Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni /0059(CNS) EMENDAMENTI Progetto di parere Evelyne Gebhardt (PE v01-00) Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126 C7-0093/ /0059(CNS)) AM\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 AM_Com_LegOpinion PE v /9 AM\ doc

3 26 Considerando 11 (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni mobili o immobili dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. 27 Considerando 11 (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. (11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale in seguito a separazione personale, annullamento, divorzio o morte di un coniuge. AM\ doc 3/9 PE v01-00

4 28 Considerando 16 (16) Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. La decisione è espressa mediante accordo tra i coniugi, stipulabile in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. (16) Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate a un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio né alla morte di un coniuge, i coniugi possono decidere di investire di tali questioni le autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale. La decisione è espressa mediante accordo tra i coniugi, stipulabile in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento, purché sia redatto per iscritto e firmato da entrambe le parti. 29 Considerando 21 (21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei (21) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità con l'esigenza di certezza del diritto e le esigenze della vita reale di una coppia, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi, che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei PE v /9 AM\ doc

5 coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio, fermo restando che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio. coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta soddisfatto, ossia in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze. 30 Considerando 32 (32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi. (32) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 20, 21, 23, 24 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, alla parità davanti alla legge, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione, alla parità tra uomini e donne, ai diritti dei minori e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi. AM\ doc 5/9 PE v01-00

6 31 Articolo 1 paragrafo 3 lettera d (d) i diritti successori del coniuge superstite; (d) i diritti successori del coniuge superstite, non risposato; Il coniuge risposato rientra nell'ambito di applicazione di un nuovo regime matrimoniale sottoposto al presente regolamento. 32 Articolo 4 paragrafo 1 Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti, se sussiste accordo dei coniugi, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti, se sussiste accordo dei coniugi, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda. L'accordo tra i coniugi sulle questioni patrimoniali non deve compromettere l'interesse dei figli minori. 33 PE v /9 AM\ doc

7 Articolo 15 La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi. La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni, mobili, di natura mobile o immobili dei coniugi, a prescindere dal luogo in cui si trovano. Si tratta di fare riferimento alla scelta di un regime unitario che consenta di trattare tutte le questioni relative ai beni dei coniugi in un'unica procedura. 34 Articolo 17 paragrafo 1 lettera c (c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio. soppresso È molto difficile determinare e quantificare il collegamento più stretto con un paese. In mancanza di scelta o in caso di disaccordo fra i coniugi in sede di liquidazione del regime matrimoniale, tale possibilità potrebbe comportare difficoltà nell'applicazione e la determinazione della legge applicabile.. 35 AM\ doc 7/9 PE v01-00

8 Articolo 17 paragrafo 1 lettera c (c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare del luogo di celebrazione del matrimonio. (c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto, tenuto conto di tutte le circostanze. 36 Articolo 19 paragrafo 2 2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. 2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi ed esprime la loro volontà comune. Si tratta di assicurare che la decisione sia presa di comune accordo per tutelare l'interesse di entrambe le parti. 37 Articolo 20 paragrafo 2 2. Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per 2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per PE v /9 AM\ doc

9 iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi ed esprime la loro volontà comune. Si tratta di assicurare che la decisione sia presa di comune accordo per tutelare l'interesse di entrambe le parti. 38 Articolo 26 paragrafo 1 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti. 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti, secondo il principio del reciproco riconoscimento. AM\ doc 9/9 PE v01-00

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