TITOLO I Disposizioni generali. Art. 1 (Finalità)

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1 TESTO VIGENTE LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL ATTIVITA VENATORIA), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA, CHE SONO STAMPATE IN NERETTO. Avvertenza: ai sensi dell articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l efficacia dei testi normativi riprodotti. TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 (Finalità) 1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell equilibrio ambientale, nell ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive Comunitarie e dalle convenzioni internazionali. 2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta in attuazione dell articolo 5 dello Statuto regionale, nell interesse della Comunità internazionale, nazionale e regionale. 3. L esercizio dell attività venatoria è consentito purché non contrasti con l esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole. 4. È obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Regione, assicurando l eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale. 5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunisticovenatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell economia agricola montana e a sostegno del settore. Art. 2 (Esercizio delle funzioni) 1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge. 2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province. In particolare la Provincia provvede: a) alla protezione della fauna del proprio territorio; b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica; c) al controllo dell attività gestionale svolta dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all articolo 15, dai concessionari delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, dai concessionari dei centri privati di allevamento della fauna selvatica allo stato naturale e comunque di qualsiasi soggetto terzo a cui venga autorizzata la gestione faunistica. 3. Le Province entro il 30 aprile di ogni anno provvedono a trasmettere alla Regione una relazione tecnica riferita all attività gestionale realizzata nell anno precedente nel proprio territorio. 4. Le Province, per l espletamento delle proprie funzioni, provvedono ad istituire la commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica di cui all articolo Gli ATC provvedono alla gestione della fauna oggetto di caccia nel territorio di caccia programmata secondo le modalità di cui all articolo In caso di inadempienza delle Province nell esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli enti medesimi. 7. In caso di inadempienze degli ATC nell esercizio dei compiti di cui alla presente legge, la Provincia, previa diffida, sentita la commissione tecnica provinciale di cui all articolo 7, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti con oneri a carico degli ATC medesimi. Art. 3 (Pianificazione faunistico-venatoria) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende

2 ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L effettiva superficie di tale territorio è così ripartita: a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l esercizio venatorio, quali: 1) oasi di protezione faunistica; 2) zone di ripopolamento e cattura (ZRC), la cui superficie complessiva non può occupare più del 50 per cento del territorio totale inibito alla caccia; 3) centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può occupare più del 2 per cento del territorio precluso alla caccia; 4) zone di addestramento cani (ZAC) permanenti, la cui superficie complessiva non può interessare più del 2 per cento del territorio inibito alla caccia; 5) fondi chiusi e sottratti alla gestione programmata della caccia; 6) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 7) aree poste in divieto di caccia, per effetto di altre disposizioni, in cui è prevista un effettiva azione di tutela e gestione della fauna selvatica; 8) zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi dell articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi); b) una quota fino al 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale e fino ad un massimo del 13 per cento di quello provinciale è destinata alla costituzione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed a quelle agri-turistico-venatorie (AATV), di cui all articolo Sul rimanente territorio si esercita la gestione programmata della caccia secondo le modalità stabilite dal titolo IV. 3. La pianificazione faunistico-venatoria è effettuata dalle Province nei piani provinciali di cui all articolo 5, adottati sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all articolo I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati nel periodo della loro validità. 5. Entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3, le Province adottano i piani faunistico-venatori di rispettiva competenza e li trasmettono alla Giunta regionale. 6. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani provinciali, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, trasmette le proprie osservazioni vincolanti alle rispettive Province. Nei novanta giorni successivi le Province approvano i piani faunistici tenendo conto delle osservazioni della Giunta regionale. Art. 4 (Criteri e indirizzi regionali) 1. I criteri e gli indirizzi regionali per la stesura dei piani provinciali di cui all articolo 5 sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Gli indirizzi regionali hanno valenza quinquennale e devono essere trasmessi al Consiglio regionale entro novanta giorni precedenti la data della loro scadenza. 2. Con l atto di cui al comma 1 sono stabiliti: a) le modalità di tutela della fauna selvatica nell ambito di comprensori omogenei appositamente individuati, anche di dimensioni interprovinciali; b) le attività finalizzate alla conoscenza delle risorse naturali e dei parametri ecologici riferiti alla fauna selvatica, con l indicazione di modalità omogenee di indagine e gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e di quelle di particolare valore naturalistico; c) i criteri per la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali degli istituti faunistici a livello regionale e provinciale; d) i criteri per la individuazione dei territori sui quali possono essere costituite aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; e) gli indirizzi e le modalità di coordinamento delle attività previste dalla presente legge con gli obiettivi ed i criteri previsti dalla normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale; f) gli indirizzi per la raccolta e l utilizzazione dei dati da parte delle Province; g) gli indirizzi per la pianificazione e l esecuzione degli interventi di gestione di competenza degli ambiti territoriali di caccia; h) gli indirizzi per le attività svolte dall Osservatorio faunistico regionale di cui all articolo 7 bis; i) i criteri per la formazione del personale di vigilanza nonché i requisiti del personale tecnico addetto alle attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria. 3. Nell atto di cui al comma 1 è individuata la superficie di cui all articolo 3. Tale atto è corredato da cartografie del territorio regionale che individuano, in particolare, i confini delle Province e dei Comuni, gli ATC e i comprensori faunistici omogenei, la viabilità, gli insediamenti infrastrutturali di origine antropica, le

3 tipologie vegetazionali e le aree coltivate, nonché la carta regionale delle vocazioni faunistiche reali e potenziali. Le cartografie devono consentire la misurazione informatizzata delle predette tipologie di uso del suolo, rappresentando lo strumento unico di elaborazione cartografica riferita alla pianificazione territoriale ai fini faunistici nel periodo di vigenza dei criteri e degli indirizzi regionali. Art. 5 (Piani faunistico-venatori Provinciali) 1. I piani faunistico-venatori provinciali sono articolati per comprensori omogenei e contengono: a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura; b) la pianificazione territoriale dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, con indicazione della superficie massima ad essi assegnata, ripartita per ambiti territoriali di caccia e gli indirizzi gestionali; c) gli indirizzi per la pianificazione territoriale e la gestione delle aree di rispetto; d) la pianificazione territoriale delle aziende faunistico e agri-turistico venatorie, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini di presentazione delle domande di concessione; e) la pianificazione territoriale delle zone di addestramento cani permanenti, con indicazione della superficie massima ad esse riservata ripartita per ambiti territoriali di caccia, gli indirizzi gestionali e i termini e le modalità di presentazione delle domande di concessione; f) la pianificazione territoriale delle zone temporanee per l allenamento e l addestramento dei cani e per lo svolgimento di prove e gare cinofile; g) la pianificazione territoriale funzionale alla collocazione degli appostamenti fissi; h) gli indirizzi per la realizzazione di interventi di tutela e miglioramento ambientale e di gestione delle pratiche agricole a fini faunistici, con indicazione dei relativi criteri atti a corrispondere un riconoscimento economico per la realizzazione degli stessi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati; i) i criteri di immissione della fauna selvatica ai sensi dell articolo 10, comma 7, della legge 157/ Il piano faunistico venatorio provinciale è corredato, in base a quanto stabilito dai criteri regionali di cui all articolo 4: a) dalla valutazione di incidenza; b) dalla valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 6 (Modalità di approvazione dei piani faunistici-venatori Provinciali) 1. Le province, sentite le Comunità montane, approvano i piani faunistici venatori. Le province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale alla formazione dei piani faunistici-venatori Provinciali. 2. I piani faunistici-venatori hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori omogenei ed hanno i contenuti indicati dall articolo 5 della presente legge e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistica venatoria. 3. I piani faunistici-venatori Provinciali sono approvati nel rispetto delle procedure di cui all articolo Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell articolo 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell approvazione è dato avviso nel bollettino ufficiale della Regione. 5. Qualora le province non approvino i piani faunistici venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva. 6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati, le province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori. Art. 7 (Commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica) 1. In ogni Provincia è costituita una commissione tecnica per il coordinamento della gestione faunistica con funzioni consultive. 2. La commissione di cui al comma 1 è convocata e presieduta dal presidente o suo delegato ed è composta da:

4 a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell articolo 34 della legge n. 157 del 1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione; b) un rappresentante dell ente nazionale per la cinofilia italiana; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale; e) un rappresentante per ciascuna delle Comunità montane comprese nel territorio; f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Provincia. 3. Svolge funzioni di segretario il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia o suo delegato. 4. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale. 4 bis. La commissione esprime parere sul piano faunistico-venatorio provinciale e sulla gestione faunisticovenatoria. Art. 7 bis (Osservatorio faunistico regionale) 1. E istituito l Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di: a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio; b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna; c) monitorare l applicazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali; d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dalle Province, dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste; e) verificare l entità e gli effetti del prelievo venatorio; f) promuovere l applicazione di corrette tecniche di gestione faunistica; g) esprimere pareri tecnici in campo faunistico e venatorio e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria); h) svolgere attività sperimentali finalizzate alla acquisizione e divulgazione di nuove conoscenze tecnicoscientifiche in materie faunistiche e venatorie. 2. La Giunta regionale determina la composizione e le modalità organizzative e di funzionamento dell OFR. 3. Nell adozione dell atto di cui al comma 2, la Giunta assicura che l organismo: a) per l espletamento delle funzioni di cui al comma 1, operi con il supporto della struttura regionale competente alla quale è assegnato personale tecnico adeguato; b) possa avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia; c) operi in collaborazione con l Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all articolo 25 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della Regione. 4. L Osservatorio svolge le funzioni di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi e di un programma annuale stabiliti da un Comitato composto: a) dall assessore regionale con delega alla caccia, o da persona da lui delegata, che lo presiede; b) da un rappresentante designato da ciascuna amministrazione provinciale; c) da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie regionali; d) da tre rappresentanti designati dagli ATC della Regione; e) da due rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste regionali; f) da due rappresentanti designati dalle associazioni agricole regionali; g) da due rappresentanti designati dagli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali. 5. La Giunta regionale determina le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato ( ). 6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 7. I componenti dell OFR e del Comitato operano a titolo gratuito. TITOLO II Zone di protezione speciale della fauna

5 Art. 8 (Oasi di protezione) 1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare. 3. Nell ambito delle oasi di protezione sono vietati l esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall articolo Le oasi di protezione sono istituite dalle Province e sono soppresse, nel rispetto delle modalità di cui all articolo 9, comma 11, quando cessano, per modificazioni oggettive certificate dall OFR sulla base di specifici censimenti delle specie di interesse faunistico, le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità. 5. Alla gestione delle oasi di protezione, con particolare riguardo ai censimenti annuali, al ripristino dell ambiente per gli scopi di cui al presente articolo ed alle catture temporanee a scopo scientifico, provvedono le province, che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni. 6. La Provincia, sentito l istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare il personale di vigilanza, in collaborazione con le associazioni venatorie e le organizzazioni professionali agricole, sentito l istituto stesso, alla cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l eccessivo numero dei capi, turbino l equilibrio biologico dell ambiente. 7. La selvaggina catturata ai sensi del comma 6 viene destinata al ripopolamento dei territori depauperati. 8. Delle operazioni compiute si redige processo verbale che costituisce atto fornito di pubblica fede. Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura) 1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione. 2. Le ZRC sono istituite dalle Province, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e dei piani faunistico-venatori provinciali, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l ATC nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, le ZRC sono automaticamente prorogate di due anni ogni due anni, fatta salva la manifestazione di dissenso comunicata per iscritto, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della zona stessa, dai proprietari o conduttori dei fondi che dispongono di una superficie territoriale pari almeno al 40 per cento dell intera zona o, entro il predetto termine, su richiesta dell ATC. 4. La Provincia concede la gestione delle ZRC all ATC sulla base di specifico piano di gestione faunisticoambientale, approvato dalla Provincia. Nella gestione gli ATC possono avvalersi delle associazioni venatorie. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Provincia un programma annuale delle attività corredato dalla relazione descrittiva dell attività svolta nell anno precedente. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, nel caso ravvisi difformità dallo specifico piano di gestione approvato con l atto di concessione della zona o in base agli indirizzi dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma deve essere ritenuto approvato. La Provincia svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali. Nel caso in cui il soggetto gestore non rispetti l esecuzione dei programmi gestionali, la Provincia, previa diffida, revoca la concessione. 5. Le operazioni di immissione e di cattura di fauna selvatica sono realizzate dal soggetto gestore, sotto la vigilanza del personale provinciale, nel rispetto del programma annuale di cui al comma Ciascuna ZRC deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. L immissione di soggetti riproduttori avviene in relazione alla superficie della zona stessa per assicurare una popolazione minima vitale. 7. L attività di gestione di ogni ZRC deve essere realizzata anche in base alle indicazioni riportate negli specifici documenti tecnici dell ISPRA. 8. Le catture devono essere compiute in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. La fauna catturata viene trasferita a cura dell ATC in territori ove si ravvede l esigenza di incrementare le densità locali di popolazione. 9. Nelle ZRC le Province, d intesa con il soggetto gestore possono autorizzare ( ) prove cinofile, con divieto assoluto di abbattimento della fauna selvatica e comunque al di fuori dei tempi di riproduzione della stessa,

6 sempre che non si arrechi danno alle colture agricole e non si immetta fauna. 10. Le Province provvedono all attività di vigilanza nelle ZRC anche con la collaborazione del personale del soggetto gestore dell ambito territoriale di caccia e delle guardie venatorie volontarie. 11. Alla scadenza prevista, il territorio della zona di ripopolamento è restituito alla caccia con le modalità fissate dalle Province, sentiti gli ATC. I cacciatori residenti nell ambito territoriale in cui insiste la zona e i proprietari o conduttori dei fondi ubicati all interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, hanno diritto di accedervi in via prioritaria. 12. Nel territorio delle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall articolo Nel periodo di vigenza dei piani faunistico-venatori provinciali le ZRC possono essere istituite o restituite alla caccia programmata, secondo quanto stabilito ai commi 2 e 3, nell ambito della superficie destinata per tali istituti dai piani medesimi. Art. 10 (Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalle Province anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I centri sono istituiti per un periodo non inferiore a tre anni e sono gestiti dagli ATC. Qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento delle loro finalità, i centri sono soppressi, nel rispetto delle modalità di cui all articolo 9, comma Nel territorio dei centri devono essere realizzate attrezzature ed interventi tecnici atti a perseguire gli scopi di produzione e di incremento delle specie di fauna selvatica per le quali gli stessi sono stati costituiti. 3. Le operazioni di cattura e di immissione di fauna selvatica sono realizzate dall ATC, sulla base del programma di cui al comma 1, sotto la vigilanza della Provincia. 4. In ogni centro di riproduzione della fauna selvatica devono essere effettuati almeno due censimenti annuali, nel periodo febbraio-marzo per rilevare la consistenza dei riproduttori e nel periodo settembreottobre per la verifica del successo riproduttivo. 5. Nei centri di cui al comma 1 è vietata ogni forma di caccia, salvo quanto previsto dall articolo 25. Art. 10 bis (Aree di rispetto) 1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento. 2. Gli ATC comunicano alla Provincia la planimetria scala 1: riportante i confini dell area e il programma di gestione e provvedono, nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione, alla tabellazione dei confini. 3. I confini possono essere vincolati per un periodo minimo di una stagione venatoria. 4. Nelle aree di rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale. 5. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sono risarciti dagli ATC ai sensi dell articolo 34. Art. 11 (Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica) 1. La Regione, nell esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, sentito il parere delle amministrazioni Provinciali, delle Comunità montane interessate, dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, istituisce due zone di ricerca e sperimentazione faunistica in ogni Provincia di dimensioni comprese tra e ettari, al fine di favorire studi sulla biologia della fauna selvatica, sul miglioramento delle tecniche di ambientamento e di incremento della fauna selvatica, in particolare di quella autoctona, e di favorire l impiego di tecniche agricole idonee per la salvaguardia della fauna e per il ripristino degli habitat. 2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:

7 a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza; b) un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali; c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione; d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; e) un rappresentante regionale dell ente nazionale cinofilia italiana; f) un rappresentante indicato dall università ricadente nella provincia o comunque nella Regione; g) il direttore dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o suo delegato. 3. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal comitato di cui al comma 2, per la gestione tecnico-amministrativa di ciascuna zona, le province possono istituire apposite commissioni di gestione nelle quali, qualora la zona stessa insista in territorio montano, deve essere assicurata la rappresentanza delle Comunità montane. 4. L istituzione delle zone di cui al comma 1, avviene con le procedure di cui all articolo 12 e le province provvedono alle relative tabellazioni secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale. 5. Il provvedimento istituito indica il perimetro, l estensione del territorio, la durata e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari dei conduttori dei fondi, nonché le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole. 6. Ai fini della istituzione delle zone di cui al comma 1, la Provincia, con la collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e delle organizzazioni agricole, provvede ad acquisire il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona, stipulando specifiche convenzioni riguardanti il rimborso delle spese, comprese quelle di vigilanza, e le eventuali indennità connesse con gli obblighi derivanti dall attività di ricerca e di sperimentazione. 7. Per tutto il periodo della sperimentazione le zone di cui al presente articolo sono sottoposte al regime previsto dall articolo 9 per le zone di ripopolamento e cattura. 8. Al termine della sperimentazione il territorio delle zone di cui al comma 1 è restituito alla caccia nel rispetto delle modalità di cui all articolo 9, comma Nelle zone di cui al presente articolo si applicano le normative e gli incentivi previsti dal reg. 92/2078/CEE e successive modificazioni. 10. Nessun compenso è dovuto ai componenti del comitato di cui al comma 2. Art. 12 (Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale) 1. Le Province istituiscono le oasi di protezione faunistica, le ZRC ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali di cui all articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio provinciale. 2. Con l atto istitutivo le Province determinano il perimetro delle aree di protezione. Tale atto è notificato ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante: a) deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati; b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunzi legali della Provincia; c) affissione di apposito manifesto nei comuni, frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. 3. Qualora, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell atto istitutivo, sia presentata opposizione motivata, ai sensi dell articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, da parte di proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l area non può essere costituita, salvo quanto stabilito al comma Decorso il termine indicato al comma 3, ove non sia stata presentata opposizione, le Province provvedono alla istituzione delle aree di cui al comma La Provincia può destinare ad altro uso, nell ambito della pianificazione venatoria del territorio, le aree che non siano state vincolate per l opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma I piani faunistico-venatori provinciali determinano le aree di cui al comma 5, che rientrano nella percentuale del territorio protetto di cui all articolo 3, comma 1, lettera a). 7. La Giunta regionale determina le modalità di delimitazione del territorio delle aree di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis e Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, le Province possono costituire coattivamente oasi di protezione e ZRC sui territori per i quali sia stata presentata opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei fondi ai sensi del comma 3. TITOLO III Strutture di iniziativa privata Art. 13

8 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) 1. Le province, su richiesta degli interessati e sentito l istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all articolo 3, comma 1, lettera b), autorizzano: a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica; b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola; c) (lettera abrogata dall art. 13, comma 2, l.r. 18 luglio 2011, n. 15) 2. In mancanza di consenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, per motivate esigenze tecniche legate alla riproduzione ed all irradiamento della fauna selvatica, le province possono includere coattivamente nel territorio delle aziende di cui al comma 1 porzioni di terreno per superfici non superiori al 10 per cento dell estensione delle aziende stesse, stabilendo nel provvedimento la misura e le modalità di pagamento dell indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi, fermo restando la necessità del consenso dei proprietari per l esecuzione di eventuali opere o interventi nei fondi di rispettiva pertinenza. 3. Coloro che richiedono la costituzione di aziende faunistico-venatorie debbono allegare alla domanda di autorizzazione un programma di conservazione e di ripristino ambientale. 4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio di cui all articolo 30 ai titolari delle aziende e a coloro che siano dagli stessi autorizzati, secondo piani di assestamento e di abbattimento presentati annualmente dai titolari delle aziende ed approvati dalla Provincia. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle relative specie. Nel primo anno di funzionamento dell azienda faunistico-venatoria è vietata esclusivamente la caccia alla fauna stanziale indicata nei piani di utilizzazione presentati. 5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono possibili l immissione e l abbattimento, senza limitazione di capi, di fauna selvatica di allevamento per l intera durata della stagione venatoria, nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all articolo 27 bis. 6. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; b) coincidere di preferenza con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 88/1094/CEE del consiglio. 7. L esercizio dell attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 può essere praticato nelle forme di cui all articolo 27, indipendentemente dalla scelta effettuata dal cacciatore. 8. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono sottoposte a controllo da parte dell amministrazione provinciale ( ). 9. Il Consiglio regionale determina con regolamento le modalità di costituzione e di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di nuova costituzione. 10. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie di nuova costituzione non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti. Art. 14 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) 1. Le province autorizzano la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola ( ), ove è vietato l esercizio dell attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. 2. L autorizzazione dei centri privati è subordinata all osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l esercizio delle attività autorizzate. 3. La Provincia ha diritto di prelazione sull acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati di cui al comma 1; a tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, Comunica ai centri privati il proprio fabbisogno. 4. L autorizzazione alla costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell impresa agricola contravvenga alle norme di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione. 5. In particolare, la revoca è disposta qualora il titolare dell impresa agricola: a) non rispetti il diritto di prelazione della Provincia; b) eserciti nel centro privato l attività venatoria o ne consenta a terzi l esercizio. 6. La Provincia, prima di procedere alla revoca dell autorizzazione, assegna all interessato un termine di

9 trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni. TITOLO IV Gestione programmata della caccia Art. 15 (Ambiti territoriali di caccia) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata. 2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC. 3. La perimetrazione può essere modificata a seguito di espressa richiesta della Provincia e degli ATC interessati territorialmente. La richiesta degli ATC deve essere accompagnata dal parere favorevole sia della Provincia che della maggioranza dei membri dell assemblea degli ATC medesimi. 4. L accesso all ATC per l esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice, alla pernice rossa e agli ungulati spetta di diritto ai residenti nell ambito stesso. Qualora vi fosse capienza in relazione all indice di densità venatoria massima di cui al comma 6, l accesso è consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti, o che abbiano scelto altri ambiti, sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) proprietari o conduttori di fondi rustici aventi estensione non inferiore a cinque ettari; b) residenti nella provincia; c) residenti nei comuni marchigiani a più alta densità venatoria, individuati dalla Regione; d) residenti nella regione; e) residenti in altre regioni o nella Repubblica di San Marino. 5. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata con la Repubblica di San Marino, i cittadini di detta Repubblica sono ammessi all esercizio dell attività venatoria sul territorio regionale, previa iscrizione in un ambito di propria scelta, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge. 6. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l indice di densità venatoria, la Giunta regionale determina annualmente, sulla base dei dati censuari, sentiti gli ATC, la densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia, costituita dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio agro-silvo-pastorale regionale. 7. Ogni cacciatore residente nella regione ha diritto di accesso gratuito per la caccia a tutte le specie consentite, escluse cinghiale, lepre, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, cervidi e bovidi, in tutti gli ATC istituiti nella regione previo il pagamento di una quota ad un ATC. Art. 16 (Iscrizione nell ATC) 1. Il cacciatore ha titolo all iscrizione agli ATC. 2. Per l iscrizione nell ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell iscrizione all ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi entro il 30 giugno. Qualora il pagamento avvenga oltre tale termine l importo è maggiorato del 10 per cento se versato entro il 31 luglio e del 50 per cento se versato successivamente. 3. Per l iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell ATC accoglie le domande con le priorità previste dall articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; qualora il versamento venga effettuato oltre tale termine ed entro il 31 agosto il versamento è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Il cacciatore che non provvede al pagamento della quota nei termini predetti non può essere accettato nell ATC. 4. Il mancato accoglimento della domanda di cui al comma 3 deve essere motivato dal comitato di gestione dell ATC e comunicato all interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio nel caso di violazione dei criteri previsti all articolo 15. La Provincia decide entro quarantacinque giorni. L accoglimento del ricorso comporta di diritto l iscrizione all ATC. Nel caso che il diniego dell iscrizione sia dovuto a indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all iscrizione all ATC di residenza. 5. L iscrizione ad ogni ATC, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica di cui all articolo 15, comma 4, è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal comitato di gestione dell ATC, in base al programma di attività che lo stesso intende realizzare. Tale quota non può essere inferiore ad euro 50,00. Gli ATC possono prevedere per accedere al prelievo, oltre al

10 versamento della quota di iscrizione, anche forme di collaborazioni giornaliere volontarie per espletare attività di gestione faunistica. Tali collaborazioni possono essere compensate da una minor quota di iscrizione all ATC rispetto a quella stabilita. L ATC può inoltre prevedere il versamento di quote differenziate per coloro che non risiedono nel territorio dell ATC o della regione e in base all opzione della forma di caccia effettuata dal cacciatore. 6. La Regione attiva scambi interregionali per realizzare un equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale. A tal fine la Giunta regionale determina, entro il 15 luglio di ciascun anno, il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche regolamentandone l accesso secondo le priorità previste dal comma 4 dell articolo 15. Art. 17 (Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia) 1. Sono organi di ciascun ambito territoriale: a) l assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale cui sono iscritti i cacciatori, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale e dei rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale; b) il presidente; c) il comitato di gestione; d) il revisore unico. 2. Lo statuto di ciascun ambito e le sue modificazioni sono approvati dall assemblea di cui al comma 1, lettera a), sulla base di uno statuto tipo definito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 3. Lo statuto disciplina: a) le modalità di convocazione e di svolgimento dell assemblea dei rappresentanti delle associazioni venatorie; b) le modalità per la elezione del presidente, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del revisore unico; c) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti. 4. I rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali. Art. 18 (Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia) 1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell ambito medesimo. 2. Il presidente della Provincia, entro trenta giorni dall approvazione dei criteri e indirizzi regionali di cui all articolo 4, nomina, per ciascun ambito territoriale, un comitato così composto: a) un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria; b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compreso nell ambito stesso e un rappresentante delle Comunità montane; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; d) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; e) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati dalle rispettive organizzazioni Provinciali in base al principio della rappresentatività nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell ambito territoriale di caccia. 3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la sospensione della licenza di caccia. 3 bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale. 4. Il comitato di gestione approva entro sessanta giorni dalla nomina il proprio statuto, sentiti i rappresentanti delle associazioni venatorie dei cacciatori, dei coltivatori e degli ambientalisti iscritti all ambito. 5. Il comitato di gestione rimane in carica cinque anni. 6. In caso di inerzia o di gestione non rispondente alle necessità, il comitato di gestione dell ambito è sostituito dalla Provincia; in caso di assenza non giustificata a tre sedute consecutive, il componente il comitato decade ed è sostituito su designazione degli enti o associazioni di cui al comma 2.

11 7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, i comitati di cui al presente articolo sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, in quanto applicabile. Art. 19 (Compiti dei comitati di gestione) 1. L ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, presentano alla Provincia un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti: a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali; b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata; c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all incremento della fauna. 2. La Provincia, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell ATC con il piano faunisticovenatorio provinciale, approva il piano entro sessanta giorni dalla sua data di trasmissione. 3. I comitati di gestione trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno un programma annuale delle attività, sulla base della pianificazione quinquennale, alla Provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità. 4. I comitati direttivi degli ATC per l espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione della fauna. 5. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC tramite la commissione tecnica provinciale di cui all articolo 7 per determinare uniformità degli interventi gestionali della fauna selvatica. 6. I comitati di gestione promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l alimentazione naturale della fauna selvatica e degli uccelli, particolarmente nelle zone di sperimentazione di cui all articolo 11, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all articolo 9 e nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti per l ambientamento della fauna selvatica. 7. I comitati di gestione concorrono, altresì, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 34, comma 6 bis, nonché ad effettuare interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. 8. La Provincia verifica i risultati dei programmi presentati dai comitati di gestione e li comunica alla Regione. 9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comitati presentano alla Provincia e alla Regione il rendiconto tecnico e finanziario relativo all utilizzo dei finanziamenti loro eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale. Art. 20 (Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli) 1. Con il fondo di cui all articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli. 2. (comma abrogato) 3. La Giunta regionale definisce le modalità per l utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati, nel rispetto anche di quanto previsto dall articolo 19, comma La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 tra gli ATC.

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