Per le sanzioni espulsive il lavoratore dovrà inoltrare la richiesta al Legal Advisor Consulenza e Disciplina.

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1 Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione Il Direttore COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO n. 1 /DCRUO del 19 marzo 2018 Procedura per la gestione delle impugnazioni dei provvedimenti innanzi Collegi di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 67 del vigente CCNL ed ex art. 7 della Legge 300/1970 La presente Disposizione formalizza l aggiornamento della procedura relativa alla gestione delle impugnazione dei provvedimenti disciplinari espulsivi e conservativi innanzi ai Collegi di Conciliazione ed Arbitrato interni ex art. 67 del vigente CCNL (di seguito CCA), nonché innanzi ai Collegi di Conciliazione ed Arbitrato ex art. 7 della Legge 300/1970. Con la presente disposizione è, pertanto, abrogato quanto veniva disciplinato nella Circolare/DGG.RU/DLL.PD/Prot del 10 febbraio 2004 ed ogni altro documento aziendale precedente e/o successivo connesso con tale materia. 1- Impugnazione delle sanzioni disciplinari innanzi al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato territoriale interno ex art. 67 del CCNL della Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare di natura conservativa od espulsiva innanzi al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato interno ex art. 67 del vigente CCNL entro 20 giorni dall avvenuta notifica del provvedimento dovrà richiedere, anche a mezzo dell O.S. alla quale sia iscritto o conferisca mandato, la costituzione del Collegio stesso istituito presso i Legal Advisor della S.O. Legale Lavoro di Capogruppo. Per le sanzioni conservative, pertanto, il lavoratore dovrà inoltrare la richiesta al: - Legal Advisor Area Nord, se appartenente ad una sede lavorativa situata in Val D Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. - Legal Advisor Area Centro Procedure Esecutive e Recuperi, se appartenente ad una sede lavorativa situata in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Sardegna. - Legal Advisor Area Sud, se appartenente ad una sede lavorativa situata in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. - Legal Advisor Consulenza e Disciplina se appartenente alla sede di Roma Villa Patrizi. Per le sanzioni espulsive il lavoratore dovrà inoltrare la richiesta al Legal Advisor Consulenza e Disciplina. 1

2 In virtù di tale previsione, si precisa che l impugnazione della sanzione con contestuale richiesta di Collegio Arbitrale inoltrata e ricevuta solo dal datore di lavoro e non anche dal Legal Advisor competente per territorio - non sarà considerata valida per l avvio della procedura arbitrale. E, peraltro, onere del lavoratore, a tutela dell effetto sospensivo determinato dall impugnazione della sanzione conservativa in sede arbitrale, informare il datore di lavoro della propria richiesta di costituzione del CCA, sì da mettere il datore di lavoro stesso in condizione di ottemperare all effetto sospensivo previsto dal comma 6 dell art. 7 della legge 300/70 nonché dal comma 6 dell art. 67 del vigente CCNL. In mancanza di tale comunicazione, il datore di lavoro procederà alla programmazione della applicazione della sanzione conservativa irrogata decorsi 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per impugnare il provvedimento innanzi al CCA. In via preliminare, si precisa altresì che a seguito di apposita trattativa con le OO.SS. firmatarie del CCNL, ciascun Legal Advisor ha concordato, per alcune regioni od aree di competenza, un terzo membro permanente scelto tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti dell Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito I.T.L.). Pertanto, al momento della richiesta di costituzione del Collegio, il dipendente si limiterà a designare il proprio rappresentante. Nelle regioni/aree territoriali per le quali non si è raggiunto l accordo con le OO.SS. ovvero nel caso di impugnazione di sanzione espulsiva, il lavoratore dovrà indicare il proprio rappresentante in seno al collegio e potrà proporre anche il nominativo del terzo membro scelto, preferibilmente, tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti dell I.T.L, ai sensi del comma 4 dell'art..67 del vigente CCNL. Nel caso di richiesta di costituzione del Collegio interno in materia di licenziamento, qualora non venga proposto il nominativo del terzo membro, si darà implicitamente per accettato dal lavoratore il Presidente designato per il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato sulle sanzioni conservative della Sede di Villa Patrizi Adesione al CCA Interno Pervenuta la richiesta di costituzione di CCA interno al Legal Advisor competente, questi invita la Società datrice di lavoro che ha irrogato la sanzione a nominare il proprio rappresentante in seno al CCA con contestuale accettazione o ricusazione del nominativo proposto dal ricorrente come terzo membro Presidente nei casi indicati in premessa (ove non vi sia il terzo membro permanente ). La Società, entro dieci giorni dall invito rivoltole dal competente Legal Advisor, provvede a comunicare a questi la adesione al CCA e la contestuale nomina del proprio rappresentante in seno al CCA stesso. 2

