il seguente piano: a. Ripartizione tra gruppi di persone I fondi liberi vengono ripartiti tra i seguenti gruppi di persone: Assicurati attivi che, in seguito alla risoluzione parziale o integrale del contratto di affiliazione, escono dalla Cassa di previdenza, Pensionati che, in seguito alla risoluzione parziale o integrale del contratto di affiliazione, escono dalla Cassa di previdenza, Pensionati che, dopo la risoluzione parziale del contratto di affiliazione, rimangono nella Cassa di previdenza. Vengono considerati Pensionati tutti i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per il coniuge, per il convivente o d invalidità. La ripartizione dei fondi liberi tra i gruppi di persone viene effettuata in base al rapporto tra la somma degli averi di vecchiaia degli Assicurati attivi e la somma delle riserve matematiche dei Pensionati uscenti e di quelli rimanenti (alla data di riferimento per la liquidazione parziale).

6 b. Ripartizione e trasferimento della quota degli Assicurati uscenti Come chiave di ripartizione vengono presi in considerazione la durata dell assicurazione e l avere di vecchiaia (alla data di riferimento per la liquidazione parziale). Nel piano di ripartizione non vengono considerate le prestazioni di libero passaggio né i conferimenti apportati, se effettuati negli ultimi 24 mesi prima della data della liquidazione parziale. I prelievi anticipati in conformità alla Legge federale sulla promozione della proprietà d abitazioni con fondi della previdenza professionale e i trasferimenti basati su una sentenza di divorzio, effettuati negli ultimi 24 mesi, vengono aggiunti alla prestazione di libero passaggio per la determinazione della quota di fondi liberi. Se tutti gli Assicurati attivi, inclusi gli eventuali Pensionati uscenti, passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, il trasferimento della loro quota ai fondi liberi viene effettuato sostanzialmente in maniera collettiva. Nei restanti casi, i fondi liberi spettanti agli Assicurati uscenti vengono assegnati individualmente. La ripartizione individuale dell ammontare complessivo del gruppo dei Pensionati uscenti (qualora essi vantino un diritto ai sensi dell art. 13.1) tra le singole persone avviene proporzionalmente alla somma del decuplo della rendita annua. c. Ripartizione della quota dei Pensionati rimanenti I fondi liberi spettanti ai Pensionati rimanenti vengono loro assegnati proporzionalmente alla somma del decuplo della rendita annua e utilizzati per incrementare le loro rendite. Sono esclusi i diritti della Cassa di previdenza attribuiti ai Pensionati rimanenti sulla base di una liquidazione parziale della Fondazione. Tali diritti vengono mantenuti nella Fondazione senza operare assegnazioni individuali. Art. 14 Imputazione di un disavanzo (copertura insufficiente) 1 Se dal calcolo di cui all art. 12 risulta un disavanzo anziché fondi liberi, esso viene ripartito tra gli Assicurati attivi uscenti. La definizione di questo gruppo di persone è la stessa applicabile nel caso della ripartizione di fondi liberi senza l inclusione di eventuali Pensionati. Per la ripartizione individuale del disavanzo tra le persone interessate, si applica la chiave definita nell art. 13, punto 2. Le quote di disavanzo spettanti agli Assicurati attivi uscenti vengono dedotte individualmente dalle loro prestazioni di libero passaggio. Art. 15 Decisione di accertamento ai fini della liquidazione parziale o totale 1 Le circostanze di fatto della liquidazione parziale o totale della Cassa di previdenza, l ammontare dei fondi liberi o del disavanzo e il piano di ripartizione vengono fissati per iscritto sotto forma di una decisione di accertamento ai fini della liquidazione parziale o totale. Nei casi di cui all art. 6, una tale decisione non è necessaria. 2 Per le casse di previdenza con un investimento patrimoniale individuale, la Commissione di previdenza stabilisce se il patrimonio di previdenza in uscita verrà trasferito in contanti o in titoli, incluse le relative riserve per fluttuazioni. Art. 16 Informazioni agli Assicurati attivi e ai Pensionati 1 Qualora dall esame risulti che le condizioni necessarie per una liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza sono soddisfatte e qualora venga eseguita la procedura corrispondente, tramite la Commissione di previdenza la Fondazione informerà gli Assicurati e i Pensionati in merito alle circostanze di fatto accertate e alla procedura da applicare in seguito. 2 Non appena il piano di ripartizione è stato redatto e la decisione di accertamento ai fini della liquidazione parziale o totale è stata adottata, la fondazione comunica a tutte le persone interessate la decisione sulla liquidazione parziale o totale, la data di riferimento per la liquidazione parziale, l ammontare e la composizione sia di eventuali riserve attuariali trasferite collettivamente sia della riserva per fluttuazioni di valore, e le informa inoltre sulla forma dei trasferimenti (individuale o collettiva), sul piano di ripartizione nonché sulla possibilità di opposizione o di ricorso. Le persone interessate hanno diritto a visionare presso la Fondazione, entro 30 giorni dalla notifica delle informazioni, il bilancio di liquidazione parziale, il bilancio commerciale e gli altri pertinenti documenti, purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni sulla protezione dei dati, ed eventualmente a presentare opposizione contro la decisione. Qualora le divergenze esistenti non possano essere conciliate in via amichevole, la Fondazione concede alle persone interessate un termine di 30 giorni per far verificare le condizioni necessarie, la procedura e il piano di ripartizione all Autorità di vigilanza, la quale deciderà in merito. 3 Si rinuncia a informare gli Assicurati e i Pensionati se la liquidazione parziale della Cassa di previdenza è la conseguenza di una risoluzione parziale del contratto di affiliazione e se esistono le seguenti circostanze di fatto: a. La Cassa di previdenza non presenta una copertura insufficiente e non dispone di fondi liberi, oppure b. La Cassa di previdenza dispone di esigui fondi liberi (meno del 5 % degli averi di vecchiaia complessivi), tutti gli Assicurati attivi, inclusi gli eventuali Pensionati, passano allo stesso nuovo istituto di previdenza e i Pensionati rimanenti, ai sensi dell art. 13.1, non vengono presi in considerazione per la ripartizione dei fondi liberi. 4 Se viene richiesta una liquidazione parziale, ma dopo l esame delle circostanze di fatto questa viene rifiutata su decisione del Consiglio di fondazione, quest ultimo provvede a informare per iscritto i richiedenti del respingimento e dei loro diritti.

7 Art. 17 Esecuzione 1 Se il piano di ripartizione ha assunto forza giuridica, ne viene data esecuzione. 2 Il piano di ripartizione può essere eseguito se a. entro 30 giorni non viene presentata opposizione al Consiglio di fondazione; b. l Autorità di vigilanza non richiede una verifica della decisione riguardante l opposizione; c. il provvedimento dell Autorità di vigilanza è cresciuto in giudicato; d. a un eventuale ricorso contro il provvedimento non viene attribuito un effetto sospensivo. 3 Qualora, in presenza di un disavanzo, venga trasferita una prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in misura insufficiente, l Assicurato dovrà restituire l eccedenza. Art. 22 Modifica del Regolamento 1 Il presente Regolamento può essere modificato in qualunque momento dal Consiglio di fondazione nell ambito della legge, delle ordinanze e dell Atto di fondazione. Il Regolamento e le sue successive modifiche vengono sottoposti all Autorità di vigilanza per ottenerne l approvazione. Art. 23 Lingua di riferimento 1 Lingua di riferimento per l interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Art. 24 Inkrafttreten 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 26 giugno Art. 18 Riserva di contributi del datore di lavoro divenuta inutile 1 Qualora, in caso di liquidazione parziale o totale, esista una riserva di contributi del datore di lavoro e quest ultima non possa più essere utilizzata conformemente al suo scopo, perché il datore di lavoro non impiega più collaboratori da assicurare, la riserva di contributi del datore di lavoro verrà liquidata e assegnata ai fondi liberi della Cassa di previdenza. Svitto, 17 giugno 2009 Il Consiglio di Liberty LPP fondazione collettiva Art. 19 Partecipazione ai costi 1 Le spese sostenute per la liquidazione parziale o totale di una Cassa di previdenza e per le perizie legate all espletamento di opposizioni e ricorsi verranno fatturate in conformità al Regolamento dei costi. Art. 20 Interessi 1 Nel corso della procedura di liquidazione parziale, i diritti ai fondi liberi e alla quota di riserve attuariali e di riserve per fluttuazioni di valore non vengono remunerati con interessi. Una volta conclusa la procedura, dopo 30 giorni insorge l obbligo dell interesse di mora. L interesse di mora corrisponde all interesse minimo previsto da LPP. Art. 21 Lacune del Regolamento 1 I casi non disciplinati dal presente Regolamento vengono evasi dal Consiglio di fondazione, applicando conformemente al senso e osservando le prescrizioni di legge.

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