di Pietro Sardano * Le disposizioni contro la mafia e l Ufficiale Giudiziario PREMESSA

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1 PREMESSA Il Decreto legislativo del 06/09/2011 n 159, pubblicato in G.U. 28/09/2011, meglio conosciuto come Codice antimafia, rappresenta il testo coordinato delle disposizioni contro la mafia, aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n Il testo del Codice Antimafia, raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione. Partendo dalla legge 31maggio 1965 n 575, meglio nota come Disposizioni contro la mafia, riscontriamo che essa venne varata e resa operante contro la mafia e, con successive consistenti modificazioni, si applicava agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra ovvero ad altre associazioni criminali, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. In detta legge, con l art. 2- quater, si disciplina, tra l altro, l istituto del sequestro ed il rimborso delle spese postali e della trasferta spettante all Ufficiale Giudiziario. AUTORITA GIUDIZIARIA ED ORGANI ESECUTIVI Il Procuratore della Repubblica o il Questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della Guardia di Finanza o della Polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti sopra indicati, nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi dei predetti Organi, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito, accertando se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad Albi Professionali e Pubblici Registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee. 1

2 Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i suddetti soggetti, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, il Procuratore della Repubblica o il Questore, con la proposta, possono richiedere al Presidente del Tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Ai sensi dell art. 21 del sopra citato Codice antimafia, il Tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti, nominando un Giudice delegato ed un Amministratore giudiziario. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli articolati adempimenti previsti dall'articolo 104 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subito dopo la loro esecuzione. 2

3 L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. 1 ESECUZIONE DEL SEQUESTRO Il sequestro è eseguito dalla polizia giudiziaria, con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario. 3 4 Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, 1 Art. 92 D.lgs 28 luglio1989 n Art. 104 disposizioni di attuazione del c.p.p. Esecuzione del sequestro preventivo. 1. Il sequestro preventivo e eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l esercizio di un impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l immissione in possesso dell amministratore, con l iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale e iscritta l impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l annotazione nei libri sociali e con l iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell apposito conto tenuto dall intermediario ai sensi dell articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n Si applica l articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n Si applica altresì la disposizione dell articolo 92 3 Comma così modificato dall art. 5, comma 5, lettera a), numeri 1) e 2), Legge 17 ottobre 2017, n Art. 5, Legge 17 ottobre 2017, n Comma 5 Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»; 2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «,ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»; 3

4 mediante l'ausilio della Forza Pubblica, 5 cioè di Polizia e Carabinieri che non siano espressamente incaricati di funzioni di polizia giudiziaria. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n ESECUZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n Si applica altresì la disposizione dell'articolo Comma così sostituito dall art. 5, comma 5, lettera b), Legge 17 ottobre 2017, n Tali somme sono, attualmente, liquidate mensilmente dal Dirigente UNEP con ordine di pagamento iscritto sul registro Mod. 1/B/SG, delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale, sulla base di un doppio elenco, sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, riportante gli atti compiuti o desunti dal registro cronologico, autenticato e firmato dal Dirigente UNEP. 4

5 Dall esame delle disposizioni sopra esposte, è di tutta evidenza la complessità dei compiti attribuiti alla polizia giudiziaria, la quale oltre alla indicata, sbrigativa, apprensione materiale dei beni mobili rinvenuti in sede di sequestro, è tenuta ad eseguire complesse attività di natura giurisdizionale che richiedono l'intervento dell Ufficiale Giudiziario. INTERVENTO DELL UFFICIALE GIUDIZIARIO In riferimento alla opportunità, prevista dalla legge, circa l assistenza dell Ufficiale Giudiziario alle attività giurisdizionali ed amministrative connesse alle operazioni di sequestro, è importante evidenziare che detta valutazione debba essere effettuata, esclusivamente, dall Autorità giudiziaria (Presidente del Tribunale, Giudice delegato, Pubblico Ministero che ne cura l esecuzione). All uopo, è opportuna sottolineare che l Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari, disciplinato dal DPR 1229/59, all art. 1 recita che gli Ufficiali Giudiziari addetti agli Uffici Notificazioni Esecuzioni Protesti degli Uffici Giudiziari, sono ausiliari dell ordine giudiziario e, procedono all espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall Autorità giudiziaria o siano richiesti dal Cancelliere o dalla parte. Inoltre, per quanto riguarda la disciplina dell attività dell Ufficiale Giudiziario ex art. 59 del codice di procedura civile, assiste il Giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce. Pertanto, svolge attività di natura giurisdizionale, per cui l'ufficiale giudiziario ha competenza territorialmente esclusiva ed esecutiva degli ordini del giudice ovvero fondata su titoli esecutivi, anche stragiudiziali. E di natura amministrativa, riguardante l'attività documentale, di redazione di processo verbale delle proprie attività che fa piena prova fino a querela di falso, quella preparatoria, e quella di notificazione di atti civili, penali, amministrativi e stragiudiziali, significando che l assistenza in udienza è, attualmente, attribuita alla figura professionale degli Assistenti giudiziari. 5

6 Per quanto sopra evidenziato, riteniamo che l opportunità dell intervento dell Ufficiale Giudiziario nella suddetta procedura di sequestro disciplinata dal codice antimafia debba essere valutata ed autorizzata dal Giudice che emette il provvedimento, eventualmente, anche evidenziando al Giudice, la complessità delle operazioni di sequestro, ben note, a priori, dagli organi di polizia giudiziaria che ha svolto le indagini, in relazione alla complessità delle operazioni di sequestro, eccedenti quelle relative alla materiale apprensione dei beni, espressamente demandata ad essa polizia giudiziaria. Infine, laddove l'ordinanza che dispone la misura cautelare preveda l opportunità dell assistenza dell Ufficiale Giudiziario, alla stessa dovrà essere allegata la rituale doppia nota che il Cancelliere, more solito, trasmette all Ufficiale Giudiziario, unitamente a tutte le richieste sia di natura civile (legge 7 febbraio 1979, n. 59) che penale (Legge 3 giugno 1980 n 240), necessarie per la documentazione della liquidazione a carico dell Erario delle eventuali spese postali e trasferta (Circolare Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio V Prot. N 5/2443/035 del 9 luglio 1980). (*) Funzionario presso UNEP della Corte di Appello di Bari. 6

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