COMUNE DI TERME VIGLIATORE PROVINCIA DI MESSINA

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1 COMUNE DI TERME VIGLIATORE PROVINCIA DI MESSINA Ufficio di Gabinetto ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 05/08/2010 OGGETTO: Norme di disciplina a difesa e tutela del turismo e della quiete pubblica Il Sindaco Considerata la duplice necessità di tutelare la tranquillità dei residenti e dei turisti e, nel contempo, di garantire i servizi e le attività di svago in misura adeguata alla esigenze della stagione balneare; Considerata, altresì, la necessità di adottare una ordinanza al fine del mantenimento della difesa e tutela del turismo. Visto il DPCM 1 marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore ammissibili negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno; Vista la legge quadro sull inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni, Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 215 del 16/4/1999; Visto il Testo coordinato dalle leggi regionali relative agli enti locali pubblicato nella GURS n. 20 del 9/5/2008. ORDINA: Art. 1 Divieto generale di provocare rumori molesti o inutili Sul territorio giurisdizionale del Comune di Terme Vigliatore sono vietati tutti i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a mancanza di precauzione che possano in qualche modo turbare la quiete e l ordine pubblico. In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori e i suoni di ogni genere, emessi da apparecchi musicali o da altre fonti. Il divieto è esteso all interno e in vicinanza dell abitato, alle vie e alle piazze pubbliche e private. Art. 2 Quiete notturna È vietato disturbare la quiete notturna dalle ore alle ore nei giorni feriali rispettivamente alle ore nei giorni festivi, mediante rumori di qualsiasi genere. Il Comune può concedere in casi particolari deroghe, prescrivendo pure le misure di protezione che dovranno essere adottate. Pag. 1 di 5

2 Art. 3 Domenica e giorni festivi Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi legalmente riconosciuti. In casi particolari, il Comune può concedere deroghe. Art. 4 Artigianato commercio e industria Durante l esercizio di queste attività, per l uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere si devono adottare tutti i miglioramenti che la tecnica al momento attuale può offrire. Se questo non pare fattibile o se la loro adozione richiede una spesa sproporzionata, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinanti periodi di tempo o eseguendoli a più riprese, oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate. In casi gravi la fonte di rumore potrà anche essere vietata. Art 5 Lavori edili Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui all art. 4, pure le seguenti norme: 1) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; 2) i motori a scoppio sono ammessi se muniti di silenziatori efficaci; 3) le gru e gli altri macchinari devono rimanere costantemente ben lubrificati affinché il loro funzionamento non provochi inutili rumori molesti; 4) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti ; 5) lo sparo di mine deve essere preventivamente richiesto e autorizzato dal Municipio. 6) Devono comunque essere osservate tutte le prescrizioni in materia; 7) è severamente vietato far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina producente rumore; 8) per battere silos di cemento e betoniere, è obbligatorio l uso del martello di gomma; 9) è vietato il lavoro dalle ore alle ore 07.00; 10)l impiego di macchinari rumorosi è consentito: da lunedì a venerdì: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore sabato: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 18.00; periodo estivo (1) da lunedì a venerdì: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore sabato: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore 19.00; 11)il proprietario, il direttore dei lavori, le imprese esecutrici e gli incaricati dell esecuzione delle opere, sono responsabili dell osservanza e dell applicazione delle presenti norme sui cantieri e sui posti di lavoro; 12)in caso di inosservanza di queste norme il Comune può ordinare la sospensione dei lavori; Pag. 2 di 5

