Rottamazione veicolo: comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità (M.Cuomo)

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1 Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della convenuta sebbene la stessa avesse rinunciato all'eredità del padre ed in particolare al veicolo coinvolto nel sinistro dato che l'avvenuta richiesta, compiuta dall'erede, di rottamazione del bene, comunque caduto in successione e, quindi, la richiesta di eliminazione del veicolo la cui proprietà, in quanto bene mobile, si acquisisce con la materiale apprensione ( cd principio del "possesso vale titolo"), non può che indurre a ritenere, che la convenuta avesse acquistato la titolarità giuridica di quel bene e, quindi, correttamente, è stata ritenuta e va ritenuta titolare del diritto a resistere. Richiesta azione di rivalsa da parte della impresa designata: inammissibilità (Giudice di Pace di Ottaviano - Sentenza del ). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A 1 / 14

2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3612/10 assegnata a sentenza il 5/6/13 2 / 14

3 promossa da GGG Lll, C.F.:, residente (NA) ed ivi elett.te dom.to alla via presso lo studio dell Avv. Vvv AAA, C.F.:, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine dell originale della citazione; - parte attrice CONTRO S.p.A. ASSICURAZIONI GENERALI nella qualità di impresa designata ex lege alla gestione dei danni del F.G.V.S. per la Regione Campania P.I. : , in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,, rappresentata e difesa dall Avv. LLL Vvv, in virtù di procura notarile in atti ed elettivamente, tutti domiciliati presso lo studio dell Avv. Ccc GGG sito in alla via ; -parte convenuta- NONCHE 3 / 14

4 PPP Aaa, nata il, a Ottaviano (NA), residente in Terzigno (NA), alla Via C.F.:, e CCC Eee nata il a e residente a (NA), alla Via, C.F.:, elettivamente domiciliate presso lo studio Legale degli Avv. ti Ggg PPP () e Fff VVV (), in (NA), alla Via, dai quali sono rappresentate e difese giusta procura a margine della comparsa di costituzione. OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda, proposta dalla parte attrice GGG Lll, con l atto di citazione RITUALMENTE 4 / 14

5 notificato alle parti, volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità del conducente del veicolo tg. XX XXX XX intestato al defunto CCC Lll e, quindi ritenuto di proprietà degli eredi PPP Aaa e CCC Eee priva di copertura assicurativa e quindi, la condanna di queste ultime in solido con la spa GENERALI ASS.NI, quale Impresa designata dal FGVS, al pagamento in suo favore per i danni riportati dal veicolo LANCIA MUSA tg.yy YYY YY, in seguito al sinistro avvenuto in data 21/4/08, alle ore circa in Terzigno all'incrocio tra via Dei Pini e Via A. Volta è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. La assoluta autonomia della azione di rivalsa rispetto alla legittima richiesta di risarcimento dei danni e la necessità di non paralizzare ovvero ritardare il diritto del danneggiato al risarcimento, ha indotto questo giudice a non autorizzare la notifica della comparsa di costituzione della società convenuta al contumace. Va rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore ella società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio ( cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). Preso atto della documentazione depositata, alla luce delle risultanze degli accertamenti disposti a mezzo C.C. di TERZIGNO, deve darsi atto della corretta instaurazione del 5 / 14

6 contraddittorio, solo tra nella qualità. la parte attrice GGG, la convenuta PPP Aaa e la spa GENERALI In effetti, Infondato è l'assunto della PPP, costituita a ministero del proprio procuratore, nella parte in cui ha eccepito la carenza di titolarità a resistere nel presente giudizio, avendo rinunciato all'eredità del coniuge. Invero, con riferimento alla vettura per cui è causa, la stessa PPP ha espressamente dichiarato ai Carabinieri di aver proceduto personalmente, dopo la morte del coniuge, a richiederne la demolizione ("..."Ricordo che il mio defunto marito aveva un'autovettura auto bianchi y 10 di colore blu scuro, di cui non ricordo la targa che qualche anno fa è stata da me demolita... non sapendo a chi rivolgermi incaricai una persona che rimosse il veicolo per demolirlo..."). In tal modo, la parte convenuta ha posto in essere una attività "uti dominus", incompatibile con la dichiarata volontà di rinunciare alla eredità rappresentata con la dichiarazione successivamente rassegnata dinanzi al cancelliere del Tribunale di Nola. Deve, infatti, rimarcarsi che, comportano l accettazione dell eredità e la qualità di erede, ogni comportamento che presumi necessariamente la volontà di accettare l eredità e che, il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Per quanto concerne la presunzione della volontà di accettare, occorre prestare massima attenzione a come ci si 6 / 14

