Sinistro senza collisione: inapplicabilità dell'art. 2054, 2 comma (M. Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Domenica 06 Dicembre :00

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sinistro senza collisione: inapplicabilità dell'art. 2054, 2 comma (M. Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Domenica 06 Dicembre :00"

Transcript

1 La presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, II comma del Codice Civile è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. L'assenza di collisione materiale tra veicoli importa, perciò, l'applicazione non già della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art secondo comma c.c., bensì di quella prevista dal primo comma, sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di uno dei veicoli e il danno riportato dall'altro. Il primo comma dell'art c.c., infatti, prescrive che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Giudice di Pace di Nola - ex Ottaviano - sentenza del 29/10/2015). 1 / 13

2 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA. MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente 2 / 13

3 SENTENZA Nella causa iscritta al n. 315/14 RGNR Assegnata a sentenza il 6/10/15 promossa da PPP Angelo, C.F. < >, rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine della citazione, dall'avv. < > C.F. < > e presso il suo studio elettivamente domiciliato in < > (NA), alla Via < > (fax < >; posta elettronica: < >@pecavvocatinola.it).- parte attrice - CONTRO 3 / 13

4 AAA FRANCESCO, C.F. < >, residente in < > (NA), via < > parte convenuta contumace - NONCHE QUIXA S.p.A., con sede legale in Milano, alla Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 11 ed. 9, C.F. e P.IVA n , in persona della Dott.ssa <...>, Procuratore Speciale di QUIXA SpA, con sede legale in Milano, al Viale Monza n. 2, C.F. E P.IVA n , elett.te dom.ta in < > al Corso < >, presso lo studio dell avv. < >, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa (fax 081/ ; indirizzo di posta elettronica < >@avvocatinapoli.legalmail.it); - parte convenuta contumace - OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale 4 / 13

5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. La domanda, proposta dalla parte attrice PPP ANGELO, con l atto di citazione RITUALMENTE notificato, volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente il veicolo FIAT 500 tg. XX 0X0 XX nella determinazione del sinistro occorso in data 4/5/13 alle ore 14,00 circa in Terzigno, alla Via De Monaci e quindi, la condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo FIAT PANDA tg. YY 0Y0 YY è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. Tenuto conto dei documenti prodotti va, innanzitutto, riscontrata la perfetta instaurazione del contraddittorio fra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente giudizio. 5 / 13

6 Sui documenti prodotti in copia si osserva che, in tema di prova documentale, l onere stabilito dall art c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio con la conseguenza che, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente. senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ. 14/3/06 n e 5/1/05 n. 150 e sul punto anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n nella quale si legge In tema di copie fotografiche di scritture cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie l art del c.c. ne prescrive l espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità all originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all originale ovvero l autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione ). Tenuto conto di quanto innanzi, ogni eccezione sul punto deve ritenersi superata.. Va, ugualmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio. Il vizio di insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, ossia di petitum e causa petendi, sussiste solo quando gli elementi identificatori del diritto fatto valere non siano ricavabili da esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (C /2009; C. 5743/2008; C /2007; C. 4828/2006; C. 7074/2005; C /2003; C. 7585/2003; C. 7507/2001; C. 7448/2001; C. 3911/2001; C. 188/1996). La Corte nelle pronunce richiamate ha ribadito che la mancata formulazione delle conclusioni ( finanche nell'atto di appello) è sanabile ex tunc, a mezzo di integrazione, se enunciati i motivi nella narrativa dell'atto (C. 8526/2004) e non ha ritenuto nulla la domanda carente della quantificazione della somma pretesa (C /2009), così come ha ritenuto valido l'atto di citazione mancante della indicazione della causa petendi, stante il dovere del giudice di qualificare giuridicamente la fattispecie dedotta dall'attore (C /2008). 6 / 13

7 Va quindi dichiarata la contumacia del responsabile civile non costituito; Ciò posto, sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta dalla richiesta di risarcimento conforme anche al dettato di cui al nuovo art. 148 del dlgvo 209/05. Per quel che concerne il merito, la dinamica prospettata da parte attrice ha trovato pieno riscontro nelle risultanze processuali. Diversamente da quanto sostenuto dal difensore della società assicuratrice va detto che, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, II co. c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi (cfr. Cass., sez. III, , n e Cass., sez. III, , n ). L'assenza di collisione materiale tra veicoli importa, perciò, l'applicazione non già della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art secondo comma c.c., bensì di quella prevista dal primo comma, sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di uno dei veicoli e il danno riportato dall'altro (vedi Cass. Civ. 1/4/1976 n.1150). 7 / 13

