Regolamento per la liquidazione parziale della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo. Valido dal 1 gennaio 2005 (Traduzione)
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1 Regolamento per la liquidazione parziale della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo Valido dal 1 gennaio 2005 (Traduzione)
2 - 2 Indice Art. 1 Premessa 1 Art. 2 Condizioni per una liquidazione parziale 1 Art. 3 Iscrizione in bilancio 2 Art. 4 Diritto ai fondi liberi 2 Art. 5 Diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione 3 Art. 6 Riduzione in caso di scoperto 3 Art. 7 Procedimento 3 Art. 8 Disposizioni transitoria 4 Art. 9 Disposizioni finali 4
3 Art. 1 Premessa 1. Il Consiglio di Fondazione della Cassa pensione ISS Svizzera SA (di seguito Istituto di previdenza) emana il presente regolamento sulla base degli artt. 53b e 53d LPP e degli artt. 27g e 27h OPP2. 2. Si applicano le definizioni di cui di seguito: a. per "datore di lavoro" s intende l insieme di tutte le imprese affiliate; b. le denominazioni delle persone fanno riferimento ad entrambi i sessi, salvo diversamente specificato. Art. 2 Condizioni per una liquidazione parziale 1. Le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte se: a. viene ridotto in modo significativo l'organico del datore di lavoro. Si considerano significative le riduzioni di seguito riportate: Dimensioni del datore di lavoro Numero di licenziamenti 1 5 dipendenti minimo 2 licenziamenti 6 10 dipendenti minimo 3 licenziamenti dipendenti minimo 4 licenziamenti dipendenti minimo 5 licenziamenti più di 50 dipendenti percentuale minima di licenziamenti pari a 10% b. la società del datore di lavoro viene ristrutturata; per ristrutturazione si intende il raggruppamento, la sospensione, la vendita, l'outsourcing o qualsivoglia altra variazione delle attività del datore di lavoro che determini licenziamenti nell'ordine di cui di seguito: Dimensioni del datore di lavoro Numero di licenziamenti 1 5 dipendenti minimo 2 licenziamenti 6 10 dipendenti minimo 3 licenziamenti dipendenti minimo 4 licenziamenti dipendenti minimo 5 licenziamenti più di 50 dipendenti percentuale minima di licenziamenti pari a 5% c. viene sciolto un contratto di adesione e viene mantenuto l'istituto di previdenza. 2. Si considera determinante la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della società che avviene entro i 12 mesi successivi alla decisione pertinente del datore di lavoro. Qualora la riduzione dei posti di lavoro abbia luogo durante un lasso di tempo maggiore o minore, si considera determinante tale periodo. 3. Una disdetta da parte del datore di lavoro è equiparata al licenziamento, qualora la stessa abbia un nesso temporale e materiale con la riduzione dell'organico o con la ristrutturazione della società
4 4. Il datore di lavoro notifica all'istituto di previdenza qualsivoglia riduzione dell'organico o ristrutturazione che potrebbe risultare in una liquidazione parziale. Spetta al Consiglio di fondazione stabilire l'adempimento delle condizioni per la liquidazione parziale. Art. 3 Iscrizione in bilancio 1. Le basi per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale sono costituite dal bilancio attuariale e dal bilancio commerciale, dai quali risulta la situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza. Hanno validità le norme di presentazione dei conti Swiss GAAP RPC L'adeguamento degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione viene effettuato qualora si renda necessario in virtù delle variazioni intervenute per l'istituto di previdenza sotto il profilo dell'investimento e degli obblighi. 3. La data determinante per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale coincide con il giorno di chiusura del bilancio prossimo all'evento che ha determinato tale liquidazione. La data determinante è fissata dal Consiglio di fondazione. 4. Qualora gli attivi e i passivi determinanti subiscano una variazione pari almeno al 5% nel periodo che intercorre tra la data determinante per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale e l'esecuzione della liquidazione parziale, si procede all'adeguamento pertinente dei valori patrimoniali determinanti. Art. 4 Diritto ai fondi liberi 1. Qualora alla data determinante per lo svolgimento della procedura di liquidazione parziale l'istituto di previdenza disponga di fondi liberi, gli assicurati di cui di seguito hanno diritto proporzionale a detti fondi: a. in caso di riduzione dell'organico e di ristrutturazione: assicurati attivi licenziati nel periodo determinante per la liquidazione parziale, come anche beneficiari di rendita che contestualmente a detta liquidazione vengono trasferiti a un altro istituto di previdenza; b. in caso di scioglimento di un contratto di affiliazione: gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita affiliati a detto contratto di affiliazione al momento dello scioglimento dello stesso; 2. La ripartizione dei fondi liberi avviene in base al capitale di previdenza. Per gli assicurati attivi i versamenti (le prestazioni di libero passaggio apportate, le prestazioni acquistate a titolo facoltativo e i rimborsi PPA) e i pagamenti (prelievi anticipati PPA e versamenti in seguito a divorzio) vengono detratti dal capitale di previdenza disponibile o sommati allo stesso come riportato di seguito: a. 100% dei versamenti e dei pagamenti avvenuti nell'anno della data determinante b. 75% dei versamenti e dei pagamenti avvenuti nell'anno precedente la data determinante c. 50% dei versamenti e dei pagamenti avvenuti nei due anni precedenti la data determinante 3. La quota di fondi liberi viene versata come di seguito: a. per gli assicurati attivi: in linea di massima individualmente, unitamente alla prestazione d'uscita; in caso di uscita collettiva (cfr. 5) il diritto viene trasferito collettivamente, a condizione che questi fondi siano necessari per l'acquisto delle riserve dell'istituto di previdenza subentrante; il Consiglio di fondazione stabilisce se sono soddisfatte le condizioni per un trasferimento collettivo; b. per i beneficiari di rendita: collettivamente al nuovo istituto di previdenza; - 2 -