7 comporti nei confronti dei beni facenti parte della massa ereditaria, poichè la Giurisprudenza ritiene che non occorre valutare se la volontà di accettare sussista in concreto atteso che la Legge richiede soltanto che la stessa volontà, possa presupporsi in base a valutazioni di comune esperienza. Pertanto, per la Giurisprudenza è sufficiente un solo atto di disposizione, anche di mera gestione (non meramente conservativa, se incompatibile con la volontà di rinunciare, ed è necessario che sussista, nella condotta del legittimato, anche l idoneità dell atto. Con riferimento al caso che ci occupa, l'avvenuta richiesta di rottamazione del bene, comunque caduto in successione e, quindi, la richiesta di eliminazione del veicolo la cui proprietà, in quanto bene mobile, si acquisisce con la materiale apprensione del bene stesso ( cd principio del "possesso vale titolo"), non può che indurre a ritenere, con riferimento alla presente fattispecie che la PPP avesse acquistato la titolarità giuridica di quel bene e, quindi, correttamente, è stata ritenuta e va ritenuta titolare del diritto a resistere, mentre della figlia CCC, va disposta l'estromissione giudizio, con compensazione delle spese tenuto conto del fatto che parte attrice non poteva conoscere l'esistenza della rinuncia alla eredità, fatta, peraltro, successivamente alla data di costituzione in mora e, non comunicata al procuratore. Con riferimento alle altre eccezioni, deve, quindi, ribadirsi che, in tema di prova documentale, l onere stabilito dall art c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio con la conseguenza che, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente. senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ. 14/3/06 n e 5/1/05 n. 150 e sul punto anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n nella quale si legge In tema di copie fotografiche di scritture cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie l art del c.c. ne prescrive l espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro 7 / 14

8 conformità all originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all originale ovvero l autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione ). Essendo mancata la contestazione dei documenti allegati, con le forme e i modi di legge, anche le eccezioni sul punto devono ritenersi superate. Deve, quindi, prendersi atto del fatto che parte attrice ha agito invocando l applicabilità delle disposizioni di cui all art. 283 del dlgvo 209/05 lett. B) rappresentando la scopertura assicurativa del veicolo presunto investitore. Tale circostanza risulta essere stata non solo documentalmente provata ma deve ritenersi confermata in applicazione del principio di non contestazione. Ai fini della proponibilità, quindi, sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi procedibile e proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta da regolare lettera di costituzione in mora, trasmessa sia alla spa GENERALI nella qualità che alla SPA CONSAP, così come disposto dall art. 287 dello stesso decreto 209/05; 8 / 14

9 Stante il rispetto dei termini determinati dal medesimo articolo, della domanda va ritenuta la procedibilità. Ciò detto, per quel che concerne il merito, osserva questo Giudicante che, diversamente da quanto sostenuto dalle parti convenute, dalla istruttoria espletata, risultano provate le ragioni rappresentate dalla parte attrice, così come meglio specificate anche nella comparsa conclusionale. Le prove acquisite nel corso del processo consentono di ritenere provata la fondatezza della domanda. Invero, il teste escusso GGG Fff, sebbene fosse il figlio, non convivente, dell'attore, deve ritenersi attendibile avendo descritto compiutamente le modalità dell incidente ed avendo chiaramente specificato che, mentre il veicolo LANCIA MUSA era fermo alla intersezione tra VIA DEI PINI e VIA VOLTA, in attesa di poter svoltare, venne attinto alla parte anteriore laterale sinistra dalla parte anteriore sinistra della LANCIA Y. Il teste ha dichiarato che il conducente della LANCIAY nell'eseguire la manovra di svolta invase la corsia opposta, finendo per collidere con l'auto che era ferma alla intersezione. Il teste ha ancora dichiarato che, nella immediatezza dei fatti, il conducente della LANCIA Y si allontanò, ma fu inseguito ed all'interno di un distributore di carburante, vi fu l'ammissione non solo della responsabilità dell'accaduto ma anche la conferma in ordine alla scopertura assicurativa, attestata, peraltro, dalla mancanza di qualsiasi contrassegno. 9 / 14