8 Il primo comma dell'art c.c., infatti, prescrive che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non è necessario che vi sia stato contatto fisico tra i veicoli perché il danno sia considerato come conseguenza della circolazione stradale, ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l'evento sia avvenuto a causa di una situazione posta in essere dalla condotta del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale). Quindi, in caso di mancata collisione materiale, è innanzitutto onere del danneggiato fornire la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell'altro veicolo e del nesso causale tra la condotta anomala dell'altro veicolo e il danno che ne è derivato, con la conseguente applicazione della presunzione prevista dal primo comma dell'art c.c. e quindi con l'onere che spetta al conducente del veicolo danneggiante di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Va quindi, detto, che i testi escussi, < > e < >, hanno narrato con dovizia di particolari l evolversi dell evento ed hanno confermato che il conducente del veicolo di parte attrice, per evitare di scontrarsi con il veicolo FIAT 500 che, in fase di sorpasso, ebbe ad invadere l'opposta corsia di marcia, sterzò verso destra, finendo in tal modo per collidere contro un palo della pubblica illuminazione di cemento. 8 / 13

9 I testi hanno indicato i punti d'urto ; hanno descritto i danni e li hanno riconosciuti nei rilievi fotografici in atti. Dalla prova non è emerso che il conducente del veicolo dell'aaa avesse tentato di evitare l'impatto; da qui discende l'obbligo di ritenere quest'ultimo esclusivo responsabile del sinistro. Tuttavia, ferma restando la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella determinazione del sinistro, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, non possa escludersi una corresponsabilità del conducente del veicolo attoreo e del proprietario dello stesso veicolo nella determinazione dell evento ex art c.c. perchè la entità dei danni attesta un impatto contro l'ostacolo fisso piuttosto violento, compatibile certamente con una velocità piuttosto sostenuta del veicolo. La velocità, sebbene non attestata dai testi che, in questo caso sono stati piutosto compiacenti, Integrando, perciò, un antecedente causale senza il quale l'evento non si sarebbe verificato, ovvero avrebbe portato a conseguenze minori, impone una riduzione del risarcimento in una percentuale che si stima giusto fissare nel 50%. Conseguentemente, i convenuti vanno condannati al risarcimento dei danni in tale percentuale. 9 / 13

10 Per quel che concerne il quantum, preso atto della documentazione depositata ( preventivo per euro 3.631,04 oltre IVA e fotografie); tenuto conto dell'anno di immatricolazione dell'auto ( 2006); Considerato che, il preventivo ovvero una relazione di parte non ha piena valenza probatoria, e non sono di per sè idonei a documentare l'esatto ammontare del danno, giusta numerose pronunce di merito e di legittimità [vedi anche Tribunale di NOLA sentenza del 30/1/04 laddove si legge : "è principio consolidato e pacifico che le consulenze tecniche di parte non hanno alcun valore probatorio. La Suprema Corte lo ha reiteratamente ribadito, chiarendo che: «la consulenza di parte... costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio»; e specificando che: «il giudice il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto» (v. da ultimo Cass. 1902/02; 5687/01; 15572/00)."...Anche la parte assertiva dei preventivi è di norma inutilizzabile. Sotto il profilo in esame, i preventivi si traducono in una testimonianza scritta, ossia in un mezzo di prova non previsto dal nostro ordinamento...e tanto perché la dichiarazione scritta di carattere assertivo proveniente dal terzo persegue (e, comunque, anche a prescindere dalle intenzioni, raggiunge) lo scopo di formare nel processo una prova mediante l elusione del procedimento predisposto dall ordinamento per la formazione di quella prova medesima, ossia mediante l elusione del procedimento proprio della prova testimoniale, di cui agli artt. 163 e 167, 184 e 241 e ss. c.p.c., e, di conseguenza, mediante l elusione di tutte le garanzie (in primis quella che la prova si formi - tutte le volte che è possibile - nel contraddittorio delle parti) che quel procedimento è volto ad assicurare]. Tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del , n nella quale si legge che Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali); Ritenuto di poter condividere la tipologia delle riparazioni indicate analiticamente nel documento prodotto ma non il costo siccome non corrispondente ai prezzi notoriamente praticati sul mercato per la riparazione di danni similari; visto che il Giudice non può favorire un illecito arricchimento del danneggiato, dovendo garantire allo stesso solo l effettiva reintegrazione del patrimonio leso dall evento ; si ritiene giusto quantificare l'ammontare del danno in euro 2.800,00 all attualità al netto dell'imposta che può essere recuperata dalla società. 10 / 13

