LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE CALABRIA

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1 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE CALABRIA Norme in materia di tariffe per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche e sub delega alle Province delle relative funzioni amministrative. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 49 del 18 agosto 1986 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità Con la presente legge la Regione Calabria, nel rispetto del principio sancito dall'art. 7, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le procedure per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per gli alberghi e per altre strutture ricettive, indicate nell' art. 6 della citata legge nº217 del 1983, gestite da imprese turistiche. ARTICOLO 2 Sub - delega alle Province La Regione, a norma dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sub - delega alle Province l' esercizio delle funzioni amministrative attinenti

2 alle tariffe delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche. I Presidenti delle Amministrazioni provinciali informano periodicamente la Giunta regionale circa l' esercizio delle funzioni sub - delegate e le conclusioni delle Commissioni di cui al successivo articolo 4 nonchè dell'attività dei Comitati provinciali prezzi in materia. In caso di inattività degli organi provinciali nell' esercizio delle funzioni sub - delegate, la Giunta regionale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. ARTICOLO 3 Criteri La Giunta regionale - Assessorato al turismo - sulla base delle direttive eventualmente impartite dal Governo ai sensi dell' articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indica alle Province ogni anno i criteri per l'adozione delle tariffe tenendo conto: a) delle variazioni dei costi di gestione; b) dei recuperi tariffari rispetto al biennio precedente; c) delle opere di miglioramento strutturale e delle qualità dei servizi arrecate all' azienda che non comportino un cambio di classe; d) dell' andamento della domanda in rapporto all' offerta; e) di ogni altro elemento utile al fine dell' accertamento del costo di produzione. La Giunta regionale - Assessorato al turismo indica altresì i termini entro i quali vanno espletati i lavori delle Commissioni di cui al successivo articolo 4. ARTICOLO 4 Commissioni tecniche provinciali Ai fini dell' istruttoria per l' individuazione delle tariffe delle strutture ricettive sono istituite

3 a livello provinciale apposite Commissioni tecniche composte da: 1) il Presidente della Provincia o competente Assessore provinciale da lui delegato con funzioni di presidente; 2) il Presidente dell' azienda di promozione turistica o suo delegato; 3) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli albergatori, dei gestori di residenze turistico - alberghiere, dei gestori di campeggi e villaggi turistici, designato dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale; 4) un rappresentante della Camera di commercio; 5) due esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico - scientifiche in rappresentanza della Regione designati dall'assessore regionale al turismo; 6) un funzionario direttivo dell' Amministrazione provinciale con funzioni di segretario, designato dal Presidente della Provincia. ARTICOLO 5 Nomina delle Commissioni tecniche provinciali Le Commissioni tecniche provinciali, di cui al precedente art. 4, sono nominate con provvedimento dal Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti e le organizzazioni interessate, nel procedere alle designazioni, indicano, oltre al componente effettivo, il relativo supplente che interviene in caso di assenza od impedimento del primo. Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione tecnica provinciale è ugualmente costituita ed esercita le proprie funzioni con i componenti già designati e purchè le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti stessi. Le Commissioni tecniche durano in carica cinque anni e sono rinnovate entro sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio.

4 ARTICOLO 6 Procedure Entro il 31 luglio di ogni anno gli operatori presentano le denunce dei prezzi che intendono praticare a partire dal 1 gennaio dell' anno successivo. Nel caso di mancata presentazione delle denunce, di cui al primo comma del presente articolo, nei termini previsti, si intendono confermati i prezzi concordati per l'anno precedente. Le denunce di cui ai precedenti commi, compilate in triplice copia in appositi modelli stampati a cura della Regione, sono presentate alla Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio, che le munisce di apposito numero di repertorio ed esprime sulle denunce medesime motivato parere. Copia delle denunce previste dal presente articolo viene inoltrata dall'apt rispettivamente alla Commissione tecnica di cui al precedente articolo 4 ed al Comitato provinciale prezzi di cui al successivo art. 7, corredata del parere indicato nel precedente terzo comma. La Commissione tecnica provinciale esamina il parere dell'apt circa le denunce presentate e discute le denunce medesime alla stregua dei criteri di cui al precedente art. 3. La Commissione può richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo delle aziende ed agli enti pubblici, ai fornitori, nonchè alle imprese turistiche sottoposte al regime dei prezzi concordati, fatto salvo in merito il segreto d'ufficio secondo le disposizioni dell' ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3. Delle conclusioni cui perviene la Commissione è redatto processo verbale che viene trasmesso al Comitato provinciale prezzi unitamente alla relativa documentazione.

5 ARTICOLO 7 Comitati provinciali prezzi I Comitati provinciali prezzi provvedono alla pubblicazione dei prezzi concordati in sede di Commissione tecnica provinciale nel foglio degli annunzi legali( FAL) della provincia. Tali prezzi hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita nella pubblicazione. Nel caso in cui la Commissione tecnica provinciale non abbia raggiunto concorde valutazione circa i prezzi da praticare, le determinazioni in merito spettano al Comitato provinciale prezzi che vi provvede sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 3 e delle valutazioni emerse dai lavori della Commissione tecnica. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano compatibilmente le norme previste dalla legislazione attualmente in vigore. ARTICOLO 8 Compensi Ai componenti delle Commissione tecniche, di cui al precedente articolo 4, sono attribuiti dall' Amministrazione provinciale compensi in forma di gettoni di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura prevista dalla vigente legislazione. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute è altresì dovuto il trattamento economico di missione nella medesima misura prevista dalla legge regionale per i dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente. ARTICOLO 9 Controllo Il controllo circa l'osservanza delle disposizioni della presente legge, spetta alla Provincia

6 e alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'apt all' uopo preposto. Restano ferme le competenze delle Autorità di PS. ARTICOLO 10 Sanzioni Il titolare dell'azienda ricettiva che applica tariffe difformi dalle tariffe autorizzate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L a Lº ARTICOLO 11 Norma finanziaria All'onere di L. 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità esistente sul capitolo n dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1986 denominato << Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missioni ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale, di Comitati, Commissione e, delle consulte regionali >> (spese obbligatorie). Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 11 agosto 1986

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