3 Il mancato rispetto di tale termine determina l estinzione della sanzione disciplinare irrogata ai sensi dell art. 7 comma 7 della L. 300/1970. Nel caso di aree o regioni in cui è stato raggiunto l accordo con le OO.SS. in ordine al terzo membro permanente ovvero nel caso di accordo in ordine al nominativo del terzo membro proposto da una delle due parti, il Legal Advisor competente trasmetterà tempestivamente tutti gli atti al Presidente designato / terzo membro permanente indicando, nel contempo, un proprio collaboratore in qualità di segretario del Collegio. Nel caso di ricusazione, da parte della Società interessata, del nominativo indicato dal lavoratore come Presidente, il Legal Advisor competente nei successivi 15 giorni decorrenti dal ricevimento della nota di adesione al CCA da parte della Società interessata comunicherà al lavoratore o all O.S. richiedente il nominativo proposto dalla Società quale Presidente del Collegio. Qualora il lavoratore o l O.S. a loro volta ricusino entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della nota con la quale il Legal Advisor ha comunicato il nominativo proposto dalla Società interessata quale Presidente il nominativo indicato dalla Società, il Legal Advisor procederà tempestivamente a trasmettere tutti gli atti all ITL competente che procederà, ai sensi del punto 5 dell art. 67 del vigente CCNL, alla nomina del Presidente. In assenza di proposta in ordine al nominativo del terzo membro, il Legal Advisor competente procederà tempestivamente a trasmettere tutti gli atti all ITL competente che provvederà alla nomina del Presidente. Il Legal Advisor competente, nel trasmettere gli atti all ITL per la nomina del Presidente, provvederà altresì a comunicare gli importi del compenso di cui al successivo par. 3.1 al fine della relativa accettazione. Una volta individuato il Presidente secondo le modalità sopra indicate, il Legal Advisor competente trasmetterà tempestivamente tutti gli atti al Presidente designato indicando, nel contempo, un proprio collaboratore in qualità di segretario del Collegio. Il Presidente, investito ufficialmente della questione, provvederà a tutti gli adempimenti per la costituzione del Collegio e, dalla data della prima riunione del Collegio stesso, cominceranno a decorrere i termini previsti dal punto 7 dell art. 67 del vigente CCNL. L attività amministrativa è svolta dal collaboratore del Legal Advisor nominato quale segretario del Collegio. Quest ultimo, su indicazione del Presidente, provvederà alle convocazioni, all attività di segreteria, alla verbalizzazione delle sedute nonché ad ogni altro adempimento funzionale ad un celere e corretto svolgimento della procedura arbitrale. Il Collegio, ai sensi del comma 2 dell art. 67 del CCNL della Mobilità, decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità, nell ambito delle sanzioni definite nel codice disciplinare. 3

