CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SENZA ONERI A CARICO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D ELSA PER IL PERIODO

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1 COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Provincia di Siena Via F. Campana 18, Colle di Val d Elsa ( Si ) Cap Tel.0577/ Fax 0577/ www:comune.collevaldelsa.it CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SENZA ONERI A CARICO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D ELSA PER IL PERIODO ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO Oggetto del presente appalto è l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, come disciplinato dall art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private). Nel caso di specie detta attività in sintesi consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi nell interesse del Comune di Colle di Val d Elsa, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dal Comune di Colle di Val d Elsa. Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l attività volta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione; b. Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.; c. Redazione dei capitolati tecnici, assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate. d. Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi, e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell inizio dell incarico. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell incarico assegnato con questa gara. e. Per i sinistri attivi : Per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l Ente. f. Per i sinistri passivi : In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell Ente per la liquidazione al danneggiato. g. Presentazione di un riepilogo con frequenza perlomeno semestrale relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito; h. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; i. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto; l. Formazione ed aggiornamento del personale indicato dall Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;

2 m. Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine; n. Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio; o. Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a: - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza; - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza; - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro. p. Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Colle di Val d Elsa E' comunque esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Colle di Val d Elsa l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Anche nell ipotesi in cui l Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d appalto non pervengano a buon fine con l aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all Amministrazione comunale Si precisa che per l anno 2011 la ricognizione, l analisi e la valutazione dei rischi cui l Ente è esposto nonché l esame delle coperture assicurative in essere di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere svolti entro 30 giorni dall aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto. Le polizze assicurative in vigore alla data della presente procedura sono: N POLIZZA COMPAGNIA DESCRIZIONE IMPORTI INA Assitalia Incendio , INA Assitalia RCT/RCO , INA Assitalia R.C. Amministratori 0, INA Assitalia Infortuni dipendenti 4.975, INA Assitalia Infortuni Amministratori 1.874, INA Assitalia Polizza elettronica 1.847, INA Assitalia Tutela legale 3.980, INA Assitalia Kasko Ammin. e dipendenti 1.021, INA Assitalia RC auto , LLOYD S R.C. verso terzi per perdite patrimoniali , ,67 ART. 2 DURATA DELL APPALTO L'affidamento del servizio avrà inizio dal al , con possibilità di ripetizione ai sensi dell art.57 comma 5 lett.b) del D.Lgs 163/2006 e sm. La ripetizione è comunque subordinata all adozione di atto amministrativo idoneo da parte dall Ente ai sensi della vigente normativa sulla ripetizione dei servizi art. 57 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti, sulla base del medesimo progetto di servizio, alle medesime condizioni o migliorative Al termine dell appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso. L incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). ART. 3

3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI Il Comune di Colle di Val d Elsa si impegna ed obbliga a : a) indicare negli atti aventi ad oggetto procedure di gara o simili per l affidamento dei servizi assicurativi dell Ente ed in ogni documento relativo ai servizi assicurativi della stessa, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia assicurativa nella misura percentuale offerta in sede di gara; b) collaborare con il Broker, mediante i propri funzionari, per fornire gli atti e i dati informativi necessari all espletamento dell incarico; c) valutare le proposte del broker sulle coperture assicurative pur conservando piena autonomia e facoltà sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l affidamento dei servizi assicurativi; d) adottare di tutti gli atti amministrativi per procedere all affidamento dei servizi assicurativi mediante l espletamento di una procedura ad evidenza pubblica o gara ufficiosa; e) sottoscrivere tutti i contratti assicurativi, nonché atti e documenti ad essi attinenti, in particolare per la liquidazione di eventuali sinistri; f) comunicare al Broker ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività del Comune di Colle di Val d Elsa venga a conoscenza, affinché il Broker possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo al Comune di Colle di Val d Elsa e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere. Il Broker si impegna a svolgere l attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a : a) svolgere l incarico nell esclusivo interesse del Comune di Colle di Val d Elsa e nell osservanza di tutte le indicazioni e richieste che lo stesso Comune di Colle di Val d Elsa vorrà fornirgli; b) impiegare propri mezzi e risorse per l espletamento dell incarico con l assunzione diretta di eventuali oneri che si rendessero necessari per l espletamento dello stesso, nonché i rischi connessi all espletamento dell incarico; c) essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dal D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) per almeno ,00 ( duemilionicinquecentomila ) ; d) monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività del Comune di Colle di Val d Elsa e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni al Comune di Colle di Val d Elsa qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative; e) predisporre una relazione annuale circa le esigenze rilevate sui rischi connessi o collegati alla gestione e conservazione del patrimonio ed alle altre attività del Comune di Colle di Val d Elsa o, il relativo programma assicurativo globale con indicazione del costo di mercato ed i necessari capitolati di polizza utili ai fini della copertura assicurativa, in tempo utile per predisporre gli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi; f) risarcire il Comune di Colle di Val d Elsa in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali al broker imputabili, mediante la polizza assicurativa, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005; g) comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; h) operare quale intermediario per il Comune di Colle di Val d Elsa, con azioni previamente concordate con lo stesso, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con il Comune di Colle di Val d Elsa sia nei rapporti con le Compagnie assicurative; i) mantenere ferma la provvigione nella misura percentuale offerta in sede di gara, a carico delle Compagnie assicurative contraenti con il Comune di Colle di Val d Elsa, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto; l) mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio. m) il progetto tecnico presentato dal broker in fase di gara sarà ricompreso all interno delle obbligazioni contrattuali. Pertanto nel corso dello svolgimento del servizio il broker dovrà attuare quanto previsto nei propri documenti tecnici presentati in fase di gara.

4 Il Broker non dovrà trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con riferimento alle Compagnie assicuratrici e non dovrà sottoscrivere atti o documenti che impegnano il Comune di Colle di Val d Elsa senza il preventivo ed esplicito consenso dello stesso. ART. 4 ONERI ECONOMICI L attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico del Comune di Colle di Val d Elsa contraente, bensì viene remunerata indirettamente a carico delle Compagnie di assicurazione applicando nel periodo la provvigione percentuale offerta dal broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l assistenza del Broker nel periodo di durata dell incarico. Si conviene che il pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie venga effettuato dal Broker in nome e per conto del Comune di Colle di Val d Elsa, il quale provvederà al versamento dei premi dovuti entro i periodi di mora previsti dai singoli contratti assicurativi. Al riguardo il Broker dovrà far pervenire al Comune di Colle di Val d Elsa apposito avviso di scadenza di pagamento del premio di ogni singolo contratto assicurativo entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, onde permettere al Comune di Colle di Val d Elsa di versare il premio stesso entro i termini contrattuali. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente, le evidenze contabili del Comune e pertanto, la data di avvenuto pagamento, fatto a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso. ART. 5 PERSONALE OBBLIGHI DELL APPALTATORE L appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell uso delle attrezzature, ad assicurare l efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dal Comune di Colle di Val d Elsa. Gli addetti al servizio, incaricati dall appaltatore, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l obbligo, nell espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche e documenti del Comune di Colle di Val d Elsa non di interesse per l espletamento dell attività in oggetto. L appaltatore, entro 15 giorni dalla notifica dell affidamento comunica formalmente al Comune di Colle di Val d Elsa, l elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salvo successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico-amministrativi con il Comune di Colle di Val d Elsa. Su richiesta del Comune di Colle di Val d Elsa dovrà essere sostituito il personale che, a insindacabile giudizio della medesima, sarà ritenuto motivatamente non gradito. In particolare in ordine al personale dipendente, l appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l appaltatore in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse. L appaltatore è tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio su richiesta del Comune di Colle di Val d Elsa. Qualsiasi inosservanza da parte dell appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell impresa stessa, ai sensi del successivo art. 7. ART. 6 INADEMPIENZE E PENALITA

5 Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, nonché l inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato, saranno contestati per iscritto all appaltatore che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento. Decorso tale termine il Comune di Colle di Val d Elsa ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla applicazione di una penale forfettaria di 1.000,00 (mille) per ogni servizio non svolto secondo le indicazioni impartite dal Comune di Colle di Val d Elsa. La suddetta penale sarà detratta dalla cauzione definitiva presentata dal Broker al momento della stipula del contratto d appalto.rimane in ogni caso risarcibile il maggior danno derivante dal detrimento apportato dall immagine dell Ente. ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, e fatte salve le penali applicabili, il Comune di Colle di Val d Elsa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R potrà assegnare all appaltatore ex art c.c., un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. Il Comune di Colle di Val d Elsa potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art c.c. (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R nei seguenti casi: a) in caso di cessione dell impresa o del contratto, di subappalto, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell aggiudicatario; b) ripetute violazioni agli obblighi contrattuali; c) per la seconda infrazione rilevata dall Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale; d) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; e) applicazione di penalità di cui al precedente art. 6 per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo del contratto; f) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell appalto ai sensi dell art del codice civile; g) qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta; h) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di gara; Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente mediante disdetta a mezzo di raccomandata a.r. Il recesso avrà effetto dopo 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Broker della predetta raccomandata ART. 8 CONTROLLO DEI REQUISITI Il contratto è subordinato alla verifica, in capo alla ditta assegnataria, della sussistenza dell effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate. Laddove si verifichi, nel corso dell esecuzione del contratto, la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l impresa decade dall affidamento con effetto retroattivo. Rimane fermo il diritto della stessa al rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell Ente nell esecuzione del contratto fino all accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall affidamento. ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL BROKER Per le responsabilità derivanti dall attività svolta si dà e si prende atto che il Broker è assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell impresa e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa n. della Soc., e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell incarico.

6 ART. 10 Responsabilità del Broker Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell espletamento dell incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia all Ente. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d appalto ART.11 Cauzione Definitiva L aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva pari al 10 % del valore dell appalto. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui D.Lgs 163/2006. La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall aggiudicazione. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale. In caso di decurtazione dell ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune avrà facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato speciale. ART. 12 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria. ART. 13 NORMA FINALE E DI RINVIO Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) per l esecuzione del contratto, al D.Lgs. 209/2005(Codice delle Assicurazioni private) per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti inmateria in quanto compatibili. ART. 14 FORO COMPETENTE Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all esecuzione del presente contratto, sarà quello di Siena.E esclusa ogni competenza arbitrale.

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