10 La dinamica così come descritta risulta conforme a quella indicata in citazione per cui, tenuto conto di quanto innanzi, deve ritenersi provato sia il fatto storico che la condotta imprudente e negligente del conducente la vettura nonché la sua esclusiva responsabilità per quanto all accaduto ed alle conseguenze dannose, risultando violati non solo i principi informatori del codice della strada ma anche le disposizioni di cui all'art. 143 dello stesso codice che impone di mantenere, durante la marcia, strettamente la destra. Anche la circostanza relativa alla scopertura assicurativa può ritenersi provata ed alla luce delle dichiarazioni rese dal teste, non sconfessate da alcuna prova contraria, vista la dinamica del sinistro; letto il contenuto dell allegato A del codice delle assicurazioni, non può che addebitarsi la integrale responsabilità dell evento al conducente del veicolo di parte convenuta atteso anche che, dall esame della prova, è dato di ritenere che, alcun addebito possa essere mosso al conducente del veicolo del GUASTAFERRI, nemmeno ai sensi dell art I comma c.c., proprio perché, il conducente del suo veicolo osservava le norme previste dal codice della strada ( cfr dichiarazione ). Ricorrendo i presupposti di legge, non può che ritenersi sussistente l obbligo in capo alla spa GENERALI ASS.NI, nella qualità, di risarcire i danni. Per quel che concerne il quantum, per quanto al danno a cose, tenuto conto della documentazione esibita ( preventivi per euro 828,00 e 1.165,00 e le fotografie), tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo danneggiato (2007); Considerato che, il preventivo, 10 / 14

11 così come la relazione di parte, non costituisce documento idoneo e sufficiente a dimostrare l entità del danno; aderendo alla pronuncia resa dal Tribunale di Salerno nella sentenza del 02/01/2008 n. 3, con il cui contenuto questo magistrato concorda,, In tema di risarcimento dei danni subiti da un veicolo in seguito a sinistro stradale, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Quanto affermato vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui non venga fornita la prova che i prezzi indicati siano conformi a quelli di listino e non venga indicato il costo unitario della manodopera e le ore necessarie per il ripristino del veicolo, venendo meno così la possibilità di ogni verifica sulla congruità ; Tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del , n nella quale si legge che Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali), questo Giudice, considerati i prezzi notoriamente correnti sul mercato per la riparazione di danni similari, non ha ritenuto necessario disporre la CTU tecnica e, non potendo condividere la valutazione, siccome eccessiva rispetto ai prezzi notoriamente praticati sul mercato, stima giusto quantificare l'ammontare del danno in euro 1.500,00 all attualità, escluso IVA che non è documentata E NON è STATA FORNITA LA PROVA DEL FATTO CHE LA VETTURA NON SIA STATA ANCORA RIPARATA. Sull'importo liquidato devono aggiungersi gli interessi che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. 11 / 14

12 Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente. Visto il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi contenuto nel D.M. del 20/07712 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012; da tenere in considerazione, a prescindere dall attività svolta dai procuratori in precedenza (sul punto Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza n 1252 laddove è scritto che L art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM stesso (quindi, dal ). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante ) tenuto conto del valore del decisum ; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; esse vengono liquidate come da dispositivo. 12 / 14

13 P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GGG Lll nei confronti di PPP Aaa; CCC Eee e della S. P.A GENERALI ASS.NI, quale impresa designata dal FGVS così provvede: - Estromette dal giudizio CCC Eee con compensazione delle spese di lite; - Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta e, per l effetto, riconosciuta l esclusiva responsabilità del conducente del veicolo intestato a CCC Lll, ereditato da PPP Aaa nella produzione del sinistro, condanna la spa GENERALI ASS.NI, nella qualità, al pagamento in favore della parte attrice della somma pari ad euro 1.500,00 oltre interessi da calcolarsi come da motivazione. - Condanna la spa GENERALI ASS.NI, nella qualità, al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi 1.300/00 di cui 100,00 per spese; 1.200,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA da attribuirsi all Avv. AAA ex art. 93 c.p.c.; 13 / 14

14 Così deciso in Ottaviano il 5/6/13. IL GIUDICE DI PACE DOTT. SSA MARIA CUOMO 14 / 14

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