4 E cura del Legal Advisor trasmettere copia del lodo all O.S./ Lavoratore e alla Società affinché dia esecuzione a quanto disposto dal Collegio e al Legal Advisor Area Centro - Procedure Esecutive/ Recuperi per il pagamento delle spese e la ripartizione dei costi, secondo quanto disciplinato al successivo paragrafo Rifiuto del CCA interno e ricorso al Giudice del Lavoro Pervenuta la richiesta di costituzione di CCA interno al Legal Advisor competente, questi, come già sopra evidenziato, invita la Società datrice di lavoro che ha irrogato la sanzione a nominare il proprio rappresentante in seno al CCA. Dalla ricezione di tale invito decorrono, a pena di decadenza, 10 giorni per manifestare il rifiuto di adesione al Collegio e per depositare il ricorso in accertamento della legittimità della sanzione innanzi al Giudice del lavoro. La Società, pertanto, non appena ricevuto l invito rivoltole dal competente Legal Advisor, provvede immediatamente a manifestare al Legal Advisor l intenzione di rifiutare il Collegio stesso nonché di adire il Giudice del lavoro. Il Legal Advisor competente provvede a dare tempestivamente comunicazione al Responsabile Legale Lavoro di tale intendimento. Una volta condivisa l opportunità di rifiutare il CCA e adire il Giudice del lavoro da parte del Legale Lavoro di Capogruppo e ricevute le conseguenti indicazioni specifiche sul prosieguo della procedura, la Società formalizza il rifiuto del Collegio interno con nota indirizzata all O.S./Lavoratore. Parimenti, la Società comunica il rifiuto al Legal Advisor competente ed inoltra il fascicolo completo di tutta la documentazione necessaria alla struttura Legale Lavoro di Capogruppo competente per il deposito del ricorso in accertamento della legittimità della sanzione irrogata al lavoratore. Anche in questa ipotesi, ai sensi del comma 7 dell art. 7 L. 300/1970 e del comma 6dell art. 67 del CCNL vigente, la sospensione della sanzione permane sino alla definizione del giudizio. Se il Datore di lavoro non provvede, entro il suindicato termine di 10 giorni, a comunicare il proprio rifiuto di adesione al CCA nonché per il tramite della competente Struttura Legale Lavoro di Capogruppo - al deposito del ricorso innanzi all Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare non ha effetto. 2- Impugnazione delle sanzioni disciplinari innanzi all ITL territorialmente competente ex art. 7 L. 300/70. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare innanzi al Collegio di Conciliazione esterno ex art. 7 L. 300/1970 entro 20 giorni dall avvenuta notifica del 4

5 provvedimento dovrà richiedere, anche a mezzo dell O.S. alla quale sia iscritto o conferisca mandato, la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato innanzi all I.T.L.. E onere del lavoratore, a tutela dell effetto sospensivo determinato dall impugnazione della sanzione conservativa in sede arbitrale, informare il datore di lavoro della propria richiesta di costituzione del CCA, sì da mettere il datore di lavoro stesso in condizione di ottemperare all effetto sospensivo previsto dal comma 6 dell art. 7 della legge 300/70. In mancanza di tale comunicazione, il datore di lavoro procederà alla programmazione della applicazione della sanzione conservativa irrogata decorsi 20 giorni dalla scadenza del termine previsto dal legislatore per impugnare il provvedimento innanzi al CCA Adesione al CCA esterno. Qualora la Società intenda aderire alla richiesta di costituzione del Collegio esterno avanzata dal lavoratore, deve, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell ITL di nomina dell arbitro di parte datoriale, comunicare all ITL stessa il relativo nominativo, pena l estinzione della sanzione disciplinare irrogata ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dellart. 7 della Legge n. 300/ Rifiuto del CCA esterno e ricorso al Giudice del Lavoro. Pervenuta la richiesta di costituzione di CCA ex art. 7 legge 300/1970 all ITL competente, questa, come sopra evidenziato, invita la Società datrice di lavoro che ha irrogato la sanzione a nominare il proprio rappresentante in seno al CCA. Dalla ricezione di tale invito decorrono, a pena di decadenza, 10 giorni per manifestare il rifiuto di adesione al Collegio e per depositare il ricorso in accertamento della legittimità della sanzione innanzi al Giudice del lavoro. La Società, pertanto, al momento della ricezione del l invito da parte dell ITL a nominare il proprio rappresentate in seno a costituendo Collegio, provvede immediatamente a manifestare al Legal Advisor l intenzione di rifiutare il Collegio stesso nonché di adire il giudice del lavoro. Il Legal Advisor competente provvede a dare tempestivamente comunicazione al Responsabile Legale Lavoro di tale intendimento. Una volta condivisa l opportunità di rifiutare il CCA e adire il Giudice del lavoro da parte del Legale Lavoro di Capogruppo e ricevute le conseguenti indicazioni specifiche sul prosieguo della procedura, la Società formalizza il rifiuto del Collegio esterno con nota indirizzata all ITL e per conoscenza al lavoratore/ O.S. ed inoltra il fascicolo completo di tutta la documentazione necessaria alla competente struttura di Legale Lavoro di Capogruppo per il deposito del ricorso in accertamento della legittimità della sanzione irrogata al lavoratore. 5