11 Considerato il ritenuto concorso di responsabilità, i convenuti andranno condannati al pagamento della sola somma pari ad euro 1.400,00. Sull importo complessivo liquidato all attualità, andranno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese vanno compensate al 50%. 11 / 13

12 Per la parte da corrispondere, visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. G. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/4/14; tenuto conto del valore del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore anche nella fase stragiudiziale propedeutica per la successiva instaurazione del giudizio; del numero delle parti in causa; tenuto conto dei valori medi; le competenze vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP ANGELO contro la QUIXA SPA e contro AAA FRANCESCO, così provvede: - Dichiara la contumacia del responsabile civile ; - Accoglie per quanto di ragione la domanda, e per l effetto, riconosciuta la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo di proprietà dell'aaa nella determinazione del sinistro 12 / 13

13 , condanna i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore della parte attrice, della somma, all attualità, pari ad Euro 1.400,00 oltre interessi da calcolarsi come in motivazione. - Compensa nella misura del 50% le competenze di lite. Condanna i convenuti in solido, al pagamento della differenza che, per quanto sopra, liquida in 1.250,00, di cui euro 100,00 per spese ; oltre IVA e CPA e rimborso sulle spese generali nella percentuale del 15%, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Nola il 29/10/15 IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 13 / 13

Azione ex art. 148 CdA: Inammissibile l'intervento volontario della compagnia del veicolo danneggiato (M.

Azione ex art. 148 CdA: Inammissibile l'intervento volontario della compagnia del veicolo danneggiato (M. Azione di risarcimento danni ordinaria (artt. 144, 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005) ed intervento in giudizio della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato. Con la sentenza che segue il Giudice di

Dettagli

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

Azione ex art.148 cda: Inammissibilità intervento assicurazione dell'attore (M.Cuomo) Lunedì 09 Gennaio :00

Azione ex art.148 cda: Inammissibilità intervento assicurazione dell'attore (M.Cuomo) Lunedì 09 Gennaio :00 Il Giudice di Pace, nella sentenza che segue, ha ritenuto che, in caso di azione di risarcimento promossa ai sensi degli artt. 144 e 148 del D.Lgsl. 209/2005, nei confronti del responsabile civile e della

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma

Art. 148 CdA - Mancato invio del certificato di guarigione con o senza postumi: improponibilità della doma La richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, deve contenere, tra l'altro, il certificato di guarigione con o senza postumi. In mancanza solo l'espletamento della visita

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà. Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA. Indennizzo diretto: il responsabile civile non va citato (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA. Indennizzo diretto: il responsabile civile non va citato (M.Cuomo) Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che l'attore che intenda agire ex art. 149 D. Lgs. 209/2005 deve evocare in giudizio unicamente la propria compagnia di assicurazione e non anche

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,

Dettagli

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia. La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice

Dettagli

Domanda riconvenzionale: erronea qualificazione. Le attività del convenuto (M. Cuomo)

Domanda riconvenzionale: erronea qualificazione. Le attività del convenuto (M. Cuomo) Con la domanda riconvenzionale, il convenuto abbandona l'atteggiamento di mero contrasto della domanda dell'attore (che si esprime con difese ed eccezioni) e cerca di rendere il processo funzionale all'affermazione

Dettagli

Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n (Pres. Trifone Rel. Levi) Cass. 9683/2011: investimento di pedone

Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n (Pres. Trifone Rel. Levi) Cass. 9683/2011: investimento di pedone Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti due principi: 1. In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti Con la sentenza di seguito riportata, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA

IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI. Schema di Giulio SPINA IL NUOVO REGIME PROCESSUALE DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 2017: SCHEMI E PRIME CONSIDERAZIONI Schema di Giulio SPINA Di seguito i tratti salienti della nuova disciplina processuale relativa alla richiesta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21011. (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21011. (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 16000008/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile ha pronunciato la seguente

Dettagli

La parte civile nel processo penale

La parte civile nel processo penale La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 3 Num. 3146 Anno 2017 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 07/02/2017 ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12561 del ruolo generale dell'anno

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità Il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione delle spese, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna

Dettagli

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi  Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalua.com Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario. E' contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 1366 Anno 2016 Presidente: DI PALMA SALVATORE Relatore: BERNABAI RENATO Data pubblicazione: 26/01/2016 SENTENZA sul ricorso 14438-2009 proposto da: ASPRA FINANCE S.P.A. (c.f. 05576750961),

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00105/2013 REG.PROV.COLL. N. 00296/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

-

- [IUS SIT www.iussit.eu] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1817/10,

Dettagli

Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n /2013)

Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n /2013) Riduzione della capacità lavorativa e danno (Cass., n. 16213/2013) Autore: Staiano Rocchina In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata Massima Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale

Dettagli

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI (Trattazione della causa) Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox Autovelox: perché la contestazione non immediata sia legittima è necessaria la prova in giudizio della omologazione e della taratura degli strumenti utilizzati Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto. Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli

Dettagli

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena

Dettagli

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 16/09/2016 SENTENZA sul ricorso 1734-2015 proposto da: ZAMBANO TULLIO DOMENICO, elettivamente

Dettagli

La CTP di Lecce applica il principio di non contestazione (art. 115 cpc) dando torto all agenzia delle entrate

La CTP di Lecce applica il principio di non contestazione (art. 115 cpc) dando torto all agenzia delle entrate ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 31/05/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/35110-la-ctp-di-lecce-applica-il-principio-di-noncontestazione-art-115-cpc-dando-torto-all-agenzia-delle-entrate Autore:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise Correzione errore materiale: decreto n. 10078 del 20.01.2015 del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise Autore: Redazione In: Giurisprudenza civile IL TRIBUNALE

Dettagli

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 5770 dell'8 febbraio 2010 [risarcimento dei danni morali ag Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo Con la sentenza n. 5770 dell 8 febbraio 2010, depositata il 10

Dettagli

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai

Dettagli

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.). Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14

Opposizione a precetto: incompetenza per territorio (M.Cuomo). Scritto da Maria Cuomo Giovedì 20 Dicembre :14 Nell ipotesi in cui la parte istante dichiari, nel precetto, la propria residenza o elezione di domicilio, le opposizioni a precetto vanno proposte innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di

Dettagli

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 1119 del 22 giugno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2017 Presidente: MIGLIUCCI EMILIO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 14/03/2017 SENTENZA sul ricorso 23579-2012 proposto da: CONDOMINIO CENTRO AFFARI 81011380409,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 4256 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: PARZIALE IPPOLISTO Data pubblicazione: 03/03/2015 SENTENZA sul ricorso 28497-2012 proposto da: HAJDERI SONILA HJD SNL 77C50

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)

Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014) Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014) Autore: Ventanni Elisa In: Civile, Note a sentenza Massima La mancata costituzione in

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches

Insidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches Nella sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un esclusiva efficienza causale dell'evento,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 1350 Anno 2017 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 19/01/2017 SENTENZA sul ricorso 14362-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità. La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito

Dettagli

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente Il Giudice di Pace ha ritenuto, nella sentenza in esame, che la istanza di rateizzazione del debito e quindi la volontà di adempiere alla propria obbligazione non è compatibile con la eccezione di prescrizione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 5042 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/03/2015 SENTENZA sul ricorso 11500-2009 proposto da: FIDIA FARMACEUTICI SPA in persona

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17 La corte di Cassazione, consolidando un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale tutte le parti processuali sono tenute, solidalmente tra loro, al pagamento del compenso al

Dettagli

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - VI SEZIONE CIVILE - In persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato, ai sensi dell art. 702 bis c.p.c., la seguente ORDINANZA nella causa civile di

Dettagli

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che

Dettagli

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione

Dettagli

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16 Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima ca tegoria non è più lieve della seconda, non potendosi

Dettagli

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia) In tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

! (C.F.: ) presso il cui studio in, TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Indennizzo diretto. Foro del consumatore: applicabilità (M. Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Indennizzo diretto. Foro del consumatore: applicabilità (M. Cuomo) Nel caso di richiesta di risarcimento con le forme dell indennizzo diretto, il rapporto che sorge tra l'assicurato e l'assicuratore non è un rapporto extracontrattuale bensì un rapporto contrattuale, tanto

Dettagli

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE Prefazione.................................... Introduzione................................... pag. XI XIII I - Difesa e rappresentanza 001. Procura al difensore...........................

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 05393/2011REG.PROV.COLL. N. 00339/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Tribunale di Verona, 17 novembre 2015. Relatore Vaccari.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02541/2016 REG.PROV.COLL. N. 00841/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli