TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE"

Transcript

1 N. R.G. 3629/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 3629/2016 promosso da: CAMICERIA FRAY, assistita e difesa dall Avv. Stefano DALLA VERITA contro RICORRENTE MAROL S.a.s. di Vignudelli Manuela e C., assistita e difesa dall Avv. Michele Angelo LUPOI Marco FARI, assistito e difeso dall Avv. Adriano SPONZILLI RESISTENTI Il Giudice dott.ssa Rita CHIERICI, a scioglimento della riserva assunta all udienza del , esaminati gli atti di causa e le memorie difensive, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso depositato l , la società CAMICERIA FRAY S.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), esponeva: -di essere un azienda di forte connotazione familiare, interamente retta dalla sua fondatrice, Lucia PASIN, la quale si era sempre occupata in prima persona della produzione, affiancata man mano dal collaboratore Marco FARI, assunto 19 anni prima dopo la laurea e formato come responsabile commerciale dell azienda (le altre dipendenti, la figlia Silvia RANDI e Simona FERRARI, erano invece rispettivamente addette alla contabilità e al gestionale di produzione); -Marco FARI aveva comunicato le proprie dimissioni in data , con decorrenza dal , con messaggio whatsapp trasmesso a Silvia RANDI, figlia della titolare Lucia PASIN, in quel momento impossibilitata per ragioni di salute ad occuparsi dell azienda; Pagina 1

2 -in occasione della fiera PITTI svoltasi tra l 11 e il 14 gennaio 2016 il FARI veniva visto dai collaboratori di CAMICERIA FRAY S.r.l. presso lo stand della concorrente MAROL s.a.s.; -a seguito di un episodio avvenuto il , relativo ad un tentativo di accesso abusivo al conto corrente della società ricorrente tramite home banking, la stessa incaricava un esperto informatico di effettuare l analisi del computer in uso a Marco FARI durante il suo impiego in FRAY: tale verifica evidenziava gli accordi intercorsi sin dall estate 2015, attraverso le comunicazioni di posta elettronica, tra il FARI e MAROL s.a.s., in vista della sua assunzione presso quest ultima società, e una serie di contatti di lavoro intrapresi, già prima delle dimissioni, con MAROL s.a.s., per fornirle alcune indicazioni commerciali e aziendali relative all attività di FRAY, nonché rapporti con i clienti di CAMICERIA FRAY, per presentare loro la produzione di MAROL; venivano diffuse a costoro anche notizie relative alle difficoltà dell impresa, determinate dalle condizioni di salute di Lucia PASIN. Alla luce di quanto esposto, la società ricorrente rilevava che il FARI si era reso responsabile dell illecita sottrazione di informazioni aziendali ex art. 98 c.p.i., sia commerciali (relative ai nominativi dei clienti e dei fornitori, delle specifiche tecniche dei prodotti acquistati, dei prezzi e dei termini di consegna abitualmente applicati), sia tecniche (specifiche costruttive, misure, metodi di produzione di articoli o particolari realizzati da FRAY, quali il collo Miami ): tali informazioni erano accessibili unicamente al FARI, quale unico dipendente che si occupava dei rapporti con la clientela. A parere della ricorrente, avvalendosi di tali informazioni, e sottraendo a FRAY l unico impiegato con funzioni di responsabile commerciale, MAROL s.a.s. aveva posto in essere atti di concorrenza sleale ex art n. 3 c.c., per sviare la clientela di FRAY; inoltre, utilizzando le informazioni acquisite dal FARI, MAROL si era appropriata dei pregi della concorrente, in violazione dell art n. 2 c.c., con particolare riguardo all impiego del collo Miami (oltre a concorrere con FARI nella violazione dell obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro ex art c.c.). La ricorrente chiedeva, quindi, disporsi inaudita altera parte la descrizione giudiziale ex art. 129 c.p.i. dei sistemi informatici e telematici di proprietà e nella disponibilità di MAROL e dei suoi collaboratori, nonché l acquisizione presso la sede della stessa società resistente di documentazione, anche cartacea, utile per l accertamento dei fatti; chiedeva, quindi, inibirsi a MAROL s.a.s. di continuare ad avvalersi della collaborazione del FARI come responsabile commerciale o quantomeno nei rapporti con la clientela già dal medesimo trattata per conto di FRAY e di utilizzare le informazioni commerciali e tecniche di FRAY di cui era avvenuta la sottrazione, con immediata cancellazione dai computer, oltre alla previsione di una penale e alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell art. 126 c.p.i. Nella memoria di costituzione MAROL s.a.s. eccepiva la genericità delle deduzioni svolte dalla ricorrente, in relazione sia alle informazioni riservate, sia allo sviamento della clientela (non avendo controparte indicato il nominato dei clienti che sarebbero passati da FRAY a MAROL); contestava in ogni caso la sussistenza degli illeciti Pagina 2

3 denunciati dalla ricorrente, con riguardo allo storno di dipendenti (non configurabile nel caso del passaggio di un unico dipendente da un impresa all altra), all appropriazione di pregi (non giuridicamente configurabile, oltre che insussistente); affermava l infondatezza del ricorso, con riguardo non solo al fumus boni iuris, ma anche al periculum in mora, in ragione dell intervenuta cessazione, da alcuni mesi, del rapporto di lavoro tra FRAY e FARI. Nella memoria di costituzione FARI Marco innanzitutto disconosceva il doc. 1 prodotto dalla ricorrente (lettera di dimissioni del ), rappresentando di aver manifestato la volontà di dimettersi dalla CAMICERIA FRAY S.r.l. in un colloquio avuto con la titolare e con la di lei figlia in data , seguito da una lettera di dimissioni del , trasmessa con raccomandata a mano controfirmata per accettazione dal datore di lavoro (doc. 5); precisava che col messaggio whatsapp del , citato dalla ricorrente, il FARI aveva inteso confermare la propria volontà di dimettersi, dinanzi alle insistenti richieste di Silvia RANDI di prolungare ulteriormente il servizio; spiegava che la decisione di dimettersi era dipesa dalla situazione di grave crisi aziendale in cui versava la società ricorrente sin dai primi mesi del 2013, a causa di errate scelte di natura commerciale (tanto da aver fatto ricorso dal marzo 2014 al contratto di solidarietà), cui si era aggiunta la grave malattia della titolare. Inoltre, FARI Marco contestava la liceità e l utilizzabilità della prova acquisita dalla ricorrente, costituita dalla relazione di consulenza informatica prodotta sub doc. 5, realizzata (attraverso un dubbio procedimento di acquisizione di frammenti di messaggi di posta elettronica rimasti memorizzati sul computer aziendale in copie locali) con l acquisizione di una serie di messaggi di posta elettronica transitati non su un indirizzo aziendale, bensì sull account privato e personale di Marco FARI. Al pari di MAROL s.a.s., contestava poi la sussistenza degli illeciti dedotti dalla ricorrente, in relazione alla sottrazione e all impiego di informazioni riservate, allo sviamento della clientela (non avendo controparte indicato il nominato dei clienti che sarebbero passati da FRAY a MAROL), allo storno di dipendenti (non configurabile nel caso del passaggio di un unico dipendente da un impresa all altra), all appropriazione di pregi (insussistente e non giuridicamente configurabile); affermava l infondatezza del ricorso, con riguardo non solo al fumus boni iuris, ma anche al periculum in mora, in ragione dell intervenuta cessazione, da alcuni mesi, del rapporto di lavoro tra FRAY e FARI; rilevava l assoluta arbitrarietà della richiesta di inibitoria a MAROL di avvalersi dell attività del proprio dipendente, che non troverebbe fondamento né nell art. 131 c.p.i., né nell art c.c. Le domande proposte dalla società ricorrente sono infondate e debbono essere rigettate. Innanzitutto appare condivisibile la tesi del resistente FARI Marco, in relazione all inutilizzabilità e all inammissibilità della consulenza tecnica informatica prodotta da parte ricorrente, avente ad oggetto i messaggi di posta elettronica transitati sull account privato e personale del lavoratore, che hanno natura riservata e sono Pagina 3