6 Anche in questa ipotesi, ai sensi del comma 7 dell art. 7 L. 300/1970, la sospensione della sanzione permane sino alla definizione del giudizio. Se il Datore di lavoro non provvede, entro il suindicato termine di 10 giorni, a comunicare il proprio rifiuto di adesione al CCA esterno nonché per il tramite della competente Struttura Legale Lavoro di Capogruppo - al deposito del ricorso innanzi all Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare non ha effetto. 3- Liquidazione Onorari a Presidenti dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato interni e Presidenti dei collegi innanzi all ITL Liquidazione degli onorari dei Presidenti del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato interni. Per quanto attiene le spese dei Collegi arbitrali interni, l art. 67 comma 1 del vigente CCNL fa salve le previsioni contenute nel comma 10 art. 108 del CCNL , relativamente alla loro ripartizione. Occorre altresì precisare che per spese del Collegio si intende esclusivamente l onorario del Presidente (inteso questo quale Presidente permanente, Presidente scelto dalle parti ai sensi del comma 4 dell art. 67 CCNL ovvero Presidente individuato dalla ITL nei casi di cui al par.1.1), con esclusione quindi di ogni altra tipologia di spesa (a titolo di esempio, qualora il lavoratore nomini come proprio membro un Avvocato, dovrà personalmente provvedere al pagamento del suo onorario). Per quanto attiene al Segretario del Collegio, lo stesso è scelto dal Legal Advisor tra i propri collaboratori, senza alcun onere per il Gruppo Ferrovie dello Stato. Ciò premesso: 1) Nel caso di soccombenza della Società, intesa nel solo significato di annullamento della sanzione impugnata, le spese fissate in euro 77,47 lorde a seduta e in euro 77,47 a lodo per ogni lodo emesso, saranno a carico del datore di lavoro; 2) In caso di soccombenza del lavoratore, intesa nel senso della conferma della sanzione irrogata, la seduta di euro 77,47 lordi a seduta sarà posta a carico del datore di lavoro mentre la spesa di euro 77,47 lordi per ogni lodo emesso sarà posta per il 50% a carico del lavoratore e per il 50% a carico del datore di lavoro; 3) Negli altri casi ( ad. es. derubricazione della sanzione) la spesa fissata in euro 77,47 lorda a seduta sarà posta a carico del datore di lavoro, mentre la ripartizione della spesa fissata in euro 77,47 per ogni lodo emesso sarà decisa dal Collegio. Il criterio di ripartizione delle spese, così individuato, deve essere verbalizzato nella fase iniziale di ogni lodo. Terminate le attività relative al CCA interno, il Legal Advisor competente per territorio trasmette il lodo al Responsabile Area Centro - Procedure Esecutive/ Recuperi che provvede alla liquidazione tramite il Sistema Benestare Senza Fattura (di seguito BSF). 6

7 3.2- Liquidazione onorari dei Presidenti dei collegi di Conciliazione ed Arbitrato esterni, innanzi all ITL Per quanto attiene alle spese relative ai Collegi esterni, anche in tal caso si intendono per tali solo ed esclusivamente gli onorari dei Presidenti, con esclusione quindi di ogni altra tipologia di spesa (a titolo di esempio, qualora il lavoratore nomini come proprio membro un Avvocato, dovrà personalmente provvedere al pagamento del suo onorario). Trattandosi di arbitrato irrituale, la ripartizione delle spese relative ai Collegi esterni è disciplinata dal penultimo comma dell art. 412 quater c.p.c., che richiama espressamente gli artt. 91 primo comma e 92 c.p.c. La norma prevede espressamente il principio della compensazione delle spese stesse in caso di avvenuta conciliazione, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione, ossia nel lodo. Ciò significa che, nell ambito della regolamentazione negoziale dei contrapposti interessi oggetto di procedura arbitrale, ben potranno le parti prevedere criteri di ripartizione di spese ed onorari, tenendo conto della particolarità della controversia, senza lasciare al Presidente il compito di definire e addossare a una delle parti in maniera autonoma le spese del CCA. Alla luce delle suesposte considerazioni, appare necessario che in occasione dell insediamento del CCA esterno, nella prima riunione, si richieda che vengano verbalizzati i criteri di ripartizione delle spese, indicativamente secondo quanto stabilito nel vigente CCNL per i Collegi interni. Appare altresì necessario che al momento della stesura del lodo, il Presidente espressamente determini nel lodo stesso l importo del proprio compenso in relazione all attività espletata. Firmato Mauro Ghilardi 7

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