3 13)il Comune può ordinare l adozione di misure di protezione particolari quali l uso di rivestimenti fono-assorbenti, o di altri accorgimenti che consentano di ridurre i rumori; esso può inoltre limitare l esecuzione dei lavori a determinati periodi ed orari. Art. 6 Lavori agricoli, forestali e di giardinaggio L impiego di macchine agricole e forestali ( tosaerba, decespugliatore, soffiatore, motosega, ecc.), a motore a scoppio, è ammesso solo se le stesse sono munite di silenziatori efficaci. L utilizzo di questi mezzi, con motori elettrici o a scoppio è consentito: da lunedì a venerdì: dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore sabato: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Nel periodo estivo (1) da lunedì a venerdì: dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore sabato: dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Art. 7 Apparecchi di riproduzione del suono Gli apparecchi radiofonici, televisivi, riproduttori musicali, strumenti musicali amplificati e non, possono essere usati soltanto entro i limiti normali e tali da non disturbare i coinquilini o il vicinato. In nessun modo essi possono essere usati all aperto, se ciò arreca molestia ai vicini. L uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici (strade, giardini, parchi, piazze, ecc.). Nell abitato e nelle sue vicinanze è di regola vietato l uso all aperto di altoparlanti che recano disturbo al vicinato. Il Comune può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata. Art. 8 Produzioni vocali e strumentali Le produzioni vocali e strumentali sottostanno ad autorizzazione del Comune, su richiesta scritta e motivata. I concertini vocali e strumentali all aperto non possono essere tenuti tra le e le ore I concertini organizzati all aperto possono continuare dopo le ore solo all interno dei locali, sempre se ciò ossequia le disposizioni di cui all art. 7. Deroghe possono essere concesse dal Comune. Art. 9 Canti e schiamazzi Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, sono vietati i canti e gli schiamazzi all interno ed in vicinanza dell abitato. Pag. 3 di 5

4 Art.10 Pubblicità sonora Su tutto il comprensorio territoriale del Comune è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora. Art. 11 Animali I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In caso di continua e ripetuta molestia, il Municipio può intimare al proprietario l allontanamento dell animale. Art. 12 Fuochi d artificio, petardi ecc. L accensione di fuochi d artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, castagnette, mortaretti, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici e giornate particolari. Restano riservate le norme vigenti che regolano la materia. Art. 13 Manifestazioni pubbliche Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, come ad esempio mercatini, concerti, spettacoli vari, feste in piazza, ecc., è ammesso l uso di apparecchi necessari alle manifestazioni stesse, previa autorizzazione del Comune. Art. 14 Veicoli a motore L uso dei veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile sia durante il giorno, sia durante la notte. È vietato in modo particolare: a) far riscaldare il motore lasciandolo girare a vuoto prima di partire; b) lasciare il veicolo in sosta con il motore acceso; c) far girare a regime elevato il motore a vuoto, o circolare a regimi manifestamente elevati; d) accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza; e) effettuare giri inutili all interno dell abitato, circolando in continuità e senza necessità nelle strade della località con vetture, moto e ciclomotori; f) disturbare con apparecchi radio o con altri apparecchi per la riproduzione del suono, istallati o trasportati nel veicolo; il suono deve rimanere appena percettibile all esterno della vettura; g) l uso non indispensabile e per richiamo di segnalatori acustici; Pag. 4 di 5

5 h) sbattere le portiere, il cofano, il portellone del portabagagli e simili, quando questo è evitabile. Art. 15 Sanzioni Ferma restando l applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dall art.659 comma 1 del C.P., il quale prevede l arresto fino a tre mesi o una ammenda che va da 103,00 a 516,00., la violazione della presente ordinanza comporta ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da. 25,00 a. 500,00 Art. 16 Entrata in vigore e abrogazione La presente ordinanza, non appena trascorsi termini di esposizione, entra immediatamente in vigore ed abroga ogni precedente disposizione in materia. Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale sono incaricati del rispetto della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, nei luoghi pubblici e pubblicazione sul sito internet del Comune di Terme Vigliatore. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ( centoventi ) dalla data di pubblicazione della stessa all Albo Pretorio. (1) ai fini della presente ordinanza, è da intendersi come periodo estivo il periodo compreso tra la prima domenica di giugno e l ultima domenica di settembre. Terme Vigliatore, IL SINDACO Dott. Bartolo Cipriano Pag. 5 di 5

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