4 totalmente sottratti anche al controllo del datore di lavoro, esperibile esclusivamente sulla posta elettronica aziendale e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. civ. n del ); la circostanza che l acquisizione abbia avuto ad oggetto frammenti di messaggi di posta elettronica rimasti memorizzati in copie locali sul computer aziendale già utilizzato dal FARI, durante la consultazione da parte del titolare della casella di posta elettronica privata marco.fari@alice.it (si veda in proposito la consulenza informativa di cui al doc. 5 del fascicolo del ricorrente), anziché attraverso l accesso abusivo all account di posta dell interessato, non esclude l illiceità dell acquisizione, avente ad oggetto comunicazioni riservate e inviolabili, trasmesse nell ambito di una corrispondenza privata, tutelata dall ordinamento anche nella forma della trasmissione informatica e telematica, ai sensi dell art. 15 della Costituzione e dell art. 616 c.p. L inammissibilità della consulenza esclude, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l accoglimento dei provvedimenti cautelari richiesti dalla società ricorrente, inclusa la descrizione, la cui funzione di misura di istruzione preventiva, diretta ad acquisire la prova della violazione del diritto, non ne comporta la natura esplorativa e non può prescindere dalla sussistenza del requisito del fumus boni iuris. Peraltro, la descrizione veniva richiesta in relazione all illecito di utilizzazione abusiva di informazioni aziendali e tecnico-industriali ex artt c.p.i., di cui tuttavia parte ricorrente non ha neppure allegato la sussistenza dei requisiti di protezione, quanto alla segretezza delle informazioni (nozione che fa riferimento ad una conoscenza qualificata e a una non facilità di accesso da parte degli operatori del settore), al loro valore economico (in ragione della posizione privilegiata assunta dall impresa per effetto del possesso esclusivo o quasi esclusivo delle informazioni rispetto ai concorrenti che non possono accedervi) e all adozione di misure di segretezza (trattandosi di informazioni destinate a rimanere nell ambito dell impresa, attraverso l adozione di misure di tutela preventiva che attengono all organizzazione interna). Pertanto, la descrizione deve ritenersi inammissibile, e per questa ragione non veniva disposta inaudita altera parte, a seguito del deposito del ricorso cautelare. In mancanza del presupposto del fumus boni iuris le domande cautelari non possono essere accolte neppure con riguardo agli illeciti di concorrenza sleale, rispetto ai quali si osserva: -in relazione allo storno di dipendenti denunciato dal ricorrente, non appare sufficiente ad integrarlo il passaggio di un solo dipendente all impresa della resistente, seppur col ruolo qualificato di responsabile commerciale, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l intento di danneggiare l organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, di regola desumibile dall elevato numero di collaboratori qualificati che vengono stornati, su cui è prevalentemente fondata l organizzazione aziendale, e l idoneità di tale atto a determinare una grave disfunzione nello svolgimento della normale attività della concorrente, per essere tali collaboratori non facilmente né tempestivamente sostituibili: proprio l animus nocendi, cioè lo scopo di diminuire l efficienza dell impresa del concorrente, è l elemento che porta a ravvisare la contrarietà ai principi della correttezza professionale, e si concreta in un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad Pagina 4

5 impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l esclusività delle nozioni tecniche di cui dispongono i dipendenti stornati (Cass. civ. n dell ; Cass. civ. n del ); -in relazione alla concorrenza sleale per scorrettezza professionale, parte ricorrente non ha neppure allegato quali dei clienti di FRAY sarebbero passati a MAROL, per effetto dell asserita condotta illecita dei resistenti; in ogni caso, non integra l illecito in questione l acquisizione della clientela di altra impresa operante nel medesimo settore, nell ambito di un fisiologico rapporto di competizione concorrenziale; -la pretesa concorrenza sleale per appropriazione di pregi non è giuridicamente configurabile nei termini esposti dalla ricorrente, con riguardo all utilizzo da parte di MAROL di un articolo (in particolare, di un modello di collo per camicia) realizzato dalla società ricorrente: si è infatti sostenuto che La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell impresa altrui (art n. 2 c.c.) non consiste nell adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (Cass. civ. ord. n. 100 del ); - in ogni caso l ipotesi di imitazione servile di cui all art n. 1 c.c. non appare ravvisabile nel caso di specie, in quanto non sono stati adeguatamente allegati e dimostrati né il valore individualizzante e distintivo della forma del prodotto, né l idoneità confusoria degli atti asseritamente posti in essere. Pertanto, in mancanza del requisito del fumus boni iuris, la domanda cautelare proposta da parte ricorrente deve essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, pari a complessivi 4.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore di ciascuna delle parti resistenti. P.Q.M. Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.; -respinge il ricorso proposto da CAMICERIA FRAY S.r.l. nei confronti di MAROL S.a.s. di Vignudelli Manuela e di FARI Marco; -condanna CAMICERIA FRAY S.r.l. alla refusione, nei confronti di MAROL S.a.s. di Vignudelli Manuela e di FARI Marco, delle spese di lite che si liquidano nella misura di 4.000,00 in favore di ciascuno di essi. Si comunichi. Bologna, 20 dicembre 2016 Pagina 5 IL GIUDICE Dott.ssa Rita Chierici

N. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro

N. R.G. 6126/2017. MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti RESISTENTE. e contro N. R.G. 6126/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nella causa civile iscritta al n.r.g. 6126/2017 promossa da: MABINA S.R.L., in persona dell amministratore unico,

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.

Dettagli

RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA

RGAC n /17 IL TRIBUNALE DI ROMA RGAC n. 41392/17 IL TRIBUNALE DI ROMA IX Sezione Civile in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 6/07/2017, ha emesso la seguente ORDINANZA

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il giudice designato dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da

Dettagli

R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr

R.G /2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2015 pr R.G. 71782/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 71782/2015 promosso da: SRL ; RICORRENTE contro IL LLC, CASO.it.

Dettagli

Concorrenza sleale - Tribunale di Milano: i confini delle fattispecie di concorrenza sleale per prodotti confondibili (calzature con fiocco)

Concorrenza sleale - Tribunale di Milano: i confini delle fattispecie di concorrenza sleale per prodotti confondibili (calzature con fiocco) Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Concorrenza sleale - Tribunale di Milano: i confini delle fattispecie di concorrenza sleale per prodotti confondibili

Dettagli

T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O

T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo nel procedimento iscritto al n. 3865/2017 R.G. data 1.8.2017; O R D I N A N

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il

Dettagli

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Giudice Daniela Bracci, visti gli atti ed i documenti di causa; a scioglimento della riserva adottata all udienza dell 11.1.2016 nel procedimento ex art. 28 l. n. 300/70

Dettagli

- a sostegno del reclamo L.C. Service S.A. eccepisce il difetto di legittimazione di I. 3 s.r.l. alla proposizione del ricorso; l inammissibilità dell

- a sostegno del reclamo L.C. Service S.A. eccepisce il difetto di legittimazione di I. 3 s.r.l. alla proposizione del ricorso; l inammissibilità dell R.G. n. 2034/11 V.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Manuela FARINI - presidente Dott.ssa Anna Maria MARRA -

Dettagli

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; TRIBUNALE DI GENOVA R.G. N 4022/10 The Xxxxxxxx Trust CONTRO Yyyyy Yyyyyy S.r.l. *** *** *** Il Giudice Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che con ricorso ai sensi dell art. 700

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. -ordinanza- rilevato che la ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per giustificato

TRIBUNALE DI UDINE. -ordinanza- rilevato che la ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per giustificato R.L. N.797/12 TRIBUNALE DI UDINE -ordinanza- Il giudice del lavoro, sciogliendo la riserva, rilevato che la ricorrente contesta la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA N. R.G. 738/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Sezione II - Settore Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. 738/2017 R.G. *** Oggi 12 settembre 2017, innanzi al dott. Domenico Di Lauro, sono comparsi la ricorrente

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi TRIBUNALE DI MILANO - Sezione Specializzata in materia di impresa - A Il Tribunale, nella persona della dott. Paola Gandolfi ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella procedura cautelare iscritta al N.

Dettagli

Sentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017

Sentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017 TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE

Dettagli

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Tribunale di Verona, 17 novembre 2015. Relatore Vaccari.

Dettagli

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA TAR MILANO, SEZ. IV sentenza 19 aprile 2017 n. 902 Pubblicato il 19/04/2017 N. 00902/2017 REG.PROV.COLL. N. 00249/2017 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 00394/2009 REG.SEN. N. 01635/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato la presente (Sezione Terza)

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Accoglimento totale n. cronol. 4474/2016 del 09/08/2016 RG n. 1188/2016

Accoglimento totale n. cronol. 4474/2016 del 09/08/2016 RG n. 1188/2016 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva

Dettagli

Renato Calogero Patti propone reclamo, ex art terdecies c.p.c., contro l'ordinanza dell , emessa

Renato Calogero Patti propone reclamo, ex art terdecies c.p.c., contro l'ordinanza dell , emessa N. R.G. 26712/2018 TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Gabriella Ratti Presidente Francesco Rizzi Giudice relatore

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 7 N. 02139/2013 REG.PROV.COLL. N. 02702/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti per l'annullamento

contro nei confronti per l'annullamento Pubblicato il 20/06/2019 N. 03396/2019 REG.PROV.COLL. N. 01738/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione

Dettagli

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 29594 Anno 2017 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 11/12/2017 ORDINANZA sul ricorso 3133-2017 proposto da: VAGLIO Avvocato MAURO, rappresentato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1842/2008 Reg.Dec. N. 5657 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA Pubblicato il 11/05/2017 N. 00075/2017 REG.PROV.CAU. N. 00100/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

Dettagli

Accoglimento totale del 31/08/2018 RG n. 6042/2018

Accoglimento totale del 31/08/2018 RG n. 6042/2018 TRIBUNALE DI PADOVA Sezione Feriale Civile Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Guido Marzella, Presidente dott.ssa Silvia Rigon, Giudice Relatore dott.ssa

Dettagli

Accoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015

Accoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015 N. R.G. 2015/13702 Nella causa civile iscritta promossa da TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO AMEL BEJAOUI (C.F./P.IVA BJEMLA67A61Z352B), con l avv.to ELISABETTA ZACCARIA RICORRENTE contro SMERALDO

Dettagli

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 6752/2017 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,

Dettagli

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. Sul ricorso proposto da: Cooperativa Sociale IN CAMMINO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. Sul ricorso proposto da: Cooperativa Sociale IN CAMMINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent.29/05 RG.n.117/2003 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE PRIMA Composto dai Signori: Dott. Bartolomeo Perricone

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 4.03.2015, nella causa iscritta al n.r.g. 2199/2015 tra Associazione sindacale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N.71/12 R.G., avente ad oggetto opposizione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella

Dettagli

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice

Cass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SESTA CIVILE - 1 Composta da: Dott. Salvatore Di Palma -

Dettagli

TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE ORDINANZA

TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE Il Giudice Designato dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n. 19498/14 R.G./C promosso da: COORDINAMENTO PROVINCIALE

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE ORDINANZA N. R.G. 2015/9339 TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Giudice dott. Paolo Corso, a scioglimento della riserva assunta all udienza che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018

Sentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA 1. La nozione giuridica di mercato. La crisi del diritto pubblico dell economia. L evoluzione giurisprudenziale fino alla legge n. 287 del 1990... 1 2. La necessità di leggere

Dettagli

cibi al pubblico, denominata " Cafè", sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in

cibi al pubblico, denominata  Cafè, sito al piano terreno dello stesso immobile nel quale la società concedente esercita l'attività alberghiera, in N. R.G. 2016/64946 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 64946/2016 promossa da: RESIDENCE SRL (C.F. ) con il patrocinio dell avv. DANESI LUCA e dell avv.

Dettagli

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva

Dettagli

Avv. Marco Verrini

Avv. Marco Verrini TRIBUNALE DI PRATO Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. * * * Nell interesse della Group S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Caio, con sede legale in Prato, Via.., n., C.f. e P.iva:.,

Dettagli

Tribunale di Genova. Sezione IX. con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di

Tribunale di Genova. Sezione IX. con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di Tribunale di Genova Sezione IX Rilevato in fatto che con ricorso ai sensi dell art. 700 cpc la PDP Srl (da ora PDP), premesso di svolgere attività di commercio al minuto e all ingrosso di prodotti per

Dettagli

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.

Dettagli

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse Tribunale di Verona, 30 dicembre 2015 (Est. Vaccari) Contratto

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicata il 20/10/2016 N. 04386/2016REG.PROV.COLL. N. 03195/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 204

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 204 Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 204 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di L. Maria e dell Istituto Universitario Suor Orsola

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 01140/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A ORDINANZA N.R.G. 24793/2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 13 giugno 2017, ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA 2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 45178/2015 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Gentile Presidente dott.