5 4. La quota di assicurati attivi e di beneficiari di rendita che non lasciano l'istituto di previdenza rimane in quest'ultimo. Art. 5 Diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione 1. In caso di uscita collettiva contestuale a una procedura di liquidazione parziale sussiste, in aggiunta al diritto ai fondi liberi (art. 4), un diritto proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Il diritto agli accantonamenti è valido soltanto nella misura in cui vengano trasferiti rischi attuariali. Il diritto alle riserve di fluttuazione è proporzionale al diritto alla riserva matematica di risparmio. 2. Per uscita collettiva si intende il trasferimento collettivo di un gruppo di almeno 10 assicurati (assicurati attivi o beneficiari di rendite) a un altro istituto di previdenza. 3. Il Consiglio di fondazione stabilisce la quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione da trasferire. Vengono considerati eventuali accantonamenti e riserve di fluttuazione apportati dalla collettività in uscita al momento della sua entrata, a condizione che influiscano sugli accantonamenti e sulle riserve di fluttuazione disponibili al momento della liquidazione parziale. 4. Il diritto collettivo ad accantonamenti e riserve di fluttuazione è trasferito in ogni caso collettivamente al nuovo istituto di previdenza. 5. Qualora la liquidazione parziale sia determinata dal gruppo che esce collettivamente dall'istituto, non esiste alcun diritto ad accantonamenti e riserve di fluttuazione. Art. 6 Riduzione in caso di scoperto 1. Qualora al momento della liquidazione parziale l'istituto di previdenza si trovi in una situazione di scoperto, la prestazione d'uscita individuale viene ridotta, in modo proporzionale, del disavanzo attuariale. 2. L'avere di vecchia ai sensi dell'art. 15 LPP non è in alcun caso soggetto a tale riduzione. 3. Non appena l'istituto di previdenza viene a conoscenza dell'esistenza di una condizione che potrebbe risultare in una liquidazione parziale, riduce a titolo precauzionale la prestazione d'uscita degli assicurati attivi che lasciano l'istituto di previdenza e che potrebbero essere interessati dalla liquidazione parziale. L'ammontare della riduzione attuata a titolo precauzionale viene stabilito dal Consiglio di fondazione. 4. In presenza di un piano di ripartizione con validità giuridica si procede al pagamento successivo di un eventuale saldo. Qualora la prestazione d'uscita ridotta a titolo precauzionale sia più elevata del diritto contemplato nel piano di ripartizione, è necessario rimborsare la differenza. Art. 7 Procedimento 1. Il Consiglio di fondazione informa in maniera adeguata della liquidazione parziale tutti i destinatari interessati dalla stessa (ovvero tutti i dipendenti contemplati nello scopo della Fondazione) specificando tutte le fasi del procedimento. Il Consiglio di fondazione raccomanda ai destinatari di prendere visione entro 30 giorni della documentazione determinante di cui all'art. 53d cpv. 5 LPP. 2. I destinatari possono sollevare obiezioni sulle condizioni per la liquidazione parziale nonché contro il procedimento e il piano di ripartizione entro il periodo di 30 giorni disposto per la consultazione dei documenti presso il Consiglio di fondazione
6 3. Qualora vengano presentate delle obiezioni, il Consiglio di fondazione è tenuto, dopo aver ascoltato le persone interessate, a considerarle e a rispondervi per iscritto. Qualora tali obiezioni siano approvate, si procede ad adeguare in modo pertinente il procedimento e/o il piano di ripartizione. 4. A scadenza avvenuta il Consiglio di fondazione informa l'autorità di vigilanza in merito alle obiezioni sollevate e al procedimento adottato per le stesse. Qualora non vengano presentate obiezioni oppure qualora su tali obiezione si trovi una soluzione di comune accordo, il Consiglio di fondazione può implementare il piano di ripartizione. L'implementazione è subordinata a una conferma scritta dell'autorità di vigilanza, a condizione che alla stessa non siano pervenuti reclami entro il termine di 30 giorni stabilito. 5. Qualora, in seguito alla presentazione di un'obiezione, non sia possibile raggiungere un accordo, il Consiglio di fondazione inoltra tale obiezione, corredata dal suo parere scritto e da eventuali documenti pertinenti, all'autorità di vigilanza. Quest'ultima verifica la condizione, il procedimento e il piano di ripartizione e decide in merito agli stessi. 6. Come previsto dall'art. 74 LPP, è possibile presentare reclami in merito alla decisione dell'autorità di vigilanza entro il termine di 30 giorni. Art. 8 Disposizioni transitoria 1. In caso di liquidazioni parziali con scadenza prima del , al posto dell'art. 5.1 trovano applicazione le seguenti disposizioni: In caso di uscita collettiva contestuale a una procedura di liquidazione parziale sussiste, in aggiunta al diritto ai fondi liberi (art. 4), un diritto proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione, a condizione che venga attuato anche il trasferimento dei rischi assicurativi e dei rischi inerenti agli investimenti. Art. 9 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento è emanato dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore con effetto retroattivo, previa approvazione giuridicamente valida dell'autorità di vigilanza, il 1 gennaio Il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare in qualsivoglia momento il presente regolamento conformemente delle disposizioni di legge. L'entrata in vigore delle modifiche è subordinata all'approvazione dell'autorità di vigilanza. Per il Consiglio di fondazione: Luogo, data Luogo, data Firme Firme - 4 -
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