La misura era stata introdotta dalla scorsa Finanziaria per le delibere successive al 29 settembre 2002
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- Timoteo Cavallaro
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1 Pubblicata su FiscoOggi.it ( Attualità Un altro anno di sospensione per gli aumenti di addizionali Irpef e maggiorazioni Irap La misura era stata introdotta dalla scorsa Finanziaria per le delibere successive al 29 settembre 2002 La difficile gestazione della fiscalità regionale e locale, cui è affidato il compito di provvedere alle risorse necessarie al concreto funzionamento del nuovo ordinamento costituzionale sortito dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, va coordinata con i principi che emergono dalla legislazione statale, nonché con le "superprimarie" normative dell'unione europea. Ciò spiega molte delle difficoltà che sembrano attualmente ostacolare la piena "consegna" a regioni e autonomie locali dello strumento fiscale. Irpef e Irap non sono tributi "propri" di tali enti; tuttavia, essi da tempo forniscono agli stessi una rilevante fonte di gettito. Inoltre, il legislatore aveva previsto la facoltà di disporre, "in sede decentrata", aumenti delle addizionali dell'imposta personale e delle maggiorazioni Irap, per far fronte alle esigenze di bilancio. La legge , n. 350 (legge finanziaria 2004), si occupa anche del "federalismo" fiscale, modificando la precedente Finanziaria del 2003 sui punti della sospensione, fino al raggiungimento di un accordo tra Stato, Regioni e autonomie, degli aumenti delle addizionali Irpef e delle maggiorazioni Irap, nonché dell'istituzione dell'alta commissione di studio per l'individuazione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In particolare, per effetto dell'articolo 2, comma 21, della legge, gli aumenti eventualmente deliberati da regioni ed enti locali restano sospesi fino al L'addizionale Irpef regionale L'articolo 50 del Dlgs , n. 446, ha introdotto l'addizionale regionale all'irpef, i cui caratteri generali sono di seguito illustrati: - l'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo - l'addizionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta - l'addizionale è dovuta se per lo stesso risulta dovuta l'irpef, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta - l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale è fissata allo 0,9 per cento. La facoltà di maggiorazione dell'aliquota 1
2 Ai sensi della normativa richiamata, ciascuna Regione, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota di compartecipazione all'irpef fino all' 1,4 per cento. Redditi di lavoro dipendente e assimilati Per i redditi di lavoro dipendente e per quelli a essi assimilati, l'addizionale regionale è determinata dai sostituti d'imposta contestualmente all'effettuazione delle operazioni di conguaglio. L'importo relativo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere andava indicato nella certificazione unica dei sostituti d'imposta di cui all' articolo 7-bis del Dpr n. 600/1973 (abrogato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del Dpr , n. 126, a decorrere dal ; la norma di riferimento è ora costituita dall'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr , n. 322). Versamento, dichiarazione e liquidazione L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'irpef, alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, alla regione nella quale il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. La dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente seguono le ordinarie regole valevoli per l'irpef. E', infine, disposto che le Regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria (ovvero, dopo la ristrutturazione delle amministrazioni pubbliche operata con Dlgs n. 300/1999, presso l'agenzia delle Entrate). La maggiorazione delle aliquote per il 2002 Va rammentato che, per effetto dell'articolo 4, comma 3- bis, del decreto legge , n. 347, dall'allegato alla legge di conversione , n. 405, limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini e alle modalità previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del Dlgs , n. 446, e dall'articolo 24, comma 1, del Dlgs , n. 504, le Regioni potevano disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo da ultimo richiamato con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il La maggiorazione dell'addizionale regionale Irpef superiore allo 0,5 per cento andava determinata con legge regionale. Le normative regionali intervenute in attuazione di tale disposto sono di seguito brevemente riassunte: - L.R. Piemonte , n. 34 (in G.U. n. 294 del ) - L.R. Lombardia , n. 27 (in G.U. n. 298 del ) - L.R. Marche , n. 35 (in G.U. n. 298 del ) - Del. R. Umbria , n (in G.U. n. 300 del ) - L.R. Veneto , n. 40 (in G.U. n. 301 del ). 2
3 L'addizionale Irpef comunale e provinciale L'addizionale "locale" dell'irpef trova il proprio diretto riferimento normativo nell'articolo 1 del Dlgs , n Il testo vigente a decorrere dal 1 gennaio 2002, risultante dopo le modifiche introdotte dall'articolo 25, comma 1, della legge , n. 448, dispone (ai commi 1 e 2) quanto segue: - è istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'irpef - con uno o più decreti del ministro delle Finanze, di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo - con i medesimi decreti, è conseguentemente determinata l'equivalente riduzione delle aliquote Irpef di cui all'articolo 11, comma 1, del Tuir, nonché, eventualmente, la percentuale dell'acconto Irpef relativa al periodo d'imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote stesse - l'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i Comuni e quella relativa alle Province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti a esse trasferiti. La variazione dell'aliquota da parte dei Comuni Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del ministro dell'economia e delle Finanze, emanato di concerto con il ministro della Giustizia e con il ministro dell'interno (allo stato, occorre far riferimento al decreto ministeriale ), che stabilisce le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2, relativi all'individuazione dell'aliquota di compartecipazione applicabile. Applicazione dell'addizionale L'addizionale si determina applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'irpef, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'irpef, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta (si rammenta che, per effetto della riforma del Tuir intervenuta con Dlgs , n. 344, è soppresso il credito d'imposta sui dividendi, mentre il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero trova una nuova formulazione nell'articolo 165 riformato). Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione dell'addizionale "locale" segue le regole previste per l'addizionale regionale all'irpef di cui all' articolo 50, comma 4, del Dlgs , n Soggetti beneficiari L'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale stessa è riferita, ovvero, per i redditi di lavoro dipendente e per quelli assimilati, al Comune nel quale il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, ed è versata, unitamente all'irpef, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale Termine per aliquote e tariffe 3
4 Per effetto dell'articolo 53, comma 16, della legge , n. 388, il termine per deliberare: - le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef - le tariffe dei servizi pubblici locali - (nonché) per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento (ovvero retroattivamente, dall'inizio dell'anno interessato dalla deliberazione). La norma Irap Il potere, esercitabile dalle Regioni, di intervenire nella determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, trova la propria base normativa nell'articolo 16, comma 3, del Dlgs n. 446/1997, ove era stabilito che per l'imposta - avente l'aliquota ordinaria del 4,25 per cento - a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto, le Regioni avevano facoltà di variare l'aliquota d'imposta fino a un massimo di un punto percentuale. La variazione poteva essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Addizionali e maggiorazioni nella Finanziaria 2003 In sede di introduzione del primo modulo della riforma del sistema fiscale statale, nella legge finanziaria 2003 (legge , n. 289), l'articolo 3 si è occupato della sospensione degli aumenti delle addizionali Irpef, disponendo che, "in funzione dell'attuazione del titolo V della Parte Seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale": - gli aumenti delle addizionali Irpef per i Comuni e le Regioni - la maggiorazione dell'aliquota Irap deliberati successivamente al e non meramente confermativi delle aliquote in vigore il 2002, erano sospesi fino a quando non fosse raggiunto un accordo sull'attuazione del federalismo fiscale in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali. Prassi dell'amministrazione Il dipartimento delle Politiche fiscali presso il ministero dell'economia e delle Finanze è intervenuto in materia in epoca di poco successiva all'entrata in vigore della Finanziaria 2003, affermando, nella circolare dell' , n. 1, che: - ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della Legge Finanziaria stessa, gli aumenti delle addizionali Irpef per i Comuni e le Regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota Irap, deliberati successivamente al e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino al raggiungimento di un accordo ai sensi del Dlgs , n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale - erano emerse alcune incertezze interpretative, relative soprattutto alla possibilità per i Comuni di esercitare la facoltà, riconosciuta dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 360 del 1998, di deliberare per la prima volta la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'irpef - i dubbi nascono dal dato letterale della norma che, disponendo semplicemente la sospensione degli aumenti delle addizionali Irpef deliberati successivamente al , potrebbe portare a escludere da tale limitazione la possibilità di istituire il tributo. 4
5 Secondo il dipartimento, l'interpretazione evidenziata non era corretta, poiché lo stesso articolo 3, comma 1, lettera a), della Finanziaria 2003, nel disporre la sospensione degli aumenti delle addizionali e la maggiorazione dell'aliquota Irap "non meramente confermativi" delle aliquote del 2002, aveva di fatto riconosciuto validità alle sole aliquote che gli enti locali e regionali avevano approvato per l'anno Non poteva quindi ritenersi efficace una deliberazione istitutiva dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2003, poiché l'intenzione del legislatore della legge n. 289/2002 era di non elevare la pressione fiscale a carico dei contribuenti. Poteva però trattarsi di deliberazioni adottate prima del , data della presentazione del disegno di legge finanziaria, con le quali era stato approvato l'aumento di aliquota dell'addizionale Irpef applicabile per l'anno 2003; tali deliberazioni, alla luce del puntuale dettato normativo, conservavano tutta la propria efficacia. La proroga della sospensione nella Finanziaria 2004 L'articolo 2, comma 21, della legge finanziaria 2004, qui illustrato con riferimento ai precedenti apporti normativi, si limita a prevedere che la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente deliberati opera fino al ; conseguenzialmente, gli effetti di tali aumenti sono fatti decorrere dal periodo d'imposta successivo (ovvero, per i contribuenti "solari", dal 1 gennaio 2005). Le deduzioni espresse dal dipartimento delle Politiche fiscali nella circolare n. 1/2003, sopra commentata, devono ritenersi tuttora valide con riferimento al nuovo termine della sospensione. In conclusione, l'ulteriore proroga della sospensione degli incrementi delle aliquote d'imposta a favore di regioni ed enti locali appare pienamente motivata dalla preoccupazione del legislatore di coordinare l'impianto della riforma fiscale (orientato a un abbassamento della pressione fiscale, soprattutto sulle persone fisiche) con l'attribuzione delle necessarie risorse ai vari livelli di governo territoriali. Sarà pertanto opportuno attendere il risultato delle elaborazioni dell'alta commissione di studio (leggasi, a tale proposito, l'articolo apparso sul numero di venerdì 20 di FiscoOggi, "L'attuazione del federalismo fiscale"), e la definizione degli atti conseguenti. pubblicato Venerdì 20 Febbraio
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