Dettagli

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014 N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello

Dettagli

N. R.G. 2015/ Il Giudice, a scioglimento della riserva esaminati atti e documenti ha pronunciato la seguente ORDINANZA

N. R.G. 2015/ Il Giudice, a scioglimento della riserva esaminati atti e documenti ha pronunciato la seguente ORDINANZA N. R.G. 2015/61734-1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nella causa civile iscritta al n. r.g. 61734-1/2015 promossa da: DOMENICO MACRÌ ATTORE-RICORRENTE contro TEAM SERVICE

Dettagli

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CONTE (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato

Dettagli

partecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato

partecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato N.10228/2016 R.G. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Ha emesso la seguente Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ORDINANZA pronunciando sul ricorso ex art. 670 cpc depositato in data 25 ottobre 2016 da Z. A.

Dettagli

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - VI SEZIONE CIVILE - In persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato, ai sensi dell art. 702 bis c.p.c., la seguente ORDINANZA nella causa civile di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE così composto: dott. ENRICO BORRELLI dott. MICHELE SESSA dott. FILIPPO FAVALE Presidente Giudice est. Giudice ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva

per l'annullamento, previa sospensiva Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza

Dettagli

PCT esecuzioni individuali e procedure concorsuali

PCT esecuzioni individuali e procedure concorsuali PCT esecuzioni individuali e procedure concorsuali Incontri di formazione sui temi dell innovazione e dell informatica 17 ottobre 2018 Relatore 1 avv. Andrea Ricuperati I reclami al collegio endoesecutivi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Terreno agricolo o edificabile? Questione di plusvalenza

Terreno agricolo o edificabile? Questione di plusvalenza Terreno agricolo o edificabile? Questione di plusvalenza di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 30 settembre 2013 CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 01 marzo 2013, n. 5166 MASSIMA DI IGNAZIO

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione II civile. Il Giudice designato,

Tribunale di Udine. - sezione II civile. Il Giudice designato, Tribunale di Udine - sezione II civile Il Giudice designato, nel procedimento d urgenza n. 5056/013 Racc.; Sciogliendo la riserva che precede; letti gli atti ed i documenti di causa e le memorie depositate

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO N. R.G. 1071/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. Nella causa promossa da ASSOCIAZIONE FEDERFARMA BELLUNO ARRIGONI DOMINGO, titolare della farmacia codice 3 CUNIAL GIAN

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N. R.G. 30014/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00105/2015 REG.PROV.COLL. N. 01280/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2012 promossa da:

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2012 promossa da: N.R.G. 76843/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alima Zana ha

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01003/2016 REG.PROV.COLL. N. 00592/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio

Dettagli

Tribunale di Torino 8 luglio 2014

Tribunale di Torino 8 luglio 2014 Tribunale di Torino 8 luglio 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO TERZA SEZIONE CIVILE PASSAGGIO DI CONSEGNE Il Giudice Designato Sciogliendo la riserva assunta all

Dettagli

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promossa da:

TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017 promossa da: N.R.G. 50043/2017 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 50043/2017 promossa da: CHIARA BONI & SONS SRL (C.F. 12486270155), in persona

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T

Dettagli

Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 26/05/2017 RG n. 2062/2017

Ordinanza di modifica provvedimento precedente del 26/05/2017 RG n. 2062/2017 IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Imprese nelle persone dei magistrati: - Dott. Mario Tuttobene presidente - Dott. Roberto Braccialini giudice - Dott. Pietro Spera giudice rel. Pag. 1 di 6 ha emesso la seguente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00183/2012 REG.PROV.COLL. N. 00980/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00277/2016 REG.PROV.COLL. N. 00089/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

Il ricorso in esame va accolto.

Il ricorso in esame va accolto. N. R.G. 2015/13700 Pagina 1 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Nel procedimento iscritto al n. r.g. 13700/2015 promosso da: PAONESSA ROSANNA contro SMERALDO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 02500/2016REG.PROV.COLL. N. 02314/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02868/2012 REG.PROV.COLL. N. 02555/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli